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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 350/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1074/2019 del Tribunale
di Frosinone, pubblicata in data 08.11.2019, proposto con atto di appello notificato in data
13.01.2020, da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1 C.F._4
Elena Frioni (C.F. ) e Roberto Capobianco (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati come da procura in calce all'atto di C.F._6
intervento volontario in appello.
Appellanti
Contro
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Cartellà (C.F. ), C.F._7
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti in atti.
Appellata
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Guido De Santis (C.F.
), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._8
Appellata/Terza Chiamata In Causa
All'udienza cartolare del 03.10.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Frosinone la Persona_1 CP_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...]
adito, respinta ogni contraria richiesta, condannare la società in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal mio assistito dalla auto-
gru di proprietà della stessa per le operazioni di recupero dell'automezzo incidentato
quantificabili in euro 18.500,00 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di causa”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -di essere proprietario di un immobile, sito in Giuliano
di Roma, località Chioveri-Fontana del fico, a ridosso della strada regionale 156 Monti
Lepini, di collegamento tra Frosinone e Latina, al Km 16,00 circa;
-che in data 29.10.2015,
alle ore 22,00 circa, si verificò un incidente stradale, a seguito del quale un autoarticolato marca Volvo FH12, targato BL501FH, con rimorchio tg. AA31930, si ribaltò e, distruggendo il guard-rail esistente, finì la propria corsa nella proprietà dell'attore; -che detto autocarro era regolarmente coperto da polizza assicurativa e i danni provocati dal sinistro vennero in parte liquidati al danneggiato-istante dalla -che in data 5.11.2015 la Controparte_3 CP_1
venne incaricata delle operazioni di recupero dell'autoarticolato caduto nella scarpata a
[...]
ridosso della proprietà del , provvedendo, a tal fine, ad installare una auto-gru tg. Per_1
2 BH601HP all'interno della stessa proprietà, con piedistalli poggiati a circa 30 cm dall'ingresso dell'abitazione; -che tale operazione aveva provocato ingenti danni all'abitazione nonché al piazzale antistante, quantificati nella somma di euro 18.500,00, non risarciti dalla nonostante le richieste inviatele. Controparte_1
§1.1-Si è costituita e ha contestato quanto dedotto da parte attrice, perché Controparte_1
infondato in fatto e diritto e ha chiesto il rigetto della domanda. Ha altresì chiesto di chiamare in causa – ex art. 106 c.p.c. – la società in qualità di società Controparte_4
assicuratrice del mezzo auto – gru, al fine di essere tenuta indenne e manlevata dall'eventuale accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta.
§1.2- Si è costituita, in luogo della chiamata la Controparte_5 CP_6 [...]
affermando la propria legittimazione passiva in quanto la Controparte_2
prima delle predette compagnie è società appartenente al Controparte_7
diretta e controllata da quest'ultima; quindi, ha contestato l'operatività della polizza stipulata dalla con per violazione dell'art. 2 delle condizioni di Controparte_1 Controparte_4
polizza, per il mancato rispetto dei termini per la denuncia del sinistro e per non essere il dedotto evento oggetto di copertura assicurativa. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva.
§1.3-Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il primo giudice l'ha definita con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda, in quanto, “nella
specie non vi è alcuna prova di danni riconducibili ad un comportamento (almeno) colposo
della parte convenuta. Né, nella specie, si ravvisano -in ipotesi- gli estremi per l'applicabilità
delle altre, diverse, fattispecie di cui agli articoli 2050 e seguenti c.c., integranti ulteriori e
distinti paradigmi di responsabilità extracontrattuale, invero neppure dedotte”.
In particolare, il tribunale ha rilevato che, “dal verbale dei Carabinieri del 30 ottobre 2015,
si evince che il danno per cui è causa è stato arrecato dall'autoarticolato di cui sopra (marca
Volvo FH12 targato BL501FH con rimorchio targato AA31930, che in data 29/10/2015), di
3 proprietà di terzi ( e condotto da tale [……] tale danno è stato Controparte_8 Persona_2
Cont risarcito dalla , quale Compagnia che assicurava il proprietario dell'autoarticolato
[…….] Va osservato come neppure dalla allegata CTP possa in alcun modo evincersi: né il
nesso causale tra intervento della ed il preteso danno, né il danno effettivamente CP_1
riconducile ed addebitabile al (solo) convenuto (né tale danno può ricavarsi dalla
documentazione fotografica in atti)”.
§2- La sentenza è stata impugnata dall'originario attore, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, con cui è stata eccepita l'erroneità della decisione di prime cure, perché basata sul verbale dei Carabinieri del
30.10.2015, senza nessuna considerazione delle richieste istruttorie proposte dalla parte attrice: l'audizione, quale teste, del CTP arch. e la nomina di CTU per la Persona_3
quantificazione dei danni. L'appellante ha chiesto quindi la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
§2.1-Si è costituita la società e ha contestato Controparte_2
l'appello spiegato dal in quanto infondato in fatto e in diritto;
ha poi ribadito Per_1
l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con la per i motivi già Controparte_1
esposti in primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone. In subordine il rigetto della richiesta di manleva.
§2.2- Si è costituita la ha contestato l'appello, in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto nonché la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – nonché, nel merito, la mancanza di prova della responsabilità della società appellata e del nesso di causalità tra l'intervento della ed il lamentato danno. In subordine, in ipotesi Controparte_1
di accoglimento dell'appello, ha chiesto di essere garantita e manlevata dalla
[...]
CP_7
§2.3- La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva, ha rinviato per conclusioni.
4 Nelle more, in seguito al decesso dell'appellante , si sono costituiti i suoi Persona_1
eredi, e , chiedendo l'accoglimento Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe indicata;
concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
§3- L'appello, oltre che infondato, è da stimarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Gli appellanti, nemmeno chiarendo i fatti controversi, le valutazioni giuridiche compiute dal primo giudice reputate non conformi al paradigma legale applicabile alla dedotta fattispecie,
con un unico generico motivo, lamentano il mancato accoglimento della domanda proposta in primo grado, in questa sede riformulata, totalmente trascurando le ragioni poste dal tribunale alla base del suo rigetto.
Nell'atto di appello essenzialmente si lamenta che il verbale dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del verificarsi del dedotto evento, utilizzato dal primo giudice a supporto della decisione in esame, fa riferimento al danno provocato in occasione del sinistro, e non al successivo danno provocato dalla per la rimozione del mezzo coinvolto. Controparte_1
Tuttavia, tale censura rimane estremamente generica, sicché non scalfisce in alcun modo la decisione del tribunale, che, anzi, ha chiaramente affermato: “non vi è alcuna prova di danni
riconducibili ad un comportamento (almeno) colposo della parte convenuta”, piuttosto ricavandosi dal verbale predetto, che gli unici danni subiti dal e di cui è stata data Per_1
prova sono quelli rilevati nel verbale stesso, già risarciti dalla Controparte_3
Generica è poi la censura relativa al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, con particolare riferimento all'audizione del teste, il CTP arch. atteso che il Persona_3
lamentato rigetto è supportato da esaustiva e coerente motivazione, nient'affatto censurata o contraddetta dalla parte appellante, che si è limitata ad affermare che l'audizione del predetto teste avrebbe consentito di confermare l'ammontare dei danni così come richiesti ed il continuo progredire degli stessi. Ma senza mai descrivere i ridetti danni, le relative modalità
5 di verificazione, le sostanziali ragioni della loro riconducibilità eziologica esclusivamente al posizionamento della gru di proprietà dell'appellata e non ad altre cause. CP_1
È dunque opportuno ricordare che nel giudizio di appello la parte può riproporre istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado solo espressamente censurando - con specifico motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta (cfr. Cass. Sez. 2,
sent. n. 19727 del 23/12/2003; Cass., Sez. 6, ord. 30.5.2018 n. 13535).
In definitiva, non si rinviene nessuna argomentazione idonea a confutare il fondamento della decisione impugnata, anche alla luce di quanto affermato dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nel giudizio di appello la cognizione del
giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi,
con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle
argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando
i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione,
deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una
parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi "ex multis"
Cass. 31-5-2006 n. 12984; Cass. 18-4-2007 n. 9244), nella specie del tutto insussistente
(Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2011, n. 23299).
§3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico degli appellanti,
vanno liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe vigenti, in misura vicina ai minimi tariffari vigenti data la scarsa complessità dele questioni agitate in lite. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012
n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di
Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed
6 inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione.
2) Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti in via solidale e le liquida in euro
3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna D'Avino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1074/2019 del Tribunale
di Frosinone, pubblicata in data 08.11.2019, proposto con atto di appello notificato in data
13.01.2020, da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1 C.F._4
Elena Frioni (C.F. ) e Roberto Capobianco (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati come da procura in calce all'atto di C.F._6
intervento volontario in appello.
Appellanti
Contro
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Cartellà (C.F. ), C.F._7
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura alle liti in atti.
Appellata
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Guido De Santis (C.F.
), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._8
Appellata/Terza Chiamata In Causa
All'udienza cartolare del 03.10.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Frosinone la Persona_1 CP_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...]
adito, respinta ogni contraria richiesta, condannare la società in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal mio assistito dalla auto-
gru di proprietà della stessa per le operazioni di recupero dell'automezzo incidentato
quantificabili in euro 18.500,00 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di causa”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -di essere proprietario di un immobile, sito in Giuliano
di Roma, località Chioveri-Fontana del fico, a ridosso della strada regionale 156 Monti
Lepini, di collegamento tra Frosinone e Latina, al Km 16,00 circa;
-che in data 29.10.2015,
alle ore 22,00 circa, si verificò un incidente stradale, a seguito del quale un autoarticolato marca Volvo FH12, targato BL501FH, con rimorchio tg. AA31930, si ribaltò e, distruggendo il guard-rail esistente, finì la propria corsa nella proprietà dell'attore; -che detto autocarro era regolarmente coperto da polizza assicurativa e i danni provocati dal sinistro vennero in parte liquidati al danneggiato-istante dalla -che in data 5.11.2015 la Controparte_3 CP_1
venne incaricata delle operazioni di recupero dell'autoarticolato caduto nella scarpata a
[...]
ridosso della proprietà del , provvedendo, a tal fine, ad installare una auto-gru tg. Per_1
2 BH601HP all'interno della stessa proprietà, con piedistalli poggiati a circa 30 cm dall'ingresso dell'abitazione; -che tale operazione aveva provocato ingenti danni all'abitazione nonché al piazzale antistante, quantificati nella somma di euro 18.500,00, non risarciti dalla nonostante le richieste inviatele. Controparte_1
§1.1-Si è costituita e ha contestato quanto dedotto da parte attrice, perché Controparte_1
infondato in fatto e diritto e ha chiesto il rigetto della domanda. Ha altresì chiesto di chiamare in causa – ex art. 106 c.p.c. – la società in qualità di società Controparte_4
assicuratrice del mezzo auto – gru, al fine di essere tenuta indenne e manlevata dall'eventuale accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta.
§1.2- Si è costituita, in luogo della chiamata la Controparte_5 CP_6 [...]
affermando la propria legittimazione passiva in quanto la Controparte_2
prima delle predette compagnie è società appartenente al Controparte_7
diretta e controllata da quest'ultima; quindi, ha contestato l'operatività della polizza stipulata dalla con per violazione dell'art. 2 delle condizioni di Controparte_1 Controparte_4
polizza, per il mancato rispetto dei termini per la denuncia del sinistro e per non essere il dedotto evento oggetto di copertura assicurativa. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva.
§1.3-Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il primo giudice l'ha definita con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda, in quanto, “nella
specie non vi è alcuna prova di danni riconducibili ad un comportamento (almeno) colposo
della parte convenuta. Né, nella specie, si ravvisano -in ipotesi- gli estremi per l'applicabilità
delle altre, diverse, fattispecie di cui agli articoli 2050 e seguenti c.c., integranti ulteriori e
distinti paradigmi di responsabilità extracontrattuale, invero neppure dedotte”.
In particolare, il tribunale ha rilevato che, “dal verbale dei Carabinieri del 30 ottobre 2015,
si evince che il danno per cui è causa è stato arrecato dall'autoarticolato di cui sopra (marca
Volvo FH12 targato BL501FH con rimorchio targato AA31930, che in data 29/10/2015), di
3 proprietà di terzi ( e condotto da tale [……] tale danno è stato Controparte_8 Persona_2
Cont risarcito dalla , quale Compagnia che assicurava il proprietario dell'autoarticolato
[…….] Va osservato come neppure dalla allegata CTP possa in alcun modo evincersi: né il
nesso causale tra intervento della ed il preteso danno, né il danno effettivamente CP_1
riconducile ed addebitabile al (solo) convenuto (né tale danno può ricavarsi dalla
documentazione fotografica in atti)”.
§2- La sentenza è stata impugnata dall'originario attore, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, con cui è stata eccepita l'erroneità della decisione di prime cure, perché basata sul verbale dei Carabinieri del
30.10.2015, senza nessuna considerazione delle richieste istruttorie proposte dalla parte attrice: l'audizione, quale teste, del CTP arch. e la nomina di CTU per la Persona_3
quantificazione dei danni. L'appellante ha chiesto quindi la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
§2.1-Si è costituita la società e ha contestato Controparte_2
l'appello spiegato dal in quanto infondato in fatto e in diritto;
ha poi ribadito Per_1
l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con la per i motivi già Controparte_1
esposti in primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone. In subordine il rigetto della richiesta di manleva.
§2.2- Si è costituita la ha contestato l'appello, in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto nonché la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – nonché, nel merito, la mancanza di prova della responsabilità della società appellata e del nesso di causalità tra l'intervento della ed il lamentato danno. In subordine, in ipotesi Controparte_1
di accoglimento dell'appello, ha chiesto di essere garantita e manlevata dalla
[...]
CP_7
§2.3- La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva, ha rinviato per conclusioni.
4 Nelle more, in seguito al decesso dell'appellante , si sono costituiti i suoi Persona_1
eredi, e , chiedendo l'accoglimento Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe indicata;
concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
§3- L'appello, oltre che infondato, è da stimarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Gli appellanti, nemmeno chiarendo i fatti controversi, le valutazioni giuridiche compiute dal primo giudice reputate non conformi al paradigma legale applicabile alla dedotta fattispecie,
con un unico generico motivo, lamentano il mancato accoglimento della domanda proposta in primo grado, in questa sede riformulata, totalmente trascurando le ragioni poste dal tribunale alla base del suo rigetto.
Nell'atto di appello essenzialmente si lamenta che il verbale dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del verificarsi del dedotto evento, utilizzato dal primo giudice a supporto della decisione in esame, fa riferimento al danno provocato in occasione del sinistro, e non al successivo danno provocato dalla per la rimozione del mezzo coinvolto. Controparte_1
Tuttavia, tale censura rimane estremamente generica, sicché non scalfisce in alcun modo la decisione del tribunale, che, anzi, ha chiaramente affermato: “non vi è alcuna prova di danni
riconducibili ad un comportamento (almeno) colposo della parte convenuta”, piuttosto ricavandosi dal verbale predetto, che gli unici danni subiti dal e di cui è stata data Per_1
prova sono quelli rilevati nel verbale stesso, già risarciti dalla Controparte_3
Generica è poi la censura relativa al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, con particolare riferimento all'audizione del teste, il CTP arch. atteso che il Persona_3
lamentato rigetto è supportato da esaustiva e coerente motivazione, nient'affatto censurata o contraddetta dalla parte appellante, che si è limitata ad affermare che l'audizione del predetto teste avrebbe consentito di confermare l'ammontare dei danni così come richiesti ed il continuo progredire degli stessi. Ma senza mai descrivere i ridetti danni, le relative modalità
5 di verificazione, le sostanziali ragioni della loro riconducibilità eziologica esclusivamente al posizionamento della gru di proprietà dell'appellata e non ad altre cause. CP_1
È dunque opportuno ricordare che nel giudizio di appello la parte può riproporre istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado solo espressamente censurando - con specifico motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta (cfr. Cass. Sez. 2,
sent. n. 19727 del 23/12/2003; Cass., Sez. 6, ord. 30.5.2018 n. 13535).
In definitiva, non si rinviene nessuna argomentazione idonea a confutare il fondamento della decisione impugnata, anche alla luce di quanto affermato dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nel giudizio di appello la cognizione del
giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi,
con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle
argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando
i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione,
deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una
parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi "ex multis"
Cass. 31-5-2006 n. 12984; Cass. 18-4-2007 n. 9244), nella specie del tutto insussistente
(Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2011, n. 23299).
§3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico degli appellanti,
vanno liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe vigenti, in misura vicina ai minimi tariffari vigenti data la scarsa complessità dele questioni agitate in lite. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012
n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di
Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed
6 inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione.
2) Pone le spese di lite del grado a carico degli appellanti in via solidale e le liquida in euro
3.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna D'Avino
7