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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420/2025 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025 e vertente
TRA la , in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila P.IVA_1 presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
APPELLANTE
E cod. fisc. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Delegato con poteri di rappresentante legale pro tempore, ing. , rappresentata Controparte_2
e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Izzo con studio e domicilio fisico in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 11 2
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di CH n. 57 del 4 febbraio 2025, nella causa iscritta al n. 1706/2023 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di CH, Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione di cui alla determinazione n. DPC026/274 del 22.11.2023, adottata dal Controparte_3
, con cui le veniva ingiunto il pagamento della sanzione
[...] amministrativa pecuniaria di € 1.500,00, per la violazione dell'art. 29quaterdecies comma 2 d. lgs. n. 152/2006.. Con la predetta opposizione si richiedeva ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, previa fissazione di un'udienza di comparizione, la dichiarazione di illegittima della già menzionata ordinanza – ingiunzione indicata, affermandosi l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della comminata sanzione, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del rammentato giudizio.
2. L'appellata ha dichiarato di essere titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/160 rilasciata dalla il 7 luglio 2021, e di gestire un impianto di Parte_1 stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, nel Comune di CH, autorizzazione che indica i Valori Limite di Emissione che devono essere rispettati dall'impianto, affinché i rifiuti trattati possano essere scaricati nell'attiguo impianto, gestito dal Controparte_4
, in cui i medesimi rifiuti vengono sottoposti ad un ulteriore trattamento
[...] prima di essere scaricati nelle acque superficiali. Dopo averne documentato la composizione, il volume e la durata, e previa autorizzazione, in data 19.7.2023 ha scaricato presso il il contenuto del serbatoio D43, in presenza di personale Controparte_4 dell' in visita ispettiva, che ha effettuato dei prelievi, mediante un cd. Parte_2 campionamento istantaneo (di n. 2 aliquote analisi chimiche) ed un campionamento medio-composito su n. 3 ore (per n. 10 aliquote totali, di cui n. 6 analisi chimiche e n. 4 analisi tossicologiche). A seguito delle analisi è stato verificato il superamento dei valori limite di emissione allo scarico, relativamente ai cianuri totali, all'azoto ammoniacale, ai cloruri, ai tensioattivi totali, al boro, al saggio di tossicità acuta, ed il superamento dei valori limite di scarico per le sostanze pericolose di cui alla tabella n. 3 all. n. 5 alla parte III del d. lgs. n. 152/2006, relativamente allo zinco, ai fenoli, ed ai solventi organici aromatici. Il si è quindi opposto all'ordinanza, lamentando la violazione Controparte_1 delle disposizioni che disciplinano il prelievo, essendo stato effettuato un prelievo di tipo istantaneo (anziché un prelievo di n. 3 ore), senza indicazione delle ragioni di tale scelta (par.
1.2 dell'all. 5 alla parte III del d. lgs. n. 152/2006), evidenziando anche incoerenze in merito agli orari del prelievo ed al metodo del campionamento, alla conservazione dei campioni, alla loro identificazione e tracciamento, e all'analisi dei campioni stessi, sostenendo dunque l'inattendibilità delle relative analisi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
3. La costituitasi tardivamente, ha sostenuto la correttezza delle Parte_1 operazioni di prelievo, di conservazione, di tracciamento e di analisi delle aliquote, sottolineando come le operazioni siano avvenute in presenza di rappresentanti del
[...]
che nulla hanno osservato sull'operato del personale incaricato degli Controparte_1 accertamenti, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 11 3
4. La causa è stata istruita mediante c.t.u., ed è stata discussa oralmente all'udienza del
4.2.2025, ed all'esito della discussione, il Giudice ha emesso sentenza, con accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
è stata altresì condannata parte opposta a rifondere le spese di lite sostenute da parte opponente, e inoltre poste le spese della c.t.u. a carico di parte opposta. Il Tribunale di CH a fondamento delle prefate decisioni ha ritenuto che l'amministrazione opposta non abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo per cui ha emesso l'ordinanza ingiunzione. Inoltre, il c.t.u. nominato durante l'istruttoria ha verificato che il personale dell' che ha effettuato i Pt_2 prelievi ha violato le disposizioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato n. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui, nel verbale di campionamento, non sono state indicate le ragioni per cui il campionamento stesso è stato effettuato in modalità istantanea, piuttosto che sulla base di un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, oltre ad altre incongruenze di carattere formale (relativamente all'orario di campionamento, ed al luogo in cui era avvenuto lo scarico). Inoltre, il CTU ha verificato delle incongruenze in merito all'orario delle operazioni, che dal verbale di prelievo risultano essere state svolte dalle ore 8.50 alle ore 11.50, mentre lo scarico del rifiuto liquido ha avuto una durata di un'ora e 10 minuti, e che l'interruzione dello scarico alle ore 10,00 doveva essere segnalata e verbalizzata poiché “avrebbe potuto interferire con la formazione corretta del campione medio-composito di tre ore”. In conclusione il Tribunale di CH ha tenuto conto, dell'onere della parte opposta di provare la legittimità della sua pretesa, e dell'obbligo del giudice di accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, con la conseguenza di accogliere il ricorso, e dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
5. La in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., propone Parte_1 appello avverso la Sentenza n. 57 del 4 febbraio 2025 nella causa iscritta al n. 1706/2023 R.G. emessa dal Tribunale di CH.
6. Con un motivo di appello lamenta la l' “Omessa e/o insufficiente valutazione delle Pt_1 risultanze istruttorie”. Denuncia in particolare che la CTU disposta non ha tenuto conto delle osservazioni formulate alla stessa ed inoltrate al Consulente nominato. La Pt_1 con nota prot. n. 483865 del 12/12/2024, (doc. 14 fascicolo di primo grado) ha inviato le osservazioni alla CTU, che tuttavia non ne ha minimamente tenuto conto. In particolare, l'appellante elenca una serie di rilievi: Modalità' di campionamento;
Campionamento istantaneo;
Orari di campionamento;
Durata dello scarico;
Autorizzazione dello scarico da parte di;
Correttezza nelle operazioni svolte;
Superamento dei Controparte_4 solventi organici aromatici. Elementi per la maggior parte non illustrati in modo particolareggiato dalla summenzionata CTU.
7. Si costituisce nel presente giudizio d'appello la che chiede il Controparte_5 rigetto integrale del gravame e, quindi, la conferma della sentenza appellata,
8. All'esito della discussione, disposta in forma cartolare con note depositate solo per conto della parte appellata, la causa viene ora in decisione.
9. L'appello è infondato.
9.1 L'atto di gravame si limita a riproporre le osservazioni tecniche di alla c.t.u., Pt_2 dopo avere lamentato l'omessa risposta alle stesse da parte del perito d'ufficio. Il relativo capo è stato in particolare così formulato: “La CTU disposta non ha tenuto conto delle osservazioni formulate alla stessa ed inoltrate al Consulente nominato. pagina 3 di 11 4
Come si evince dal verbale di udienza che si allega alla presente proposta di appello, il giudice ha assegnato alle parti il termine sino al 13.12.2024 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni. La con nota prot. n. 483865 del Pt_1 12/12/2024,(doc. 14 fascicolo di primo grado) ha inviato le osservazioni alla CTU che seguono di cui, tuttavia, il CTU non ha minimamente tenuto conto.” Tale assunto è smentito dal mero esame del fascicolo processuale del primo grado, da cui invece si evince che il c.t.u. ha diligentemente esaminato tutte le argomentazioni delle parti, tanto emergendo inequivocabilmente dalle controdeduzioni depositate nel dicembre 2024, unitamente all'elaborato definitivo ed alle stesse osservazioni delle parti, nelle quali ha specificamente risposto ai rilievi dei ARTA confermando le proprie precedenti conclusioni. Dal punto di vista metodologico, osserva allora questa Corte quanto segue. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). pagina 4 di 11 5
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. In risposta allora al motivo di appello formulato dalla mediante Pt_1 riproposizione, anche visiva, delle osservazioni alla CTU fatte pervenire all'ausiliario, può questa Corte limitarsi a replicare quanto evidentemente non fatto oggetto di adeguata attenzione da parte di quella difesa, perché invece già formalmente presente ed acquisito agli atti.
9.2 Gli iniziali motivi tecnici di opposizione erano allora così articolati:
1) Sul Verbale di campionamento del 19.07.2023 “non è riportata alcuna Pt_2 motivazione idonea a giustificare l'adozione di una modalità di prelievo di tipo istantaneo”.
2) Nel Verbale di campionamento “emergono incoerenze anche riguardo agli orari in cui è stato realizzato il campione istantaneo: in particolare, in palese contrasto con la durata prevista dello scarico pari ad 1,5 ore complessive, il campione istantaneo risulta essere stato realizzato alle ore 12:00 del 19.07.2023 mentre il campione composito di tre ore dalle ore 8:50 alle ore 11:50 del medesimo giorno”.
3) “In merito al campione medio su tre ore (Cod. C002402), emergono altrettante incongruenze …… poiché a fronte della durata presunta dello scarico prevista in 1,5 ore, dal Verbale di campionamento risulta un prelievo temporizzato di 3 ore dalle 8:50 alle 11:50, non rendendo chiaro cosa sia stato campionato nel tempo eccedente la durata presunta dello scarico!”
4) A sostegno delle “Plurime violazioni delle norme a garanzia dell'esatto prelievo ….” richiama la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. e dal Dr. Persona_1 Chimico che evidenziano come “La totale omissione, nel Verbale di Persona_2 Campionamento, dei dettagli operativi relativi alle operazioni di prelievo non consenta, con pacifica evidenza, di poter operare alcun tipo di verifica sulla regolarità delle attività eseguite ed impedisce al ricorrente di poter produrre qualsivoglia tipo di osservazione al riguardo, limitandone, di fatto, il diritto alla difesa”.
5) La C.T. di Parte denuncia inoltre che “… non si ha evidenza alcuna, dalla documentazione in atti, che nelle fasi di conservazione dei campioni … siano state rispettate le Raccomandazioni per la conservazione di campioni acquosi tra il campionamento e l'analisi contenute nel Manuale n. 29/2003 – Metodi analitici per le Acque APAT IRSA – CNR – Sez. 1030 ….” In base al quale “la documentazione del campione prelevato deve includere … le precauzioni necessarie alla conservazione”.
6) Nei verbali di accettazione e nei Rapporti di prova eseguiti presso il Laboratorio
di non vi è l'indicazione dei codici identificativi dei campioni prelevati Pt_2 CP_4 in data 19.07.2023, ovvero “codice campione istantaneo A015685 e codice campione temporizzato C002402”. Ciò , a parere della difesa, inficia la attendibilità delle attività di accertamento ed analisi poiché non vi è alcuna evidenza documentale che i campioni sottoposti ad esame siano quelli di cui al verbale di campionamento anche perché i pagina 5 di 11 6
sigilli presenti sui campioni non sono controfirmati dalla parte privata presente al campionamento.
7) I Rapporti di Prova allegati al Verbale di accertamento e contestazione non riportano l'incertezza da cui sono affette le misurazioni effettuate con la conseguenza che non è possibile verificare l'eventuale possibile rientro nei limiti di legge. A tal proposito vengono richiamate le Linee Guida ISPRA n. 34/2021 secondo cui “La misura sperimentale non è da considerarsi completa, interpretabile e confrontabile se non viene accompagnata dalla stima dell'incertezza …”.
8) Nei Rapporti di Prova PE/007480/23 e PE/007483/23 non è chiara la data delle singole prove. Le uniche informazioni rilevabili sono relative alle date di inizio e fine delle prove ma mancano quelle dei singoli parametri.
9) Il tutto è aggravato poiché il Rapporto di Prova PE/007483/23 è privo del marchio ACCREDIA pur essendo il nell'elenco dei laboratori Parte_3 accreditati.
10) Per il parametro “solventi organici aromatici” si contesta l'avvenuto superamento del tempo di conservazione (48 ore) giacché il Rapporto di Prova PE/007480/23 riporta la data di esecuzione 22.07.2023 rispetto alla data di prelievo 19.07.2023 (72 ore).
11) Le analisi microbiologiche e tossicologiche (Pag. 5 del Rapporto di Prova n. PE/007483/23 riportano le date inizio e fine prova 27.07.2023 e 02.08.2023 (192 ore) mentre nelle note è indicato “il campione è stato analizzato entro 72 ore dal campionamento” il che invalida il risultato ottenuto.
12) Le violazioni denunciate sono confermate dalla discordanza tra le analisi e Pt_2 quelle eseguite dal Laboratorio a cui Controparte_6 Controparte_1 ha consegnato “i prodotti prelevati “ ai fini delle analisi. Le discordanze, ad avviso dei Consulenti IC di Parte possono essere causate da un sistema non tarato o da campioni torbidi . “Il refluo oggetto dello scarico era stato precedentemente analizzato tanto dal laboratorio interno della (All. 9), tanto dal Controparte_1 laboratorio del (All. 10), ottenendo risultati confrontabili e Controparte_4 in linea con i risultati ottenuti dalla sul campione in Controparte_6 contraddittorio” Nella fattispecie allora al vaglio ora del Collegio vengono mossi rilievi sulle modalità di prelievo che, a detta della parte ricorrente, avrebbero avuto effetti formali e sostanziali rilevanti e tali da pregiudicare la effettiva rappresentatività e significatività del campionamento e delle successive risposte analitiche.
9.2.1 Preme sin da subito evidenziare da parte di questo Collegio come lo stesso CTU abbia da ultimo rilevato quanto segue. Che la procedura di prelievo e campionamento posta in essere nell'occasione da parte dei tecnici fosse nel suo complesso in parte lacunosa, così da far ritenere che le Pt_2 censure inizialmente mosse dall'opponente e pure parzialmente riscontrate dal perito d'ufficio siano in buona parte fondate, è sostanzialmente confermato di fatto dalla stessa condotta di , che, successivamente alla proposizione della presente Pt_2 opposizione, ha svolto una successiva attività di controllo, eseguita presso la stessa azienda in data 30.01.2024 – Verbale n. SCA1/IST/CENTRO DEPURAZIONE e n. SCA1/MC/CENTRO DEPURAZIONE - a procedimento quindi già instaurato. In tale circostanza, da parte dell' sono state apportate significative modifiche e Pt_2 correzioni rispetto alla pregressa procedura contestata, con l'eliminazione di fatto di quasi tutte le manchevolezze formali e procedurali precedenti e con la descrizione di ogni operazione in modo pressoché ineccepibile. pagina 6 di 11 7
Tale rilevante rilievo – da parte del CTU – non ha costituito oggetto di alcuna minima contestazione da parte della opposta prima ed appellante poi. Sul punto in particolare, in risposta alle osservazioni di , il CTU ha Pt_2 opportunamente evidenziato come nulla abbia ritenuto di dover precisare in Pt_2 merito a quanto riportato a Pag 26 della CTU, in relazione alle “significative modifiche apportate, rispetto alla pregressa procedura, nella verbalizzazione e Rapporti di Prova relativi alla successiva attività di controllo presso la stessa Pt_4 in data 30 Gennaio 2024 (quando il contenzioso era già in atto ed erano probabilmente già note le motivazioni oggetto di contestazione) – Verbale N. SCA1/IST/CENTRO DEPURAZIONE (Prelievo istantaneo) e – N. SCA1/MC/ CENTRO DEPURAZIONE (Prelievo temporizzato) e nel successivo RAPPORTO DI PROVA N. PE/000915/24 del 10/02/2024”. Nel predetto Rapporto di Prova, relativamente al PARAMETRO
“SOLVENTI ORGANICI AROMATICI” oltre al valore riscontrato (0,24 mg/lt) viene indicata anche la INCERTEZZA DELLA PROVA con valore di + 0,12 mg/lt : indicazione questa che risultava assente nel precedente Rapporto di Prova N. PE/007480/23 emesso in data 08/08/2023 oggetto del presente contenzioso e contestato dal ricorrente. Inoltre nel VERBALE DI PRELIEVO ISTANTANEO N. SCA1/IST/ CENTRO DEPURAZIONE del 30/01/2024 nelle Note viene così ampiamente motivata la procedura: “Il campionamento e' stato eseguito con strategia istantanea a causa della particolare natura dei parametri da ricercare, per i quali l'aliquota destinata all'analisi va formata nel minor tempo possibile, al fine di evitare fenomeni di evaporazione”. Lo stesso Verbale del 2024 riporta la seguente ulteriore dicitura:
“I campioni sono stati etichettati, sigillati in busta con codice identificativo, controfirmato dalle parti”. Analogamente nel Verbale relativo al “Prelievo temporizzato” è specificato: “I campioni sono stati etichettati, sigillati in busta con codice identificativo controfirmato dalle parti”. In aggiunta a tutto ciò nei Verbali in oggetto del 30 Gennaio 2024 vengono precisati alcuni ulteriori elementi quali: la “aggiunta di Acetato di Zinco sull'aliquota destinata alla determinazione dei Solfuri;
aggiunta di NaOH sull'aliquota destinata alla determinazione Cianuri”: Codice del frigorifero: CH/CH/173; Codice del Data Lagger: CH/CH/213; (Condizioni Ambientali): pH misurato in campo a temperatura di 3 °C pari a 9,7 – Codice phmetro: CH/CH/240. Tutti elementi questi assenti, o carenti, nei precedenti verbali del 19 Luglio 2023, oggetto del presente contenzioso. Dalla stessa condotta successivamente posta in essere dai tecnici di si evince Pt_2 allora la sostanziale tenuta delle inziali conclusioni raggiunte dal CTU sulla inidoneità di quei prelevamenti a restituire un quadro certo in ordine alle contestazioni sollevate all'ingiunto.
9.3Tornando allora all'esame delle contestazioni sollevate dall'opponente al verbale del 2023, occorre rilevare quanto segue. In relazione ai primi tre punti tecnici del ricorso, ovvero la mancata motivazione a giustificazione del prelievo istantaneo, l'orario della sua realizzazione (ore 12:00) e la esecuzione del campione medio composito di 3 ore, tutte relative a quanto riportato nel Verbale di prelievo n. SCA3/CENTRO DEPURAZIONE del 19.07.2023, il CTU ha rilevato alcune criticità. pagina 7 di 11 8
Oltre al primo profilo in particolare, in relazione al quale ha evidenziato l'assenza di qualunque motivazione, il perito ha riscontrato che la rilevanza della interruzione verificatasi avrebbe dovuto essere segnalata e verbalizzata, poiché conseguentemente a tale obbligo, essa avrebbe potuto interferire con la formazione corretta del campione medio-composito di tre ore (che di tre ore non è stato). Il serbatoio D43 non dispone infatti di sistemi interni di miscelazione/agitazione/omogeneizzazione” (Equalizzazione) e pertanto è impossibile definire “equalizzato” il contenuto al suo interno poiché la presenza di solidi sospesi, la tempistica di riempimento del serbatoio, la diversa origine e natura dei liquami trattati, anche su linee diverse ed in orari diversi, il periodo di tempo trascorso tra le ore 15:15 del 18.07.2023 (termine riempimento) e le ore 8:50 del 19.07.2023 (inizio dello svuotamento) hanno certamente creato all'interno, in assenza di movimentazione meccanica, fenomeni di stratificazione fisica e biochimica, o perlomeno non si può affermare il contrario e cioè che ciò non sia avvenuto. Di fatto quindi il prelievo medio-composito è durato soltanto dalle ore 8:50 alle ore 10:00/10:10 circa, cioè poco più di un'ora. I IC d'altra parte dovevano essere, o avrebbero dovuto essere, a Pt_2 conoscenza delle effettive tempistiche di funzionamento dell'impianto per le seguenti ragioni: 1) La come da protocollo autorizzativo, ha CP_5 Controparte_1 inviato una e-mail al in data 18.07.2023 – ore Controparte_4 18:06 alla quale ha allegato l'analisi relativa al serbatoio D43 (analisi n. 314/2023) e nella quale si comunica che “Lo scarico sarà effettuato domani 19.07.2023 – ore 8:30, volume stimato 120 mc circa a flusso costante con durata stimata di circa 1h 30 min – Aspettiamo vostra comunicazione per l'inizio dello scarico”.
2) In data 19.07.2023 – ore 08:18 il invia una Controparte_4 e-mail a “faccio seguito alla prenotazione del vostro Controparte_1 scarico previsto per la giornata odierna ed alla trasmissione delle analisi di cui al rapporto n. 314/2023 per autorizzare il suddetto scarico”.
3) L' di CH nella risposta ad uno dei quesiti del sottoscritto in data Pt_2 30.09.2024 precisa: “La procedura di scarico vigente che il
[...]
, con nota n. 7989 del 18.11.2021 ha inviato alla Controparte_4 [...] all'Art. 3 prevede: ogni scarico dovrà preventivamente essere Controparte_5 autorizzato, pertanto la ditta provvederà a comunicare al tramite e-mail la CP_4 richiesta di scarico il giorno antecedente l'effettuazione dello scarico stesso, in cui attesterà la composizione dello stesso, il volume e la durata presunta. Lo scarico, dopo l'autorizzazione del resa anche a mezzo e-mail e/o PEC, dovrà avvenire CP_4 preferibilmente dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e con continuità e a portata costante ….” 4) Prima dell'inizio del Campionamento i IC NON POSSONO quindi non Pt_2 aver verificato che lo scarico di cui stavano per prelevare dei campioni NON FOSSE AUTORIZZATO. E questo non potevano verificarlo se non controllando l'avvenuto scambio di e-mail tra le due società, come previsto dall'Art. 3 che l stessa ha Pt_2 inviato al perito. E' chiaro quindi – conclude in parte qua il CTU - che il Campione Istantaneo relativo ai Solventi Organici Aromatici che avrebbe potuto essere realizzato alle ore 10:00 circa (al termine reale dello svuotamento del serbatoio D43) con la modalità istantanea (“la formazione di tali aliquote deve avvenire nel minor tempo possibile per preservare la rappresentatività del campione, evitando fenomeni di evaporazione che potrebbero pagina 8 di 11 9
insorgere adottando la strategia medio-composita”) in realtà viene eseguita alle ore 12:00, nella presunzione errata che il termine dello scarico sia avvenuto alle ore 11:50, e quindi a due ore circa di distanza. Come chiarito nelle risposte alle osservazioni di parte , il prelievo istantaneo, Pt_2 che richiede appunto rigorose cautele, quali, ad esempio, la tempestività ed addirittura il riempimento dei flaconi fino all'orlo, senza formazione di bolle d'aria per evitare la seppur minima evaporazione del solvente volatile, è stato invece eseguito alle ore 12,00 circa, anziché alle ore 10,00 circa, cioè a distanza di ben due ore dal termine dello scarico: e tale sensibile ritardo avrebbe potuto alterare la significatività del prelievo. Nelle proprie osservazioni ribadisce anche che avendo programmato Pt_2 l'autocampionatore sul tempo di tre ore essa avrebbe, così facendo, adempiuto alle Norme di Legge poiché “…..Qualora lo scarico fosse terminato prima delle 3 ore, l'autocampionatore non avrebbe più prelevato aliquote per la formazione del campione medio composito”. Ma ciò, ad avviso del perito, ed oltre a quanto motivato nella CTU, avrebbe comunque dovuto essere palesato e motivato sul verbale con una indicazione del tipo: “…il campionamento non è avvenuto nell'arco di tre ore, ma nell'arco di circa un'ora, in quanto lo scarico è terminato prima del tempo previsto.” La ridotta tempistica dello scarico di circa un'ora anziché di tre ore non è stata casuale ed imprevista ma era nota e palese attraverso la documentazione intercorsa per la richiesta di autorizzazione allo sversamento da parte di e Controparte_1 dalla successiva concessione scritta da parte del . Controparte_4 Qualora allora il prelievo non possa essere eseguito in un arco temporale di tre ore e per qualsivoglia ragione il tempo sia inferiore, deve essere comunque data motivazione sulle ragioni che lo hanno impedito: e ciò indipendentemente dal fatto che il campione prelevato sia tale da non “pregiudicare le successive operazioni analitiche”. In risposta poi al rilievo nr. 5 di ARTA, ha ulteriormente precisato il CTU che ogni scarico da parte del Centro Depurazione dovesse obbligatoriamente essere concordato ed autorizzato preventivamente dal . Controparte_4 Per tale ragione sarebbe stato opportuno, come condizione essenziale di procedibilità, che i IC , prima di iniziare un qualsivoglia prelievo, avessero verificato Pt_2 preliminarmente se tale scarico fosse formalmente e legalmente lecito, ovvero che esistesse la specifica ed espressa autorizzazione ad effettuare quello scarico (di cui si apprestavano ad eseguire i prelievi) da parte di : ciò, oltre a Controparte_4 validare le operazioni successive, avrebbe consentito ai IC ARTA di accertare, oltre alla liceità dello scarico in via di attivazione, anche le sue caratteristiche quali- quantitative di volume e durata (poco più di un'ora e NON TRE ORE). Nel Rapporto di Prova, relativamente al PARAMETRO “SOLVENTI ORGANICI AROMATICI” oltre al valore riscontrato non viene indicata anche la INCERTEZZA DELLA PROVA con valore di + 0,12 mg/lt., come poi accaduto invece nella verbalizzazione del 2024. Altri aspetti contestati sulle operazioni di campionamento e di verbalizzazione sono relativi alle mancate indicazioni in Verbale delle modalità e condizioni di conservazione e trasporto dei campioni prelevati in quanto la sola indicazione che rimanda alla “Istruzione Operativa ARTA (IO 01/14 rev. 03 del 12.01.2018)” non è sufficiente, non essendo stata la stessa allegata al Verbale e non essendo state altresì la temperatura di trasporto e le modalità di conservazione del campione (fondamentali relativamente ad alcuni parametri particolari quali e per i quali Persona_3 Per_4 sono stati contestati il superamento dei VLE) dettagliate. pagina 9 di 11 10
Il perito ha da ultimo confermato che i CARTELLINI IDENTIFICATIVI che si appongono sui campioni prelevati non sono stati controfirmati. La Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Integrata IO 01/14 – Rev. 3del 12.01.2018 di
[...]
relativamente alle Modalità di Prelievo, trasporto, conservazione ed Pt_2 accettazione delle acque di scarico, al paragrafo 7 – Etichettatura ed Identificazione prevede che: “Ogni campione deve essere sigillato….e deve riportare un'etichetta identificativa indelebile che lo renda univocamente identificabile. L'etichetta identificativa deve riportare almeno le seguenti informazioni minime: numero e data del verbale di campionamento ad esso collegato;
matrice del campione;
luogo e punto di campionamento;
Comune; Firma dei presenti al campionamento. Il perito d'ufficio ha allora confermato la propria valutazione in forza della quale alcune inesattezze, imprecisioni, sviste ed approssimazioni si sono effettivamente verificate;
criticità che, nel loro insieme, possono aver reso il Verbale di Prelievo n. SCA3/CENTRO DEPURAZIONE non del tutto rispondente e rappresentativo della procedura di scarico così come eseguita il giorno 19.07.2023 – dalle ore 8:50 alle ore 10:00 circa.
10.Che tale procedura fosse nel suo complesso in parte lacunosa è, secondo quanto inizialmente evidenziato, confermato di fatto dalla stessa condotta successiva di , Pt_2 che ha svolto una successiva attività di controllo presso la azienda, in data 30.01.2024 – Verbale n. SCA1/IST/CENTRO DEPURAZIONE e n. SCA1/MC/CENTRO DEPURAZIONE - a procedimento tuttavia già instaurato. In tale circostanza da parte dell' sono state, come detto, apportate significative Pt_2 modifiche e correzioni rispetto alla pregressa procedura contestata. Dalla stessa condotta successivamente posta in essere dai tecnici di si evince allora Pt_2 la sostanziale tenuta delle inziali conclusioni raggiunte dal CTU sulla inidoneità di quei prelevamenti a restituire un quadro certo in ordine alle contestazioni sollevate all'ingiunto.
11. In punto di mero diritto allora il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia. Occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, come ha avuto modo di confermare in più occasioni la giurisprudenza di legittimità (l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”, cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 12231/2007; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
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Coerentemente, l'art. 6 co. 11 D. L.vo 150/2011 prevede che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Applicando tali principi al caso di specie si osserva che quelle riscontrate criticità afferenti il prelievo ed il campionamento, non restituiscono un quadro di certezza in relazione alla idoneità degli stessi a rappresentare l'effettiva situazione delle acque oggetto di accertamento e verifica. Da quanto sopra esposto, può quindi confermarsi che l'amministrazione opposta ed appellante non ha assolto al proprio onere probatorio. 12.L'appello deve essere pertanto rigettato. 12.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui alla misura della sanzione, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. 12.2 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 2.400,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N.R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420/2025 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025 e vertente
TRA la , in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila P.IVA_1 presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia
APPELLANTE
E cod. fisc. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Delegato con poteri di rappresentante legale pro tempore, ing. , rappresentata Controparte_2
e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Izzo con studio e domicilio fisico in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 11 2
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di CH n. 57 del 4 febbraio 2025, nella causa iscritta al n. 1706/2023 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di CH, Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione di cui alla determinazione n. DPC026/274 del 22.11.2023, adottata dal Controparte_3
, con cui le veniva ingiunto il pagamento della sanzione
[...] amministrativa pecuniaria di € 1.500,00, per la violazione dell'art. 29quaterdecies comma 2 d. lgs. n. 152/2006.. Con la predetta opposizione si richiedeva ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, previa fissazione di un'udienza di comparizione, la dichiarazione di illegittima della già menzionata ordinanza – ingiunzione indicata, affermandosi l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della comminata sanzione, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del rammentato giudizio.
2. L'appellata ha dichiarato di essere titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/160 rilasciata dalla il 7 luglio 2021, e di gestire un impianto di Parte_1 stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, nel Comune di CH, autorizzazione che indica i Valori Limite di Emissione che devono essere rispettati dall'impianto, affinché i rifiuti trattati possano essere scaricati nell'attiguo impianto, gestito dal Controparte_4
, in cui i medesimi rifiuti vengono sottoposti ad un ulteriore trattamento
[...] prima di essere scaricati nelle acque superficiali. Dopo averne documentato la composizione, il volume e la durata, e previa autorizzazione, in data 19.7.2023 ha scaricato presso il il contenuto del serbatoio D43, in presenza di personale Controparte_4 dell' in visita ispettiva, che ha effettuato dei prelievi, mediante un cd. Parte_2 campionamento istantaneo (di n. 2 aliquote analisi chimiche) ed un campionamento medio-composito su n. 3 ore (per n. 10 aliquote totali, di cui n. 6 analisi chimiche e n. 4 analisi tossicologiche). A seguito delle analisi è stato verificato il superamento dei valori limite di emissione allo scarico, relativamente ai cianuri totali, all'azoto ammoniacale, ai cloruri, ai tensioattivi totali, al boro, al saggio di tossicità acuta, ed il superamento dei valori limite di scarico per le sostanze pericolose di cui alla tabella n. 3 all. n. 5 alla parte III del d. lgs. n. 152/2006, relativamente allo zinco, ai fenoli, ed ai solventi organici aromatici. Il si è quindi opposto all'ordinanza, lamentando la violazione Controparte_1 delle disposizioni che disciplinano il prelievo, essendo stato effettuato un prelievo di tipo istantaneo (anziché un prelievo di n. 3 ore), senza indicazione delle ragioni di tale scelta (par.
1.2 dell'all. 5 alla parte III del d. lgs. n. 152/2006), evidenziando anche incoerenze in merito agli orari del prelievo ed al metodo del campionamento, alla conservazione dei campioni, alla loro identificazione e tracciamento, e all'analisi dei campioni stessi, sostenendo dunque l'inattendibilità delle relative analisi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
3. La costituitasi tardivamente, ha sostenuto la correttezza delle Parte_1 operazioni di prelievo, di conservazione, di tracciamento e di analisi delle aliquote, sottolineando come le operazioni siano avvenute in presenza di rappresentanti del
[...]
che nulla hanno osservato sull'operato del personale incaricato degli Controparte_1 accertamenti, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 11 3
4. La causa è stata istruita mediante c.t.u., ed è stata discussa oralmente all'udienza del
4.2.2025, ed all'esito della discussione, il Giudice ha emesso sentenza, con accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
è stata altresì condannata parte opposta a rifondere le spese di lite sostenute da parte opponente, e inoltre poste le spese della c.t.u. a carico di parte opposta. Il Tribunale di CH a fondamento delle prefate decisioni ha ritenuto che l'amministrazione opposta non abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo per cui ha emesso l'ordinanza ingiunzione. Inoltre, il c.t.u. nominato durante l'istruttoria ha verificato che il personale dell' che ha effettuato i Pt_2 prelievi ha violato le disposizioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato n. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui, nel verbale di campionamento, non sono state indicate le ragioni per cui il campionamento stesso è stato effettuato in modalità istantanea, piuttosto che sulla base di un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, oltre ad altre incongruenze di carattere formale (relativamente all'orario di campionamento, ed al luogo in cui era avvenuto lo scarico). Inoltre, il CTU ha verificato delle incongruenze in merito all'orario delle operazioni, che dal verbale di prelievo risultano essere state svolte dalle ore 8.50 alle ore 11.50, mentre lo scarico del rifiuto liquido ha avuto una durata di un'ora e 10 minuti, e che l'interruzione dello scarico alle ore 10,00 doveva essere segnalata e verbalizzata poiché “avrebbe potuto interferire con la formazione corretta del campione medio-composito di tre ore”. In conclusione il Tribunale di CH ha tenuto conto, dell'onere della parte opposta di provare la legittimità della sua pretesa, e dell'obbligo del giudice di accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, con la conseguenza di accogliere il ricorso, e dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
5. La in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., propone Parte_1 appello avverso la Sentenza n. 57 del 4 febbraio 2025 nella causa iscritta al n. 1706/2023 R.G. emessa dal Tribunale di CH.
6. Con un motivo di appello lamenta la l' “Omessa e/o insufficiente valutazione delle Pt_1 risultanze istruttorie”. Denuncia in particolare che la CTU disposta non ha tenuto conto delle osservazioni formulate alla stessa ed inoltrate al Consulente nominato. La Pt_1 con nota prot. n. 483865 del 12/12/2024, (doc. 14 fascicolo di primo grado) ha inviato le osservazioni alla CTU, che tuttavia non ne ha minimamente tenuto conto. In particolare, l'appellante elenca una serie di rilievi: Modalità' di campionamento;
Campionamento istantaneo;
Orari di campionamento;
Durata dello scarico;
Autorizzazione dello scarico da parte di;
Correttezza nelle operazioni svolte;
Superamento dei Controparte_4 solventi organici aromatici. Elementi per la maggior parte non illustrati in modo particolareggiato dalla summenzionata CTU.
7. Si costituisce nel presente giudizio d'appello la che chiede il Controparte_5 rigetto integrale del gravame e, quindi, la conferma della sentenza appellata,
8. All'esito della discussione, disposta in forma cartolare con note depositate solo per conto della parte appellata, la causa viene ora in decisione.
9. L'appello è infondato.
9.1 L'atto di gravame si limita a riproporre le osservazioni tecniche di alla c.t.u., Pt_2 dopo avere lamentato l'omessa risposta alle stesse da parte del perito d'ufficio. Il relativo capo è stato in particolare così formulato: “La CTU disposta non ha tenuto conto delle osservazioni formulate alla stessa ed inoltrate al Consulente nominato. pagina 3 di 11 4
Come si evince dal verbale di udienza che si allega alla presente proposta di appello, il giudice ha assegnato alle parti il termine sino al 13.12.2024 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni. La con nota prot. n. 483865 del Pt_1 12/12/2024,(doc. 14 fascicolo di primo grado) ha inviato le osservazioni alla CTU che seguono di cui, tuttavia, il CTU non ha minimamente tenuto conto.” Tale assunto è smentito dal mero esame del fascicolo processuale del primo grado, da cui invece si evince che il c.t.u. ha diligentemente esaminato tutte le argomentazioni delle parti, tanto emergendo inequivocabilmente dalle controdeduzioni depositate nel dicembre 2024, unitamente all'elaborato definitivo ed alle stesse osservazioni delle parti, nelle quali ha specificamente risposto ai rilievi dei ARTA confermando le proprie precedenti conclusioni. Dal punto di vista metodologico, osserva allora questa Corte quanto segue. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). pagina 4 di 11 5
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. In risposta allora al motivo di appello formulato dalla mediante Pt_1 riproposizione, anche visiva, delle osservazioni alla CTU fatte pervenire all'ausiliario, può questa Corte limitarsi a replicare quanto evidentemente non fatto oggetto di adeguata attenzione da parte di quella difesa, perché invece già formalmente presente ed acquisito agli atti.
9.2 Gli iniziali motivi tecnici di opposizione erano allora così articolati:
1) Sul Verbale di campionamento del 19.07.2023 “non è riportata alcuna Pt_2 motivazione idonea a giustificare l'adozione di una modalità di prelievo di tipo istantaneo”.
2) Nel Verbale di campionamento “emergono incoerenze anche riguardo agli orari in cui è stato realizzato il campione istantaneo: in particolare, in palese contrasto con la durata prevista dello scarico pari ad 1,5 ore complessive, il campione istantaneo risulta essere stato realizzato alle ore 12:00 del 19.07.2023 mentre il campione composito di tre ore dalle ore 8:50 alle ore 11:50 del medesimo giorno”.
3) “In merito al campione medio su tre ore (Cod. C002402), emergono altrettante incongruenze …… poiché a fronte della durata presunta dello scarico prevista in 1,5 ore, dal Verbale di campionamento risulta un prelievo temporizzato di 3 ore dalle 8:50 alle 11:50, non rendendo chiaro cosa sia stato campionato nel tempo eccedente la durata presunta dello scarico!”
4) A sostegno delle “Plurime violazioni delle norme a garanzia dell'esatto prelievo ….” richiama la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. e dal Dr. Persona_1 Chimico che evidenziano come “La totale omissione, nel Verbale di Persona_2 Campionamento, dei dettagli operativi relativi alle operazioni di prelievo non consenta, con pacifica evidenza, di poter operare alcun tipo di verifica sulla regolarità delle attività eseguite ed impedisce al ricorrente di poter produrre qualsivoglia tipo di osservazione al riguardo, limitandone, di fatto, il diritto alla difesa”.
5) La C.T. di Parte denuncia inoltre che “… non si ha evidenza alcuna, dalla documentazione in atti, che nelle fasi di conservazione dei campioni … siano state rispettate le Raccomandazioni per la conservazione di campioni acquosi tra il campionamento e l'analisi contenute nel Manuale n. 29/2003 – Metodi analitici per le Acque APAT IRSA – CNR – Sez. 1030 ….” In base al quale “la documentazione del campione prelevato deve includere … le precauzioni necessarie alla conservazione”.
6) Nei verbali di accettazione e nei Rapporti di prova eseguiti presso il Laboratorio
di non vi è l'indicazione dei codici identificativi dei campioni prelevati Pt_2 CP_4 in data 19.07.2023, ovvero “codice campione istantaneo A015685 e codice campione temporizzato C002402”. Ciò , a parere della difesa, inficia la attendibilità delle attività di accertamento ed analisi poiché non vi è alcuna evidenza documentale che i campioni sottoposti ad esame siano quelli di cui al verbale di campionamento anche perché i pagina 5 di 11 6
sigilli presenti sui campioni non sono controfirmati dalla parte privata presente al campionamento.
7) I Rapporti di Prova allegati al Verbale di accertamento e contestazione non riportano l'incertezza da cui sono affette le misurazioni effettuate con la conseguenza che non è possibile verificare l'eventuale possibile rientro nei limiti di legge. A tal proposito vengono richiamate le Linee Guida ISPRA n. 34/2021 secondo cui “La misura sperimentale non è da considerarsi completa, interpretabile e confrontabile se non viene accompagnata dalla stima dell'incertezza …”.
8) Nei Rapporti di Prova PE/007480/23 e PE/007483/23 non è chiara la data delle singole prove. Le uniche informazioni rilevabili sono relative alle date di inizio e fine delle prove ma mancano quelle dei singoli parametri.
9) Il tutto è aggravato poiché il Rapporto di Prova PE/007483/23 è privo del marchio ACCREDIA pur essendo il nell'elenco dei laboratori Parte_3 accreditati.
10) Per il parametro “solventi organici aromatici” si contesta l'avvenuto superamento del tempo di conservazione (48 ore) giacché il Rapporto di Prova PE/007480/23 riporta la data di esecuzione 22.07.2023 rispetto alla data di prelievo 19.07.2023 (72 ore).
11) Le analisi microbiologiche e tossicologiche (Pag. 5 del Rapporto di Prova n. PE/007483/23 riportano le date inizio e fine prova 27.07.2023 e 02.08.2023 (192 ore) mentre nelle note è indicato “il campione è stato analizzato entro 72 ore dal campionamento” il che invalida il risultato ottenuto.
12) Le violazioni denunciate sono confermate dalla discordanza tra le analisi e Pt_2 quelle eseguite dal Laboratorio a cui Controparte_6 Controparte_1 ha consegnato “i prodotti prelevati “ ai fini delle analisi. Le discordanze, ad avviso dei Consulenti IC di Parte possono essere causate da un sistema non tarato o da campioni torbidi . “Il refluo oggetto dello scarico era stato precedentemente analizzato tanto dal laboratorio interno della (All. 9), tanto dal Controparte_1 laboratorio del (All. 10), ottenendo risultati confrontabili e Controparte_4 in linea con i risultati ottenuti dalla sul campione in Controparte_6 contraddittorio” Nella fattispecie allora al vaglio ora del Collegio vengono mossi rilievi sulle modalità di prelievo che, a detta della parte ricorrente, avrebbero avuto effetti formali e sostanziali rilevanti e tali da pregiudicare la effettiva rappresentatività e significatività del campionamento e delle successive risposte analitiche.
9.2.1 Preme sin da subito evidenziare da parte di questo Collegio come lo stesso CTU abbia da ultimo rilevato quanto segue. Che la procedura di prelievo e campionamento posta in essere nell'occasione da parte dei tecnici fosse nel suo complesso in parte lacunosa, così da far ritenere che le Pt_2 censure inizialmente mosse dall'opponente e pure parzialmente riscontrate dal perito d'ufficio siano in buona parte fondate, è sostanzialmente confermato di fatto dalla stessa condotta di , che, successivamente alla proposizione della presente Pt_2 opposizione, ha svolto una successiva attività di controllo, eseguita presso la stessa azienda in data 30.01.2024 – Verbale n. SCA1/IST/CENTRO DEPURAZIONE e n. SCA1/MC/CENTRO DEPURAZIONE - a procedimento quindi già instaurato. In tale circostanza, da parte dell' sono state apportate significative modifiche e Pt_2 correzioni rispetto alla pregressa procedura contestata, con l'eliminazione di fatto di quasi tutte le manchevolezze formali e procedurali precedenti e con la descrizione di ogni operazione in modo pressoché ineccepibile. pagina 6 di 11 7
Tale rilevante rilievo – da parte del CTU – non ha costituito oggetto di alcuna minima contestazione da parte della opposta prima ed appellante poi. Sul punto in particolare, in risposta alle osservazioni di , il CTU ha Pt_2 opportunamente evidenziato come nulla abbia ritenuto di dover precisare in Pt_2 merito a quanto riportato a Pag 26 della CTU, in relazione alle “significative modifiche apportate, rispetto alla pregressa procedura, nella verbalizzazione e Rapporti di Prova relativi alla successiva attività di controllo presso la stessa Pt_4 in data 30 Gennaio 2024 (quando il contenzioso era già in atto ed erano probabilmente già note le motivazioni oggetto di contestazione) – Verbale N. SCA1/IST/CENTRO DEPURAZIONE (Prelievo istantaneo) e – N. SCA1/MC/ CENTRO DEPURAZIONE (Prelievo temporizzato) e nel successivo RAPPORTO DI PROVA N. PE/000915/24 del 10/02/2024”. Nel predetto Rapporto di Prova, relativamente al PARAMETRO
“SOLVENTI ORGANICI AROMATICI” oltre al valore riscontrato (0,24 mg/lt) viene indicata anche la INCERTEZZA DELLA PROVA con valore di + 0,12 mg/lt : indicazione questa che risultava assente nel precedente Rapporto di Prova N. PE/007480/23 emesso in data 08/08/2023 oggetto del presente contenzioso e contestato dal ricorrente. Inoltre nel VERBALE DI PRELIEVO ISTANTANEO N. SCA1/IST/ CENTRO DEPURAZIONE del 30/01/2024 nelle Note viene così ampiamente motivata la procedura: “Il campionamento e' stato eseguito con strategia istantanea a causa della particolare natura dei parametri da ricercare, per i quali l'aliquota destinata all'analisi va formata nel minor tempo possibile, al fine di evitare fenomeni di evaporazione”. Lo stesso Verbale del 2024 riporta la seguente ulteriore dicitura:
“I campioni sono stati etichettati, sigillati in busta con codice identificativo, controfirmato dalle parti”. Analogamente nel Verbale relativo al “Prelievo temporizzato” è specificato: “I campioni sono stati etichettati, sigillati in busta con codice identificativo controfirmato dalle parti”. In aggiunta a tutto ciò nei Verbali in oggetto del 30 Gennaio 2024 vengono precisati alcuni ulteriori elementi quali: la “aggiunta di Acetato di Zinco sull'aliquota destinata alla determinazione dei Solfuri;
aggiunta di NaOH sull'aliquota destinata alla determinazione Cianuri”: Codice del frigorifero: CH/CH/173; Codice del Data Lagger: CH/CH/213; (Condizioni Ambientali): pH misurato in campo a temperatura di 3 °C pari a 9,7 – Codice phmetro: CH/CH/240. Tutti elementi questi assenti, o carenti, nei precedenti verbali del 19 Luglio 2023, oggetto del presente contenzioso. Dalla stessa condotta successivamente posta in essere dai tecnici di si evince Pt_2 allora la sostanziale tenuta delle inziali conclusioni raggiunte dal CTU sulla inidoneità di quei prelevamenti a restituire un quadro certo in ordine alle contestazioni sollevate all'ingiunto.
9.3Tornando allora all'esame delle contestazioni sollevate dall'opponente al verbale del 2023, occorre rilevare quanto segue. In relazione ai primi tre punti tecnici del ricorso, ovvero la mancata motivazione a giustificazione del prelievo istantaneo, l'orario della sua realizzazione (ore 12:00) e la esecuzione del campione medio composito di 3 ore, tutte relative a quanto riportato nel Verbale di prelievo n. SCA3/CENTRO DEPURAZIONE del 19.07.2023, il CTU ha rilevato alcune criticità. pagina 7 di 11 8
Oltre al primo profilo in particolare, in relazione al quale ha evidenziato l'assenza di qualunque motivazione, il perito ha riscontrato che la rilevanza della interruzione verificatasi avrebbe dovuto essere segnalata e verbalizzata, poiché conseguentemente a tale obbligo, essa avrebbe potuto interferire con la formazione corretta del campione medio-composito di tre ore (che di tre ore non è stato). Il serbatoio D43 non dispone infatti di sistemi interni di miscelazione/agitazione/omogeneizzazione” (Equalizzazione) e pertanto è impossibile definire “equalizzato” il contenuto al suo interno poiché la presenza di solidi sospesi, la tempistica di riempimento del serbatoio, la diversa origine e natura dei liquami trattati, anche su linee diverse ed in orari diversi, il periodo di tempo trascorso tra le ore 15:15 del 18.07.2023 (termine riempimento) e le ore 8:50 del 19.07.2023 (inizio dello svuotamento) hanno certamente creato all'interno, in assenza di movimentazione meccanica, fenomeni di stratificazione fisica e biochimica, o perlomeno non si può affermare il contrario e cioè che ciò non sia avvenuto. Di fatto quindi il prelievo medio-composito è durato soltanto dalle ore 8:50 alle ore 10:00/10:10 circa, cioè poco più di un'ora. I IC d'altra parte dovevano essere, o avrebbero dovuto essere, a Pt_2 conoscenza delle effettive tempistiche di funzionamento dell'impianto per le seguenti ragioni: 1) La come da protocollo autorizzativo, ha CP_5 Controparte_1 inviato una e-mail al in data 18.07.2023 – ore Controparte_4 18:06 alla quale ha allegato l'analisi relativa al serbatoio D43 (analisi n. 314/2023) e nella quale si comunica che “Lo scarico sarà effettuato domani 19.07.2023 – ore 8:30, volume stimato 120 mc circa a flusso costante con durata stimata di circa 1h 30 min – Aspettiamo vostra comunicazione per l'inizio dello scarico”.
2) In data 19.07.2023 – ore 08:18 il invia una Controparte_4 e-mail a “faccio seguito alla prenotazione del vostro Controparte_1 scarico previsto per la giornata odierna ed alla trasmissione delle analisi di cui al rapporto n. 314/2023 per autorizzare il suddetto scarico”.
3) L' di CH nella risposta ad uno dei quesiti del sottoscritto in data Pt_2 30.09.2024 precisa: “La procedura di scarico vigente che il
[...]
, con nota n. 7989 del 18.11.2021 ha inviato alla Controparte_4 [...] all'Art. 3 prevede: ogni scarico dovrà preventivamente essere Controparte_5 autorizzato, pertanto la ditta provvederà a comunicare al tramite e-mail la CP_4 richiesta di scarico il giorno antecedente l'effettuazione dello scarico stesso, in cui attesterà la composizione dello stesso, il volume e la durata presunta. Lo scarico, dopo l'autorizzazione del resa anche a mezzo e-mail e/o PEC, dovrà avvenire CP_4 preferibilmente dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e con continuità e a portata costante ….” 4) Prima dell'inizio del Campionamento i IC NON POSSONO quindi non Pt_2 aver verificato che lo scarico di cui stavano per prelevare dei campioni NON FOSSE AUTORIZZATO. E questo non potevano verificarlo se non controllando l'avvenuto scambio di e-mail tra le due società, come previsto dall'Art. 3 che l stessa ha Pt_2 inviato al perito. E' chiaro quindi – conclude in parte qua il CTU - che il Campione Istantaneo relativo ai Solventi Organici Aromatici che avrebbe potuto essere realizzato alle ore 10:00 circa (al termine reale dello svuotamento del serbatoio D43) con la modalità istantanea (“la formazione di tali aliquote deve avvenire nel minor tempo possibile per preservare la rappresentatività del campione, evitando fenomeni di evaporazione che potrebbero pagina 8 di 11 9
insorgere adottando la strategia medio-composita”) in realtà viene eseguita alle ore 12:00, nella presunzione errata che il termine dello scarico sia avvenuto alle ore 11:50, e quindi a due ore circa di distanza. Come chiarito nelle risposte alle osservazioni di parte , il prelievo istantaneo, Pt_2 che richiede appunto rigorose cautele, quali, ad esempio, la tempestività ed addirittura il riempimento dei flaconi fino all'orlo, senza formazione di bolle d'aria per evitare la seppur minima evaporazione del solvente volatile, è stato invece eseguito alle ore 12,00 circa, anziché alle ore 10,00 circa, cioè a distanza di ben due ore dal termine dello scarico: e tale sensibile ritardo avrebbe potuto alterare la significatività del prelievo. Nelle proprie osservazioni ribadisce anche che avendo programmato Pt_2 l'autocampionatore sul tempo di tre ore essa avrebbe, così facendo, adempiuto alle Norme di Legge poiché “…..Qualora lo scarico fosse terminato prima delle 3 ore, l'autocampionatore non avrebbe più prelevato aliquote per la formazione del campione medio composito”. Ma ciò, ad avviso del perito, ed oltre a quanto motivato nella CTU, avrebbe comunque dovuto essere palesato e motivato sul verbale con una indicazione del tipo: “…il campionamento non è avvenuto nell'arco di tre ore, ma nell'arco di circa un'ora, in quanto lo scarico è terminato prima del tempo previsto.” La ridotta tempistica dello scarico di circa un'ora anziché di tre ore non è stata casuale ed imprevista ma era nota e palese attraverso la documentazione intercorsa per la richiesta di autorizzazione allo sversamento da parte di e Controparte_1 dalla successiva concessione scritta da parte del . Controparte_4 Qualora allora il prelievo non possa essere eseguito in un arco temporale di tre ore e per qualsivoglia ragione il tempo sia inferiore, deve essere comunque data motivazione sulle ragioni che lo hanno impedito: e ciò indipendentemente dal fatto che il campione prelevato sia tale da non “pregiudicare le successive operazioni analitiche”. In risposta poi al rilievo nr. 5 di ARTA, ha ulteriormente precisato il CTU che ogni scarico da parte del Centro Depurazione dovesse obbligatoriamente essere concordato ed autorizzato preventivamente dal . Controparte_4 Per tale ragione sarebbe stato opportuno, come condizione essenziale di procedibilità, che i IC , prima di iniziare un qualsivoglia prelievo, avessero verificato Pt_2 preliminarmente se tale scarico fosse formalmente e legalmente lecito, ovvero che esistesse la specifica ed espressa autorizzazione ad effettuare quello scarico (di cui si apprestavano ad eseguire i prelievi) da parte di : ciò, oltre a Controparte_4 validare le operazioni successive, avrebbe consentito ai IC ARTA di accertare, oltre alla liceità dello scarico in via di attivazione, anche le sue caratteristiche quali- quantitative di volume e durata (poco più di un'ora e NON TRE ORE). Nel Rapporto di Prova, relativamente al PARAMETRO “SOLVENTI ORGANICI AROMATICI” oltre al valore riscontrato non viene indicata anche la INCERTEZZA DELLA PROVA con valore di + 0,12 mg/lt., come poi accaduto invece nella verbalizzazione del 2024. Altri aspetti contestati sulle operazioni di campionamento e di verbalizzazione sono relativi alle mancate indicazioni in Verbale delle modalità e condizioni di conservazione e trasporto dei campioni prelevati in quanto la sola indicazione che rimanda alla “Istruzione Operativa ARTA (IO 01/14 rev. 03 del 12.01.2018)” non è sufficiente, non essendo stata la stessa allegata al Verbale e non essendo state altresì la temperatura di trasporto e le modalità di conservazione del campione (fondamentali relativamente ad alcuni parametri particolari quali e per i quali Persona_3 Per_4 sono stati contestati il superamento dei VLE) dettagliate. pagina 9 di 11 10
Il perito ha da ultimo confermato che i CARTELLINI IDENTIFICATIVI che si appongono sui campioni prelevati non sono stati controfirmati. La Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Integrata IO 01/14 – Rev. 3del 12.01.2018 di
[...]
relativamente alle Modalità di Prelievo, trasporto, conservazione ed Pt_2 accettazione delle acque di scarico, al paragrafo 7 – Etichettatura ed Identificazione prevede che: “Ogni campione deve essere sigillato….e deve riportare un'etichetta identificativa indelebile che lo renda univocamente identificabile. L'etichetta identificativa deve riportare almeno le seguenti informazioni minime: numero e data del verbale di campionamento ad esso collegato;
matrice del campione;
luogo e punto di campionamento;
Comune; Firma dei presenti al campionamento. Il perito d'ufficio ha allora confermato la propria valutazione in forza della quale alcune inesattezze, imprecisioni, sviste ed approssimazioni si sono effettivamente verificate;
criticità che, nel loro insieme, possono aver reso il Verbale di Prelievo n. SCA3/CENTRO DEPURAZIONE non del tutto rispondente e rappresentativo della procedura di scarico così come eseguita il giorno 19.07.2023 – dalle ore 8:50 alle ore 10:00 circa.
10.Che tale procedura fosse nel suo complesso in parte lacunosa è, secondo quanto inizialmente evidenziato, confermato di fatto dalla stessa condotta successiva di , Pt_2 che ha svolto una successiva attività di controllo presso la azienda, in data 30.01.2024 – Verbale n. SCA1/IST/CENTRO DEPURAZIONE e n. SCA1/MC/CENTRO DEPURAZIONE - a procedimento tuttavia già instaurato. In tale circostanza da parte dell' sono state, come detto, apportate significative Pt_2 modifiche e correzioni rispetto alla pregressa procedura contestata. Dalla stessa condotta successivamente posta in essere dai tecnici di si evince allora Pt_2 la sostanziale tenuta delle inziali conclusioni raggiunte dal CTU sulla inidoneità di quei prelevamenti a restituire un quadro certo in ordine alle contestazioni sollevate all'ingiunto.
11. In punto di mero diritto allora il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia. Occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, come ha avuto modo di confermare in più occasioni la giurisprudenza di legittimità (l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”, cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 12231/2007; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
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Coerentemente, l'art. 6 co. 11 D. L.vo 150/2011 prevede che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Applicando tali principi al caso di specie si osserva che quelle riscontrate criticità afferenti il prelievo ed il campionamento, non restituiscono un quadro di certezza in relazione alla idoneità degli stessi a rappresentare l'effettiva situazione delle acque oggetto di accertamento e verifica. Da quanto sopra esposto, può quindi confermarsi che l'amministrazione opposta ed appellante non ha assolto al proprio onere probatorio. 12.L'appello deve essere pertanto rigettato. 12.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui alla misura della sanzione, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. 12.2 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 2.400,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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