TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.5004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1964, residente in [...] Salita Staiato 14 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Claudia Dipasquale (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
06/07/1961, residente in [...], Salita Staiato 14, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Claudia Dipasquale (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con ricorso e decreto notificato al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 24/07/1988 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, nel pieno e reciproco rispetto;
2) La casa già coniugale, sita in Genova, Salita Staiato 14, di proprietà del SI.
resterà nella esclusiva disponibilità del medesimo;
Controparte_1
3) I figli maggiorenni (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) sono economicamente indipendenti e
[...] vivono già fuori dal nucleo familiare, pertanto nulla è dovuto a loro titolo di mantenimento;
4) Il figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non Persona_3
ancora economicamente autosufficiente, si è già trasferito con la madre, SI.ra
, nella nuova abitazione dalla medesima condotta in locazione, Parte_1 sita in Genova, Via Antica Romana di Quinto 29/2;
5) Il figlio , ancora studente (iscritto al quarto anno del Liceo delle scienze Per_3 umane AN Pertini di Genova), abiterà presso la madre, la quale curerà direttamente i suoi bisogni quotidiani e scolastici;
6) Il padre frequenterà liberamente il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e personali del ragazzo;
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio
, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente Per_3 secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese sanitarie non mutuabili, scolastiche, sportive e tutte quelle comprese nel Protocollo della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Sezione Famiglia del Tribunale di Genova - verbale del 15.09.2016), da concordarsi preventivamente tra i genitori e documentate;
8) L'assegno unico eventualmente spettante per il figlio verrà percepito Per_3 dai genitori nella misura del 50%;
9) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento personale, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi rinunciano altresì reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
11) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1988, Numero 556, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1964, residente in [...] Salita Staiato 14 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Claudia Dipasquale (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
06/07/1961, residente in [...], Salita Staiato 14, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Claudia Dipasquale (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con ricorso e decreto notificato al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 24/07/1988 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, nel pieno e reciproco rispetto;
2) La casa già coniugale, sita in Genova, Salita Staiato 14, di proprietà del SI.
resterà nella esclusiva disponibilità del medesimo;
Controparte_1
3) I figli maggiorenni (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) sono economicamente indipendenti e
[...] vivono già fuori dal nucleo familiare, pertanto nulla è dovuto a loro titolo di mantenimento;
4) Il figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non Persona_3
ancora economicamente autosufficiente, si è già trasferito con la madre, SI.ra
, nella nuova abitazione dalla medesima condotta in locazione, Parte_1 sita in Genova, Via Antica Romana di Quinto 29/2;
5) Il figlio , ancora studente (iscritto al quarto anno del Liceo delle scienze Per_3 umane AN Pertini di Genova), abiterà presso la madre, la quale curerà direttamente i suoi bisogni quotidiani e scolastici;
6) Il padre frequenterà liberamente il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e personali del ragazzo;
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio
, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente Per_3 secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese sanitarie non mutuabili, scolastiche, sportive e tutte quelle comprese nel Protocollo della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Sezione Famiglia del Tribunale di Genova - verbale del 15.09.2016), da concordarsi preventivamente tra i genitori e documentate;
8) L'assegno unico eventualmente spettante per il figlio verrà percepito Per_3 dai genitori nella misura del 50%;
9) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento personale, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi rinunciano altresì reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
11) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1988, Numero 556, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4