Articolo 11 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 ottobre 1930
Art. 11.

Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, e' punito con l'ammenda da L. 500 a 2000.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930