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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU VI, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2776/2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Parte_1 telematico degli avv.ti Bongarzone Antonio Rosario e Zinzi Paolo, che lo rappresentano e difendono in qualità di professionisti designati in virtù di procura in atti conferita alla società “ Controparte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato nella propria sede locale
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha esposto che: Parte_1
- È docente di scuola secondaria presso istituto scolastico in Sora, ed è stato dipendente del in qualità di Controparte_3 docente non di ruolo, nell'a.s. 2018/2019 su supplenze brevi e saltuarie in periodi dettagliatamente riportati nel ricorso;
- durante tali periodi ha svolto mansioni identiche a quelle dei docenti sostituiti, garantendo continuità al sistema;
- è stato retribuito in maniera differenziata e discriminatoria rispetto ai colleghi che hanno svolto tali identiche mansioni ma che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero come docenti di ruolo, non avendo la parte ricorrente percepito la “retribuzione professionale docente” per tutto il periodo di servizio sopra indicato.
Ciò esposto, allegando la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, in violazione della disciplina comunitaria, così come ritenuto dalla Suprema Corte, nella pronuncia del
27.7.2018 n. 20015, ed elaborando specifici conteggi relativi all'importo maturato per i periodi dedotti indicando le previsioni contrattuali che stabiliscono l'importo della retribuzione, parametrati anche all'orario effettivamente svolto nei singoli periodi, ha agito in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente con- fliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte CP_2 ricorrente della somma di euro 450,27 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
2 Si è costituito in giudizio il , che ha confermato i Controparte_2 periodi di servizio come rappresentati dalla ricorrente, e ha poi eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando nel merito l'infondatezza della domanda in quanto i contratti stipulati per i periodi oggetto di causa non avevano termine al 30 giugno dell'anno scolastico e dunque non davano diritto, in applicazione della normativa vigente, al pagamento della retribuzione professionale docente.
La causa, ritenuta di natura documentale e verificata la regolarità del contraddittorio, respinta la richiesta di chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanza – da non considerarsi legittimato passivo in ordine alla domanda proposta - all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va disattesa ogni eccezione in merito al difetto di legittimazione passiva del , unico soggetto che Controparte_2 assume la qualità di datore di lavoro nel rapporto in esame e dunque soggetto passivo del credito fatto valere dalla parte ricorrente.
Nel merito, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass. 27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate
(cfr. Cass. 5.3.2020, n. 6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella
3 previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento abbia natura fissa e continuativa e non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui il datore
4 di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06;
13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C-
466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dal ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate dal CP_2 resistente, contumace.
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra
5 richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività del ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
In punto di fatto, deve rilevarsi che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dal prospetto dei contratti prodotti e dai cedolini paga (cfr. all.ti fasc. ricorrente) e non risultano espressamente contestati dalla parte resistente quanto al loro svolgimento, e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al
CCNL in atti (all.to 2 fasc. ricorrente e in particolare al CCNL del 29.11.2007
e tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2016/2018), e riportate nel ricorso, ed è correttamente rapportata alle effettive ore di lavoro contrattuali, per i periodi di servizio a tempo parziale, per cui il credito maturato per la retribuzione professionale docente deve intendersi proporzionale all'effettivo servizio prestato.
6 Dunque, il credito residuo della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato, in complessivi € 450,27.
L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore di parte ricorrente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le massime riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa e della natura seriale del contenzioso in esame, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna il , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 450,27, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge, a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei contratti in atti;
- condanna la parte resistente , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 350,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Così deciso in Cassino il 31/10/2025
IL GIUDICE
LU VI
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