Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 1099/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1099/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. ALATI GIULIANA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. CESARANO Controparte_1 P.IVA_1
DARIO ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come direttore di sala, dal 20.01.2011 al l 30.10.2023 allorquando fu
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licenziato per giustificato motivo oggettivo. Rilevava di aver espletato tale attività osservando un orario articolato dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo settimanali, dalle 10,00 alle 18,00 oppure dalle 12,00 alle
20,00 oppure ancora dalle 20,00 alle 02,00 del giorno successivo.
Ritenendo di essere rimasto creditore della mensilità di ottobre 2023, dei ratei di 13ma e 14ma, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non godute, indennità di maneggio di danaro dal 2015 in poi, l'indennità sostitutiva del preavviso e il tfr. Quanto al licenziamento, ne rimarcava l'illegittimità, atteso che, una volta soppresso il punto vendita di Cava de'Tirreni, la datrice aveva omesso la sua collocazione in altre sedi, aveva violato i criteri di scelta del lavoratore da estromettere e aveva proceduto a effettuare delle nuove assunzioni successive al suo recesso. Pertanto, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte alla propria reintegra nel posto di lavoro e al pagamento della conseguenziale indennità risarcitoria, oltre al pagamento di differenze retributive quantificate in complessivi € 54.899,32.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.09.2024, concludendo per la legittimità del licenziamento e per l'inesistenza di differenze retributive ancora a credito del lavoratore, fatta eccezione per i compensi indicati nell'ultima busta paga.
La domanda attorea, essendo basata su plurime richieste, deve necessariamente essere scrutinata partitamente.
Quanto al recesso, va preliminarmente osservato in diritto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (l. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte). Il “motivo oggettivo” è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.. Spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
Questi principi sono stati enunciati più volte dalla Corte di Cassazione, che ha anche aggiunto che l'onere probatorio circa l'effettiva sussistenza del
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motivo addotto dal datore di lavoro grava interamente sullo stesso, il quale deve dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziati,
l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte;
tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repêchage, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti (cfr. Cass. n. 3040/11; Cass. n. 25197/13; Cass. n.
6559/10; Cass. n. 17887/07). Con riguardo, poi, alle assunzioni di nuovo personale successivamente al licenziamento, per ritenere raggiunta la prova della inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, è necessario che il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, indichi (e dimostri) le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi assunti e le ragioni per cui tali mansioni non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo. In relazione a tutti tali elementi, il giudice deve dare conto della valutazione operata, con motivazione che, ove adeguata e immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 18416/13).
Nel caso che qui occupa, la missiva datoriale del 26.10.2023 ha agganciato la necessità del recesso alla “cessione della sala” presso cui ha operato il ricorrente (cfr. doc. in atti). Tale fatto non è oggetto di contestazione, avendo il lavoratore impugnato il licenziamento sulla base di altri tre motivi, ovvero: la possibilità di essere ricollocato altrove;
la violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da espellere e l'assunzione di altri dipendenti successivamente al licenziamento.
Orbene, tutti i motivi indicati dalla parte attrice si sono rivelati infondati e non meritevoli di accoglimento.
Quanto al repêchage, la datrice ha allegato e dimostrato che gli altri punti vendita erano già saturi di dipendenti e che anche altri due lavoratori dell'esercizio di Cava de'Tirreni hanno dovuto lasciare la società (cfr. mod.
LUL 2023 e testimonianza di ). Inoltre, non Testimone_1 appare illogica la scelta datoriale di procedere al licenziamento proprio dei
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dipendenti che hanno operato sulla sala scommesse di Cava oggetto di intervenuta cessione. Da ultimo, la effettiva sussistenza del motivo oggettivo non può essere scalfita da tre successive assunzioni a tempo determinato e parziale e per giunta per profili più bassi rispetto a quello posseduto dalla parte ricorrente (cfr. contratti di lavoro in atti di Per_1
, e ). Sotto quest'ultimo aspetto,
[...] Persona_2 Persona_3 non può essere obliterata la circostanza, riferita in udienza dal teste
, che il ricorrente, a seguito del recesso, rifiutò proprio una Testimone_2 proposta contrattuale a tempo determinato (“…Ricordo che al ricorrente, dopo il licenziamento, fu offerto un posto a tempo determinato a Salerno, che rifiutò per problemi di inadeguatezza della retribuzione”).
Venendo ora alle differenze retributive, la datrice ha dato atto che la parte ricorrente rimane ancora creditrice degli importi di cui all'ultima busta paga di ottobre 2023, nella quale sono contemplate le voci invocate nell'atto introduttivo a titolo di ultimi giorni lavorati, dei ratei di 13ma e
14ma, dell'indennità sostitutiva dei permessi/ferie non godute e del tfr, il tutto per complessivi € 36.450,06 lordi, pari a € 28.081,25 al netto delle ritenute di legge (cfr. prospetto allegato in atti).
Quanto, invece, all'indennità di maneggio di danaro non erogata dal
2015 in poi, se è vero che nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della causa debendi dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito (cfr. Cass. n. 22387/18), è altresì vero che l'assunto secondo cui il lavoratore ne abbia goduto sino a tale periodo non risulta essere stata suffragata da adeguati elementi di prova a sostegno. Invero, dalle buste paga allegate in atti non emerge la previsione costante e continuativa dell'emolumento e, in ogni caso, il ricorrente non ha dedotto la previsione collettiva in virtù della quale gli spetterebbe l'indennità de qua, peraltro non pienamente consonante con l'inquadramento professionale di quadro direttivo.
Spetta, invece, l'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che la stessa missiva di licenziamento del 26.10.2023 ne indicava la debenza con
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relativa rinuncia da parte della società, la quale, tuttavia, non l'ha contemplata nell'ultima busta paga di ottobre 2023. Per il calcolo dell'emolumento, occorre far riferimento al ccnl applicato in azienda e prodotto dalla stessa datrice di lavoro;
in esso, per un lavoratore di livello B che sia stato occupato per oltre dieci anni, spetta un preavviso di sei mesi.
Pertanto, tenuto conto che dall'ultima busta paga si rinviene che il ricorrente aveva una paga oraria di € 13,97 - pari a € 2.416,81 mensili - al ricorrente spetta, per tale titolo, la somma di € 14.500,86 al lordo delle ritenute di legge.
In definitiva, respinta ogni altra domanda attorea, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva lorda di € 50.950,92, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla data di recesso sino al saldo effettivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il rigetto della domanda di impugnativa di licenziamento e quindi la soccombenza reciproca sono motivo per compensarle per la metà, ponendo a carico della parte resistente la quota residuale, liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e per quanto di ragione e, per l'effetto, respinta ogni altra domanda attorea, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di €
50.950,92, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in €
4.629,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 03.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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