Articolo 60 del Codice ambientale
Articolo 64Articolo 65
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16 settembre 2010
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17 agosto 2023
Art. 60. (competenze dell' ((Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)) )

1. Ferme restando le competenze e le attivita' istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)) ) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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