Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3334 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'avvocato Antonio Parte_2
Nardone che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Agostino Depretis, n.51;
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(C.F )
[...] P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.549/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, pubblicata in data 05.11.2018.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
1
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rieti n.450/13, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 402.148,79, oltre interessi di mora in favore della rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1.Accertare l'intervenuta compensazione tra i crediti vantati reciprocamente dalla e dalla Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2
n.450/2013 reso dal Tribunale di Rieti in data 7 agosto 2013 e notificato ad in data 23 settembre 2013. Pt_1
2.Accertare l'esistenza del maggior credito di , Pt_1 condannare a corrispondere Controparte_1 all'opponente la somma di € 36.685,68 oltre interessi moratori dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data di ciascuna singola fattura fino all'integrale ed effettivo soddisfo;
3. Accertare il grave inadempimento contrattuale della
e, per l'effetto, condannare Controparte_1 quest'ultima a risarcire alla i danni Parte_1 da subiti che si quantificano nella somma complessiva di € 804.085,72, di cui € 412.852,92 a titolo di danno emergente ed € 391.232,80 a titolo di lucro cessante, oltre interessi decorrenti dal fatto fino all'effettivo soddisfa;
4.Con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria, si depositano ed offrono in comunicazione i documenti indicati in premessa, con espressa riserva di formulare istanze istruttorie nel prosieguo del giudizio, anche in contestazione del comportamento di controparte.”
- in via istruttoria, è stata richiesto altresì di volersi esperire una CTU;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree formulando domanda riconvenzione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni deduzione, eccezione ed allegazione avversaria disattesa, in via principale, confermare il decreto opposto, ritenere comunque e dichiarare il credito di
nella somma già chiesta in monitorio e per l'effetto, CP_1 condannare al pagamento di detta somma, con interessi Pt_1 secondo legge;
voglia inoltre ritenere e dichiarare non fondata e
2 comunque non provata la domanda avversaria. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via subordinata ed in denegata di ipotesi di ritenuta compensazione ovvero di parziale compensazione o saldo contabile, ritenere comunque e dichiarare
creditrice per la somma che risulterà e condannare CP_1
al pagamento di questa.” Pt_1
- il Tribunale, dopo aver disposto la prova per testi nonché la consulenza tecnica d'ufficio contabile, all'udienza del 05.06.2018 tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'iniziale spettanza in capo alla
ed in concordato preventivo, per i Controparte_1 titoli di cui in motivazione, del credito di €402.148,79, oltre interessi come previsti nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti
n. 450/13, nei confronti della Parte_1
- accerta e dichiara l'iniziale spettanza in capo alla
[...]
per i titoli di cui in motivazione, del credito Parte_1 di €438.834,78, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, nei confronti della ed in concordato Controparte_1 preventivo;
- accerta e dichiara l'intervenuta compensazione tra i crediti vantati reciprocamente dalle società opponente ed opposta;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 450/13 e condanna la società opposta alla corresponsione, in favore della società opponente, del credito residuo vantato da quest'ultima all'esito della compensazione pari a €36.685,68, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 a decorrere dalle scadenze di legge sino al saldo effettivo;
- in parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dalla Parte_1
condanna la ed in
[...] Controparte_1 concordato preventivo a corrispondere alla società opponente, per i titoli di cui in motivazione, la somma di €115.638,13, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in complessivi €14.919,09, di cui
3 €13.430,00 a titolo di compensi professionali ed €1.489,09 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opposta.”
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito:
- sull'estinzione del credito per compensazione L'opponente eccepisce l'estinzione del credito di parte opposta per compensazione con il proprio controcredito di € 438.834,47 derivante dal mancato pagamento, da parte dell'opposta, del corrispettivo pattuito per l'acquisto e contestuale alienazione dei materiali necessari alla realizzazione delle schede elettroniche. Sin dall'udienza del 04.03.2015 parte opposta ha dichiarato di aderire a detta eccezione, così riconoscendo implicitamente il proprio debito per € 438.834,47. Pertanto, si accerta l'intervenuta compensazione volontaria tra i crediti vantati reciprocamente con conseguente estinzione ex artt. 1241 e 1242 c.1 c.c. del debito dell'opponente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di danno emergente, derivante dall' inadempimento dell'opposta Parte opposta ha ammesso di essersi resa inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto di fornitura in essere con la società opponente per avere “interrotto” la fornitura delle schede, giustificando la propria condotta con l'asserito inadempimento di controparte all'obbligo di pagamento del corrispettivo. Detto rifiuto di inadempimento volontario non può essere giustificato dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non essendo parte opponente risultata inadempiente a sua volta. Si evince, altresì, l'evidenza di continui malfunzionamenti delle schede elettroniche oggetto di causa a conferma delle allegazioni dell'opponente, confermate peraltro dalle deposizioni dei testi , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
D'altra parte, parte opposta non ha fornito la prova liberatoria costituita dalla dimostrazione del proprio adempimento. Pertanto, sussiste la prova dell'inadempimento imputabile alla società opposta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
4 - sulla prova dei danni patrimoniali Alla luce delle risultanze peritali, risultano provati i pregiudizi di cui a pag.11 dell'atto di opposizione, fatta eccezione per: “il Trasporto materiale via aerea”; le “Penali pagate a Leroy IN e le “Penali pagate a Metro Italia”; il “Pagamento provvigioni Stanley”. Inoltre, quanto alla voce “Acquisto schede da Elital S.p.a.”, il danno deve essere quantificato nel minor importo di € 16.594,50; quanto alla voce “Invio schede gratuite cliente ” il costo risulta quantificabile nel minor Parte_3 importo di € 14.740,00. Non è condivisibile quanto osservato dal CTU in relazione Perso al “Reso da parte del cliente per i ritardi” e all'”Accredito all'importatore ” atteso che non gravava sull'opponente CP_3 fornire la prova di non aver collocato le saldatrici presso altri clienti. Per l'effetto, si quantifica il danno emergente nel minor importo di € 111.379,92 (ottenuto sommando le voci di danno, della cui sussistenza si è fornita la prova), oltre rivalutazione monetaria a far tempo dal mese di aprile 2013 e gli interessi come lucro cessante. Infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno deve essere respinta perché non provata.
- sulle spese di lite Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti n. 549/2018, in accoglimento dello spiegato Appello accogliere le domande già proposte da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
e, quindi, contrariis reiectis, così
[...] provvedere: a) Confermare la Sentenza n. 549/2018 del Tribunale di Rieti con riferimento ai seguenti capi:
- “accerta e dichiara l'iniziale spettanza in capo alla
[...]
ed in concordato preventivo, per i titoli di cui Controparte_1 in motivazione, del credito di € 402.148,79, oltre interessi come previsti nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 450/13, nei confronti della Parte_1
- accerta e dichiara l'iniziale spettanza in capo alla
[...]
per i titoli di cui in motivazione, del credito di Parte_1
5 € 438.834,78, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, nei confronti della ed in concordato Controparte_1 preventivo;
- accerta e dichiara l'intervenuta compensazione tra i crediti vantati reciprocamente dalla società opponente ed opposta;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 450/13 e condanna la società opposta alla corresponsione, in favore della società opponente, del credito residuo vantato da quest'ultima all'esito della compensazione peri a € 36.685,68, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 a decorrere dalle scadenze di legge sino al soddisfo;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.919,09, di cui € 13.430,00 a titolo di compensi professionali ed € 1.489,09 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opposta”. b) Riformare la Sentenza n. 549/2018 del Tribunale di Rieti con riferimento al seguente capo:
- “in parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dalla Parte_1 condanna la ed in concordato Controparte_1 preventivo a corrispondere alla società opponente, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 115.638,13, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo” e, quindi, in accoglimento dello spiegato appello:
- Accertato il grave inadempimento contrattuale della
[...]
ed in concordato preventivo, condannare la Controparte_1 stessa a risarcire alla i danni subiti Parte_1 che si quantificano nella complessiva somma di € 804.085,72, di cui € 412.852,92 a titolo di danno emergente ed € 391.232,80 a titolo di lucro cessante, oltre interessi decorrenti dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la ed in concordato Controparte_1 preventivo alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della ”. Parte_1
ed in concordato preventivo, Controparte_1 non si è costituita in giudizio ed all'udienza del 13.01.2020 è stata dichiarata contumace.
6 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto in data 20 febbraio 2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno;
violazione di legge ed errata valutazione dei fatti e degli elementi di prova. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui, pur avendo accertato l'inadempimento di , ha condannato CP_1 quest'ultima al risarcimento della complessiva somma di € 115.638,13 quale danno emergente, ma ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno. In particolare, secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe valutato “l'ampia prova documentale depositata” in riferimento alle causali – elencate nell'atto di citazione in appello - resosi necessarie a seguito dell'inadempimento di . CP_1
L'appellante deduce, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata per aver condiviso la perizia contabile nella parte in cui ha quantificato il differenziale di spesa (ottenuto raffrontando i prezzi unitari di vendita praticati sugli stessi prodotti da CP_1 ed Elital) nell'importo di € 16.594,50 con la precisazione “che non per tutte le codifiche è stato possibile effettuare un raffronto e quindi, determinare il differenziale di costo”.
-Sulla prova documentale del danno emergente. L'appellante, premesso come abbia adeguatamente provato il danno emergente (indicando analiticamente la documentazione depositata all'uopo in giudizio) deduce che la motivazione del Tribunale “è del tutto insufficiente”. Secondo la società dal quadro sinottico fornito nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado si evincerebbe che il maggior costo sostenuto per acquistare le schede non fornite da CP_1 dovesse essere determinato in € 97.321,05, invece che nella
[...] somma di € 16.594,50 determinata dal consulente tecnico d'ufficio e condivisa dal Tribunale. Riferisce che: - i difetti riscontrati sulle schede fornite dall'opponente non potessero dirsi di lievi entità, come accertato dal CTU, atteso che fu costretta a rivolgersi ad altro Pt_1 fornitore sicché tali costi andavano considerati tra le voci di danno;
- che riguardo al rigetto della voce relativa al pagamento delle provvigioni Stanley, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i
7 fatti e gli elementi di prova forniti. Segnatamente, parte appellante riferisce di aver stipulato con Stanley un contratto CP_4 di licenza d'uso del marchio Stanley, e di non aver adempiuto al pagamento in favore di Stanley a causa dell'inadempimento della
. CP_1
-sulla prova testimoniale assunta L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, senza fornire adeguata motivazione, ha disatteso le risultanze della prova testimoniale. Segnatamente, deduce che le circostanze relative al Pt_1 danno emergente, indicate dai capi 20) a 37) della memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c., sono state confermate dai testimoni e escussi all'udienza del 20 Testimone_1 Testimone_3 gennaio 2016 e del 12 luglio 2016.
-sul lucro cessante L' appellante afferma che il grave inadempimento di avrebbe causato una riduzione del fatturato con CP_1 mancata realizzazione di utile d'esercizio nonché una perdita di numerosi clienti. Secondo il Tribunale – omettendo di Pt_1 considerare la copiosa documentazione depositata in giudizio – avrebbe errato a condividere le risultanze del perito d'ufficio. Più nello specifico, parte appellante deduce che il consulente non avrebbe determinato il margine di contribuzione presupponendo che l'opponente non ne avesse determinato il criterio determinativo, il quale, invece, risulterebbe dal bilancio d'esercizio versato in atti o comunque dai dati indicati dalle osservazioni alla bozza del CTU. Pertanto, parte appellante ritiene che il lucro cessante debba essere determinato in € 391.232,80 o, in via subordinata, in € 237.567,77.
§ 5. — L'appello è infondato. I motivi di appello riguardanti la quantificazione del danno emergente effettuata dal CTU ed accolta dal primo giudice ed il mancato riconoscimento del lucro cessante, ricalcano le osservazioni critiche formulate dal CT dell'opponente alla prima relazione inviata dall'ausiliare del giudice. Le censure contenute nell'atto di impugnazione, tuttavia, non si misurano con le precise risposte fornite dal CTU ai singoli rilievi critici, ovvero consistono nella riproposizione di quanto affermato del proprio CT. Questi i quesiti formulati al CTU:
8 “1) Determinare il calo del fatturato dell'anno 2013 a causa della perdita dei clienti Stori Service, Technopark, North West Trad, Self, e;
2) I costi Parte_3 Persona_2 sostenuti da per l'acquisto delle schede da Parte_1
Elital S.p.A. 3) I costi sostenuti da per Parte_1
l'approvvigionamento di schede presso fornitori esteri”.
Queste le conclusioni dell'ausiliare:
“In conclusione si riepilogano le risposte ai singoli questi posti dal giudice. 1) il calo del fatturato dell'anno 2013 a causa della perdita dei clienti Stori Service, Technopark, North West Trad, Self,
e è pari ad € 1.035.330,92 come da Parte_3 Persona_2 tabella seguente:
CLIENTE CALO DEL FATTURATO DELL'ANNO 2013
STORI SERVICE 370.248,27
TECHNOPARK 165.770,00
NORTH WEST 284.280,50
TRAD
Gruppo Self 215.032,15
0,00 Parte_4
0,00 Parte_5
Pt_6
TOTALE 1.035.330,92
NORTH WEST 284.280,50
TRAD
Gruppo Self 215.032,15
0,00 Parte_4
0,00 Parte_5
Pt_6
9 TOTALE 1.035.330,92
2) I costi sostenuti da per l'acquisto delle Parte_1 schede da Elital S.p.A. ammontano ad € 213.013,05
3) i costi sostenuti da per Parte_1
l'approvvigionamento di schede presso fornitori esteri sono pari a , sulla base della documentazione in atti poiché la Pt_7 Pt_1 non documenta l'acquisto di schede presso fornitori esteri bensì porta evidenze esclusivamente sui costi di trasporto dalla Cina e Hong Kong di parti componenti. Per compiutezza di informazione si sottolinea, tuttavia, come il calo del fatturato del 2013 non identifichi il lucro cessante eventualmente patito dalla il quale andrebbe ricercato Pt_1 nella perdita di margine lordo di contribuzione, non determinabile oggettivamente a partire dalla documentazione in atti. Allo stesso modo i costi sostenuti da non Parte_1 rappresentano il danno emergente eventualmente patito dalla il quale è riconducibile all'aggravio di costi legato Pt_1 all'approvvigionamento di medesimi prodotti da fornitore diverso da . CP_1
Si rinvia al paragrafo 4 per avere una misura di tali maggiori costi”.
Questa la risposta al secondo quesito:
“4. RISPOSTA AL SECONDO QUESITO Determinare: 2) I costi sostenuti da per l'acquisto delle Parte_1 schede da Elital S.p.A. El è una società operante nel settore dell'elettronica da CP_5 cui nel corso del 2013 ha acquistato pezzi componenti per Pt_1 la produzione di saldatrici inverter. L'oggetto delle forniture di El.ital. è analogo alle forniture documentate in atti di Pt_1
Controparte_1
La sostiene di essersi rivolta alla El.ital. allorché Pt_1 Pt_1 ha cessato le forniture trovandosi a sostenere Controparte_1 prezzi più elevati rispetto a quelli praticati da . CP_1
Si noti, infatti, che le forniture di El.ital. documentate Pt_1 nell'allegato 8 dell'opponente si riferiscono al periodo aprile 2013
– giugno 2013, mentre le forniture il cui pagamento è CP_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, riguardano il periodo febbraio 2013 – aprile 2013. Il rapporto fra e El.ital. presenta forti aspetti di Pt_1 Pt_1 analogia rispetto a quello fra e è, Pt_1 Controparte_1 Pt_1
10 infatti, cliente di El.ital. per l'acquisto, principalmente, di
Pt_1 schede inverter e nel contempo fornitore di El.ital. come si
Pt_1 evince chiaramente dalle lettera di compensazione e pagamento presenti nell'Allegato 8 di (All. 19), anche se non vi sono
Pt_1 elementi in atti per desumere che procurasse ad El.ital.
Pt_1 materiali per la realizzazione delle schede al pari di quanto
Pt_1 fatto con Controparte_1
La determinazione dei costi sostenuti da Parte_1 per l'acquisto delle schede da Elital S.p.A è effettuato procedendo alla sommatoria degli importi di cui alle fatture riportate inatti nell'allegato 8 di escludendo l'IVA laddove presente in Pt_1 quanto non rappresenta un costo per la società. Per tutte le fatture di seguito riportate si rinvengono nella documentazione i relativi pagamenti, effettuati in compensazione con le fatture di vendita da ad El.ital. cui sopra si faceva cenno. Il costo di Pt_1 Pt_1 acquisto delle schede e altro materiale residuale da El.ital. è Pt_1 determinato nella seguente tabella:
…. Come noto la compiuta individuazione del costo di acquisto comporta l'individuazione anche dei cosiddetti costi accessori e di tutti i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie per il suo impiego1. Si tratta cioè di aggiungere al costo di acquisto tutti i costi collegati all'acquisto e che sono sostenuti affinché il bene possa essere utilizzato. Secondo la dottrina e prassi aziendalistica, infatti, per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori. Gli oneri finanziari sono esclusi sia dal concetto di prezzo effettivo d'acquisto, sia da quello di oneri accessori. Il costo d'acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale.
I resi, gli sconti, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono quelli commerciali. Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono oneri accessori addizionabili al costo di acquisto delle schede El.ital. s.p.a. costi relativi al trasporto aereo che l'opponente riporta nell'allegato 10 non sono univocamente associabili alle forniture El.ital. s.p.a. Come si mostrerà diffusamente nel prossimo paragrafo, gli allegati 9 e 10 prodotti dalla sono un unico allegato senza alcuna Pt_1 distinzione documentale al suo interno. Lo stesso riporta fatture di due spedizionieri, precisamente MA RO s.p.a e ER AN s.p.a. relative al nolo aereo per il trasporto di componenti elettriche ed elettroniche acquisite in Cina e ad Hong Kong, del
11 cui impiego non c'è alcuna evidenza. Non è possibile associare alcuno di questi costi alle forniture El.ital. Pt_1
Riepilogando i dati sopra esposti I costi sostenuti da Parte_1
per l'acquisto delle schede da Elital S.p.A. ammontano
[...] ad € 213.013,05. Ritengo sia importante sottolineare come tali costi non forniscano la misura del danno emergente eventualmente patito dalla Pt_1
Infatti, come correttamente sostenuto dalla stessa nell'atto Pt_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c., il danno emergente è da ravvisare nell'aggravio di costi sostenuti a seguito dell'inadempimento contrattuale qualora dimostrato. El.ital. avrebbe venduto ad le schede elettroniche a Pt_1 Pt_1 fronte del pagamento di un corrispettivo maggiore di quello concordato con . Dalla documentazione in atti, CP_1 raffrontando gli oggetti delle fatture ed El.ital. è CP_1 Pt_1 stato possibile, per completezza di informazioni benché non richiesto esplicitamente nel quesito, determinare il maggior costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti forniti da El.ital. e Pt_1 precedentemente forniti da Non per tutte le Controparte_1 codifiche è stato possibile effettuare un raffronto e, quindi, determinare il differenziale di costo. La tabella seguente rappresenta il raffronto per ciascun articolo e le relative fonti
….. L'aggravio di costi conseguente all'acquisto di schede inverter da El.ital. documentato in atti ammonta, dunque, ad € Pt_1
16.594,50”.
Quanto ai rilievi critici mossi dal CT dell'opponente, riproposti nei motivi di appello, il CTU, alle pagg 52 e seguenti della relazione ha così risposto:
“RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONE DEL CT DELLA AWELCO INC. Dott. Parte_1
Persona_3
OSSERVAZIONI INERENTI IL PRIMO QUESITO:
E Testimone_4 Parte_3
In riferimento al cliente a conferma di Persona_2 quanto asserito a pag. 10 si riporta il passaggio dell'email del 2
12 aprile 2013 (Allegato 18) inviata dalla Sig.ra Parte_8
( a ”: Pt_1 Pt_9
“Caro in riferimento alla nostra conferma d'ordine n. Pt_10
13I01484, sono veramente spiacente di informala che non possiamo rispettare la data di consegna stabilita.
Come da accordi telefonici il nostro fornitore di PCB2ha avuto di problemi nella produzione ed ha interrotto le linee produttive.
Sono davvero dispiaciuta per quanto accaduto, non è nostra responsabilità. Nei prossimi giorni vi forniremo una nuova data di consegna.
Rimango a vostra disposizione”
Tale email, si ribadisce, dimostra uno spostamento in avanti della data di consegna.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal CT Dott.
non appare confacente al caso poiché non è nei poteri ER del consulente fornire la prova (positiva o negativa) a fondamento dell'eccezione della parte, essendo viceversa onere dell'istante dimostrare attraverso gli strumenti che l'ordinamento gli concede l'esistenza del fatto sostenuto. Ne discende che, in base alla documentazione presente in atti, ritengo che, in riferimento al cliente e al relativo ordine n. 13I01484, non sia Parte_11 documentata alcuna perdita di fatturato.
In riferimento al cliente il CT dott. Parte_3 ER non riporta alcuna specifica osservazione, confermo, pertanto, che per il medesimo non si è assistito nel 2013 ad alcun calo del fatturato .
Sul punto della determinazione del margine lordo di contribuzione ricavabile da un dato fatturato e, conseguentemente, sul lucro cessante derivante da un calo del fatturato di Pt_1 si torna a ribadire quanto esposto nel corpo della relazione peritale e, precisamente, che “la condizione minima per poter tentare la misurazione del costo variabile unitario di ciascun modello di saldatrice inverter venduto dalla passerebbe attraverso la Pt_1 disponibilità della cosiddetta “distinta base”, documento dal quale si evincono tutti i fattori produttivi che si impiegano nel realizzare la saldatrice stessa, nonché attraverso la conoscenza del prezzo applicato alla dai relativi fornitori (non solo di Pt_1 schede inverter) nonché tramite la conoscenza del costo del
13 personale impiegato nella relativa produzione. Tutti questi elementi non sono desumibili agli atti né acquisibili con accesso presso pubblici uffici. Si tratta, in gran parte, di dati interni aziendali.”
Non ritengo di poter considerare valida ed oggettiva la determinazione del margine lordo di contribuzione attingendo ai dati del bilancio di esercizio per le seguenti motivazioni:
- se ne potrebbe trarre esclusivamente un dato medio non significativo considerando che la produce e vende prodotti Pt_1 di tipologie diverse, i quali possono generare margini di contribuzione profondamente diversi;
- il conto economico facente parte del bilancio di esercizio classifica i costi “per natura”, ossia sulla base del natura del fattore produttivo di cui gli stessi esprimono il valore monetario, mentre la definizione di Margine Lordo di Contribuzione si fonda sulla distinzione fra costi fissi e variabili. Partendo dalle sintetiche informazioni del bilancio di esercizio e in mancanza di adeguati dati interni aziendali a supporto, la determinazione del margine lordo di contribuzione, seppur complessivo, richiederebbe numerose valutazioni discrezionali del consulente
- il CT Dott. non chiarisce in alcun modo come ER siano state determinate le percentuali applicate ai singoli clienti nelle richieste dell'opponente mentre fornisce una ricostruzione dell'incidenza percentuale del margine di contribuzione partendo dai dati del bilancio dell'esercizio 2013 depositato presso il Registro Delle Imprese che non è a mio avviso condivisibile. A mio parere , a partire dai dati di bilancio, si può giungere ad una stima grossolana dell'incidenza percentuale del Margine Lordo di Contribuzione pari al massimo a 10,3% del fatturato. Con metodo diretto il margine lordo di contribuzione, infatti, si determina come segue:
Margine Lordo di Contribuzione = Ricavi Netti meno Costi Variabili dove fra i Costi variabili si ritrovano tipicamente gli acquisti di materie prime, le lavorazioni di terzi, costi industriali, costi commerciali e costi distributivi e altre spese per servizi ricevuti. Il costo del personale per svariati motivi tende ad essere considerato un costo fisso nella prassi.
14 Nel bilancio di esercizio possiamo avere solo informazioni in merito alla natura e non alla variabilità dei costi al variare della produzione. Possiamo però ipotizzarne il comportamento rispetto alla produzione sulla base della natura rappresentata in bilancio. Non si trae una informazione precisa ma un dato a mio avviso puramente indicativo. Nel nostro caso, attingendo ai dati del conto economico 2013
(All. 21) potremmo determinare il Margine Lordo di Contribuzione come segue: Ricavi delle Vendite
Variazione delle rimanenze prodotti
Meno
Costi per materie prime sussidiarie e merci
Servizi
Variazione delle rimanenze di materie prime
Margine Lordo di Contribuzione
€ 13.616.870
€ 385.580
€ 10.521.105
€ 2.334.113
- € 252.529
€ 1.399.761
15 Incidenza % 10,28% Margine Lordo di Contribuzione su Ricavi delle vendite
Dato peraltro coerente con quanto rappresentato nella Relazione sulla gestione degli amministratori depositata unitamente al bilancio di esercizio 2013 (All. 21).
Diversamente, il CT Dott. determina un'incidenza ER percentuale del Margine Lordo di Contribuzione prossima al 26% principalmente perché esclude dai costi variabili i costi per servizi. Tale classificazione non è condivisibile in quanto nell'ambito dei servizi vi possono essere servizi di produzione quali le lavorazioni di terzi chiaramente variabili. Nel bilancio non si rinvengono informazioni che facciano propendere per altra interpretazione.
Con tali riflessioni intendo sottolineare le innumerevoli criticità di una stima del margine lordo di contribuzione a partire dal bilancio di esercizio e nel contempo l'inutilità ai fini del quesito postomi. Peraltro si rileva come il CT Dott. abbia nelle sue ER osservazioni provveduto ad applicare al calo del fatturato delle percentuali di margine di contribuzione ancora diverse rispetto a quella dallo stesso desunta dal bilancio di esercizio e rispetto a quelle utilizzate dall'opponente nella sua richiesta senza giustificarne le modalità di determinazione. Si è riscontrato come le percentuali applicate dal CT nelle osservazioni corrispondano alla media aritmetica fra le percentuali desumibili dalle richieste dell'opponente.
OSSERVAZIONI INERENTI IL SECONDO QUESITO
Con riferimento alle osservazioni del CT Dott. in ER merito alla risposta al secondo quesito sono, necessariamente, a contestare il contenuto del foglio di calcolo riportato dal dott.
, in quanto in esso non vengono riportate le fonti ER presenti in atti dalle quali sono stati desunti i prezzi praticati dalla per ciascun articolo. La sottoscritta, invece, nello Controparte_1 svolgimento del secondo quesito, a corollario di quanto risposto, riporta la determinazione del maggior costo sostenuto per l'acquisto di schede dal fornitore El.ital. citando puntualmente il documento presente in atti da cui sono stati rilevati i prezzi unitari.
Nello specifico si fa notare che:
16 - il codice Elital ACON010094 MQ5680,180, come meglio precisato nelle fatture Elital n. 21300368 - 69 - 70 del 24/06/2013 oltre che nella 21300235, corrisponde al codice AWELCO
AW59170 venduto da al prezzo unitario di € 52,60 CP_1 come indicato nella fattura Enterprise ft vit1300102 - 28/2/2013
(si vedano ns allegati nn. 22 e 23 e all. 8 e ALL. 6 Pt_1
), mentre il dott. applica, nel determinare il CP_1 ER differenziale di costo, il prezzo dell'articolo AW59179 senza esporre i motivi della scelta;
- il codice Elital ACON010091 MQ5680R, come meglio precisato nelle fatture Elital n. 21300279 - 288 - 289 - 294 del 27/5/2013, corrisponde al codice AW59160 venduto da Pt_1 CP_1 al prezzo unitario di € 47,20 come indicato nella fattura CP_1 ft vit1300102 - 28/2/2013 (si vedano ns allegati nn. 23 e 24). Il
Dott. applica nel determinare il differenziale di costo il ER prezzo dell'articolo AW59110 senza esporre i motivi della scelta
- il prezzo unitario di dell'art. AW59170 è pari ad € CP_1
52,60 e NON € 38,35 (si veda all. 23). Il Dott. indica ER erroneamente il prezzo dell'art. AW59179
- il prezzo unitario dell'art. AW59160 è pari ad € 47,2 e CP_1
NON € 33,30 (si veda all. 23). Il Dott. applica ER erroneamente il prezzo dell'art. Nume_1
- le fatture Elital dal n. 21300442 al n. 21300489 non sono allegati agli atti di causa pertanto non possono essere prese in considerazione ai fini della risposta al quesito postomi.
A totale supporto di quanto appena asserito si riporta la seguente tabella le cui note esplicative contestano i calcoli forniti dal Dott.
punto per punto: ER
…
Ritengo, pertanto, di non poter accogliere le osservazioni del Dott.
in merito alla risposta al secondo quesito. ER
OSSERVAZIONI INERENTI LE RISPOSTE ALLE
RICHIESTE DEL CT
Infine, in merito alle richieste del CT Dott. formulate ER nel corso dell'operazioni peritali alle quali ho fornito risposta, non ritengo, alla luce delle osservazioni del CT, di dover riformulare
17 Person i risultati a cui sono giunta riguardi ai resi e alle CP_6 provvigioni Stanley. Infatti:
- le argomentazioni fornite in merito al grado di difettosità Person riscontrate sulle saldatrici rese dal cliente non trovano supporto nella documentazione in atti dalla quale si evince esclusivamente che il reso è avvenuto per ritardi di consegna e consegne frammentate nel periodo gennaio 2013 – maggio 2013
(All. 25); per il reso D. Nikolau s.a. non si dispongono in atti elementi necessari all'approfondimento in merito alle sorti del reso né sono messi in evidenza dal CT;
- riguardo alle provvigioni corrisposte dalla alla Stanley si osserva Pt_1 come il contratto di licenza d'uso del marchio Stanley del 2008 non è presente agli atti, fra i quali si rinviene esclusivamente un contratto estremamente sintetico nel quale non è indicata alcuna data di sottoscrizione
(All. 26) in cui viene emendato un precedente contratto non prodotto. Alla luce di quanto chiarito dal CT
, l'importo richiesto ER dall'opponente è pari alle royalties per gli Stati Uniti nell'anno 2013 pari a 150.000 $ convertiti al cambio del 2013 in € 115.384. Nonostante il chiarimento ricevuto, tuttavia, non ritengo di poter associare ad alcun aspetto del quesito la debenza di tali provvigioni, delle quali, peraltro, non è documentato in atti il pagamento. Si fa notare che i clienti dei quali l'opponente lamenta un calo di fatturato non sono situati negli Stati
Uniti. Si riepilogano, infatti, le sedi relative:
[...]
Controparte_7
18 [...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_8
[...]
[...]
***
Orbene, nelle censure proposte con l'atto di appello, le articolate risposte del CTU alle osservazioni critiche del CT della parte opponente non vengono in alcun modo richiamate e contrastate, essendosi la parte limitata a riproporre i suddetti rilievi critici, di talché i motivi proposti non risultano idonei a dimostrare l'erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, e, di conseguenza, ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata, che dette conclusioni ha fatto proprie.
In tale situazione, pertanto, va disattesa anche l'istanza di rinnovo della CTU formulata dall'appellante nelle note scritte contenenti le conclusioni definitive.
§ 6. — Nulla per le spese, stante la contumacia della parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Rieti, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
19 parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2025.
Il presidente estensore
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