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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8694 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. IS SS, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 420/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...] alle Martelle n. 7, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Dei Greci n. 36. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9.1.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 3.2.2023 la domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità civile CP_1 per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile;
che, convocata a visita dalla commissione medico legale, la stessa si era conclusa con il riconoscimento della invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del
67%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 2.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
La ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso “1) Venga nomimato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super parte snella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”. Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione e/o sottovalutazione delle sue patologie, in quanto il CTU avrebbe omesso di valutare l'ulcera gastrica severa (cod. 6455 – 6456) e la cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica (cod. 6441) in misura del 21%, I- II classe NYHA;
che le anzidette patologie risultano certificate nella cartella clinica n. 2024/989; ha evidenziato di essere affetta da spondilodiscartrosi (cod. 7010 – 7020) in misura del 30%; ha richiamato in particolare la relazione di struttura pubblica del 15.3.2022 da cui risulta essere affetta “da mielopatia da spondilosi cervicale…, discoartrosi, artrosi alle mani, gonartrosi bilaterale…….”; Senza dimenticare gli esiti di ictus, neppure prese in considerazione dal c.t.u.; ha evidenziato altresì la bronchite di tipo asmatiforme in forte fumatrice (cod. 6407) nella misura del 45% (oggi enfisematosa – come da indicata nella cartella clinica del 2024) e la depressione di grado medio in trattamento (cod
2205=25%) dal 2015 con farmaci espressamente indicati.
L si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa
è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che
è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 2.1.2025 e il deposito del ricorso al 9.1.25.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto detto sopra.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al 74%.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “1) Iniziali note artrosiche in paziente di 53 , normo peso , in menopausa da 5 anni , con sfumata limitazione antalgica di ginocchio sinistro , non tabellata = 20% 2) Bronchite di tipo asmatiforme in forte fumatrice , cod 6407=45% 3) Riferita ansia e calo del tono dell'umore non in trattamento , cod 2207=15%”.
Ha sostenuto nella propria relazione di a.t.p. che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n.
508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 67% dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere in parte accolte e in parte superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell per quanto detto sopra. CP_2
In particolare, nel giudizio di opposizione che occupa, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento, anche alla luce della documentazione inerente al ricovero per ulcera prodotta nella cartella clinica di maggio
2024, circostanza che non risulta essere stato riferito al ctu, nonostante la ricorrente sia stata visitata nel settembre 2024.
Il c.t.u., pertanto, ha elencato la nuova documentazione esaminata e in particolare ha precisato che” dopo aver rivisitato la paziente in data 08-10-2025, dopo visione della certificazione neuropsichiatrica del 10-03-2025 (ASL Na 1 distretto 25/26 Unità di
Salute Mentale) - autorizzata - che certifica l'istante (03-02-1971) affetta Parte_1 da “Schizofrenia tipo paranoide”, si può rivalutare la percentuale d'invalidità civile come segue: 1) Malattia artrosica compatibile con l'età a moderato impegno funzionale, non tabellata = 20%; 2) Broncopatia asmatiforme in forte fumatrice con documentata sofferenza bronchiale;
cod 6407=45%; 3) Sindrome schizofrenica di tipo paranoide cod 1208=35%. Alla luce di tale quadro clinico, in base ai valori tabellari in vigore, si riconosce l'istante invalida nella misura del 75% da Marzo 2025; si sollecita una revisione a due anni (Novembre 2027) per la valutazione della persistenza dei requisiti sanitari”. Orbene, il complesso delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio è sorretto da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico tali da essere condivise da questo giudicante.
Sussistono, pertanto, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile solo a far data dal 1.3.2025.
Si concorda con la decorrenza stabilita dal c.t.u., in quanto solo dalla presa d'atto della diagnosi specialistica avente a oggetto la schizofrenia tipo paranoide, il c.t.u. stesso ha ritenuto dimostrata tale patologia.
Giova rimarcare sul punto che nella relazione, quanto al sistema nervoso, il c.t.u. aveva annotato: Paziente di 54 anni , vigile e ben orientata nel tempo e nello spazio;
ode la mia voce ad un volume sociale e risponde in modo consono alle domande : il pensiero è pertinente , il ragionamento è logico e l'eloquio spontaneo è fluido e corretto . Il sensorio è integro e le capacità cognitive sono ben conservate;
la capacità critica e di giudizio è ben rappresentata. Riferiti disturbi del tono dell'umore ed ansia libera in trattamento all'occorrenza, senza pertanto che fosse emersa, in quella fase e alla data della visita (18.9.24), la patologia in questione. Va rammentato, sul piano generale, mutando questo Giudice sul punto il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre
2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che,
a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
La domanda originaria deve pertanto essere accolta per quanto detto e con la decorrenza indicata.
L'accoglimento parziale del ricorso, solo a decorrere da un periodo successivo al deposito del ricorso per a.t.p. e allo stesso deposito del ricorso in esito al dissenso, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della c.t.u vengono poste a carico dell e liquidate come da separato CP_1 decreto.
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento del ricorso in esito al dissenso, dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, essendo stata accertata una invalidità in misura pari al 75% a decorrere dal 1.3.2025;
b) rigetta per il resto la domanda;
c) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite tra le parti, ponendo quelle della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, a carico dell . CP_1
Si comunichi.
Napoli, 25.11.2025
Il G.L.
Dr. IS SS
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. IS SS, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 420/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...] alle Martelle n. 7, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Dei Greci n. 36. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9.1.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 3.2.2023 la domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità civile CP_1 per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile;
che, convocata a visita dalla commissione medico legale, la stessa si era conclusa con il riconoscimento della invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del
67%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 2.1.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
La ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso “1) Venga nomimato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super parte snella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”. Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione e/o sottovalutazione delle sue patologie, in quanto il CTU avrebbe omesso di valutare l'ulcera gastrica severa (cod. 6455 – 6456) e la cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica (cod. 6441) in misura del 21%, I- II classe NYHA;
che le anzidette patologie risultano certificate nella cartella clinica n. 2024/989; ha evidenziato di essere affetta da spondilodiscartrosi (cod. 7010 – 7020) in misura del 30%; ha richiamato in particolare la relazione di struttura pubblica del 15.3.2022 da cui risulta essere affetta “da mielopatia da spondilosi cervicale…, discoartrosi, artrosi alle mani, gonartrosi bilaterale…….”; Senza dimenticare gli esiti di ictus, neppure prese in considerazione dal c.t.u.; ha evidenziato altresì la bronchite di tipo asmatiforme in forte fumatrice (cod. 6407) nella misura del 45% (oggi enfisematosa – come da indicata nella cartella clinica del 2024) e la depressione di grado medio in trattamento (cod
2205=25%) dal 2015 con farmaci espressamente indicati.
L si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa
è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che
è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 2.1.2025 e il deposito del ricorso al 9.1.25.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto detto sopra.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al 74%.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “1) Iniziali note artrosiche in paziente di 53 , normo peso , in menopausa da 5 anni , con sfumata limitazione antalgica di ginocchio sinistro , non tabellata = 20% 2) Bronchite di tipo asmatiforme in forte fumatrice , cod 6407=45% 3) Riferita ansia e calo del tono dell'umore non in trattamento , cod 2207=15%”.
Ha sostenuto nella propria relazione di a.t.p. che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n.
508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 67% dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere in parte accolte e in parte superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell per quanto detto sopra. CP_2
In particolare, nel giudizio di opposizione che occupa, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento, anche alla luce della documentazione inerente al ricovero per ulcera prodotta nella cartella clinica di maggio
2024, circostanza che non risulta essere stato riferito al ctu, nonostante la ricorrente sia stata visitata nel settembre 2024.
Il c.t.u., pertanto, ha elencato la nuova documentazione esaminata e in particolare ha precisato che” dopo aver rivisitato la paziente in data 08-10-2025, dopo visione della certificazione neuropsichiatrica del 10-03-2025 (ASL Na 1 distretto 25/26 Unità di
Salute Mentale) - autorizzata - che certifica l'istante (03-02-1971) affetta Parte_1 da “Schizofrenia tipo paranoide”, si può rivalutare la percentuale d'invalidità civile come segue: 1) Malattia artrosica compatibile con l'età a moderato impegno funzionale, non tabellata = 20%; 2) Broncopatia asmatiforme in forte fumatrice con documentata sofferenza bronchiale;
cod 6407=45%; 3) Sindrome schizofrenica di tipo paranoide cod 1208=35%. Alla luce di tale quadro clinico, in base ai valori tabellari in vigore, si riconosce l'istante invalida nella misura del 75% da Marzo 2025; si sollecita una revisione a due anni (Novembre 2027) per la valutazione della persistenza dei requisiti sanitari”. Orbene, il complesso delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio è sorretto da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico tali da essere condivise da questo giudicante.
Sussistono, pertanto, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile solo a far data dal 1.3.2025.
Si concorda con la decorrenza stabilita dal c.t.u., in quanto solo dalla presa d'atto della diagnosi specialistica avente a oggetto la schizofrenia tipo paranoide, il c.t.u. stesso ha ritenuto dimostrata tale patologia.
Giova rimarcare sul punto che nella relazione, quanto al sistema nervoso, il c.t.u. aveva annotato: Paziente di 54 anni , vigile e ben orientata nel tempo e nello spazio;
ode la mia voce ad un volume sociale e risponde in modo consono alle domande : il pensiero è pertinente , il ragionamento è logico e l'eloquio spontaneo è fluido e corretto . Il sensorio è integro e le capacità cognitive sono ben conservate;
la capacità critica e di giudizio è ben rappresentata. Riferiti disturbi del tono dell'umore ed ansia libera in trattamento all'occorrenza, senza pertanto che fosse emersa, in quella fase e alla data della visita (18.9.24), la patologia in questione. Va rammentato, sul piano generale, mutando questo Giudice sul punto il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre
2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che,
a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
La domanda originaria deve pertanto essere accolta per quanto detto e con la decorrenza indicata.
L'accoglimento parziale del ricorso, solo a decorrere da un periodo successivo al deposito del ricorso per a.t.p. e allo stesso deposito del ricorso in esito al dissenso, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della c.t.u vengono poste a carico dell e liquidate come da separato CP_1 decreto.
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento del ricorso in esito al dissenso, dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, essendo stata accertata una invalidità in misura pari al 75% a decorrere dal 1.3.2025;
b) rigetta per il resto la domanda;
c) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite tra le parti, ponendo quelle della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, a carico dell . CP_1
Si comunichi.
Napoli, 25.11.2025
Il G.L.
Dr. IS SS