Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 6498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6498 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06498/2025REG.PROV.COLL.
N. 05819/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5819 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lombardo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’interno, Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - sezione staccata di -OMISSIS- n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, udito per l’appellante l’avvocato Lombardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, poi dispensato dal servizio per fisica inabilità, ha impugnato con ricorso, proposto in primo grado davanti al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - sezione staccata di -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della deplorazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, n. 4), del DPR 25 ottobre 1981, n. 737
( Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti ), inflittagli con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in data 22 novembre 2018, sulla base della presupposta delibera del consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di -OMISSIS- del 5 ottobre 2018.
2. La sanzione impugnata gli veniva applicata a definizione del procedimento disciplinare avviato con la contestazione del funzionario istruttore del commissariato di pubblica sicurezza di -OMISSIS- del 14 giugno 2018, notificato all’incolpato il successivo 21 giugno, di violazione dell’art. 6, comma 4, n. 1), del citato DPR 25 ottobre 1981, n. 737, « mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali », in relazione all’art. 4, comma 2, n. 18), del medesimo DPR 25 ottobre 1981, n. 737, relativo a « qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza » . L’addebito così formulato traeva origine dagli esiti di un controllo amministrativo ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolto dal Commissariato di -OMISSIS- in data 26 gennaio 2016 presso l’abitazione del di lui padre, luogo di detenzione di arme del ricorrente da egli denunciato, in cui venivano trovate e poste sotto sequestro penale 96 cartucce calibro 22 non denunciate.
3. Le censure di legittimità proposte nei confronti del provvedimento sanzionatorio erano respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. La pronuncia di primo grado statuiva che:
- nella fattispecie in esame, in cui per il medesimo addebito disciplinare il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale (per il reato di detenzione abusiva di armi di cui all’art. 697 cod. pen.), definito con provvedimento di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 19 maggio 2016, non erano applicabili « i termini decadenziali previsti dall’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737 del 1981 in relazione alla sentenza, non essendo così possibile stabilire, anche soltanto in via presuntiva, il momento in cui si concretizzano i presupposti per l’esercizio della potestà disciplinare »;
- veniva conseguentemente considerata applicabile « la regola generale contenuta nell’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 », in base alla quale la contestazione disciplinare deve essere formulata « subito » , per cui « l’Amministrazione deve procedere ad un’istruttoria in tempi ragionevoli e, una volta acquisita la conoscenza qualificata, deve procedere subito alla contestazione »;
- quindi, il termine previsto da quest’ultima disposizione veniva considerato rispettato nel caso di specie, dal momento che il decreto di archiviazione « è stato trasmesso all’Ufficio di appartenenza del dipendente (Ufficio Polizia di Frontiera di Gioia Tauro), solo in data 7 marzo 2018 e da questo trasmesso, in data 5 aprile 2018, alla VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli, competente a valutare gli aspetti disciplinari della vicenda »; e che quest’ultimo, all’esito dell’istruttoria svolta e ravvisati presupposti per esercitare l’azione disciplinare « in data 18 maggio 2018, trasmetteva gli atti alla Questura di -OMISSIS- che con nota del 7 giugno avviava il procedimento disciplinare nominando il funzionario istruttore ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 737/1981 », il quale con atto in data 14 giugno 2018 « formalizzava la contestazione degli addebiti »;
- veniva inoltre escluso che il funzionario istruttore si trovasse in situazione di incompatibilità in ragione della quale si sarebbe dovuto astenere, per essersi costui « occupato anche delle indagini inerenti al procedimento penale »;
- sul punto veniva fatta applicazione del principio della tassatività delle cause legali di astensione, in relazione alle quali, con specifico riguardo al personale della Polizia di Stato, la giurisprudenza amministrativa consolidata esclude l’ipotesi di « coloro che, in ragione del loro ufficio, abbiano dovuto prendere cognizione, al di fuori del procedimento disciplinare, dei fatti che di questo formano oggetto, pure se ciò abbia comportato l’assunzione di provvedimenti sfavorevoli ne confronti del pubblico dipendente »;
- nel merito della condanna disciplinare, in considerazione della « misura minima della stessa », e del « puntuale riferimento nel provvedimento con il quale essa è stata inflitta alle circostanze in cui sono maturali gli eventi oggetto della contestazione », venivano respinte le contestazioni di difetto di proporzionalità;
- a quest’ultimo riguardo veniva dato atto che la sanzione era stata giustificata non soltanto in ragione del ritrovamento delle munizioni presso l’abitazione del padre del ricorrente, ma anche per « l’incongruenza tra il numero delle cartucce sequestrate e di quelle denunciate in data 12 marzo 2010 e le difformità tra la copia della denuncia prodotta per giustificare la detenzione delle cartucce e la copia in possesso del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- »;
- infine, in ragione dell’autonomia tra ambito penale e quello disciplinare era considerata irrilevante l’archiviazione ottenuta dal ricorrente nel primo per il medesimo fatto, in presenza di un’autonoma valutazione svolta dall’amministrazione nel secondo.
5. Contro la sentenza così motivata ha proposto appello l’originario ricorrente.
6. Con atto di mera forma si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS-.
DIRITTO
1. L’appello ripropone innanzitutto le censure con cui si sostiene il tardivo esercizio dell’azione disciplinare, attraverso la contestazione degli addebiti notificata all’incolpato il 21 giugno 2018, a distanza di circa due anni e sei mesi dalla conoscenza dei fatti, che si sostiene andrebbe fatta risalire al controllo amministrativo in data 26 gennaio 2016. Viene al riguardo sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, rispetto all’acquisizione diretta dei fatti di rilievo disciplinare così avvenuta non avrebbe alcun rilievo la pretesa conoscenza qualificata degli stessi, derivante dalla trasmissione all’amministrazione di pubblica sicurezza del decreto di archiviazione del G.i.p. di -OMISSIS- in data 13 febbraio 2018. Secondo questa prospettazione difensiva il provvedimento dell’autorità giudiziaria « nulla aggiunge ai fini della esatta acquisizione della notizia qualificata del fatto, a quanto emerso dal controllo amministrativo sopra richiamato ». Sarebbe dunque violato l’obbligo dell’amministrazione di formalizzare la contestazione degli addebiti « subito », sancito dall’art. 103 del testo unico degli impiegati civili dello stato, di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, cui fa rinvio l’art. 31 del DPR 25 ottobre 1981, n. 737. La contestazione disciplinare sarebbe in ogni caso tardiva ai sensi delle disposizioni normative ora richiamate anche laddove la si voglia fare risalire alla conoscenza del provvedimento di archiviazione da parte dell’amministrazione, e cioè dal 13 febbraio 2018, rispetto alla quale fino al 21 giugno successivo sono trascorsi 128 giorni.
2. Con un ulteriore motivo di ricorso, concernente il merito della sanzione disciplinare applicata, si contesta il presupposto dell’incongruenza tra il numero di cartucce sequestrate e quelle dichiarate dall’interessato. Viene al riguardo richiamata la denuncia di detenzione del 10 marzo 2010, prodotta nel giudizio di primo grado, relativa alle seguenti armi: « carabina cal. 22 marca remghiton e (…) relativo munizionamento costituito da n. 50 cartucce cal 22 marca winchester e n. 50 cartucce cal 22 marca fiocchi ». In assenza di avversaria contestazione di autenticità del documento - si aggiunge - non avrebbe rilievo la pretesa non corrispondenza con la copia della denuncia agli atti del Commissariato di -OMISSIS-. Viene inoltre richiamata la successiva denuncia integrativa presentata in data 18 maggio 2015, in conseguenza dell’acquisto da parte del padre del ricorrente di ulteriori armi.
3. Con un ultimo ordine di censure si deduce la sproporzione della sanzione inflitta e si adombra un’inimicizia del responsabile dell’istruttoria, autore di una denuncia in sede penale di falso a carico del ricorrente, all’esito delle indagini penali per i medesimi fatti di rilievo disciplinare di cui lo stesso è stato incaricato, con conseguente violazione degli artt. 16 e 19 del DPR 25 ottobre 1981, n. 737, e 149, comma 1, lett. c), del citato testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Le censure così sintetizzate sono infondate.
5. Deve innanzitutto essere respinto l’assunto secondo cui la decorrenza per l’esercizio dell’azione disciplinare andrebbe fatta risalire al controllo presso il luogo di detenzione delle armi a suo tempo denunciato dal ricorrente e non già alla conoscenza qualificata dei fatti ottenuta dall’amministrazione di pubblica sicurezza, attraverso il decreto di archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. per il medesimo fatto. In presenza di fatti di rilievo penale gli accertamenti e le valutazioni dell’autorità giudiziaria e i relativi esiti possono assumere un peso decisivo sul piano disciplinare, anche sotto il profilo del raggiungimento degli scopi della potestà punitiva dell’amministrazione, dacché la logica conseguenza della pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare. Espressivo di questo principio è lo stesso art. 9, comma 6, DPR 25 ottobre 1981, n. 737, invocato dal ricorrente, che fissa una decorrenza rigida sul piano temporale per l’avvio del procedimento disciplinare « 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione »; ed inoltre l’art. 11, il quale enuncia la regola generale secondo cui in caso di contemporanea sottoposizione dell’appartenente ai ruoli dell’amministrazione di pubblica sicurezza « per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato ».
6. Sempre con riguardo al tempestivo avvio del procedimento disciplinare, non risulta censurata a mezzo del presente appello la statuizione con cui la sentenza di primo grado ha escluso che si debba applicare il termine di 120 giorni poc’anzi richiamato, per l’impossibilità sul piano giuridico di equiparare il decreto di archiviazione ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen. alla « sentenza » cui fa testuale riferimento l’art. 9, comma 6, del DPR 25 ottobre 1981, n. 737.
7. Le contestazioni vertono per contro sul corollario conseguentemente ricavato dalla pronuncia di primo grado, secondo cui deve applicarsi l’art. 103, comma 2, del testo unico degli impiegati civili dello Stato (DPR 10 gennaio 1957, n. 3), in base al quale l’ufficio dell’amministrazione competente in materia disciplinare, avuta notizia « di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato (…) contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni ». Sul punto, la sentenza appellata ha così ricostruito le modalità con le quali l’amministrazione di pubblica sicurezza è giunta a conoscenza del decreto di archiviazione: « è stato trasmesso all’Ufficio di appartenenza del dipendente (Ufficio Polizia di Frontiera di Gioia Tauro), solo in data 7 marzo 2018 e da questo trasmesso, in data 5 aprile 2018, alla VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli, competente a valutare gli aspetti disciplinari della vicenda »; quindi svolta l’istruttoria quest’ultimo reparto « in data 18 maggio 2018, trasmetteva gli atti alla Questura di -OMISSIS- che con nota del 7 giugno avviava il procedimento disciplinare nominando il funzionario istruttore ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 737/1981 », da cui sortiva il sopra menzionato atto di contestazione in data 14 giugno 2018, notificato il successivo 21 giugno all’incolpato.
8. Rispetto all’ora richiamata ricostruzione l’appello retrodata la conoscenza del provvedimento di archiviazione al 13 febbraio 2018, senza tuttavia allegare alcunché al riguardo e tanto meno indicare i relativi elementi di prova. Ne deriva che rispetto alla data del 7 marzo individuata dalla sentenza fino alla contestazione del 14 giugno successivo, quanto è stato emesso l’atto di contestazione degli addebiti, risultano trascorsi 99 giorni, che divengono 106 con l’aggiunta degli ulteriori 7 giorni per notificare la contestazione all’incolpato, in data 21 giugno 2018.
9. Si tratta quindi di un periodo complessivamente congruo, come statuito in primo grado, inferiore a quello di 120 giorni previsto nel diverso caso della definizione del procedimento penale con sentenza, utilizzabile come parametro di riferimento nell’interpretazione del concetto elastico di contestazione che deve avvenire « subito », ai sensi del citato art. 103, comma 2, del testo unico degli impiegati civili dello Stato. A questo specifico riguardo vanno considerati sia l’esigenza di svolgere istruttoria che i tempi richiesti per la trasmissione degli atti ai diversi reparti coinvolti nella trattazione della pratica, secondo la scansione sopra riportata.
10. Nella medesima direzione del rigetto delle censure in esame si pone la corretta interpretazione teleologica data dall’amministrazione di pubblica sicurezza alla disposizione di legge applicabile per l’avvio del procedimento disciplinare. La sopra citata delibera del consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di -OMISSIS- del 5 ottobre 2018 presupposta al provvedimento disciplinare conclusivo ha infatti constatato che nemmeno il più ampio decorso del tempo tra l’archiviazione in sede penale e la contestazione disciplinare ha inciso sul diritto di difesa dell’incolpato, ma anzi è stata « comunque garantita la possibilità di produrre ogni memoria e documento utile a sostegno delle proprie ragioni ». L’attività difensiva dell’incolpato cui fa riferimento la delibera del consiglio di disciplina è quindi oggetto di puntuale ricostruzione nella relativa motivazione, che altrettanto puntualmente espone le ragioni di infondatezza delle deduzioni svolte.
11. Sempre sul piano procedimentale, sono infondate le contestazioni di mancanza di imparzialità del funzionario istruttore autore dell’atto di contestazione degli addebiti, desunta dalle indagini penali dallo stesso svolte a carico del ricorrente per i fatti oggetto di addebito disciplinare e dalla denuncia penale sporta a conclusione delle stesse. Sul punto va fatta applicazione del principio di tassatività delle cause legali di astensione da parte dei componenti di organi amministrativi, che con specifico riguardo al procedimento disciplinare viene correlata, per quanto di interesse nel presente contenzioso, all’« inimicizia grave » tra il funzionario incaricato e l’incolpato, ai sensi del sopra citato art. 149, comma 1, lett. c), del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Tanto precisato, in linea con quanto statuito dalla sentenza di primo grado l’ipotesi prevista da quest’ultima disposizione non può essere ravvisata per il mero adempimento di doveri d’ufficio quale pacificamente sono lo svolgimento delle indagini penali per i medesimi fatti e l’invio alla competente autorità giudiziaria di una denuncia per ulteriori ipotesi di reato.
12. Vanno infine respinte le censure relative all’accertamento dell’addebito e all’applicazione della sanzione.
13. Sotto il primo profilo, rispetto all’ipotesi di mancata corrispondenza tra le munizioni a suo tempo denunciate e quelle trovate all’esito del controllo amministrativo ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si pretende di attribuire valore di prova a discarico ad una copia della denuncia a mani dell’incolpato da questo modificata rispetto a quella a suo tempo presentata alla competente autorità di pubblica sicurezza. Più precisamente, come emerso nel corso del procedimento disciplinare, la corrispondenza tra le munizioni denunciate e quelle effettivamente reperite presso il luogo di detenzione sarebbe ricavabile dalla « copia della denuncia originale datata 12 marzo 2010 » a mani dell’incolpato nella quale « rispetto alla copia conforme acquisita dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (…) emerge l’annotazione a penna di ulteriori nr. 50 (cinquanta) cartucce ». La descritta linea difensiva, palesemente infondata, è stata condivisibilmente respinta dall’organo disciplinare e uguale sorte essa deve avere nel presente giudizio.
14. Le censure nei confronti della sanzione inflitta (deplorazione), si fondano sull’assunto secondo cui la condotta « non è di gravità tale » da giustificare non già un trattamento così afflittivo « ma al più la sanzione del richiamo (orale o scritto) e/o della pena pecuniaria ». La contestazione è dunque generica e come tale palesemente inidonea a fare emergere nella presente sede giurisdizionale di legittimità sintomi di eccesso di potere nell’esercizio di un potere di valutazione della gravità dei fatti di rilievo disciplinare riservati all’amministrazione (sul punto si rinvia alla giurisprudenza amministrativa unanime in materia, da ultimo espressa da: Cons. Stato, II, 11 settembre 2023, n. 8248; 21 agosto 2023, n. 7886; 4 novembre 2022, n. 9680; 5 settembre 2022, nn. 7690 e 7691; 30 agosto 2022, n. 7539; 4 agosto 2022, n. 6831; 25 luglio 2022, n. 6542; 17 giugno 2022, n. 4999; 20 maggio 2022, n. 4012; 8 aprile 2022, n. 2594; III, 17 ottobre 2023, n. 9018; 21 febbraio 2023, n. 1755; 12 dicembre 2022, n. 10852; VI, 21 luglio 2023, n. 7151; VII, 23 dicembre 2024, n. 10323).
15. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione del fatto che l’amministrazione si è costituita con comparsa di mera forma.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.