Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 446 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Pt_1 C.F._1
Manzone, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Silvia Ciccarone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 10/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 16/07/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 10/02/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, è passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lecce (LE) il
29/07/2016 tra e , trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 155, parte II, serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) l'abitazione coniugale, ubicata nel Comune di Lecce alla via Peppino
Impastato n.5, come detto condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori. Ella succederà, dunque, nel contratto CP_1 di locazione con attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle relative obbligazioni che ne derivano, salvo quanto previsto ai punti sub 13 e 14;
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori i Per_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) i figli minori saranno collocati con prevalenza presso la madre in Lecce alla via
Peppino Impastato n.5;
3 4) in considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la madre, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno quelli di seguito Par riportati: il sig. terrà con sé i figli nei fine settimana, alternandosi con la madre, dall'uscita da scuola o dalle ore 11 del sabato sino alla domenica sera alle ore 20,30 nel periodo invernale e alle ore 22,30 nel periodo estivo;
durante la settimana, in considerazione dell'età dei bambini, il padre potrà tenerli con sé il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 17,00 in cui li riaccompagnerà a casa della madre. Il padre si impegna, altresì a prelevarli ogni giorno da casa della madre per accompagnarli a scuola;
5) nel periodo estivo, salvo diverso accordo dei genitori, e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive che saranno concordate tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
resta inteso che sono salvi diversi accordi che tengano conto delle esigenze e delle necessità dei minori;
6) nel periodo natalizio i minori trascorreranno con i genitori alternativamente le principali festività (Vigilia, Natale, 31 dicembre, Capodanno ed Epifania); anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre), si prevede che i bambini le trascorreranno alternativamente con ciascun genitore;
nei restanti giorni si osserverà il calendario ordinario salvo che uno dei due voglia trascorrere un periodo di vacanza con i figli, in tal caso e nel rispetto delle festività sopra indicate, darà comunicazione all'altra parte del periodo e del luogo di destinazione;
7) durante le festività pasquali, sarà rispettato il calendario ordinario ad eccezione del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che i minori ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore;
8) resta inteso che le parti hanno il diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze dei figli;
9) e trascorreranno il loro compleanno con entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ove ciò non sia possibile essi concorderanno soluzioni alternative in modo tale che i figli possano trascorrere del tempo con ciascun genitore;
10) le parti concordano che esse potranno condurre i minori in vacanza lontano dal luogo di residenza a tal fine si impegnano a comunicare all'altro genitore
4 con congruo anticipo, il periodo e il luogo di permanenza;
Par 11) il sig. a titolo di mantenimento dei figli minori corrisponderà alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €300,00 per CP_1 ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse dei figli dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli
Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia;
Par
12) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, la CP_1 somma di € 100,00 mensili quale contributo al pagamento del canone di locazione, precisando che tale contributo sarà versato anche in caso di trasferimento in altro alloggio, condotto in locazione ovvero acquistato con mutuo ipotecario ad ella esclusivamente intestato, nell'interesse dei figli;
Par
13) il sig. inoltre, rinuncerà espressamente al diritto di percepire la sua quota parte di Assegno CO (il totale ammonta ad € 401,60 mensili) in favore della moglie autorizzando la stessa a presentare la relativa istanza e/o l'eventuale integrazione presso i competenti uffici;
14) i coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente Parte_2 autosufficienti e pertanto non hanno diritto al versamento di alcun contributo per il proprio mantenimento cui espressamente rinunciano reciprocamente;
15) i signori sin da ora, prestano il loro reciproco consenso per sé Parte_2 stessi e per i figli minori al rilascio di passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio;
16) gli accordi contenuti nel presente atto avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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