Articolo 1583 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1545Articolo 1595
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
23 maggio 2021
Art. 1583. Cessazione dal servizio permanente d'autorita' 1. Il cappellano militare puo' ((...)) essere collocato d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente