Sentenza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/07/2022, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01188/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariantonietta Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per la declaratoria
e la conseguente condanna al risarcimento del danno derivante dalla malattia che ha colpito il Capo di 1ª Cl. Sc. -OMISSIS-, equiparato alle vittime del dovere, e che ha provocato un turbamento ed una modifica radicale in peius della sua vita e dei suoi familiari, calcolato utilizzando la percentuale di danno indicata dal Ministero della Difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to M. Belmonte per la parte ricorrente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto il Sig. -OMISSIS-, sottufficiale della Marina Militare, ha adìto questo Tribunale per ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno morale quale conseguenza della violazione, da parte del Ministero della Difesa, dell’art. 2087 del codice civile, del d.P.R. n. 303/1956 e del d.P.R. n. 15/1982.
1.1. Il ricorrente ha premesso di aver prestato servizio dal 1967 fino al 1994 e di essere stato imbarcato per più di 18 anni su varie navi della Marina, in particolare operando nella sala macchine, quale meccanico navale, a bordo di imbarcazioni “tutte dotate di una propulsione mediante macchine termiche ove l ’ amianto era pressoché ubiquitario come materiale di isolamento” .
1.2. Ha soggiunto di essere stato inevitabilmente esposto per l’assolvimento della propria attività professionale alle fibre di amianto sprigionate dai motori a propulsione e a caldaia, essendo addetto alla conduzione, al controllo e agli interventi di manutenzione sui motori; e che anche successivamente, quando è stato trasferito presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare di Taranto ed è stato assegnato alle centrali termiche, ha operato in aree in cui si sviluppavano elevatissime temperature, ove le tubolature di vapore erano rivestite con coppelle o cordoni di amianto, per impedire la dispersione del calore.
1.3. A seguito delle prescritte visite mediche, la patologia “asbetosi pleurica”, da cui è affetto, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medico Ospedaliera di Taranto (verbale n. -OMISSIS-) e successivamente anche dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e Finanze (parere n. -OMISSIS-).
1.4. Ciò ha poi condotto l’Amministrazione al riconoscimento che il Sig. -OMISSIS- è “equiparato alle Vittime del Dovere” e alla elargizione in suo favore dei benefici di legge, in virtù di D.M. n. 47 del 20.3.2013.
1.5. Nell’odierno giudizio il ricorrente ha ribadito la grave compromissione che è derivata alla sua salute dalla predetta patologia (in particolare, ha lamentato un “un cambiamento radicale, purtroppo, in peius delle sue abitudini di vita ed un peggioramento della sua qualità della vita” , cfr. pag. 10 ricorso) ed ha allegato, a tal fine, che la percentuale di danno deve essere determinata nella misura percentuale nel 40% (di cui 25% per invalidità permanente e 15% per danno biologico), con decorrenza dal 2001, così come determinata dalla stessa Amministrazione ai fini dell'attribuzione al militare dello speciale assegno vitalizio mensile, in quanto equiparato a " Vittima del Dovere ".
1.6. A fondamento della proposta domanda il ricorrente ha dedotto la responsabilità del Ministero della Difesa per la violazione dell’art. 2087 del codice civile, del d.P.R. n. 303/1956 e del d.P.R. n. 15/1982, in sostanza evidenziando l’illecito civilistico imputato alla parte datoriale pubblica e sotteso all’assenza di misure precauzionali volte a ridurre l’incidenza del rischio specifico connesso alle mansioni svolte, nonché la mancata adozione, sempre da parte del datore di lavoro pubblico, degli accorgimenti tecnici resi indispensabili per la tutela del personale, previsti dalle normative speciali sopra richiamate.
1.7. Ha, inoltre, stigmatizzato il nesso eziologico tra la condotta omissiva e il danno patito, facendo rinvio alle risultanze delle diagnosi e degli accertamenti che hanno condotto al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” dello stesso e all’erogazione degli speciali emolumenti precedentemente indicati.
1.8. A compendio della ricostruzione del profilo risarcitorio il ricorrente ha, inoltre, sottolineato che le omissioni in tema di dispositivi di sicurezza deporrebbero, senza tema di smentita, per la sussistenza dell’elemento psicologico nella condotta illecita tenuta dal Ministero.
1.9. Il danno biologico e da invalidità permanente è stato quantificato, in applicazione dei parametri standardizzati del Tribunale di Milano, nella somma di € 217.987.00 con un aumento del 25% per la c.d. personalizzazione del danno, per un importo totale di € 272.483,75, oltre interessi legali.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, producendo memorie difensive ed instando per la declaratoria di inammissibilità della domanda azionata, di prescrizione del diritto azionato e di infondatezza della pretesa, con vittoria di spese di lite; in subordine, nella ipotesi di accoglimento della domanda, la Difesa Erariale ha chiesto che, in sede di quantificazione dei danni, sia operata la compensazione o lo scomputo degli importi percepiti e percipiendi dall’interessato per la pensionistica di privilegio e per gli assegni accessori già attribuiti dall’Amministrazione, giusta quantificazione in atti.
3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 15 giugno 2022 la causa è stata riservata in decisione.
4. È fondata e dirimente l’eccezione di prescrizione, formulata dall’Avvocatura dello Stato nelle conclusioni dei propri scritti difensivi.
4.1. Ed invero, il punto nodale della questione risiede nella individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale rispetto alla data di conoscenza della patologia “ asbestosi pleurica ”, sofferta dal ricorrente, e della sua riconducibilità causale al servizio prestato.
4.2. Infatti, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” .
4.3. Nel caso del danno biologico, consistente in una menomazione dell’integrità psico-fisica, ove lo stesso derivi dall’insorgenza di una malattia, è dalla conoscenza della sussistenza dello stato patologico e dell’eziologia connessa all’attività lavorativa, che decorre il termine prescrizionale per l’esercizio della corrispondente azione risarcitoria; soltanto la presenza di una diagnosi incompleta, quando non addirittura errata, o comunque l’assenza di consapevolezza circa le cause della malattia, impediscono la decorrenza del termine di prescrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 maggio 2007, n. 10441).
5. Nella specie, risulta per tabulas che il ricorrente fosse a conoscenza della patologia enunciata in ricorso e della sua riconducibilità causale a fatti di servizio, a far data dall’accertamento operato nei suoi confronti dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, giusta verbale n. -OMISSIS- (cfr. All. n. 2 produzione parte ricorrente), ove è chiaramente individuata la eziopatogenesi della infermità “ asbestosi pleurica ”, dandosi atto - nella parte relativa alle considerazioni medico-legali - che “ nel caso di specie in considerazione del lungo periodo di imbarco effettuato su unità notoriamente ricche di pannellature e tubolature amiantate e della categoria di MC che lo ha esposto reiteratamente ad inalazione involontaria di residue aghiformi di tale materiale, è estremamente verosimile che la patologia denunciata ed attualmente riscontrata sia conseguenza dell’attività lavorativa espletata per numerosi anni ”, con conseguente riconoscimento che la prefata patologia “ SÌ dipende da causa da servizio ”.
5.1. Poiché la parte ricorrente invoca una fattispecie di responsabilità contrattuale del datore, il termine di prescrizione dell’azione esercitata è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.
5.2. Da ciò deriva che la domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti del Ministero resistente solo con atto notificato il 12 giugno 2021, deve ritenersi prescritta, essendo stata proposta ben oltre il termine decennale di prescrizione.
6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto, stante l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dalla parte ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
7. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.