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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2462/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2462 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA nata a [...] il [...], CF: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena (CA) presso lo studio dell'avv. Rita Piludu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
l'avvocato , in qualità di curatore speciale delle minori, Controparte_2 Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Persona_2
-CURATORE SPECIALE-
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari -INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni conformi: dichiarare cessata la materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.03.2018, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 03.05.2015 con addebito allo CP_1
stesso.
Ha domandato, inoltre, l'affido esclusivo delle figlie e con collocamento presso di Per_1 Per_2
sé e l'obbligo per il di versare € 250,00 mensili per il suo mantenimento ed € 700,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre alle spese straordinarie.
A fondamento della domanda ha lamentato la condotta violenta tenuta dal resistente nei suoi confronti e alla presenza delle minori. si è costituito in giudizio in data 16.10.2018, contestando il contenuto del ricorso e CP_1
precisando che la crisi coniugale era dovuta alla continua intromissione della famiglia di origine della Pt_1
Con ordinanza del 17.10.2018 il Presidente ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita del e ha disposto a carico CP_1
dello stesso l'obbligo di versare € 200,00 mensili per la ed € 500,00 mensili quale contributo Pt_1
al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, poi, incaricato il servizio
Per sociale di al fine di avviare un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i coniugi.
Con sentenza non definitiva n.68/2020 del 18.12.2019 pubblicata il 09.01.2020 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande. Disposta ctu, incaricati i servizi sociali di avviare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità e nominato il curatore speciale delle minori, all'udienza del 08.07.2025, le parti hanno dichiarato che nell'ambito del giudizio di divorzio erano stati adottati i provvedimenti presidenziali e, considerato che la ricorrente aveva rinunciato alla domanda di addebito della separazione, hanno domandato la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Rilevato che nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le medesime parti sono stati adottati i provvedimenti presidenziali e sussistendo identità delle istanze tra i due giudizi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Condanna e al pagamento delle spese relative alla nomina del Parte_1 CP_1
curatore speciale, liquidate come in dispositivo.
Il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese tra le parti;
• condanna e al pagamento in favore dello Stato della somma di € Parte_1 CP_1
4.535,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.09.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2462 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA nata a [...] il [...], CF: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena (CA) presso lo studio dell'avv. Rita Piludu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
l'avvocato , in qualità di curatore speciale delle minori, Controparte_2 Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Persona_2
-CURATORE SPECIALE-
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari -INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni conformi: dichiarare cessata la materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.03.2018, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 03.05.2015 con addebito allo CP_1
stesso.
Ha domandato, inoltre, l'affido esclusivo delle figlie e con collocamento presso di Per_1 Per_2
sé e l'obbligo per il di versare € 250,00 mensili per il suo mantenimento ed € 700,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre alle spese straordinarie.
A fondamento della domanda ha lamentato la condotta violenta tenuta dal resistente nei suoi confronti e alla presenza delle minori. si è costituito in giudizio in data 16.10.2018, contestando il contenuto del ricorso e CP_1
precisando che la crisi coniugale era dovuta alla continua intromissione della famiglia di origine della Pt_1
Con ordinanza del 17.10.2018 il Presidente ha affidato le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita del e ha disposto a carico CP_1
dello stesso l'obbligo di versare € 200,00 mensili per la ed € 500,00 mensili quale contributo Pt_1
al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, poi, incaricato il servizio
Per sociale di al fine di avviare un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i coniugi.
Con sentenza non definitiva n.68/2020 del 18.12.2019 pubblicata il 09.01.2020 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande. Disposta ctu, incaricati i servizi sociali di avviare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità e nominato il curatore speciale delle minori, all'udienza del 08.07.2025, le parti hanno dichiarato che nell'ambito del giudizio di divorzio erano stati adottati i provvedimenti presidenziali e, considerato che la ricorrente aveva rinunciato alla domanda di addebito della separazione, hanno domandato la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Rilevato che nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le medesime parti sono stati adottati i provvedimenti presidenziali e sussistendo identità delle istanze tra i due giudizi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ex art. 100 cpc.
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Condanna e al pagamento delle spese relative alla nomina del Parte_1 CP_1
curatore speciale, liquidate come in dispositivo.
Il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese tra le parti;
• condanna e al pagamento in favore dello Stato della somma di € Parte_1 CP_1
4.535,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.09.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti