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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MA PP Di CO Presidente
2) dott. Michele De MA Consigliere
3) dott. NA RE Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DI MICELI Parte_1
OR
- Appellante - C O N T R O
in proprio e n.q. di genitore di CP_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PUNTARELLO GIOVANNI e
[...]
DI PA
- Appellata - All'udienza del 09/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 860/2023 del 30.08.2023 il Tribunale di Termini Imerese ha parzialmente accolto la domanda proposta da con ricorso CP_1 depositato il 17.12.2020, condannando il a pagarle la somma Parte_1 di € 6.902,88 a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il trasporto del figlio minore , affetto da disabilità grave, da e per il centro di Parte_2 fisioterapia e riabilitazione da lui frequentato nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020; preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c., sollevata dal (ritenendo a tal fine rilevante il fatto che la prestazione de qua Pt_1 non fosse prevista da una normativa speciale che prescrivesse il previo esperimento di un procedimento amministrativo), ha nel merito osservato che l'obbligo di fornire la prestazione oggetto di domanda (trasporto di soggetti disabili per la frequenza di scuole, centri di riabilitazione, ecc.) grava direttamente sui comuni ex
1 L. R. n. 68 del 1981; pertanto, nel caso di specie, avendo il minore Pt_2
frequentato dal gennaio 2019 al gennaio 2010 il centro di riabilitazione
[...]
“Spazio Vitale” senza che il Comune di avesse assicurato il servizio di Pt_1 trasporto a ciò necessario, quest'ultimo era conseguentemente obbligato a rimborsare le spese sostenute a tale scopo dalla ricorrente, parametrate dal CTU all'importo dell'indennità chilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 836/1973. Ha, invece, rigettato l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, rilevando il difetto di specifiche allegazioni e di prova che gli asseriti danni fossero ricollegabili eziologicamente all'inadempimento del Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con Parte_1 ricorso depositato il 10.10.2023. ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 9/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con il primo motivo di gravame l'ente appellante ribadisce l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di previa domanda amministrativa, condizione dell'azione che sarebbe qui imposta dalla natura assistenziale della prestazione in contestazione e che discenderebbe dalla generale previsione di cui all'art. 443 c.p.c.; soggiunge che, ove il rimborso fosse stato richiesto in via amministrativa, si sarebbe evitato un inutile contenzioso, con le connesse spese legali, dal momento che il come aveva già fatto per anni precedenti, Pt_1 avrebbe certamente aderito alla richiesta di pagamento. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato l'assenza di qualsivoglia prova dell'effettuazione dei trasporti di cui si chiedeva il rimborso, ritenendo all'uopo insufficienti le certificazioni prodotte. L'appello non può essere accolto. La normativa di riferimento è l'art. 6 comma 1 lettera c) della L. R. Sicilia n. 68 del 18/04/1981, che prevede che i Comuni, singoli o associati, sono tenuti, a livello di unità sanitaria locale o multizonale, all'istituzione dei servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno. Trattasi di una prestazione a carattere assistenziale, non subordinata “alla concessione da parte della del contributo di cui agli art. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del Pt_3
1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali” (così Cass. SS.UU. n° 29/11/2000 n° 1235), diretta a garantire la rimozione o il
2 superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, a prescindere dalla costituzione di un rapporto assicurativo;
ed ancora, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si tratta di obbligazione direttamente derivante dalla legge, provvista di diretta copertura finanziaria, rispetto alla cui assunzione dev'essere esclusa la necessità di alcuna formale manifestazione di volontà dell'amministrazione comunale. Ne discende che, in caso di omessa predisposizione del servizio, cui l'amministrazione deve attivarsi a seguito della mera segnalazione della situazione di bisogno che la norma tutela, l'azione giudiziaria per ottenere l'eventuale rimborso delle spese sostenute per sopperire all'inadempienza del è di natura Pt_1 risarcitoria;
da tale natura consegue l'inoperatività della condizione di procedibilità della previa domanda amministrativa. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il non ha mai Parte_1 apprestato, in favore del figlio disabile dell'appellata, alcun servizio di trasporto per consentirgli di recarsi al centro di riabilitazione “Spazio Vitale” che lo stesso ha frequentato a motivo della sua disabilità; la domanda del rimborso delle spese che a tal fine la ha dovuto sostenere costituisce, dunque, una domanda di tipo CP_1 risarcitorio, dipendente dall'asserito inadempimento dell'ente locale all'obbligo previsto per legge a suo carico. Ora, perché possa affermarsi la sussistenza di un inadempimento del foriero di responsabilità civile, occorre che vi sia stato almeno un contatto Pt_1 sociale, se non proprio negoziale, idoneo ad attivare, nei confronti di uno specifico soggetto, gli obblighi imposti all'ente territoriale dalla L. R. n. 68/1981; contatto che si sarebbe dovuto concretizzare, nella specie, nell'inoltro di una domanda amministrativa diretta ad ottenere il suddetto servizio, previa rappresentazione della situazione di disabilità del minore e della sua necessità di fruire di detto intervento di supporto per recarsi presso il centro di riabilitazione che lo stesso aveva necessità di frequentare. Tale domanda risulta essere stata presentata al in via Pt_1 amministrativa, soltanto con riferimento a periodi di frequenza del ridetto centro riabilitativo precedenti e diversi da quello per cui è causa (v. istanze presentate dalla sino al 2018), periodi per i quali l'ente ha provveduto a liquidare le spese di CP_1 trasporto sostenute dalla parte istante (v. determine in atti). Le menzionate istanze di attivazione del servizio del trasporto pubblico in favore del minore , con richiesta, in subordine, di rimborso delle Parte_2 spese a tale scopo sostenute, riferite ai periodi in esse specificamente indicati, non possono all'evidenza valere quale atto di messa in mora anche per periodi successivi
3 (e segnatamente per il 2019, oggetto del contendere), in relazione ai quali era necessario rappresentare il perdurare dell'esigenza di proseguire il programma riabilitativo presso il centro specializzato e di fruire del relativo servizio di trasporto. Nel caso che occupa, tale esigenza è stata rappresentata per la prima volta con il ricorso introduttivo del giudizio, in occasione del quale la ha CP_1 documentato i presupposti legittimanti la pretesa azionata;
per cui (in disparte ogni valutazione della rilevata omissione di una preventiva istanza o diffida ad adempiere ai fini della regolazione delle spese di lite), una volta dimostrati siffatti presupposti, nella pacifica circostanza che il non ha mai messo a disposizione il servizio Pt_1 di trasporto di che trattasi, la richiesta di rimborso delle relative spese va accolta, siccome giustificata dalla sussistenza di una situazione di disagio sociale cui il è direttamente tenuto, ex lege, a prestare assistenza nelle forme di cui s'è Pt_1 detto. Infondata è, infatti, l'eccezione di difetto di prova dell'effettiva sussistenza degli esborsi dipesi dalle causali indicate in ricorso, dovendo la stessa invece desumersi, in via presuntiva, dalla documentazione in atti: vengono, in particolare, in rilievo il progetto riabilitavo autorizzato dall'ASP di Palermo, la dichiarazione di presa in carico del minore da parte del centro di riabilitazione Parte_2
“Spazio Vitale” ed i certificati di presenza del minore, nel periodo considerato, presso detto centro;
documentazione, questa, che oltre a dare conto della concreta (necessaria) effettuazione dei trasporti di che trattasi e della causale ad essi sottesa, appare del tutto congruente con analoghi trasporti che, per gli anni precedenti, il ha ammesso di aver rimborsato alla per le medesime ragioni. Pt_1 CP_1
In ordine al quantum, la genericità delle censure esime dal sottoporre a nuovo vaglio il procedimento effettuato dal CTU al fine del calcolo dei costi sostenuti per il menzionato trasporto, in ogni caso del tutto correttamente ancorati al parametro dell'indennità chilometrica ragguagliata, ai sensi dell'art. 15 L. n. 836/1973 (come modificata dall'art. 8 comma 1 della L. n. 417/1978) , “ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”, dato tratto dalle tabelle pubblicate dal Ministero dello Sviluppo, moltiplicato per la più breve distanza chilometrica tra la casa di abitazione del minore ed il menzionato centro di riabilitazione, tratta dalla Guida Michelin, le cui informazioni non sono state specificamente contestate dall'appellante. Pertanto l'appello va respinto. La circostanza che, ove la si fosse previamente attivata in via CP_1 amministrativa, avrebbe con tutta verosimiglianza evitato il presente contenzioso
4 (come testimoniato dai rimborsi erogati dal per periodi precedenti), Pt_1 unitamente alla considerazione che, d'altra parte, l'ente appellante, una volta evocato in giudizio, ha comunque resistito, nel doppio grado, alle pretese legittimamente azionate dalla , induce a ritenere equa una parziale CP_1 compensazione delle spese di questo grado che, per il resto, vanno poste a carico del soccombente. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 860/2023 resa il 30.08.2023 dal Tribunale di Termini Imerese. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata metà delle spese processuali di questo grado che liquida per compensi in € 992,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, dichiarandole per il resto compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA RE MA PP Di CO
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