Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 856/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 2.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Potenza in [...] Parte_1 C.F._1
11.6.1976 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO LAPENNA (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via F. Crispi n. 37 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato ad Abriola (PZ) in [...] Controparte_1 C.F._3
8.1.1965 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI PEDANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._4
alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
1
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 2.10.2024; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_2 Parte_1
coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Potenza il 28.12.2002, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
(22.10.2003) e (19.2.2006). Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che «il matrimonio, pur iniziato con i migliori auspici, si era rivelato errato per le diverse aspirazioni dei coniugi, per l'irreversibile incompatibilità di carattere manifestatasi che aveva fatto venire meno l'affectio coniugalis ed aveva reso intollerabile l'unione materiale e spirituale degli stessi, sicché la convivenza coniugale non poteva più essere in alcun modo proseguita». In particolare, la ricorrente ha rappresentato che «negli ultimi anni il coniuge aveva ripetutamente avuto comportamenti non consoni alla vita CP_1
coniugale ed aveva accusato la moglie di comportamenti scorretti e diffondendo tali falsità tra diversi conoscenti ed amici dell'attuale ricorrente. […] da diversi anni non collaborava nell'interesse della famiglia pregiudicando la crescita morale e materiale dei figli minorenni».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
«1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il Sig. si allontanerà dalla casa coniugale, stabilendo il proprio Controparte_1
domicilio altrove, come peraltro ha già provveduto a fare;
3) l'abitazione coniugale sita in Potenza alla Via Complanare Varco Izzo, n.162, resterà in uso alla Sig.ra ed ai n. due figli minorenni, e Parte_1 Persona_3
; Persona_4
2 R.G. N. 856/2021
4) disponga l'affidamento esclusivo alla madre con domicilio dei n. due figli minori
e;
presso quello della madre, stabilito in Potenza, alla Via Persona_3 Persona_4
Complanare Varco Izzo, n.162, secondo le condizioni di seguito illustrate:
a) il padre manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, potrà comunicare con gli stessi figli telefonicamente ogni giorno ed ha facoltà di tenerli con sé il sabato e la domenica per due volte al mese, alternativamente, con l'obbligo di riaccompagnarli presso la casa materna per il pernottamento, con l'impegno di non pregiudicare le attività scolastiche e con il solo impedimento per cause di forza maggiore;
b) eventuali cambiamenti dei suddetti giorni prefissati, andranno concordati con congruo anticipo tra i genitori;
c) giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi ad anni alterni dalla minore con il padre o con la madre salvo diverso accordo tra i genitori;
d) i coniugi si impegnano a far mantenere buoni ed affettuosi rapporti tra i figli ed i parenti paterni e materni;
e) ambedue i coniugi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente a mezzo del telefono gli spostamenti fuori città dei figli;
f) i coniugi si impegnano ad assumere comportamenti eticamente e moralmente consoni alla situazione, tali da non ledere l'equilibrio e la crescita della figlia;
g) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
5) il marito si impegna a versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese un contributo
a titolo di mantenimento della coniuge e della prole di importo pari a € 600,00 (diconsi seicento/00) mensili così distribuiti: € 300,00(diconsi trecento /00) per ciascun figlio;
somma da consegnare tramite versamento su c/c bancario con IBAN
[...];
6) che il resistente si impegna a versare al 50% tutto quanto necessario per le spese straordinarie dei figli e, in particolare, per quelle mediche e scolastiche;
7) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto;
8) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza (PZ), a mezzo di rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione sui pubblici
3 R.G. N. 856/2021 registri anagrafici dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, Parte II, Serie
A, n. 26, dell'emananda sentenza;
9) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla chiesta pronuncia».
II , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda Controparte_1
di separazione personale e, dopo aver contestato le avverse deduzioni in ordine all'essere venuto meno ai doveri nascenti dal matrimonio, al contributo di mantenimento chiesto dalla moglie e pari a euro 600,00 al mese atteso che percepiva una retribuzione netta di euro 800,00 al mese e che la moglie aveva la disponibilità di una retribuzione maggiore della sua e che era proprietaria della casa coniugale e dei terreni alla stessa adiacenti nonché nuda proprietaria di altro immobile, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta formulando la seguente domanda:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnare la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
4) porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, una somma mensile non superiore ad € 300,00 con attribuzione alla sola sig.ra Parte_1
degli assegni familiari per entrambi i figli;
5) adottare ogni altro opportuno provvedimento».
III Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione in udienza del resistente (che non è stata ritenuta giustificata dal
Presidente come risulta dalla lettura del relativo verbale dell'udienza presidenziale), il
Presidente del Tribunale, con ordinanza del 13.7.2021, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV All'udienza del 22.10.2021, alla luce delle istanze delle parti private, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 18.11.2022.
4 R.G. N. 856/2021
In data 23.11.2021 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Rocco Di
Bono, in sostituzione dell'Avv. Raffaele Vendegna, al quale è stato revocato il mandato.
In data 8.6.2023 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Marcello Vona, in sostituzione dell'Avv. Rocco Di Bono, al quale è stato revocato il mandato.
In data 4.7.2023 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Immacolata
Iannuzziello, in sostituzione dell'Avv. Marcello Vona, al quale è stato revocato il mandato.
In data 12.3.2024 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Pierangela
Tolve, in sostituzione dell'Avv. Immacolata Iannuzziello, alla quale è stato revocato il mandato.
In data 15.4.2024 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Luigi Pedano, in sostituzione dell'Avv. Pierangela Tolve, alla quale è stato revocato il mandato.
Dopo rinvii determinati dall'esigenza di definire prioritariamente cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo, all'udienza del 2.10.2024, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti private hanno depositato ritualmente le comparse conclusionali.
V Sulla domanda di separazione personale.
Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta posto che è indubbia l'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro e l'assoluta indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
VI Sul mantenimento della prole e della moglie e sulla casa coniugale.
V.1 In primis deve osservarsi che nessun provvedimento deve essere adottato con riguardo all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione dei figli Per_1
5 R.G. N. 856/2021
(22.10.2003) e (19.2.2006), atteso che entrambi -nelle more del processo- Per_2
hanno raggiunto la maggiore età.
V.2 Con riguardo alla contribuzione a titolo di mantenimento posta a carico del resistente in favore dei figli (22.10.2003) e (19.2.2006) si osserva Per_1 Per_2
quanto segue.
Non vi è alcuna deduzione né contestazione in atti circa la non autosufficienza economica dei detti figli, oramai maggiorenni. Alla luce delle conclusioni precisate dalla difesa paterna (il resistente si è riportato alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata 3.6.2021), sussiste la disponibilità paterna a contribuire al sostentamento materiale della prole nella misura complessiva di euro 300,00 al mese, con attribuzione alla ricorrente degli assegni familiari (ora assegno unico). Sicché, può ragionevolmente presumersi, anche attesa l'età dei figli
(attualmente ha 21 anni e 19), che i figli non siano economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e che abbiano continuato ad abitare, e abitino, con la madre presso quella che fu la casa coniugale.
Se così è, non vi è dubbio che spetta alla madre, che ne ha fatto domanda, il contributo a titolo di mantenimento indiretto ordinario e straordinario per la prole, dovendosi provvedere alla sua esatta quantificazione.
Ebbene, si ritiene che:
a) alla luce delle dichiarazioni reddituali presenti in atti, dalle quali risulta che, con riguardo ai redditi 2017 – modello 730/2018 per la voce (unica, invero, effettivamente rilevante ai fini di interesse) redditi da lavoro dipendente e assimilati, il resistente ha goduto di reddito annuo lordo pari a euro 3.075,00 e la resistente ha goduto di reddito annuo lordo pari a euro 8.024,00; con riguardo ai redditi 2018 – modello 730/2019, per la voce (unica, invero, effettivamente rilevante ai fini di interesse) redditi da lavoro dipendente e assimilati, il resistente ha goduto di reddito annuo lordo pari a euro 7.448,00 e la resistente ha goduto di reddito annuo lordo pari a euro 6.612,00; con riguardo ai redditi 2019 – modello
730/2020, per la voce (unica, invero, effettivamente rilevante ai fini di interesse) redditi da lavoro dipendente e assimilati, il resistente ha goduto di reddito annuo lordo pari a euro 10.070,00 e la resistente ha goduto d reddito annuo lordo pari a euro 11.075 (imposta netta euro 448,00); sicché può sostenersi che -in media- la
6 R.G. N. 856/2021 ricorrente abbia goduto di una retribuzione mensile superiore -sebbene di poco- rispetto a quella del marito;
b) in virtù della busta paga del resistente relativa al mese di aprile 2021, dalla quale risulta che al resistente è spettata una somma netta per il detto mese di euro 789,00
a titolo di retribuzione quale dipendente dell'Associazione ARCI Basilicata
COMIT. R.LE;
c) in considerazione dell'ammissione provvisoria del resistente al patrocinio a spese dello Stato, come da deliberazione del C.O.A. di Potenza del 10.6.2021
(sull'istanza presentata il 26.5.2021);
l'assegno di mantenimento per ciascun figlio va quantificato in euro 150,00 al mese, somma soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, con assegno unico (del quale secondo Legge -art. 4, comma 2, d.lgs. n. 230/2021- attualmente beneficerà il genitore che ha a carico la sola figlia atteso che Per_2
ha raggiunto 21 anni d'età) in favore della madre nella misura del 100%, alla Per_1
luce della volontà in tal senso dichiarata dal resistente negli scritti difensivi, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi -per il passato- i provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'esito della fase presidenziale.
Le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse dei figli si pongono nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Si precisa che sono da intendersi spese straordinarie quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN, quali a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese
7 R.G. N. 856/2021 di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
V.3 In ordine alla casa coniugale deve essere confermata la relativa assegnazione disposta in via provvisoria e urgente con ordinanza presidenziale, atteso che -come già sopra esposto- deve presumersi che i figli e non sono economicamente Per_1 Per_2
indipendenti e che siano ancora conviventi con la madre presso la casa familiare.
In merito, è noto che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Sicché, nel caso di specie, per le ragioni esposte, risulta persistere l'enunciata funzione dell'assegnazione della casa coniugale.
V.4 Passando a esaminare la domanda di mantenimento per la moglie, invero proposta nel ricorso introduttivo, atteso che nel detto atto la ricorrente ha così concluso:
«5) il marito si impegna a versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese un contributo a titolo di mantenimento della coniuge e della prole», si osserva quanto segue.
La domanda in esame deve essere disattesa poiché mancano in ricorso (la ricorrente non ha depositato la memoria integrativa) qualsivoglia allegazione a supporto di essa, né è emersa disparità di forza economica tra i coniugi tale per cui possa sostenersi che la ricorrente sia il coniuge economicamente più debole.
VI Sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso l'esito complessivo del giudizio con particolare riguardo alle difese svolte in ordine all'importo del mantenimento per la prole, devono essere compensate per intero le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 856 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] Controparte_1
presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 R.G. N. 856/2021
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato ad [...] in data [...], i quali C.F._3
hanno contratto matrimonio concordatario in Potenza il 28.12.2002;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto N. 258,
P. II, S. A);
3) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione dei figli e poiché maggiorenni;
Per_1 Per_2
4) determina in complessivi euro 300,00 (trecento,00), ossia euro 150,00
(centocinquanta,00) per ciascun figlio, il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei Figli e da Controparte_1 Per_1 Per_2
corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi restando in merito i provvedimenti assunti in corso di causa per il passato;
5) dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie per i figli;
6) assegna la casa coniugale, sita in Potenza alla via Complanare Varco Izzo n.162, alla ricorrente affinché continui ad abitarla con i figli;
7) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie;
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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