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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, ina persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, alla udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il n. 349/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati;
Parte_1
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo e Controparte_1 dall'avv. Dora Antonia Vuolo;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.1.2024, il ricorrente in epigrafe -premesso di essere stato assunto da in data 15.5.1985 con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 ed inquadramento nel profilo professionale “Macchinista”, dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1 - esponeva che, tra le competenze accessorie previste dal
CCNL di settore e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, egli percepiva regolarmente l'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità per assenza dalla residenza.
Deduceva che entrambe tali indennità erano collegate alle mansioni svolte e lamentava che durante il periodo di ferie il trattamento economico percepito era inferiore a quello del periodo di lavoro ordinariamente svolto perché l'indennità per assenza dalla residenza non veniva corrisposta nei periodi feriali, mentre l'indennità di utilizzazione professionale veniva corrisposta solo in un importo fisso e non nella parte variabile e, quindi, in misura inferiore a quella percepita nei periodi lavorati.
Richiamava, in proposito, la nozione europea della retribuzione di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 22003/88/CE e deduceva che tali indennità dovevano essere ricomprese nell'alveo della retribuzione ordinaria in quanto intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni, oltre che “corrisposte in maniera continuativa e fissa nel corso dell'anno, e nel corso degli anni, così risultando, di fatto, una componente non occasionale, ma predeterminata, e che integra stabilmente la retribuzione ordinaria.”
Il ricorrente agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare, per ciascun giorno di ferie, il proprio diritto ad una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione e, per l'effetto, per sentir condannare a corrispondergli , per i titoli anzidetti, le conseguenti Controparte_1 differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio e deduceva che, nel consenso sindacale, aveva sempre utilizzato il criterio - individuato dalla contrattazione collettiva del settore - di escludere dalla retribuzione del periodo feriale le voci legate a specifici impegni, sforzi e/o rischi presenti solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa ed assenti nei giorni di ferie, assicurando comunque al lavoratore, durante le ferie, una remunerazione di gran lunga superiore a quella “tabellare”.
Evidenziava, quindi, come la negazione di tali criteri si porrebbe “ in spregio a ogni legittimo affidamento delle aziende datrici di lavoro, con il rischio di travolgerne i conti in modo esiziale”.
La società resistente, nel merito, argomentava che la nozione “europea” di retribuzione ha, come unico scopo, quello di evitare che la misura della retribuzione per il periodo di ferie produca sul dipendente, anche solo potenzialmente, un effetto dissuasivo della effettiva e concreta fruizione delle ferie, mentre, nel caso in esame, detto effetto dissuasivo non era stato allegato, né, tanto meno provato ed era, comunque, insussistente.
Aggiungeva, inoltre, che le indennità in esame erano prive dei caratteri ritenuti necessari dalla al fine di individuare le voci da computare nella retribuzione CP_2 feriale non essendo intrinsecamente collegate alla professionalità del lavoratore, bensì volte a remunerare particolari condizioni di svolgimento effettivo della prestazione. Ancora, deduceva che “ l'avversa pretesa del lavoratore di porre nel nulla solo una parte della disciplina contrattual-collettiva della retribuzione feriale non può essere accolta perché le clausole in questione non possono essere scisse a piacimento dei lavoratori, essendo esse legate, nelle rispettive parti, da un nesso di inscindibilità, espressamente voluto dall'autonomia collettiva … e che, del resto riflette altresì il dettato normativo del primo comma dell'art. 1419 c.c. Sicché, per espressa volontà contrattualmente cristallizzata tra le parti firmatarie del contratto collettivo, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro del ricorrente sono tra di loro inscindibili e non è possibile porne nel nulla solo una parte se non al “prezzo” di porre nel nulla l'intera disciplina dell'istituto interessato, nel caso di specie la retribuzione”.
Le indennità in questione, malgrado l'accertata nullità, non sarebbero ripetibili dalle aziende per il passato per effetto dell'art. 2126 c.c. («La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa»), tuttavia non potrebbero mai incidere sul computo della retribuzione feriale degli anni trascorsi poiché esse, in quanto frutto di clausole dichiarate nulle, non potrebbero più produrre alcun “effetto”. Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere l'avversa domanda di nullità delle clausole contrattuali, come invocata da controparte, dovrà altresì dichiarare la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole che prevedono le indennità in questione e conseguentemente escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale e rigettare le domande del ricorrente
In subordine, denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. CP_1
66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità ex adverso rivendicate per violazione degli artt. 3, 36, 39 e
41 Cost. con particolare riguardo ai princìpi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche essenziali del rapporto di lavoro.
In via di estremo subordine, eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese economiche azionate e maturate in epoca anteriore ai 5 anni precedenti alla data di notifica del ricorso, ovvero prima del 2 aprile 2019.
All'esito della discussione svolta, all' udienza del 9.1.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La normativa nazionale riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane senza, tuttavia, individuare una specifica nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie annuali.
L'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte di Giustizia, introduce una nozione “europea” di tale retribuzione diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, (sentenze del 2006; SC - Persona_1
Hoff e altri, 20.1.2009, cause C - 350/06 e C - 520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C
- 155/10; To.He., 13.12.2018, C - 385/17).
La CGUE ha precisato, infatti, che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (cfr. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri punto 50); in altre parole, Persona_2 il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
La Corte di Giustizia ha avuto anche modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23).
Perciò, ai fini di tale equiparabilità è necessario che la retribuzione corrisposta nel periodo feriale comprenda tutte le voci che si pongano in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che siano correlate allo "status" personale e professionale del lavoratore (ad es, la qualità di superiore gerarchico, l'anzianità, la qualifica professionale); all'opposto, non devono essere presi in considerazione “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (sentenza e altri, pt. 24). CP_3
Assicurare al lavoratore una retribuzione per il periodo di ferie equiparabile alla retribuzione goduta per il periodo ordinario di lavoro è, nell'intenzione del legislatore europeo, funzionale ad evitare una potenziale rinuncia al godimento delle ferie. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Corte Cost. n. 168/1981 e n. 170/1984; Cass.
n. 37589/21; Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22577 del 2012);
E', quindi, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie in quanto incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., C.G.U.R. 13.1.2022 C-514/20).
Va, quindi, preliminarmente accertata la natura delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (quest'ultima solo nella sua parte variabile) che le norme contrattuali escludono dalla base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie e di cui, invece, il ricorrente chiede il computo.
Si deve, cioè, verificare se tra gli elementi della retribuzione richiesti e le mansioni ordinariamente affidate al ricorrente sussista un rapporto di funzionalità e, quindi, se le indennità in parola siano dirette a compensare quell' “incomodo” intrinsecamente collegato alle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
L'indennità di assenza dalla residenza è corrisposta in forma continuativa ed è stata già ripetutamente riconosciuta dalla Suprema Corte come voce da includere nella retribuzione feriale (cfr. Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. nn.
35578, 33803, 33793, 33779/23): tale indennità è, infatti, diretta a compensare il disagio connesso alla prestazione lavorativa tipica dei macchinisti (e del personale mobile), determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede formale di lavoro.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all'indennità di utilizzazione professionale che è priva del carattere di occasionalità in quanto corrisposta con continuità (come emerge anche dalle buste paga allegate) ed è connessa in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale viaggiante e correlata allo status professionale di tale lavoratore (cfr. da ultimo ex multis Cass. 14089/24).
Come si legge nell'art. 34 del Contratto Aziendale del 2003, infatti, tale indennità è riconosciuta al solo personale mobile ed è correlata alla complessità delle attività espletate da ciascuna figura professionale;
è chiaro, quindi, che tale indennità è intrinsecamente connessa alle mansioni svolte tanto che essa è sostituita da altra indennità per l'ipotesi di temporaneo svolgimento di attività diversa da quella prevista per la figura professionale rivestita.
Proprio in ragione del principio tendenziale per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame - in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del ricorrente - non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche).
Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più o meno dissuasivo delle stesse.
Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole scongiurare CP_4 si realizza quando le voci della retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente collegate.
Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita.
La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie.
Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle ferie.
Nè può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto da
), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod CP_1 plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Del resto, come si ricava dalle buste paga depositate e dai calcoli effettuati in ricorso dal lavoratore e non specificamente contestati dalla società, “ il ricorrente percepisce una retribuzione giornaliera lorda pari a circa € 90,00 (stipendio base € 2.400 circa diviso 26) e… mediamente un importo giornaliero di circa € 32,00 (media degli ultimi 5 anni) a titolo di indennità per assenza dalla residenza e per IUP…. non si comprende come si possa ritenere non rilevante un importo di € 32,00 al giorno rispetto ad una retribuzione giornaliera di € 90,00 lordi visto che comunque costituisce oltre il 35% della stessa.”
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie (con esclusione, quindi, delle voci variabili).
Come è stato osservato, “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali…In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria
e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie…”.
Va, inoltre, disatteso il rilievo della società resistente sulla pretesa inscindibilità delle clausole contrattuali e della inammissibilità della domanda di nullità parziale delle clausole nella sola parte in cui escludono le indennità in esame dal calcolo della retribuzione per ferie.
L'essenzialità della pattuizione colpita da nullità (e, con essa, la sua necessaria interdipendenza con la rimanente parte del contratto tale che venuta meno l'una venga meno l'intero contratto) impone la dimostrazione che il detto contratto non sarebbe stato concluso senza quella parte ritenuta essenziale e colpita da nullità. A tali fini è irrilevante la mera dichiarazione delle parti collettive dell'inscindibilità delle clausole che, lungi, dall'essere assunta come un postulato va, invece, concretamente dimostrata.
Nel caso in esame, “non sono stati offerti dalla società elementi sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità delle clausole in questione sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali, operando il diverso principio interpretativo di conservazione del contratto, limite immanente al codice civile rispetto all'invocata estensione all'intero contratto degli effetti della nullità di singola clausola” (cfr. in termini Cass. n. 19991/24).
Non vi è prova, cioè, che il contenuto delle clausole contrattuali colpite da nullità abbia avuto carattere determinante dell'accordo aziendale nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di esso.
E' altresì infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost., ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità ex adverso rivendicate.
La Suprema Corte ha già affermato la manifesta infondatezza della questione, rilevando che, “quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della che vengono in CP_4 rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive in questione avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo” (cfr. in termini Cass. 20216/22).
Altrettanto infondata è a questione della denunciata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, considerato che la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e che, soprattutto nel diritto del lavoro, le disposizioni normative e quelle collettive contrattuali devono operare congiuntamente, con l'osservanza dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate (così Cass. n.
20216/2022).
Ne consegue il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo documentato dall'1.1.2016 al
31.12.2020 con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, ovvero gli artt. 31.5
e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Controparte_5
, nella parte in cui limitano, per il personale di bordo, l'indennità di
[...] utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
L'eccezione di prescrizione sollevata da è infondata. CP_1
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche da ultimo, (cfr. ex multis Cass. n.
139932/24, n. 4321/23; Cass. n. 4186/23) ha ripetutamente dato continuità ai principi espressi nella sentenza n. 26246/22 in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente agli interventi di cui alla legge n.92/2012 e poi del d.lgvo 23/2015.
Con motivazione del tutto condivisibile, la Corte ha osservato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgvo n.23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art.18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso (Cass. n. 13932/24). Ne consegue il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo documentato dall'1.1.2016 al 31.12.2020, da quantificarsi separatamente, con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, ovvero gli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi
Aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano, Controparte_5 per il personale di bordo, l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del
16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della serialità della lite, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1)Dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020 e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, da quantificarsi separatamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione;
3) Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Napoli, 9/01/2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, ina persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, alla udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il n. 349/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati;
Parte_1
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo e Controparte_1 dall'avv. Dora Antonia Vuolo;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.1.2024, il ricorrente in epigrafe -premesso di essere stato assunto da in data 15.5.1985 con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 ed inquadramento nel profilo professionale “Macchinista”, dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1 - esponeva che, tra le competenze accessorie previste dal
CCNL di settore e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, egli percepiva regolarmente l'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità per assenza dalla residenza.
Deduceva che entrambe tali indennità erano collegate alle mansioni svolte e lamentava che durante il periodo di ferie il trattamento economico percepito era inferiore a quello del periodo di lavoro ordinariamente svolto perché l'indennità per assenza dalla residenza non veniva corrisposta nei periodi feriali, mentre l'indennità di utilizzazione professionale veniva corrisposta solo in un importo fisso e non nella parte variabile e, quindi, in misura inferiore a quella percepita nei periodi lavorati.
Richiamava, in proposito, la nozione europea della retribuzione di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 22003/88/CE e deduceva che tali indennità dovevano essere ricomprese nell'alveo della retribuzione ordinaria in quanto intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni, oltre che “corrisposte in maniera continuativa e fissa nel corso dell'anno, e nel corso degli anni, così risultando, di fatto, una componente non occasionale, ma predeterminata, e che integra stabilmente la retribuzione ordinaria.”
Il ricorrente agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare, per ciascun giorno di ferie, il proprio diritto ad una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione e, per l'effetto, per sentir condannare a corrispondergli , per i titoli anzidetti, le conseguenti Controparte_1 differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio e deduceva che, nel consenso sindacale, aveva sempre utilizzato il criterio - individuato dalla contrattazione collettiva del settore - di escludere dalla retribuzione del periodo feriale le voci legate a specifici impegni, sforzi e/o rischi presenti solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa ed assenti nei giorni di ferie, assicurando comunque al lavoratore, durante le ferie, una remunerazione di gran lunga superiore a quella “tabellare”.
Evidenziava, quindi, come la negazione di tali criteri si porrebbe “ in spregio a ogni legittimo affidamento delle aziende datrici di lavoro, con il rischio di travolgerne i conti in modo esiziale”.
La società resistente, nel merito, argomentava che la nozione “europea” di retribuzione ha, come unico scopo, quello di evitare che la misura della retribuzione per il periodo di ferie produca sul dipendente, anche solo potenzialmente, un effetto dissuasivo della effettiva e concreta fruizione delle ferie, mentre, nel caso in esame, detto effetto dissuasivo non era stato allegato, né, tanto meno provato ed era, comunque, insussistente.
Aggiungeva, inoltre, che le indennità in esame erano prive dei caratteri ritenuti necessari dalla al fine di individuare le voci da computare nella retribuzione CP_2 feriale non essendo intrinsecamente collegate alla professionalità del lavoratore, bensì volte a remunerare particolari condizioni di svolgimento effettivo della prestazione. Ancora, deduceva che “ l'avversa pretesa del lavoratore di porre nel nulla solo una parte della disciplina contrattual-collettiva della retribuzione feriale non può essere accolta perché le clausole in questione non possono essere scisse a piacimento dei lavoratori, essendo esse legate, nelle rispettive parti, da un nesso di inscindibilità, espressamente voluto dall'autonomia collettiva … e che, del resto riflette altresì il dettato normativo del primo comma dell'art. 1419 c.c. Sicché, per espressa volontà contrattualmente cristallizzata tra le parti firmatarie del contratto collettivo, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro del ricorrente sono tra di loro inscindibili e non è possibile porne nel nulla solo una parte se non al “prezzo” di porre nel nulla l'intera disciplina dell'istituto interessato, nel caso di specie la retribuzione”.
Le indennità in questione, malgrado l'accertata nullità, non sarebbero ripetibili dalle aziende per il passato per effetto dell'art. 2126 c.c. («La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa»), tuttavia non potrebbero mai incidere sul computo della retribuzione feriale degli anni trascorsi poiché esse, in quanto frutto di clausole dichiarate nulle, non potrebbero più produrre alcun “effetto”. Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere l'avversa domanda di nullità delle clausole contrattuali, come invocata da controparte, dovrà altresì dichiarare la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole che prevedono le indennità in questione e conseguentemente escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale e rigettare le domande del ricorrente
In subordine, denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. CP_1
66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità ex adverso rivendicate per violazione degli artt. 3, 36, 39 e
41 Cost. con particolare riguardo ai princìpi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche essenziali del rapporto di lavoro.
In via di estremo subordine, eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese economiche azionate e maturate in epoca anteriore ai 5 anni precedenti alla data di notifica del ricorso, ovvero prima del 2 aprile 2019.
All'esito della discussione svolta, all' udienza del 9.1.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La normativa nazionale riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane senza, tuttavia, individuare una specifica nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie annuali.
L'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte di Giustizia, introduce una nozione “europea” di tale retribuzione diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, (sentenze del 2006; SC - Persona_1
Hoff e altri, 20.1.2009, cause C - 350/06 e C - 520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C
- 155/10; To.He., 13.12.2018, C - 385/17).
La CGUE ha precisato, infatti, che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (cfr. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri punto 50); in altre parole, Persona_2 il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
La Corte di Giustizia ha avuto anche modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23).
Perciò, ai fini di tale equiparabilità è necessario che la retribuzione corrisposta nel periodo feriale comprenda tutte le voci che si pongano in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che siano correlate allo "status" personale e professionale del lavoratore (ad es, la qualità di superiore gerarchico, l'anzianità, la qualifica professionale); all'opposto, non devono essere presi in considerazione “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (sentenza e altri, pt. 24). CP_3
Assicurare al lavoratore una retribuzione per il periodo di ferie equiparabile alla retribuzione goduta per il periodo ordinario di lavoro è, nell'intenzione del legislatore europeo, funzionale ad evitare una potenziale rinuncia al godimento delle ferie. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Corte Cost. n. 168/1981 e n. 170/1984; Cass.
n. 37589/21; Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22577 del 2012);
E', quindi, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie in quanto incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., C.G.U.R. 13.1.2022 C-514/20).
Va, quindi, preliminarmente accertata la natura delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (quest'ultima solo nella sua parte variabile) che le norme contrattuali escludono dalla base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie e di cui, invece, il ricorrente chiede il computo.
Si deve, cioè, verificare se tra gli elementi della retribuzione richiesti e le mansioni ordinariamente affidate al ricorrente sussista un rapporto di funzionalità e, quindi, se le indennità in parola siano dirette a compensare quell' “incomodo” intrinsecamente collegato alle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
L'indennità di assenza dalla residenza è corrisposta in forma continuativa ed è stata già ripetutamente riconosciuta dalla Suprema Corte come voce da includere nella retribuzione feriale (cfr. Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. nn.
35578, 33803, 33793, 33779/23): tale indennità è, infatti, diretta a compensare il disagio connesso alla prestazione lavorativa tipica dei macchinisti (e del personale mobile), determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede formale di lavoro.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all'indennità di utilizzazione professionale che è priva del carattere di occasionalità in quanto corrisposta con continuità (come emerge anche dalle buste paga allegate) ed è connessa in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale viaggiante e correlata allo status professionale di tale lavoratore (cfr. da ultimo ex multis Cass. 14089/24).
Come si legge nell'art. 34 del Contratto Aziendale del 2003, infatti, tale indennità è riconosciuta al solo personale mobile ed è correlata alla complessità delle attività espletate da ciascuna figura professionale;
è chiaro, quindi, che tale indennità è intrinsecamente connessa alle mansioni svolte tanto che essa è sostituita da altra indennità per l'ipotesi di temporaneo svolgimento di attività diversa da quella prevista per la figura professionale rivestita.
Proprio in ragione del principio tendenziale per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame - in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del ricorrente - non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche).
Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più o meno dissuasivo delle stesse.
Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole scongiurare CP_4 si realizza quando le voci della retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente collegate.
Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita.
La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie.
Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle ferie.
Nè può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto da
), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod CP_1 plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Del resto, come si ricava dalle buste paga depositate e dai calcoli effettuati in ricorso dal lavoratore e non specificamente contestati dalla società, “ il ricorrente percepisce una retribuzione giornaliera lorda pari a circa € 90,00 (stipendio base € 2.400 circa diviso 26) e… mediamente un importo giornaliero di circa € 32,00 (media degli ultimi 5 anni) a titolo di indennità per assenza dalla residenza e per IUP…. non si comprende come si possa ritenere non rilevante un importo di € 32,00 al giorno rispetto ad una retribuzione giornaliera di € 90,00 lordi visto che comunque costituisce oltre il 35% della stessa.”
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie (con esclusione, quindi, delle voci variabili).
Come è stato osservato, “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali…In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria
e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie…”.
Va, inoltre, disatteso il rilievo della società resistente sulla pretesa inscindibilità delle clausole contrattuali e della inammissibilità della domanda di nullità parziale delle clausole nella sola parte in cui escludono le indennità in esame dal calcolo della retribuzione per ferie.
L'essenzialità della pattuizione colpita da nullità (e, con essa, la sua necessaria interdipendenza con la rimanente parte del contratto tale che venuta meno l'una venga meno l'intero contratto) impone la dimostrazione che il detto contratto non sarebbe stato concluso senza quella parte ritenuta essenziale e colpita da nullità. A tali fini è irrilevante la mera dichiarazione delle parti collettive dell'inscindibilità delle clausole che, lungi, dall'essere assunta come un postulato va, invece, concretamente dimostrata.
Nel caso in esame, “non sono stati offerti dalla società elementi sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità delle clausole in questione sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali, operando il diverso principio interpretativo di conservazione del contratto, limite immanente al codice civile rispetto all'invocata estensione all'intero contratto degli effetti della nullità di singola clausola” (cfr. in termini Cass. n. 19991/24).
Non vi è prova, cioè, che il contenuto delle clausole contrattuali colpite da nullità abbia avuto carattere determinante dell'accordo aziendale nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di esso.
E' altresì infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost., ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità ex adverso rivendicate.
La Suprema Corte ha già affermato la manifesta infondatezza della questione, rilevando che, “quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della che vengono in CP_4 rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive in questione avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo” (cfr. in termini Cass. 20216/22).
Altrettanto infondata è a questione della denunciata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, considerato che la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e che, soprattutto nel diritto del lavoro, le disposizioni normative e quelle collettive contrattuali devono operare congiuntamente, con l'osservanza dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate (così Cass. n.
20216/2022).
Ne consegue il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo documentato dall'1.1.2016 al
31.12.2020 con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, ovvero gli artt. 31.5
e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Controparte_5
, nella parte in cui limitano, per il personale di bordo, l'indennità di
[...] utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
L'eccezione di prescrizione sollevata da è infondata. CP_1
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche da ultimo, (cfr. ex multis Cass. n.
139932/24, n. 4321/23; Cass. n. 4186/23) ha ripetutamente dato continuità ai principi espressi nella sentenza n. 26246/22 in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente agli interventi di cui alla legge n.92/2012 e poi del d.lgvo 23/2015.
Con motivazione del tutto condivisibile, la Corte ha osservato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgvo n.23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art.18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso (Cass. n. 13932/24). Ne consegue il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo documentato dall'1.1.2016 al 31.12.2020, da quantificarsi separatamente, con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, ovvero gli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi
Aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano, Controparte_5 per il personale di bordo, l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del
16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della serialità della lite, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1)Dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020 e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, da quantificarsi separatamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione;
3) Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Napoli, 9/01/2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella