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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/08/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa da:
(P.Iva: ) con l'avv. ROSSI MATTEO e con domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto presso lo studio del difensore in Milano, Corso Giacomo Matteotti n.1 ATTORE/DEBITORE OPPONENTE contro
(Cod. fisc. ) con l'avv. RUOCCO ANDREA e Controparte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA CONVENUTO/CREDITORE OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO-INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza EX ART. 127 TER C.P.C. del 20.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 la società attrice si opponeva al decreto-ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ricevuto in data 3.1.2024 unitamente ad atto di precetto, n. 620/2023 R.G. n. 1797/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, di consegna alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. Copia del contratto di carta revolving n. ***7044; 2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.370,00 per competenze, in €. 286,00 per spese, il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.” ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ nel merito, in via principale: annullare e/o dichiarare nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo n. 620/2023 R.G. n. 1797/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e conseguentemente revocarlo, per i motivi di cui al presente atto;
in ogni caso: - condannare il sig. , ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di - con vittoria di spese e compensi professionali di causa, ivi compreso il Parte_1 rimborso del contributo unificato del presente giudizio di opposizione per € 259,00 e marca da bollo € 27,00; “
Con comparsa in data 18.4.2024 si costituiva in giudizio il ricorrente opposto il quale sulla premessa che “….la materia del contendere è cessata in quanto la banca ha prodotto la denuncia di smarrimento del contratto, ma solamente in sede di opposizione, costringendo l'opposto ad attivare la procedura monitoria e a costituirsi nel presente giudizio comportando per lo stesso un inutile aggravio di spese. Pertanto, in virtù del contegno processuale assunto dalla Banca, si chiede che la stessa venga pagina 1 di 3 condannata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96/3 cpc …” e richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto-ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Alla prima udienza di comparizione parti del 29.4.2024 che si teneva in modalità telematica il Giudice
“ viste le note tempestivamente depositate dalle parti opponente ed opposta, visti gli atti ed in particolare il ricorso in opposizione a ingiunzione di consegna e la comparsa di costituzione dell'ingiungente odierno opposto, preso atto che le parti non abbiano formulato istanze istruttorie e che entrambe nelle note di trattazione per la udienza richiedano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione acquisita, fissa per la discussione la nuova udienza del 28.10.2024 co termine fino al 18-10-2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative.”
Alla prima udienza di comparizione parti del 29.4.2024 che si teneva in modalìtà telematica il Giudice
“ viste le note tempestivamente depositate dalle parti opponente ed opposta, visti gli atti ed in particolare il ricorso in opposizione a ingiunzione di consegna e la comparsa di costituzione dell'ingiungente odierno opposto, preso atto che le parti non abbiano formulato istanze istruttorie e che entrambe nelle note di trattazione per la udienza richiedano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione acquisita, fissa per la discussione la nuova udienza del 28.10.2024 con termine fino al 18.10.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative.“
Alla udienza del 20.01.2025 che si teneva in modalità telematica le parti discutevano la causa ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza .
Ritiene il Giudice che l'opposizione non è fondata e pertanto vada rigettata perché solo dopo la notifica del provvedimento monitorio di consegna provvisoriamente esecutivo, la si è attivata CP_2 provvedendo alla presentazione della denuncia di smarrimento e dunque riscontrando la legittima richiesta del sig. : peraltro la Banca ingiunta, si opponeva altresì al decreto-ingiuntivo a CP_1 mezzo ricorso, costringendo il a costituirsi pure nel presente giudizio nel quale non ha CP_1 potuto fare altro che evidenziare che la vesse presentato denuncia di smarrimento del contratto di Pt_1
Carta Revolving , effettuata solo in data …. .
A fronte della legittima richiesta del infatti, la odierna opponente in data Controparte_1 CP_2 19.9.2023 aveva reso un riscontro generico e vago nel quale assumeva che il documento fosse
“irreperibile” e senza fornire nessun'altra spiegazione, per cui del tutto legittimamente e nell'esercizio del suo diritto, il richiedeva ed otteneva decreto-ingiuntivo per consegna. CP_1
Solo in data 12.2.2024 il presentava “…denuncia che in data e luogo imprecisati, Controparte_1 si è verificato lo smarrimento dei seguenti contratti scritti: contratto per la concessione di carta di credito stipulato con il sig. , C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1 Tronto (AP) il 16/08/1969, posizione n. 030690079237 aperta il 15/04/1998…”
Peraltro il ricorso in opposizione veniva depositato in cancelleria lo stesso giorno della presentazione della denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano e peraltro quale ultimo giorno utile per la opposizione a decreto-ingiuntivo.
Nel caso in esame, non sussiste contestazione sul titolo azionato in sede monitoria (ovverosia, il diritto alla consegna ai sensi dell'art. 119 TUB), ma oggetto di contrasto è solo la circostanza per cui parte opponente abbia assunto l'esistenza di fatti impeditivi di tale diritto, quale l'irreperibilità del documento.
pagina 2 di 3 Invero, la si è limitata ad allegare la denuncia di smarrimento del contratto, ma solo CP_2 successivamente alla notifica del decreto-ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Ritiene la Corte d'Appello Torino, Sez. I, 3 novembre 2023 ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, il diritto del cliente di ottenere dall'Istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio rappresenta un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale;
per il suo riconoscimento, non assume rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta (circostanza che esclude la necessità che tale utilizzo debba essere funzionale all'esercizio di diritti inerenti al rapporto contrattuale). Per contro, la sulla quale ricade l'obbligo di consegna (che presuppone l'onere di CP_2 diligente custodia), non potrà invocare (come accade nella specie) l'estinzione di esso a causa della irreperibilità della documentazione, quale conseguenza delle vicende societarie che l'hanno coinvolta. Difatti, l'estinzione dell'obbligazione si verifica soltanto se il debitore provi che lo smarrimento non deriva dal non aver adottato la diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo del rapporto. Le mere affermazioni della in relazione ai motivi dello smarrimento della CP_2 documentazione che aveva l'obbligo di custodire diligentemente, sono del tutto insufficienti a ritenere giuridicamente operante l'estinzione dell'obbligo di consegna, ex art. 119 TUB.
La pronuncia sopra richiamata deve intendersi qui di seguito riportata e trascritta.
Ritiene pertanto il Giudice che la iniziale mera affermazione della per cui la documentazione CP_2 risulti irreperibile ed il successivo deposito di denuncia di smarrimento, solo in data 12.2.2024, è del tutto insufficiente a ritenere giuridicamente operante il suo obbligo di consegna come previsto dall'art 119 TUB .
La banca opponente aveva l'obbligo di custodire diligentemente il contratto e l'estinzione della predetta obbligazione si verifica solo se il debitore provi che lo smarrimento non deriva dal non avere adottato la diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo ed al rapporto.
Nel caso de quo, la irreperibilità dichiarata è rimasta sfornita di qualsivoglia ulteriore spiegazione o qualificazione, per cui l'opposizione è infondata mentre la parte creditrice ha dimostrato la piena fondatezza della propria pretesa per cui del tutto legittimamente otteneva decreto-ingiuntivo per consegna provvisoriamente esecutivo.
Alla soccombenza segue la condanna alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità del processo, che si è svolto senza espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto-ingiuntivo in quanto infondata e conferma il decreto-ingiuntivo per consegna opposto.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per
[...] spese generali.
Ascoli Piceno, 14 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa da:
(P.Iva: ) con l'avv. ROSSI MATTEO e con domicilio Parte_1 P.IVA_1 eletto presso lo studio del difensore in Milano, Corso Giacomo Matteotti n.1 ATTORE/DEBITORE OPPONENTE contro
(Cod. fisc. ) con l'avv. RUOCCO ANDREA e Controparte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA CONVENUTO/CREDITORE OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO-INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza EX ART. 127 TER C.P.C. del 20.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 la società attrice si opponeva al decreto-ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ricevuto in data 3.1.2024 unitamente ad atto di precetto, n. 620/2023 R.G. n. 1797/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, di consegna alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. Copia del contratto di carta revolving n. ***7044; 2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.370,00 per competenze, in €. 286,00 per spese, il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.” ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ nel merito, in via principale: annullare e/o dichiarare nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo n. 620/2023 R.G. n. 1797/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e conseguentemente revocarlo, per i motivi di cui al presente atto;
in ogni caso: - condannare il sig. , ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di - con vittoria di spese e compensi professionali di causa, ivi compreso il Parte_1 rimborso del contributo unificato del presente giudizio di opposizione per € 259,00 e marca da bollo € 27,00; “
Con comparsa in data 18.4.2024 si costituiva in giudizio il ricorrente opposto il quale sulla premessa che “….la materia del contendere è cessata in quanto la banca ha prodotto la denuncia di smarrimento del contratto, ma solamente in sede di opposizione, costringendo l'opposto ad attivare la procedura monitoria e a costituirsi nel presente giudizio comportando per lo stesso un inutile aggravio di spese. Pertanto, in virtù del contegno processuale assunto dalla Banca, si chiede che la stessa venga pagina 1 di 3 condannata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96/3 cpc …” e richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto-ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Alla prima udienza di comparizione parti del 29.4.2024 che si teneva in modalità telematica il Giudice
“ viste le note tempestivamente depositate dalle parti opponente ed opposta, visti gli atti ed in particolare il ricorso in opposizione a ingiunzione di consegna e la comparsa di costituzione dell'ingiungente odierno opposto, preso atto che le parti non abbiano formulato istanze istruttorie e che entrambe nelle note di trattazione per la udienza richiedano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione acquisita, fissa per la discussione la nuova udienza del 28.10.2024 co termine fino al 18-10-2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative.”
Alla prima udienza di comparizione parti del 29.4.2024 che si teneva in modalìtà telematica il Giudice
“ viste le note tempestivamente depositate dalle parti opponente ed opposta, visti gli atti ed in particolare il ricorso in opposizione a ingiunzione di consegna e la comparsa di costituzione dell'ingiungente odierno opposto, preso atto che le parti non abbiano formulato istanze istruttorie e che entrambe nelle note di trattazione per la udienza richiedano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione acquisita, fissa per la discussione la nuova udienza del 28.10.2024 con termine fino al 18.10.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative.“
Alla udienza del 20.01.2025 che si teneva in modalità telematica le parti discutevano la causa ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza .
Ritiene il Giudice che l'opposizione non è fondata e pertanto vada rigettata perché solo dopo la notifica del provvedimento monitorio di consegna provvisoriamente esecutivo, la si è attivata CP_2 provvedendo alla presentazione della denuncia di smarrimento e dunque riscontrando la legittima richiesta del sig. : peraltro la Banca ingiunta, si opponeva altresì al decreto-ingiuntivo a CP_1 mezzo ricorso, costringendo il a costituirsi pure nel presente giudizio nel quale non ha CP_1 potuto fare altro che evidenziare che la vesse presentato denuncia di smarrimento del contratto di Pt_1
Carta Revolving , effettuata solo in data …. .
A fronte della legittima richiesta del infatti, la odierna opponente in data Controparte_1 CP_2 19.9.2023 aveva reso un riscontro generico e vago nel quale assumeva che il documento fosse
“irreperibile” e senza fornire nessun'altra spiegazione, per cui del tutto legittimamente e nell'esercizio del suo diritto, il richiedeva ed otteneva decreto-ingiuntivo per consegna. CP_1
Solo in data 12.2.2024 il presentava “…denuncia che in data e luogo imprecisati, Controparte_1 si è verificato lo smarrimento dei seguenti contratti scritti: contratto per la concessione di carta di credito stipulato con il sig. , C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1 Tronto (AP) il 16/08/1969, posizione n. 030690079237 aperta il 15/04/1998…”
Peraltro il ricorso in opposizione veniva depositato in cancelleria lo stesso giorno della presentazione della denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano e peraltro quale ultimo giorno utile per la opposizione a decreto-ingiuntivo.
Nel caso in esame, non sussiste contestazione sul titolo azionato in sede monitoria (ovverosia, il diritto alla consegna ai sensi dell'art. 119 TUB), ma oggetto di contrasto è solo la circostanza per cui parte opponente abbia assunto l'esistenza di fatti impeditivi di tale diritto, quale l'irreperibilità del documento.
pagina 2 di 3 Invero, la si è limitata ad allegare la denuncia di smarrimento del contratto, ma solo CP_2 successivamente alla notifica del decreto-ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Ritiene la Corte d'Appello Torino, Sez. I, 3 novembre 2023 ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, il diritto del cliente di ottenere dall'Istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio rappresenta un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale;
per il suo riconoscimento, non assume rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta (circostanza che esclude la necessità che tale utilizzo debba essere funzionale all'esercizio di diritti inerenti al rapporto contrattuale). Per contro, la sulla quale ricade l'obbligo di consegna (che presuppone l'onere di CP_2 diligente custodia), non potrà invocare (come accade nella specie) l'estinzione di esso a causa della irreperibilità della documentazione, quale conseguenza delle vicende societarie che l'hanno coinvolta. Difatti, l'estinzione dell'obbligazione si verifica soltanto se il debitore provi che lo smarrimento non deriva dal non aver adottato la diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo del rapporto. Le mere affermazioni della in relazione ai motivi dello smarrimento della CP_2 documentazione che aveva l'obbligo di custodire diligentemente, sono del tutto insufficienti a ritenere giuridicamente operante l'estinzione dell'obbligo di consegna, ex art. 119 TUB.
La pronuncia sopra richiamata deve intendersi qui di seguito riportata e trascritta.
Ritiene pertanto il Giudice che la iniziale mera affermazione della per cui la documentazione CP_2 risulti irreperibile ed il successivo deposito di denuncia di smarrimento, solo in data 12.2.2024, è del tutto insufficiente a ritenere giuridicamente operante il suo obbligo di consegna come previsto dall'art 119 TUB .
La banca opponente aveva l'obbligo di custodire diligentemente il contratto e l'estinzione della predetta obbligazione si verifica solo se il debitore provi che lo smarrimento non deriva dal non avere adottato la diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo ed al rapporto.
Nel caso de quo, la irreperibilità dichiarata è rimasta sfornita di qualsivoglia ulteriore spiegazione o qualificazione, per cui l'opposizione è infondata mentre la parte creditrice ha dimostrato la piena fondatezza della propria pretesa per cui del tutto legittimamente otteneva decreto-ingiuntivo per consegna provvisoriamente esecutivo.
Alla soccombenza segue la condanna alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità del processo, che si è svolto senza espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto-ingiuntivo in quanto infondata e conferma il decreto-ingiuntivo per consegna opposto.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per
[...] spese generali.
Ascoli Piceno, 14 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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