TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 6339/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6339/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PETRICONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GUALTIERI FRANCESCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1259/2020 Parte_1 emesso dal tribunale di Velletri in data 13.08.2020 (r.g. 2656/2020), con cui gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 33.323,55, oltre alle spese di procedura, in relazione alla costituzione del fondo cassa di Euro 7.500,00 per lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio condominiale da ripartirsi secondo la tabella A, nonché del fondo cassa di Euro 95.209,27 per lavori edilizi da ripartirsi in tabella A, secondo il preventivo già approvato nell'assemblea del 26.03.2014, eccependo quanto segue:
l'inammissibilità del ricorso monitorio, in quanto carente della convocazione dell'opponente alle assemblee, nonché dell'approvazione dei piani di riparto;
l'erroneo richiamo alla tabella A, posto che non esisterebbe alcuna tabella A allegata al regolamento di Condominio;
la nullità delle delibere condominiali, in quanto istituenti fondi cassa privi di giustificazione e in violazione dei principi previsti dall'art. 1123 c.c., non tenendo conto del regolamento del condominio stilato dal costruttore in data 11.02.1977; l'illegittimità della gestione separata dei fondi spese, che debbono invece rientrare nel rendiconto condominiale;
la carenza di prova in ordine all'approvazione dei bilanci per gli esercizi
2017 e 2018.
Il costituitosi come da comparsa, ha contestato specificamente le avverse deduzioni CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale.
L'opposizione è manifestamente infondata.
In primo luogo deve osservarsi che, secondo la granitica distinzione dei vizi delle delibere condominiali, reiteratamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, i presunti vizi prospettati dalla parte attrice sono insuscettibili di essere annoverati nell'ambito della categoria della nullità. (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/2005 “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ”. CP_1
L'assunta violazione, in concreto, del riparto secondo modalità non conformi al regolamento condominiale o alla legge costituisce un vizio di annullabilità. Infondato è poi l'assunto secondo cui si applicherebbe il regolamento contrattuale redatto dal costruttore nell'anno 1977.
Come incontrovertibilmente provato dal il regolamento condominiale è quello del CP_1
20.05.1985 (cfr. doc. all. 11), poi ulteriormente modificato con delibera del 16.12.1994 e da sempre applicato dal (finanche nei vari giudizi tra le parti) e che l'opponente vorrebbe mettere CP_1 in discussione a distanza di 40 anni, eccependo presunti vizi di nullità completamente generici (cfr.
“Stravolge la caratura millesimale (art. 1), dispone sull'uso che ogni proprietario può fare del proprio immobile (art. 2), costituisce servitù di passaggio inesistenti sia in fatto che in diritto su porzioni private (art. 19).” Cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. attore), nonché di annullabilità per vizi del quorum di costituzione e deliberazione, evidentemente tardivi. Non costituisce, inoltre, alcun vizio di nullità la prospettata costituzione dei fondi speciali. Osserva il tribunale, infatti, che l'art. 1135 co. 1 n. 4) c.c., per effetto della riforma introdotta con la L. 220 del 2012, ha specificamente previsto in termini di “obbligatorietà” la costituzione di un fondo speciale per le opere di innovazione o manutenzione straordinaria, per far fronte alle spese che il dovrà sostenere in futuro. La costituzione del fondo, di importo commisurato CP_1 all'ammontare dei lavori (ma esso può anche essere costituito in relazione si singoli pagamenti dovuti) è funzionale a garantire l'assolvimento delle obbligazioni condominiali e a evitare che la presenza di condomini morosi possa inficiare l'espletamento delle opere di manutenzione necessaria e l'inadempimento ripercuotersi sui condomini non morosi, per effetto del vincolo di solidarietà passiva. Il pertanto, a fronte dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio, legittimamente CP_1 ha deliberato, in data 27.07.2018, la ratifica e l'approvazione del fondo cassa di Euro 7.500,00 (già approvato con delibera del 18.07.2018), con pari approvazione del preventivo inerente l'esecuzione dei lavori, così come legittimamente ha deliberato l'istituzione del fondo cassa di Euro 95.000,00 per l'esecuzione dei lavori straordinari già deliberati nell'assemblea tenutasi in data 26.03.2014 (cfr. co. all. 50).
L'approvazione dei fondi speciali, unitamente al piano di riparto costituisce idonea prova del credito, mentre le doglianze dell'attore, suscettibili di essere annoverati in presunti vizi di annullabilità
(prospettandosi una violazione del regolamento condominiale e la contrarietà alla legge), avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate. L'opposizione, pertanto, è strumentale e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi compresi tra i 26.000,01 e i 52.000,00 per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1259/2020 emesso dal tribunale di Velletri in data 13.08.2020.
- Condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore del creditore opposto, che si liquidano in Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 13/02/2025
Il giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6339/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PETRICONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GUALTIERI FRANCESCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1259/2020 Parte_1 emesso dal tribunale di Velletri in data 13.08.2020 (r.g. 2656/2020), con cui gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 33.323,55, oltre alle spese di procedura, in relazione alla costituzione del fondo cassa di Euro 7.500,00 per lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio condominiale da ripartirsi secondo la tabella A, nonché del fondo cassa di Euro 95.209,27 per lavori edilizi da ripartirsi in tabella A, secondo il preventivo già approvato nell'assemblea del 26.03.2014, eccependo quanto segue:
l'inammissibilità del ricorso monitorio, in quanto carente della convocazione dell'opponente alle assemblee, nonché dell'approvazione dei piani di riparto;
l'erroneo richiamo alla tabella A, posto che non esisterebbe alcuna tabella A allegata al regolamento di Condominio;
la nullità delle delibere condominiali, in quanto istituenti fondi cassa privi di giustificazione e in violazione dei principi previsti dall'art. 1123 c.c., non tenendo conto del regolamento del condominio stilato dal costruttore in data 11.02.1977; l'illegittimità della gestione separata dei fondi spese, che debbono invece rientrare nel rendiconto condominiale;
la carenza di prova in ordine all'approvazione dei bilanci per gli esercizi
2017 e 2018.
Il costituitosi come da comparsa, ha contestato specificamente le avverse deduzioni CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale.
L'opposizione è manifestamente infondata.
In primo luogo deve osservarsi che, secondo la granitica distinzione dei vizi delle delibere condominiali, reiteratamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, i presunti vizi prospettati dalla parte attrice sono insuscettibili di essere annoverati nell'ambito della categoria della nullità. (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/2005 “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ”. CP_1
L'assunta violazione, in concreto, del riparto secondo modalità non conformi al regolamento condominiale o alla legge costituisce un vizio di annullabilità. Infondato è poi l'assunto secondo cui si applicherebbe il regolamento contrattuale redatto dal costruttore nell'anno 1977.
Come incontrovertibilmente provato dal il regolamento condominiale è quello del CP_1
20.05.1985 (cfr. doc. all. 11), poi ulteriormente modificato con delibera del 16.12.1994 e da sempre applicato dal (finanche nei vari giudizi tra le parti) e che l'opponente vorrebbe mettere CP_1 in discussione a distanza di 40 anni, eccependo presunti vizi di nullità completamente generici (cfr.
“Stravolge la caratura millesimale (art. 1), dispone sull'uso che ogni proprietario può fare del proprio immobile (art. 2), costituisce servitù di passaggio inesistenti sia in fatto che in diritto su porzioni private (art. 19).” Cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. attore), nonché di annullabilità per vizi del quorum di costituzione e deliberazione, evidentemente tardivi. Non costituisce, inoltre, alcun vizio di nullità la prospettata costituzione dei fondi speciali. Osserva il tribunale, infatti, che l'art. 1135 co. 1 n. 4) c.c., per effetto della riforma introdotta con la L. 220 del 2012, ha specificamente previsto in termini di “obbligatorietà” la costituzione di un fondo speciale per le opere di innovazione o manutenzione straordinaria, per far fronte alle spese che il dovrà sostenere in futuro. La costituzione del fondo, di importo commisurato CP_1 all'ammontare dei lavori (ma esso può anche essere costituito in relazione si singoli pagamenti dovuti) è funzionale a garantire l'assolvimento delle obbligazioni condominiali e a evitare che la presenza di condomini morosi possa inficiare l'espletamento delle opere di manutenzione necessaria e l'inadempimento ripercuotersi sui condomini non morosi, per effetto del vincolo di solidarietà passiva. Il pertanto, a fronte dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell'edificio, legittimamente CP_1 ha deliberato, in data 27.07.2018, la ratifica e l'approvazione del fondo cassa di Euro 7.500,00 (già approvato con delibera del 18.07.2018), con pari approvazione del preventivo inerente l'esecuzione dei lavori, così come legittimamente ha deliberato l'istituzione del fondo cassa di Euro 95.000,00 per l'esecuzione dei lavori straordinari già deliberati nell'assemblea tenutasi in data 26.03.2014 (cfr. co. all. 50).
L'approvazione dei fondi speciali, unitamente al piano di riparto costituisce idonea prova del credito, mentre le doglianze dell'attore, suscettibili di essere annoverati in presunti vizi di annullabilità
(prospettandosi una violazione del regolamento condominiale e la contrarietà alla legge), avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate. L'opposizione, pertanto, è strumentale e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi compresi tra i 26.000,01 e i 52.000,00 per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1259/2020 emesso dal tribunale di Velletri in data 13.08.2020.
- Condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore del creditore opposto, che si liquidano in Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 13/02/2025
Il giudice
Angelo Baffa