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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/09/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1139/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FRANZE' WALTER Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14 giugno 2019 parte opponente ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 43920190000130781000, relativo alla somma di € 2.016,82 per il periodo gennaio
2006 – aprile 2006.
2. Il ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta, deducendo, tra l'altro,
l'intervenuta prescrizione del credito.
1 3. L' si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione e CP_1 deducendo che l'indennità di malattia era stata revocata nel 2018 a seguito di accertamento ispettivo, e che successivamente, con comunicazione del 25 luglio 2018 notificata l'8 agosto 2018, era stata intimata al ricorrente la restituzione dell'indebito, con allegato bollettino.
4. L'opposizione deve essere esaminata alla luce del regime speciale previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, trattandosi di contestazione della debenza del credito contributivo.
5. In base a tale norma, l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
6. Nel caso di specie, l'avviso di addebito risulta notificato il 29 maggio 2019 e il ricorso
è stato depositato il 14 giugno 2019, dunque ampiamente entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
7. L'eccezione di decadenza sollevata dall' va pertanto respinta. CP_1
8. Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2019,
n. 28269; Cass. civ., sez. lav., 29 giugno 2016, n. 13348), per i crediti derivanti da indebito previdenziale trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui l'Ente ha titolo per richiedere la restituzione delle somme.
9. Nel caso concreto, l'indennità di malattia è stata revocata nel 2018 a seguito di accertamento ispettivo, con provvedimento notificato al ricorrente e non impugnato, divenuto quindi definitivo.
10. Successivamente, con comunicazione del 25 luglio 2018 notificata l'8 agosto 2018,
l' ha intimato formalmente al ricorrente il pagamento dell'indebito entro il CP_1 termine del 9 settembre 2018, allegando bollettino.
11. Tale comunicazione, per il suo contenuto intimatorio e per la previsione di un termine di pagamento, integra gli estremi della costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
e, pertanto, è idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
2 12. Alla data di notifica dell'avviso di addebito (29 maggio 2019) non era dunque decorso il termine decennale di prescrizione del credito azionato dall' , anzi il termine era CP_1 appena iniziato a decorrere dalla revoca della prestazione ed era stato ulteriormente interrotto dall'intimazione dell'agosto 2018.
13. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve essere respinta.
14. Per le ragioni che precedono l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 46/1999 va rigettata.
15. Considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da parte opponente ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 43920190000130781000. CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 19/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1139/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FRANZE' WALTER Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14 giugno 2019 parte opponente ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 43920190000130781000, relativo alla somma di € 2.016,82 per il periodo gennaio
2006 – aprile 2006.
2. Il ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta, deducendo, tra l'altro,
l'intervenuta prescrizione del credito.
1 3. L' si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione e CP_1 deducendo che l'indennità di malattia era stata revocata nel 2018 a seguito di accertamento ispettivo, e che successivamente, con comunicazione del 25 luglio 2018 notificata l'8 agosto 2018, era stata intimata al ricorrente la restituzione dell'indebito, con allegato bollettino.
4. L'opposizione deve essere esaminata alla luce del regime speciale previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, trattandosi di contestazione della debenza del credito contributivo.
5. In base a tale norma, l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
6. Nel caso di specie, l'avviso di addebito risulta notificato il 29 maggio 2019 e il ricorso
è stato depositato il 14 giugno 2019, dunque ampiamente entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
7. L'eccezione di decadenza sollevata dall' va pertanto respinta. CP_1
8. Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2019,
n. 28269; Cass. civ., sez. lav., 29 giugno 2016, n. 13348), per i crediti derivanti da indebito previdenziale trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui l'Ente ha titolo per richiedere la restituzione delle somme.
9. Nel caso concreto, l'indennità di malattia è stata revocata nel 2018 a seguito di accertamento ispettivo, con provvedimento notificato al ricorrente e non impugnato, divenuto quindi definitivo.
10. Successivamente, con comunicazione del 25 luglio 2018 notificata l'8 agosto 2018,
l' ha intimato formalmente al ricorrente il pagamento dell'indebito entro il CP_1 termine del 9 settembre 2018, allegando bollettino.
11. Tale comunicazione, per il suo contenuto intimatorio e per la previsione di un termine di pagamento, integra gli estremi della costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
e, pertanto, è idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
2 12. Alla data di notifica dell'avviso di addebito (29 maggio 2019) non era dunque decorso il termine decennale di prescrizione del credito azionato dall' , anzi il termine era CP_1 appena iniziato a decorrere dalla revoca della prestazione ed era stato ulteriormente interrotto dall'intimazione dell'agosto 2018.
13. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve essere respinta.
14. Per le ragioni che precedono l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 46/1999 va rigettata.
15. Considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da parte opponente ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 43920190000130781000. CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 19/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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