Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 07.11.2024 al n. 4037 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. )2 con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA PISANI, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
PANIGATTI e di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMILLA GRAS- CP_2 C.F._3
SI, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: mantenimento della figlia maggiorenne non convivente con i genitori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.05.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti rilevanti, in accoglimento della domanda, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Nel merito, previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto,
Accertare e dichiarare che la signora non è economicamente autosufficiente, non per sua colpa, ed Parte_1
ha dunque diritto ad una somma periodica a titolo di mantenimento da parte dei genitori e per l'effetto condanna- re i signori e alla corresponsione, in favore della figlia, signora in via soli- Pt_1 CP_2 Parte_1
pari ad €. 704,00;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria
- Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la signora dal 2012 è stata in cura da uno psicologo/psicoterapeuta in libera professione e Pt_1
che dal marzo 2024 ha chiesto di essere presa in carico dal CPS di Legnano;
2) Vero l'abitazione reperita dalla signora dopo la fine della relazione con il signor era inidonea, CP_2 Pt_1
per le limitate dimensioni, ad ospitare la madre e i due figli;
3) Vero che nel 2018 la signora al fine di trovare una sistemazione abitativa adeguata e lasciare mag- Pt_1
gior spazio alla madre e al fratello nella nuova abitazione, accettava la proposta del proprio fidanzato di trasferir- si presso un appartamento di proprietà dello stesso;
4) Vero che i genitori nulla opponevano alla scelta della figlia circa il trasferirsi a vivere da sola;
5) Vero che il signor e la signora fino al dicembre 2023 hanno sempre provveduto al mantenimen- Pt_1 CP_2
to della figlia, sia mediante corresponsione di importi sul conto corrente che pagandole le rette universitarie.
Si indicano a testi: signora residente in [...], signora Testimone_1 Testimone_2
residente in [...];
[...]
Si chiede sin d'ora l'ammissione alla prova contraria nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie ex adverso eventualmente dedotte.
È fatta espressa riserva di ogni istanza istruttoria e di produzione documentale che dovesse risultare necessaria”.
Per il resistente Controparte_1
“che codesto Ill.mo Giudice voglia revocare l'ordinanza 14/04/2025, rimettendo la causa in istruttoria per dar corso alla prova orale instata da questa difesa e per ordinare all'attrice l'esibizione del modulo di informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473bis.18 c.p.c.”.
Per la resistente CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pag.
2 - In via principale: nel caso sia ritenuto provato l'attuale stato di mancanza di indipendenza economica della ricorrente, valutate le diverse capacità economiche e reddituali dei resistenti, determinare l'ammontare dell'obbligo di mantenimento a carico della signora entro l'importo di € 150 mensili (già Parte_2
comprensivo delle spese straordinarie), come da disponibilità economica agli atti.
- In subordine: valutate le diverse capacità economiche e reddituali dei resistenti, limitare il dovere di mantenimento a quanto ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, oltre 15 % spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 06.11.2024 la ricorrente, nata a [...] il [...], ha dedotto che i genitori “nell'ottobre 2018 decidevano, senza darne preavviso ai figli, di porre fine alla pro- pria relazione. Il signor si allontanava dalla casa familiare ed essendo di sua proprietà la vendeva a terzi, Pt_1
costringendo la signora a reperire celermente una nuova abitazione per sé e i figli;
- che i signori e CP_2 Pt_1
non provvedevano a regolamentare il mantenimento e il diritto di visita nei confronti dei figli avanti al com- CP_2
petente Tribunale, concordando tra loro modalità e termini per il mantenimento e la gestione dei figli;
- che la si- gnora ormai maggiorenne sentiva l'esigenza di vivere da sola, anche per preservare la sua salute psico- Pt_1
fisica, notevolmente provata dalla separazione dei genitori, anche perché l'abitazione in cui avrebbe dovuto vivere con la madre non le permetteva di avere spazi adeguati alle proprie esigenze;
- che il signor , fi- Persona_2
danzato della ricorrente, le proponeva pertanto di traferirsi temporaneamente presso un appartamento di proprietà dello stesso, così da permetterle di ritrovare un po' di serenità; - che i genitori non si opponevano a detta scelta del- la figlia tanto è vero che, dal momento in cui la ricorrente si allontanava dalla casa dei genitori, il signor Pt_1
provvedeva ad accreditare mensilmente sul c/c della figlia la somma di €.250,00 per contribuire al di lei mante- nimento, mentre la madre contribuiva saltuariamente e in misura variabile accreditando importi circa €.150,00-
200,00; - che, nel 2018, la signora dopo aver frequentato un primo anno di Lettere Moderne presso Pt_1
l'Università Statale di Milano, prendeva consapevolezza che la facoltà scelta non rispondeva alle sue ambizioni e pertanto manifestava ai genitori il desiderio di frequentare la Facoltà di Psicologia presso l'università Sigmund
Freud di Milano. La retta per la frequentazione di detto corso di studi era abbastanza onerosa e pertanto la si- gnora prima di iscriversi si confrontava con i genitori circa la fattibilità economica di detta scelta;
- che i Pt_1
genitori della signora in particolare il padre, si rendevano disponibili al pagamento della retta e pertanto Pt_1
pag. 3 la ricorrente iniziava il nuovo percorso universitario;
- che nel corso degli studi universitari i genitori provvedevano al mantenimento della ricorrente corrispondendole direttamente una somma mensile di € 250,00 dal signor Pt_3
sini oltre ad una somma variabile della madre di circa € 150,00-200,00, oltre provvedere al pagamento delle spese universitarie e altre somme sporadiche per far fronte ai vari bisogni;
- che alla signora nel 2012 ve- Pt_1
niva diagnosticato una patologia psichiatrica che le rendeva necessario seguire un percorso psicoterapia e, in accordo con i genitori, veniva scelta la dott.ssa in regime di libera professione, la spesa per la terapeuta veniva Per_1
pagata direttamente dalla signora utilizzando i soldi corrisposti dai genitori;
- che, nel febbraio 2022, la Pt_1
signora si laureava in psicologia, laurea triennale;
- che, sempre in accordo con i genitori, nel settembre Pt_1
2022, la signora si iscriveva alla facoltà di psicologia clinica, laurea specialistica, sempre presso il mede- Pt_1
simo ateneo;
- che, tuttavia, a partire dal mese di dicembre 2023, il signor sospendeva arbitrariamente e Pt_1
senza fornire alcuna spiegazione ogni versamento a favore della figlia;
[…] che, quanto alla signora conti- CP_2
nua ad aiutare la ricorrente provvedendo ad acquistarle generi alimentari e fornirle piatti pronti, oltre che provve- dere al saldo di tutte le rette universitarie arretrate (circa 2 rate da €.1.372,00 cad.). Tuttavia, attualmente la signora non riesce a far fronte alle spese per la psicoterapeuta, dott.ssa (che ad oggi vanta un cre- Pt_1 Per_1
dito di €. 704,00), nonché alle spese mediche e tutte le spese connesse al proprio mantenimento;
- che, vista la mo- rosità accumulata, la psicoterapeuta dott.ssa ha consigliato alla ricorrente di sospendere le sedute con la Per_1
stessa per rivolgersi al competente CPS per essere seguita da professionisti accreditati con la ATS. Tuttavia, la signora ad oggi non è ancora stata presa in carico da tale istituto;
- che attualmente la signora è Pt_1 Pt_1
in procinto di terminare il proprio corso di studio e nel 2025 dovrebbe discutere la tesi. In seguito, al fine di otte- nere l'abilitazione alla professione, la ricorrente dovrebbe frequentare un tirocinio non retribuito della durata di minimo 600 ore;
- che, pertanto, la signora attualmente non ha ancora raggiunto l'indipendenza economi- Pt_1
ca; - che, la signora necessita di almeno €.350,00 mensili per il proprio mantenimento, oltre che al paga- Pt_1
mento da parte dei genitori delle eventuali tasse universitarie e delle spese mediche non coperte dal SSN. La ricor- rente deve anche provvedere a corrispondere €.704,00 per arretrati in favore della psicoterapeuta dott.ssa Per_1
in quanto i genitori, nonostante il loro iniziale consenso e impegno a sostenere il costo del percorso intrapreso dalla figlia, di fatto avendo sospeso il pagamento del contributo al mantenimento le hanno precluso la possibilità di pro- seguire il percorso iniziato con la terapeuta”.
pag. 4 Il padre della ricorrente, costituendosi in giudizio tempestivamente in data 10.01.2025, per quel- lo che qui rileva, ha eccepito che la casa familiare è stata venduta da entrambi i genitori di Per_3
gia che ne erano i comproprietari, che “ si era già trasferita a vivere con il fidanzato nel Pt_1 Pt_1
2017, ben prima della rottura tra i genitori, avvenuta nell'ottobre del 2018. La madre, dunque, non ha mai provveduto al mantenimento diretto della figlia, poiché esse non hanno mai convissuto presso la nuova residenza della prima in Castellanza [che] il trasferimento presso il fidanzato non è stato affatto “temporaneo”, come ma- liziosamente afferma controparte, visto che perdura sin dal 2017 senza soluzione di continuità [che] prima di iscriversi alla facoltà di Psicologia, [non si è] confrontata con il padre “circa la fattibilità economica di Pt_1
detta scelta”. In realtà non vi è stato alcun “confronto”: il padre è stato messo di fronte al fatto compiuto e, per amore della figlia, ha accettato di pagare la retta;
[che] la sig.ra [non ha] provveduto in via indiretta (me- CP_2
diante versamento di somme di denaro) al mantenimento della figlia: è stato sempre e solo il padre a provvedere alle necessità di quest'ultima, sia attraverso il versamento di un contributo mensile, sia coprendo tutte le spese uni- versitarie, mediche e psicoterapiche (cfr. doc. 3). Non a caso l'attrice produce gli estratti di conto corrente bancario di soli due trimestri del 2023, probabilmente gli unici in cui risultano versamenti, sia pure di entità irrisoria (€
350,00 complessivi), da parte della madre;
[che non ha] approvato, e tanto meno concordato, la decisione di far seguire alla figlia un percorso psicoterapico presso la Dott.ssa egli si è limitato a pagare le relative parcel- Per_1
le, senza poter mai interferire nella scelta del professionista, della durata del percorso o della frequenza delle sedu- te. Il convenuto, peraltro, apprende in questa sede che nel 2012 a sarebbe stata diagnosticata una “pato- Pt_1
logia psichiatrica” (diagnosi di cui non v'è traccia documentale), [che la figlia] “dimentica”, infine, di riferire un dato essenziale, ossia di aver avuto nel corso del tempo varie esperienze lavorative e di essere attualmente impiegata come commessa nel negozio di un noto marchio di abbigliamento presso un centro commerciale della zona [che]
All'inizio del 2023 al sig. è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata. Nei mesi Controparte_1
successivi, i rapporti padre-figlia si sono mantenuti sereni, anche perché il primo ha proseguito senza soluzione di continuità a sovvenzionare la seconda, nonostante le sue condizioni di salute stessero diventando via via sempre più precarie. Nel settembre 2023 l'odierno convenuto è stato sottoposto ad un intervento di asportazione completa dell'organo presso l'ospedale Humanitas di Rozzano. La malattia e la successiva operazione chirurgica hanno prostrato il sig. sia nel morale, sia, ovviamente, nel fisico. Va da sé che anche la sua attività lavorativa Pt_1
(autista N.C.C. indipendente) ne abbia risentito, avendo egli dovuto sospenderla per tutta la durata del ricovero pag. 5 ospedaliero e della convalescenza post-operatoria. Ancora oggi, a distanza di 15 mesi, il sig. lamenta no- Pt_1
tevoli difficoltà nello svolgimento della propria professione, [che] per la necessità di essere sgravato di parte delle incombenze lavorative che, da qualche mese, il padre ha coinvolto il figlio come collaboratore nella neoco- Per_4
stituita impresa familiare [e che] sia durante la degenza in ospedale che successivamente, ha mantenuto Pt_1
verso il padre un atteggiamento di raro distacco emotivo, senza mai interessarsi alle sue condizioni di salute. E, in effetti, l'unica preoccupazione dell'odierna attrice è stata che il convenuto continuasse (nonostante tutto) a versarle senza ritardo i sostegni economici che riteneva esserle dovuti. Emblematico di ciò che la stessa intende per “amore filiale” è quanto accaduto in data 26/11/2023, appena due mesi dopo la menzionata operazione, a margine di una cena tenutasi a casa della sig.ra alla presenza di tutte le parti del presente giudizio. In tale occasione il CP_2
convenuto, ancora convalescente dall'intervento, faceva presente alla figlia che, a causa del suo stato di debilitazione fisica e psicologica, nonché della conseguente flessione del suo reddito, non sarebbe stato in grado di proseguire nell'elargizione dei contributi alle sue spese. Per tutta risposta la figlia ha iniziato ad inveire nei confronti del pa- dre con pesanti insulti e addirittura percosse, per poi togliergli letteralmente il saluto, tanto che, in occasione di un suo ricovero ospedaliero avvenuto nel gennaio 2024, ha dato persino disposizioni al personale medico di non con- sentire la visita del genitore” e ha chiesto, “Nel merito, in via principale: - rigettare le domande dell'attrice in quanto destituite di fondamento per le ragioni tutte dedotte nella narrativa del presente Parte_1
atto”.
Costituendosi in giudizio in data 10.01.2025 la resistente – che “non intende contestare CP_2
il diritto della figlia al mantenimento, ma sottolinea che i due genitori non possono in alcun modo essere considera- ti coobbligati in solido” – ha replicato di lavorare come “commessa presso Unieuro, può contare su un reddi- to medio mensile pari a circa € 1.400. Dal dicembre 2023, quando il padre ha cessato di versare ogni tipo di mantenimento alla figlia , la signora si è trovata ad essere l'unico aiuto economico della stessa, della Pt_1 CP_2
quale si è dovuta forzatamente prendere carico. Con molti sacrifici e dovendo addirittura chiedere un anticipo del
TFR per € 6.000, ha dovuto far fronte al pagamento delle ultime rate della retta universitaria (come da fattura di € 5.347,40 che si produce) per permettere alla figlia di laurearsi [di non avere] assolutamente la possibilità, con il proprio reddito da commessa, di mantenere interamente la figlia ormai ventisettenne [e si è resa] disponibi- le a proseguire con un versamento mensile in favore della figlia pari ad € 150,00 fino all'indipendenza economica pag. 6 della stessa senza essere onerata al pagamento di spese straordinarie, da sempre pagate dal padre fino a quando quest'ultimo ha cessato di versare ogni tipo di mantenimento”.
La ricorrente non ha depositato la prima memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Il resistente vi ha provveduto in data 31.01.2025 evidenziando “che l'attrice non ha depositato la me- moria ex art. 473bis.17, I co., c.p.c., con ciò rinunciando a prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati da questa difesa, a proporre eventuali nuove domande ed eccezioni e, soprattutto, ad indicare nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti. Tale “assordante silenzio”, in realtà più eloquente di mille parole, determina una ben precisa conseguenza processuale: a mente dell'art. 115 c.p.c., I co., c.p.c., infatti, il Giudice do- vrà deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'attrice, senza bisogno di as- sumere prove. Ci si riferisce, in particolare […] a) il rapporto di convivenza more uxorio di per- Parte_1
durante da sette anni, con la costituzione di un nucleo familiare stabile ed economicamente indipendente;
b) la condizione di lavoratrice subordinata in capo a c) l'assenza di oneri per canoni di locazione e ra- Parte_1
te di mutuo in capo a d) l'assolvimento, da parte del sig. di buona parte delle Parte_1 Controparte_1
spese ordinarie e straordinarie facenti capo alla figlia tra il 2018 e la fine del 2023; e) l'assenza del preventivo consenso del sig. all'avvio e alla prosecuzione, da parte della figlia, di un percorso psicoterapico Controparte_1
in regime di libera professione;
f) l'assenza del preventivo consenso del sig. alla prosecuzione de- Controparte_1
gli studi universitari della figlia oltre la laurea triennale, ai fini del conseguimento della laurea magistrale [e che]
l'attrice, contravvenendo all'onus probandi a suo carico, ha omesso qualsiasi allegazione in ordine alla propria si- tuazione finanziario-patrimoniale e, dunque, all'asserita non autosufficienza economica, è agevole concludere che la domanda avversaria si basa su mere congetture prive di qualsivoglia attendibilità [e ha prodotto] quale doc.
5) il verbale di dimissioni in data 23/01/2024 dell'Ospedale di Legnano, relativo al ricovero di Parte_4
menzionato in comparsa di costituzione (pag. 5), nel quale è la stessa attrice ad indicare quale “figura di rife- rimento” il sig. , che descrive come suo “fidanzato e convivente da 6 anni” (oggi diventati 7)”. Persona_2
A mezzo della seconda memoria depositata in data 06.02.2025 la ricorrente ha dichiarato che
“non ha provveduto al deposito della prima memoria per due ragioni distinte: la difesa della signora CP_2
riconoscendo il proprio dovere di genitore ha aderito alla domanda proposta dalla signora e pertanto si è Pt_1
resa disponibile a contribuire al mantenimento della figlia, secondo le proprie disponibilità economiche […] alme- no in parte, documentate. Al contrario […] La difesa del signor tentando di giustificarsi circa l'omesso Pt_1
pag. 7 mantenimento della figlia, accenna ad una contrazione del reddito dello stesso, ma dimentica, o volontariamente omette, il deposito di qualsiasi documentazione a riprova di ciò […] anche qualora il reddito del signor Pt_1
fosse effettivamente diminuito, ciò non comporterebbe in ogni caso il diritto dello stesso di sospendere il manteni- mento della figlia, tuttalpiù, la produzione delle dichiarazioni dei redditi sarebbe stata un'occasione per poter ride- terminare lo stesso, alla luce delle reali condizioni economiche [che] a distanza di pochi giorni dalla propria costi- tuzione in cui diceva di non sapere nulla della patologia della figlia, il signor è addirittura entrato in pos- Pt_1
sesso (non si sa come) di documentazione medica relativa all'ultimo ricovero della signora del 2024, pres- Pt_1
so l'Unità di Psichiatria dell'Ospedale di Legnano. In ogni caso la presente difesa chiede lo stralcio del documento
5 prodotto da controparte, per grave violazione della privacy della signora oltre che perché irrilevante ai Pt_1
fini del presente giudizio ed avente ad oggetto dati sensibili e medici [e che] Le eventuali posizioni lavorative rico- perte dalla signora sono solo occupazioni temporanee e poco remunerative che non hanno mai rivestito ca- Pt_1
rattere di stabilità, poiché fra l'altro in alcun modo inerenti al proprio ciclo di studi che si concluderà nel corso del corrente mese. La signora dal mese di gennaio risulta essere occupata presso una struttura per sole 3 ore Pt_1
al giorno”.
Alla prima udienza celebrata in data 11.02.2025 il giudice istruttore ha proposto alle parti ex art. 185-bis c.p.c. “il pagamento da parte dei genitori per la durata di un anno di € 175 mensili ciascuno, spese straordinarie incluse. Spese di lite compensate. accetta la proposta del Giudice. Il padre non accetta CP_2
la proposta del Giudice. Il Giudice ordina alle parti di produrre copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e copia degli estratti conti bancari degli ultimi due anni sino al mese di gennaio 2025 entro il 30 mar- zo”.
A mezzo dell'ordinanza riservata pronunciata in data 14.04.2025, tra l'altro, per quello che qui rileva, il giudice istruttore ha rilevato che “la ricorrente non ha chiesto ammettere le prove orali articolate in data 06.11.2024 (che, in ogni caso, o sono formulate in termini valutativi o negativi o vertono su circostanze o pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere), ha offerto in data 06.11.2024 “estratti conto” che tali non sono avendo “reso visibili” una minima parte dei movimenti riportati, successivamente, in data 26.03.2025 ha offerto soltanto gli estratti conto dell'ultimo trimestre degli anni 2022/2023 e 2024 e, da ultimo, si è resa disponibile a offrire la CU o le CU (relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2024)”.
pag. 8 Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.05.2025 la causa è stata rimes- sa in decisione.
***
I mezzi di prova orale (per testimoni) articolati dalla ricorrente, non ammessi in corso di causa e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni, non giustificano la rimessione della causa sul ruolo in quanto o vertono su circostanze o pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere o sono formulati in termini negativi.
Il rigetto del ricorso sub iudice per i motivi di seguito esposti non giustificano la rimessione della causa sul ruolo per gli approfondimenti istruttori richiesti dal resistente Controparte_1
***
La ricorrente non si può dolere del tempestivo deposito da parte del resistente del verbale di P.S. datato 23.01.2024 sub documento n. 5 poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia. Infatti, “in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del
2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In par- ticolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell'ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al dispo- sto dell'art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all'ausiliario nominato dal giudice [il regolamento UE n. 679/2016, art. 9, paragrafi 1 e 2, lett. f), prevede che il divieto espresso di] trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofi- che, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” non si applica nei casi in cui il trattamento si renda necessario “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giu- diziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”; analogamente, il pag. 9 potere del soggetto interessato di opporsi al trattamento, cancellare i dati o limitare il trattamento dei dati a taluni utilizzi soltanto, incontra il limite dell'accertamento, dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria: art. 18, paragr. 2, art. 17, paragr. 3, lett. e), art. 21, paragr. 1, regolamento UE n. 679/2016. Ed ulteriori limitazioni alle disposizioni della legge possono essere apportate dagli Stati membri nel caso in cui, fatta salva la essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, debbano essere adottate “misure necessarie e proporzionate” al fine di salvaguardare “la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui” od ancora “l'esecuzione delle azioni civili” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8459 del 05/05/2020).
***
Per ius receptum può configurarsi quale diritto indisponibile quello che ha a oggetto un contributo economico connotato da finalità prettamente assistenziali.
In caso di domande economiche l'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. sancisce l'obbligo di discovery
(in primis in capo all'istante). Tra l'altro, l'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., prevede - espressamen- te a pena di decadenza - l'onere del ricorrente di “produrre documenti […] entro 20 giorni prima della data dell'udienza” di prima comparizione delle parti fissata ai sensi dell'art. 473-bis.14, comma 2,
c.p.c. Ancora, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'articolo 96”. In- fine, ai sensi del successivo art. 473-bis.19 c.p.c. “Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473- bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”.
È chiaro che la “nuova” normativa ha introdotto una sorta di statuto delle domande aventi a og- getto diritti indisponibili ed è certo che in detto statuto non può essere ricompresa la domanda di “contributo economico” che non abbia finalità prettamente assistenziali.
Al di fuori di tale perimetro normativo è precluso al giudice ogni intervento d'ufficio (riservato, per contro, ai minorenni e ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 473-bis.9 c.p.c., incapaci di provvedere a sé stessi e, per l'effetto, meritevoli di una tutela più pregnante che va ol- tre le domande e le allegazioni dei rispettivi genitori).
***
pag. 10 Nel merito, in primis è pacifico ex art. 115, comma 1, c.p.c. (non vertendosi in materia di diritti indisponibili) che nel mese di febbraio 2025, in corso di causa, la ricorrente ha terminato il pro- prio percorso di studi universitari e sta svolgendo il tirocinio di 600 ore propedeutico all'esame di stato, che sono state pagate “le ultime rate della retta universitaria (come da fattura di € 5.347,40 che si produce) per permettere alla figlia di laurearsi” o, meglio, che la ha pagato “le rate n. 3 scaduta il CP_2
31/01/2024, n. 4 scaduta il 31/03/2024 e n. 5 scaduta il 31/05/2024, mentre la n. 2 di € 1.372,40, era stata precedentemente pagata dal padre (cfr. doc. 3, documento “Bonifico – ricevuta per ordinante – 2025-01-
05T141535.754 [che per la figlia ha sostenuto] l'esborso di complessivi € 34.000 tra il 2018 ed il 2023”
e che il credito di € 704,00 vantato dalla dott.ssa è maturato per le prestazioni rese tra il Per_1
mese di gennaio 2024 e il mese di agosto 2024 (v. doc. 2 e 2a ricorrente) dopo la (pacifica) so- spensione del contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario della figlia “a partire dal mese di dicembre 2023” a seguito di “quanto accaduto in data 26/11/2023”.
Senza tacere la (pacifica) falsità delle informazioni rese rispetto alla vendita a terzi da parte del resistente della “casa familiare di sua proprietà […] costringendo la signora a reperire celermente una CP_2
nuova abitazione per sé e i figli”, la ricorrente non ha documentato le tasse universitarie richie- ste/dovute post 17.11.2023 (v. doc. resistente ), non ha tempestivamente specificamente CP_2
contestato la convivenza stabile con il compagno (che in data 06.11.2024 so- Persona_2
stanzialmente ha negato sostenendo testualmente “che il signor , fidanzato della ricor- Persona_2
rente, le proponeva pertanto di traferirsi temporaneamente presso un appartamento di proprietà dello stesso, così da permetterle di ritrovare un po' di serenità”), non ha tempestivamente offerto tutta la documentazio- ne reddituale e patrimoniale dovuta ex lege, non ha dichiarato di svolgere attività lavorative sal- tuarie/occasionali i.e. ha taciuto i redditi percepiti negli anni 2023 e 2024 (sia pure in forza di contratti di lavoro a tempo determinato) e, nonostante l'ordine giudiziale impartito in data
11.02.2025, ha offerto parte della documentazione reddituale e patrimoniale richiesta. Infatti, in data 06.11.2024 ha offerto soltanto gli “estratti conto” dell'anno 2023 oscurando la maggiore parte dei movimenti bancari in entrata e in uscita (rendendo visibili soltanto i bonifici ricevuti dal pa- dre), successivamente, in data 26.03.2025 ha offerto soltanto gli estratti conto dell'ultimo trime- stre degli anni 2022/2023 e 2024 (e alcune CU2023 e una CU2024) e, da ultimo, in data pag. 11 05.05.2025 ha offerto una CU unitamente all'estratto conto bancario del primo trimestre del corrente anno solare dal cui esame si evince la percezione di stipendi da Parte_5
dell'importo di € 591,00 nel mese di febbraio 2025 e di € 713,00 nel mese di marzo 2025 (in for- za di contratto che, tuttavia, non ha allegato) i. e. la percezione di importi mensili superiori a quello di € 350,00 che, nella presente sede giudiziale, ha chiesto porre a carico solidale dei geni- tori.
Non si può tacere che, giusta Sentenza n. 26875/2023 della Prima Sezione della Corte di Cassa- zione, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente [e che] per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una auto- noma collocazione lavorativa” tanto più ove abbia (pacificamente) instaurato da 7/8 anni una stabile convivenza more uxorio (da cui inevitabilmente discendono obblighi reciproci di contribuzione economica).
Il mancato assolvimento da parte dell'istante dell'obbligo di discovery sancito dalla legge, le deca- denze sul punto maturate, le rilevanti circostanze dapprima taciute dalla ricorrente e, a seguire, non tempestivamente contestate e le risultanze dei documenti comunque acquisiti in corso di causa impongono il rigetto del ricorso sub iudice (impregiudicata la facoltà per la resistente CP_2
di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia come da disponibilità manifestata nella presente sede).
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La posizione sostanzialmente “neutrale” assunta dalla madre della ricorrente e la disponibilità comunque manifestata a contribuire al mantenimento indiretto ordinario della figlia come da proposta conciliativa formulata in data 11.02.2025 legittimano la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la resistente CP_2
Per contro, le spese di lite sostenute dal resistente devono seguire la cd. regola Controparte_1
della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero limitato e della complessità bassa delle questioni pag. 12 trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico della ricorrente (riconoscendo i valori tabellari minimi per le fasi 1, 2 e 4).
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Sussistono i presupposti per revocare (con separato decreto) l'ammissione in via anticipata e provvisoria della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, TUSG per avere in mala fede taciuto circostanze rilevanti rispetto alle proprie effetti- ve condizioni personali, abitative, lavorative e reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) RIGETTA il ricorso depositato da Parte_6
2) COMPENSA le spese di lite tra la ricorrente e la resistente CP_2
3) CONDANNA la ricorrente a rifondere al resistente, le spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4) PROVVEDE con separato decreto a revocare l'ammissione in via anticipata e provviso- ria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
11/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 3 Impregiudicata la facoltà per la resistente di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia come da proposta CP_2 conciliativa formulata in data 11.02.2025 dalla medesima accettata pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui la causa è stata riassegnata in data 21.02.2025 2 Che in data 05.08.2024 è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio