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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 590/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CICCONE ALBERTO
DOMENICO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 9 lugliom2024, l'odierno ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito N. 308 2023 00014194 07 000 formato in data 24.11.2023 per l'importo di € 5.043,64 - Gestione
Commercianti emesso nei suoi confronti dall' . CP_1 A sostegno della spiegata domanda il ricorrente ha dedotto di aver richiesto e ottenuto dall' , con domanda protocollo n. 74833/2021, l'iscrizione CP_1
alla Gestione IVS Artigiani Commercianti, quale socio amministratore della “Sports Bar Propco s.r.l.”, con decorrenza dal 1.1.202, mentre l' , CP_1
con atto 25.2.2021, ha comunicato di aver proceduto ad iscrivere il ricorrente alla gestione separata con decorrenza dal 1/07/2018, a seguito di accertamento d'ufficio.
Ha dedotto, inoltre, di essere stato nominato socio amministratore in data
19/07/2018.
Ha riferito che la società, fino all'esercizio 2019 la Società ha svolto quale unica attività la gestione degli immobili di proprietà concessi in locazione a terzi e che esso ricorrente ricopriva la carica di sola rappresentanza senza lo svolgimento di alcuna attività.
Solo a partire dal gennaio 2020 accanto all'attività di gestione degli immobili la Società ha incominciato a svolgere anche l'attività secondaria di prestazione di servizi di progetti immobiliari e per tale motivo il ricorrente ha richiesto l'iscrizione alla Gestione VS Artigiani
Commercianti con decorrenza 1.1.2021.
Si è costituito l' , il quale, preliminarmente ha eccepito l'incompetenza CP_1
territoriale dell'intestato Tribunale, in ragione della sentenza del Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente in favore della competenza del
Tribunale di Fermo.
Nel merito, ha dedotto che il sig. Parte_1
dal19/07/2018 è socio e amministratore unico, nonché rappresentante legale della “SPORTS BAR PROPCO S.R.L.”, società che esercita l'attività di “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”, inquadrata
Pag. 2 di 7 nel settore terziario ai sensi della legge n. 88/89, da cui ne consegue l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci che vi prestano la loro opera in maniera abituale e prevalente, ex L. 662/96.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente.
Sul punto, il Giudicante osserva che, sebbene effettivamente il Tribunale di
Milano abbia pronunciato sentenza di incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Fermo, è tuttavia pacifico che, pur essendo in territorio della Provincia di Fermo, essa è attratta alla CP_2
competenza circondariale del Tribunale di Ascoli Piceno.
Pertanto, anche in virtù dei principi di economia processuale e di conservazione degli effetti degli atti processuali, si ritiene di non dover pronunciare sentenza sdi incompetenza, che imporrebbe un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di Fermo, il quale non potrebbe che rilevare, a sua volta, la propria incompetenza.
Nel merito, come noto, la legge n. 463/1959 ha previsto che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che contemporaneamente svolga attività commerciale o artigianale nell'azienda, sia soggetto a doppia contribuzione Coloro che CP_1
all'interno della società svolgono concretamente l'attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati quindi ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti o
Artigiani che alla Gestione Separata CP_1
Pag. 3 di 7 L'originaria normativa del 1959 prevedeva l'obbligo di iscrizione alla
Gestione IVS gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti, dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall'art. 2 della legge 443/1985.
In seguito, la legge n. 662/1996 ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
In entrambi i casi, il socio amministratore di SRL, che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al
Pag. 4 di 7 versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.
Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS
è lo svolgimento di un'attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell'imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.
Qualora, dunque, il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.
Per la loro attività di gestione e direzione della società, l'assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.
L'attribuzione di quel compenso determina l'obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.
La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.
Pertanto la doppia imposizione contributiva per i soci amministratori CP_1
delle SRL deriva da: Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani
IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale;
Iscrizione alla Gestione separata per il compenso ricevuto come CP_1
amministratore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall' amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l'aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria
Pag. 5 di 7 amministrazione, senza alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
La sola attività di amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti ma rimane onere dell' la CP_1 CP_1
dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda.
Nel caso in esame non solo non risulta che il Sig. Parte_1
partecipasse all'attività aziendale con un'attività esecutiva, di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno risulta che l abbia CP_1
comprovato in ogni caso l'abitualità e la prevalenza della stessa attività svolta dal soggetto considerato;
non potendo essere certamente considerato rilevante ai fini in discussione la sola visura camerale e la circostanza che la società non avesse dipendenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
in rito, rigetta l'eccezione di inammissibilità della riassunzione;
nel merito, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito nr. 308 2023 00014194 07 000 oggetto di opposizione;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 850,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Pag. 6 di 7 10/02/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 590/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CICCONE ALBERTO
DOMENICO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 9 lugliom2024, l'odierno ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito N. 308 2023 00014194 07 000 formato in data 24.11.2023 per l'importo di € 5.043,64 - Gestione
Commercianti emesso nei suoi confronti dall' . CP_1 A sostegno della spiegata domanda il ricorrente ha dedotto di aver richiesto e ottenuto dall' , con domanda protocollo n. 74833/2021, l'iscrizione CP_1
alla Gestione IVS Artigiani Commercianti, quale socio amministratore della “Sports Bar Propco s.r.l.”, con decorrenza dal 1.1.202, mentre l' , CP_1
con atto 25.2.2021, ha comunicato di aver proceduto ad iscrivere il ricorrente alla gestione separata con decorrenza dal 1/07/2018, a seguito di accertamento d'ufficio.
Ha dedotto, inoltre, di essere stato nominato socio amministratore in data
19/07/2018.
Ha riferito che la società, fino all'esercizio 2019 la Società ha svolto quale unica attività la gestione degli immobili di proprietà concessi in locazione a terzi e che esso ricorrente ricopriva la carica di sola rappresentanza senza lo svolgimento di alcuna attività.
Solo a partire dal gennaio 2020 accanto all'attività di gestione degli immobili la Società ha incominciato a svolgere anche l'attività secondaria di prestazione di servizi di progetti immobiliari e per tale motivo il ricorrente ha richiesto l'iscrizione alla Gestione VS Artigiani
Commercianti con decorrenza 1.1.2021.
Si è costituito l' , il quale, preliminarmente ha eccepito l'incompetenza CP_1
territoriale dell'intestato Tribunale, in ragione della sentenza del Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente in favore della competenza del
Tribunale di Fermo.
Nel merito, ha dedotto che il sig. Parte_1
dal19/07/2018 è socio e amministratore unico, nonché rappresentante legale della “SPORTS BAR PROPCO S.R.L.”, società che esercita l'attività di “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”, inquadrata
Pag. 2 di 7 nel settore terziario ai sensi della legge n. 88/89, da cui ne consegue l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci che vi prestano la loro opera in maniera abituale e prevalente, ex L. 662/96.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente.
Sul punto, il Giudicante osserva che, sebbene effettivamente il Tribunale di
Milano abbia pronunciato sentenza di incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Fermo, è tuttavia pacifico che, pur essendo in territorio della Provincia di Fermo, essa è attratta alla CP_2
competenza circondariale del Tribunale di Ascoli Piceno.
Pertanto, anche in virtù dei principi di economia processuale e di conservazione degli effetti degli atti processuali, si ritiene di non dover pronunciare sentenza sdi incompetenza, che imporrebbe un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di Fermo, il quale non potrebbe che rilevare, a sua volta, la propria incompetenza.
Nel merito, come noto, la legge n. 463/1959 ha previsto che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che contemporaneamente svolga attività commerciale o artigianale nell'azienda, sia soggetto a doppia contribuzione Coloro che CP_1
all'interno della società svolgono concretamente l'attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati quindi ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti o
Artigiani che alla Gestione Separata CP_1
Pag. 3 di 7 L'originaria normativa del 1959 prevedeva l'obbligo di iscrizione alla
Gestione IVS gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti, dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall'art. 2 della legge 443/1985.
In seguito, la legge n. 662/1996 ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
In entrambi i casi, il socio amministratore di SRL, che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al
Pag. 4 di 7 versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.
Il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS
è lo svolgimento di un'attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell'imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.
Qualora, dunque, il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.
Per la loro attività di gestione e direzione della società, l'assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.
L'attribuzione di quel compenso determina l'obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.
La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.
Pertanto la doppia imposizione contributiva per i soci amministratori CP_1
delle SRL deriva da: Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani
IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale;
Iscrizione alla Gestione separata per il compenso ricevuto come CP_1
amministratore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall' amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l'aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria
Pag. 5 di 7 amministrazione, senza alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
La sola attività di amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti ma rimane onere dell' la CP_1 CP_1
dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda.
Nel caso in esame non solo non risulta che il Sig. Parte_1
partecipasse all'attività aziendale con un'attività esecutiva, di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno risulta che l abbia CP_1
comprovato in ogni caso l'abitualità e la prevalenza della stessa attività svolta dal soggetto considerato;
non potendo essere certamente considerato rilevante ai fini in discussione la sola visura camerale e la circostanza che la società non avesse dipendenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
in rito, rigetta l'eccezione di inammissibilità della riassunzione;
nel merito, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito nr. 308 2023 00014194 07 000 oggetto di opposizione;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 850,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Pag. 6 di 7 10/02/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
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