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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4262/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4262/2022 del
R.G.A.C., a seguito di discussione orale. e vertente
TRA
titolare dell'omonima ditta, cf. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv Lugi Cerchione ed
[...]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina (LT), via Achille Grandi n. 12, giusta procura in atti,
-opponente-
E
- cf. Controparte_1
– in persona del Direttore Anna Maria Miraglia, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede in Latina, viale Pier
Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato la ditta ha Parte_1
proposto opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27/2022, come modificata parzialmente con prot. 40/20, emessa dall'
[...]
per il pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 18.768,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, del D.L. n.
12/2002, conv. con mod. in L. n. 73/2002, come successivamente modificato dall'art. 22, comma 1, del D.lgs n.
151/2015, da ultimo rideterminata nell'importo ad €11.269,00.
Dalla documentazione versata in atti emerge che a seguito di accesso ispettivo del 26 Luglio 2017 presso un fondo agricolo,
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l accertava l'impiego da parte Controparte_2
della ditta opponente di cinque lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
( ). Con verbale unico notificato in data 30 Ottobre Pt_2
2017, veniva concessa la facoltà di estinzione del procedimento mediante pagamento in misura minima pari a € 7.500,00 e contestuale ottemperanza alla diffida consistente nella regolarizzazione contrattuale dei lavoratori.
Con istanza del 16 Marzo 2022, l'opponente richiedeva l'annullamento in autotutela dell'ordinanza, allegando quietanza di pagamento F23 effettuato in data 14 Febbraio 2018 per €
7.508,50, nonché modelli attestanti l'assunzione dei Pt_2 lavoratori. L'Amministrazione, tuttavia, con determinazione prot. n. 40/20 del 29 Aprile 2022, ha rideterminato l'importo ingiunto a € 11.269,00, detraendo l'importo già versato dal ricorrente.
Resisteva in giudizio l' Controparte_2 eccependo l'infondatezza dell'opposizione per assenza di prova dell'effettiva ottemperanza alla diffida, requisito imprescindibile per l'estinzione della pretesa sanzionatoria.
1. Sull'efficacia estintiva ex art. 13 D.lgs n. 124/2004
L'opponente deduce di aver integralmente adempiuto agli obblighi imposti dalla diffida amministrativa mediante il pagamento della sanzione minima e l'assunzione dei lavoratori irregolari. Tuttavia, la doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.lgs n. 124/2004, l'effetto estintivo del procedimento sanzionatorio è subordinato all'effettiva ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza deve considerarsi perfezionata solo al ricorrere dei requisiti di legge.
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Nel caso di specie, l'opponente non ha assolto l'onere probatorio in quanto non ha dimostrato la continuità occupazionale nel periodo prescritto dall'art. 3 comma 3 ter d.l. 12/02.
La sola produzione dei modelli non è sufficiente a tal Pt_2
fine, mancando agli atti la documentazione probatoria della continuità trimestrale della assunzione dei lavoratori irregolari
(quali buste paga, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti, certificazioni C.U. o contributive) idonea a comprovare la vigenza effettiva del rapporto oltre l'instaurazione formale. L'assenza di tali elementi preclude la configurabilità dell'estinzione della pretesa ingiunta.
L'ulteriore censura concernente la presunta inapplicabilità della prassi amministrativa al caso di specie è priva di pregio: la circolare e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.
26/2015, costituisce atto di indirizzo interpretativo vincolante per l'Amministrazione e secondo giurisprudenza consolidata
(cfr. Cass. civ. n. 23960/15), rileva in sede giurisdizionale quale parametro di valutazione della legittimità dell'azione pubblica.
E' pur vero che le diffide impartite dall' Controparte_1
non integrano atti provvedimentali di tipo discrezionale, ma si esauriscono in un invito all'osservanza di obblighi direttamente e compiutamente fissati da norme di legge, e, pertanto, sono denunciabili davanti al giudice ordinario, non davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 7547 del 09/07/1991 (Rv. 473007 -) ibidem Sez. Unite, Sentenza n. 1822 del 13/02/1993 (Rv. 480890
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Cionondimeno la diffida emessa e documentata in atti appare legittima in quanto pedissequamente osservante la norma di legge di cui all'art. 3 comma 3 ter d.l. 12/02 e la prova della estinzione della sanatoria compete a chi ne invoca l'efficacia sulla pretesa sanzionatoria avversaria (cfr. art. 2697 comma 2 c.c.). Giova sul punto rammentare il principio di diritto applicabile: “ Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” ( cfr. Cass. civ.
1921/19).
2. Sulla pretesa illegittimità della rideterminazione dell'ordinanza
La ditta opponente contesta la legittimità della parziale rettifica dell'importo sanzionatorio, sostenendo che la presentazione dell'istanza di annullamento avrebbe imposto l'integrale eliminazione del provvedimento.
La tesi non appare convincente. In presenza di pagamento parziale e di ottemperanza soltanto apparente alla diffida,
l'Amministrazione è legittimata ad emettere ordinanza per la
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residua somma. Nessuna disposizione normativa impone l'annullamento totale della sanzione in tali ipotesi.
La rideterminazione dell'importo in autotutela rappresenta manifestazione doverosa del principio di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa. Pertanto, la censura deve ritenersi priva di fondamento giuridico.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo i valori medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione promossa dalla ; Parte_3
- conferma l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 27/2022 per l'importo complessivo di € 11.269,00;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell' Controparte_3
, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in
[...]
complessivi euro 1.680,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Latina, 8.4.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 08.04.2025
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