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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 743/2013 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate;
rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, parte attrice ha provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott. Carmine Esposito
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 743/2013 avente ad oggetto “proprietà” e vertente tra (C.F. ) col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. Antonio Cafiero, giusta procura in atti
- attrice- E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) col ministero/assistenza dell'avv. Maria Sorrentino, C.F._3 giusta procura in atti
-convenuti-
, , residenti in [...]a Controparte_3 Controparte_4
Piro (SA) II traversa Marrazzo n.16
-convenuti, contumaci-
Conclusioni Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di Parte_1 aver acquistato con atto per notaio del 26.07.2010 rep. N.65370 la piena Per_1 proprietà dell'immobile sito in San Giovanni a Piro, frazione Scario, II traversa Marrazzo n. 14 e precisamente l'unità immobiliare composta dall'appartamento al piano terra di cinque vani catastali, dal locale garage al piano terra, con annesse corti pertinenziali, una antistante e l'altra retrostante, confinante nell'insieme con beni , con beni , con beni con beni Persona_2 Persona_3 Persona_4 aventi causa e con beni , riportati in NCEU del Comune Per_5 Persona_6 di San Giovanni a Piro al foglio 17 particella 492 sub 2, sub 1 e sub 4; che sulla corte antistante, nell'estate precedente, e Controparte_1 CP_2 entravano più volte con la propria autovettura parcheggiando nei posti auto riservati ai proprietari;
che l'attrice di comune accordo con i coniugi CP_3
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, per tutelare la proprietà ed evitare l'accesso a soggetti estranei collocava CP_4 un paletto al centro dell'entrata; che il per ben due volte ha divelto tale CP_2 paletto;
che tale condotta veniva denunciata ai Carabinieri;
che, diffidati a mezzo raccomandata a.r. a non accedere alla proprietà, i coniugi Controparte_5 sostenevano che era comproprietaria dell'area in questione per Controparte_1 aver da sempre esercitato il diritto di passaggio pedonale e carrabile sulla stessa;
che era interesse dell'attrice accertare e dichiarare che i convenuti non hanno alcun diritto sulla corte per cui è causa. Tanto premesso in fatto, citava in giudizio , Controparte_1 CP_2
e al fine di veder accogliere le seguenti Controparte_3 Controparte_4 conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sig. e la sig.ra CP_2 Controparte_1 non hanno alcun diritto reale di godimento sulla corte antistante il (testé citato immobile); - Ordinare a e di desistere dalle turbative e molestie Controparte_1 CP_2 poste in atto, con condanna di costoro in solido a non accedere in alcun modo alla suddetta corte di proprietà di parte istante;
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1 di chiudere il cancello all'ingresso, a tutela del suo diritto di proprietà; - condannare, altresì, in solido fra loro i sig.ri e al pagamento dei danni patiti CP_2 Controparte_1 dalla Signora nella misura di € 10,000,00 e/o nella maggiore o minore somma che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa a titolo di indennizzo per le sopradescritte turbative e molestie patite, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituivano in giudizio, e , i quali contestavano Controparte_1 CP_2 la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto. Spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento e la conseguente declaratoria di usucapione della proprietà della corte contraddistinta al NCEU del Comune di San Giovanni a Piro al foglio 17, particella 492, sub 4.Con vittoria delle spese di giudizio.
e per regolarmente citati non si costituivano in Controparte_3 Controparte_4 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Instaurato il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, istruita la causa mediante prova testimoniale e interrogatorio formale, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il Giudice, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 27.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come azione negatoria disciplinata dall'art. 949 c.c. il quale prevede che: “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne
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pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”. Tale azione, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo, ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass. 29.12.2014, n. 27405). In ordine al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass. 25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976, n. 1460). Nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto. L'attore non ha, invece, l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo ma spetta al convenuto provare l'esistenza del diritto a lui spettante, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (Cass. civile sez. II, 15.10.2014, n. 21851; Cass. 23.01.2007 n. 1409; Cass. 27.12.2004 n. 24028; Cass. 26.05.2004 n. 10149; Cass. 22.03.2001 n. 4120). Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere probatorio richiesto a dimostrazione del suo diritto di proprietà attraverso il deposito del titolo di proprietà, con conseguente legittimazione alla proposizione dell'azione negatoria. Di contro parte convenuta non ha fornito la prova del possesso della corte in questione per il tempo necessario al maturarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione. L'acquisto di un bene per usucapione, infatti, presuppone la sussistenza di un
“corpus”, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in
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essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria. Ai fini della dichiarazione di usucapione occorre fornire una prova certa e rigorosa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'invocato acquisto delle proprietà della corte per usucapione è risultato infondato, in quanto dalle risultanze processuali non è emersa la prova dell'usucapione dei convenuti nei modi e nei termini sopra descritti. Ed invero il teste escusso all'udienza del 27.10.2016 ha riferito Testimone_1 di abitare nell'immobile per cui è causa dal 1995; che il già vi abitava CP_2 ed utilizzava il piazzale per posteggiare gli autoveicoli. Ha poi aggiunto: “Egli ha abitato la mansarda ed utilizzato il piazzale per almeno 6/7 anni rispetto al 1995, comunque sino a quando si è trasferito. Successivamente per 3/4 anni ha continuato a recarsi presso l'immobile e ad utilizzare il piazzale, mediamente 2/3 volte a settimana, trattenendosi a volte mezz'ora a volte qualche ora”. Ed ancora il teste riferiva che il nipote aveva abitato Persona_3 CP_2 nell'immobile dal 1995 al 2000 e che in quel periodo utilizzava il piazzale per la sosta dell'autovettura e che successivamente aveva utilizzato il piazzale solo quando si recava in visita ai genitori o allo zio. Orbene tali dichiarazioni non sono sufficienti a provare l'intervenuta usucapione in favore dei convenuti in quanto “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. n. 975 del 2000). Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (Cass. n. 9325 del 2011). Alla luce di ciò la domanda negatoria proposta dall'attrice va accolta con conseguente condanna dei convenuti alla eliminazione delle condotte oggetto del contendere.
Per quanto concerne, invece, la connessa domanda di risarcimento del danno per le turbative patite a seguito del comportamento dei convenuti, la stessa non può trovare accoglimento in quanto non provata. Sul punto la giurisprudenza di
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legittimità ha precisato che, “in tema di "negatoria servitutis", il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte” (Cass. civ., 15.4.1987, n. 3722) Nel caso di specie Parte_1 non ha allegato in modo specifico il danno di cui chiede il ristoro, né
[...] tantomeno risulta provato il danno subito dall'attrice a causa del transito e della sosta di terzi nella corte per cui è causa, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Sulle spese liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza Controparte_4 deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che CP_2
e non hanno alcun diritto reale di godimento sulla corte
[...] Controparte_1 antistante il fabbricato, sito nel Comune di San Giovanni a Piro via Marrazzo II trav. ed iscritta nel NCEU al Foglio 17 particella 492 sub 4;
- rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto per intervenuta usucapione proposta dai convenuti e;
Controparte_1 CP_2
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione
- ordina la cessazione di ogni molestia sulla corte, compreso il passaggio pedonale e carrabile;
-condanna i soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 218,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Antonio Cafiero Così deciso in Vallo della Lucania, 29/1/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
6 Tribunale di Vallo della Lucania n. 743/2013 R.G. Affari Civili Contenziosi
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