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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2052/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 17.4.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2052/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'Avv. Monica Laiso,
APPELLANTE
E
, CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Ferrara, CP_4
APPELLATI
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Turnisti. Attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi. Diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 29 CCNL 2016-2018 comparto Sanità, art.9 CCNL integrativo 20/9/2001. Cumulabilità indennità ex art.44, c.12 CCNL dell'1/9/1995 confluito art.86, c.13 CCNL 2016-2018.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 3491/23, pubblicata il 24.5.2023, che aveva accolto la domanda proposta dai ricorrenti, dipendenti turnisti dell'Azienda convenuta, i quali lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avessero reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non avevano ricevuto le quote di straordinario ad essa spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, avevano chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del loro diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per i periodi lavorativi relativi agli anni 2017-2022 come meglio descritti nel ricorso di primo grado, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, delle somme di € 5.834,24, in favore di della somma di € 4.098,73, in CP_3
favore di della somma di € 3.783,28 ed in favore di della somma CP_4 CP_2
di € 4.063,30, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, con vittoria di spese.
L' appellante ha censurato, la sentenza impugnata, sotto il profilo della mancata pronuncia sull'eccezione di decadenza per mancata richiesta del compenso entro i trenta giorni previsti dall'art. 29 CCNL, dell'errata applicazione della disciplina di legge e contrattuale relativa alla retribuzione dell'attività lavorativa svolta dai turnisti nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi;
e dell'errata valutazione in ordine alla prova sugli elementi costitutivi della domanda attorea.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Premessa.
Le argomentazioni spese dall' non colgono nel segno. Controparte_5
La censura relativa alla eccepita decadenza dal diritto di richiedere il pagamento della indennità di cui agli artt. 9 del CCNL del comparto sanità e 29 del CCNL integrativo, per violazione del termine di trenta giorni ivi previsto, per ragioni di chiarezza espositiva sarà affrontata solo dopo aver risolto le questioni relative alla natura delle richieste indennità.
Andrà, in primo luogo, affrontata la problematica della compatibilità astratta tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 e quella prevista dai citati artt. 9 e 29.
La risposta positiva a tale questione consentirà di affrontare la seconda eccezione che costituisce il cuore della difesa dell'
L'ente, infatti, riconosciuta l'astratta compatibilità tra le due indennità, sulla quale si sono profusi i precedenti di questa Corte, asserisce che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo solo se il lavoratore dimostri che il lavoro prestato abbia, in concreto, comportato il superamento dell'orario di lavoro ordinario, solo se, cioè, ha determinato la prestazione di lavoro straordinario. Sostiene
l' che se, per i lavoratori non turnisti, il lavoro festivo infrasettimanale determina automaticamente l'erogazione di straordinario, per i lavoratori turnisti, invece, la cui prestazione è ordinariamente resa nelle giornate festive, tale automatismo non sussisterebbe;
diversamente opinando, ove si riconoscesse loro l'indennità di cui agli artt. 9 e 29 cit. in via automatica e senza la verifica del superamento dell'orario di lavoro ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento a favore dei non turnisti.
3 2. L'astratta compatibilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1.9.1995 e quella prevista dai citati artt. 9 e 29.
Sul tema dell'astratta compatibilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 e quella prevista dai citati artt. 9 e 29 il Collegio ritiene di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa
Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze n. 902/2024 e n. 746/2024 rel. Napolitano, n. 80/2024 rel. , n. 93/2024, n. 78/2024 e n. 77/2024 Per_1
rel. n. 3484/2023 e n. 4111/2023 rel. ; n. 394/2024 e n. Per_2 Per_3
4365/2023 rel. , laddove hanno richiamato il principio, ormai Per_4
consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav.
n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass.,
Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio
2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
2.1. Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente a quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e
118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del
18 luglio 2023, sopra citata (che si muove lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellata) i cui
4 snodi argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
2.2. La tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti ,l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
2.3. Invero la clausola contrattuale della quale la lavoratrice invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
2.4. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
5 2.5. La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
2.6. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali
(peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta.
In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
2.7. In sintesi, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
6 3. L'infondatezza della tesi secondo la quale il cumulo tra le due indennità sarebbe possibile solo in caso di prova del lavoro straordinario.
3.1. Nelle sue difese l ha precisato di non negare la compatibilità in Pt_2
astratto della indennità di cui all'art. 44 CCNL cit. con il diritto al compenso di cui all'art. 9, confluito, poi, nell'art. 29 CCNL integrativo cit. Ha sostenuto, invece, che il cumulo non possa trovare automatica applicazione per il solo fatto che il turnista abbia prestato la sua attività in un giorno festivo infrasettimanale;
occorrerebbe, invece, che detta prestazione sia stata effettuata straordinariamente in detta giornata;
tanto potrebbe verificarsi o nel caso in cui il turnista si trovi a lavorare eccezionalmente nella sua giornata di riposo settimanale ovvero nel caso in cui abbia lavorato oltre l'orario ordinario.
Diversamente opinando, continua l' si attuerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori turnisti e non turnisti a favore dei primi. Ed infatti, mentre per il personale non turnista, ogni qual volta venga prestata attività lavorativa in giornata festiva, si verifica automaticamente il superamento dell'orario ordinario, per il personale turnista, invece, tale circostanza deve essere verificata di volta in volta, in concreto. Cosicché, se si riconoscesse automaticamente l'indennità di cui agli artt. 9 e 29 cit. ai turnisti per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali, verrebbe loro riconosciuta l'indennità per lavoro straordinario anche, in ipotesi, nel caso in cui il lavoratore non abbia ecceduto l'orario ordinario.
3.2. Orbene, la prospettazione non convince.
Come per i lavoratori non turnisti, infatti, la prestazione resa nelle giornate festive infrasettimanali comporta automaticamente il superamento dell'orario di lavoro ordinario, a meno che non siano stati fruiti i riposi compensativi.
3.3. Come di recente chiarito dalla citata sentenza della Suprema corte n. 20743 del 2023, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle
7 giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori. Per entrambe le categorie, cioè, la ricorrenza di giornate festive deve e non può che avere la medesima incidenza sull'orario di lavoro complessivo e, quindi, sul lavoro straordinario.
La previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa dei turnisti e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, o in alternativa al conseguimento dell'indennità per lavoro straordinario.
La necessità di computare detta incidenza sull'orario ordinario in egual misura sia per i turnisti che per gli altri lavoratori discende direttamente dalla fonte primaria.
E' l'art. 2 della l. 260 del 1949, infatti, a prevedere che una serie di ricorrenze religiose o civili siano “considerat[e] giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici”; nell'elenco che la norma fornisce sono accomunate le domeniche a tutte le altre festività. Tanto comporta che tutte queste giornate riducono l'orario di lavoro ordinario nella corrispondente settimana e spiega la previsione di un riposo compensativo in caso di prestazione resa nelle festività.
Con la conservazione della retribuzione nelle giornate festive di cui all'art. 2, in relazione all'art. 5 della legge n. 260 del 1949 cit. ed all'art. 2 della legge n. 90 del 1954 cit. viene attribuito, infatti, al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in tali festività (tanto che, nel caso in cui, invece, presti attività lavorativa, acquisisce il diritto ad un trattamento economico ulteriore) ed il mantenimento del diritto alla retribuzione è incondizionato, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 ult. cit. ("lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti (...)").
8 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 21209 del 2016), infatti, che richiama “consolidata giurisprudenza della Corte” (Cass n 9176/1997),
“il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, come ha correttamente specificato già la Corte di appello, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali”.
In occasione delle festività infrasettimanali (celebrative di ricorrenze civili o religiose) a tutti i lavoratori indistintamente (lavoratori retribuiti ad ore e lavoratori con retribuzione in misura fissa) è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro (art. 2 della legge n. 260 del 1049); per quelli retribuiti in misura fissa non si pone alcun problema qualora restino assenti in tali giorni in quanto hanno egualmente diritto alla remunerazione (attenuata sinallagmaticità del rapporto) (Cass. n. 4039 del 1980). Quando, poi, in relazione a specifiche esigenze aziendali, tali lavoratori debbano prestare attività lavorativa in uno di quei giorni essi - alla stregua dei principi generali e dell'art. 5, comma terzo, della legge n. 260 del 1949 - hanno diritto di ricevere lo specifico compenso per l'opera prestata, con la maggiorazione prevista. In conseguenza, nel caso in cui in una delle festività infrasettimanali il lavoratore retribuito in misura fissa non svolga alcuna attività lavorativa, il dipendente ha pur sempre diritto alla normale retribuzione globale fissa.
Il senso proprio delle parole giorni festivi e la frase agli effetti della osservanza del completo orario festivo, adoperate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n.
260, non può che essere quello di attribuire al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge. Anche in precedenti pronunce
(Cass. 13 marzo 1979, n. 1557, 27 giugno 1980, n. 4039 già cit., 4 febbraio 1983,
n. 431, 23 settembre 1986, n. 5712) era stato affermato dal giudice di legittimità il diritto del lavoratore, discendente dalle disposizioni sopra citate, di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali. La previsione del
9 pagamento (in misura maggiorata) per prestazione lavorativa in giornate festive comproverebbe solo la rinunciabilità del diritto a godere della giornata di riposo supplementare, a differenza del diritto al riposo settimanale, tutelato, questo, oltre che da norme ordinarie, anche dal precetto costituzionale di cui all'art. 36
Cost. che ne sancisce la irrinunciabilità (Cassazione civile sez. lav., 15/09/1997,
n.9176).
La Corte con la citata sentenza n. 5712 del 1986 ha pure sottolineato che in senso contrario non può invocarsi il disposto dell'art. 2 della legge n. 90 del
1954 il quale non intende esaurire nella propria elencazione le ipotesi di assenza dal lavoro per le quali compete il diritto alla normale retribuzione ma a conferma del carattere generale della regola del diritto alla festività normalmente retribuita ha precisato che essa si applica anche ai casi in cui la disciplina sarebbe potuta apparire dubbia (lavoratore assente per malattia gravidanza ferie studio sospensione del lavoro per causa indipendente dalla sua volontà o coincidenza della festività con la domenica).
3.4. Alla luce di tali principi, chiarito che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali, conseguentemente deve ritenersi che, in caso di opzione da parte del lavoratore, per la percezione dell'indennità ai sensi degli artt. 9 e 29 citt. la prestazione resa sarà considerata straordinario, perché resa oltre il normale orario di lavoro nel quale non può, come visto, ricomprendersi quello festivo.
Per tale ragione l'argomentazione spesa dall' secondo la quale occorrerebbe di volta in volta verificare se il lavoro reso in dette festività abbia comportato il superamento effettivo dell'orario di lavoro, appare non cogliere nel segno: come per i lavoratori non turnisti, la prestazione resa nelle giornate de quibus comporta automaticamente il superamento dell'orario di lavoro ordinario, a meno che non siano stati fruiti i riposi compensativi.
10 3.5. Né, del resto, può immaginarsi che il lavoratore non abbia reso la prestazione in altre giornate dedicate al lavoro ordinario e che, quindi, tale circostanza vada a compensare l'erogazione della prestazione nella giornata festiva infrasettimanale: tale evenienza, infatti, si può verificare solo in base all'opzione del lavoratore per il riposo compensativo. In assenza di tale opzione
(come si vedrà nel prosieguo, quando sarà affrontata la spiegata eccezione di decadenza), deve ritenersi che l'obbligazione alternativa del datore di lavoro
(riposo o indennità) 'collassi' nel diritto di natura economica e che, conseguentemente, la prestazione resa nella giornata festiva si qualifichi definitivamente come straordinaria.
4. La fruizione di altri riposi non causalmente collegati alla prestazione resa nella giornata festiva infrasettimanale.
L'orientamento qui espresso consente di superare, anche, l'ulteriore prospettazione difensiva dell' appellante, secondo la quale il diritto Pt_2
all'indennità sarebbe escluso dalla circostanza che i lavoratori avrebbero fruito di un numero di riposi tali da compensare la prestazione resa nella giornata festiva.
In realtà, i riposi fruiti, in quanto non connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa nei festivi infrasettimanali, non possono considerarsi riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come correttamente interpretata e, pertanto, non sono idonei a far 'collassare' l'obbligazione alternativa nel diritto al riposo;
non sono, pertanto, solutori rispetto all'obbligazione di cui ai citati artt. 9 e 29.
Va rilevato in primis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda
(e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi;
nel caso de quo, invece, dalle allegazioni di
11 parte appellante non è dato comprendere a quale titolo siano stati riconosciuti i riposi e quando siano stati goduti;
non può, del resto, accedersi alla tesi della naturale compensazione di tutti i riposi goduti con i turni festivi infrasettimanali, ovvero della accidentale coincidenza con il riposo fruito per il turno;
innanzitutto deve ricordarsi che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero;
del resto, ed in via assorbente, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
Inoltre, deve sottolinearsi che il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), ma, dall'altro e per quanto qui interessa, ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita".
La necessità di godere del riposo compensativo entro i trenta giorni successivi lo lega indissolubilmente alla prestazione resa in un determinato giorno festivo.
A compensare, infatti, la prestazione festiva sono solo quei riposi che vengono fruiti proprio in relazione alla stessa prestazione e in un termine massimo di trenta giorni dalla stessa. Cosicché il datore di lavoro che eccepisca l'intervenuto godimento dei riposi ne dovrà allegare e provare non solo il complessivo numero ma anche il preciso collegamento di ciascuno con una specifica giornata festiva, il che, nel caso de quo, non è avvenuto.
12 L' non ha, inoltre, offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
5. L'eccezione di decadenza dal diritto di chiedere l'indennità ai sensi degli artt.
9 e 29 cit.
Va a questo punto rigettata l'eccezione di decadenza formulata dall'appellante già in primo grado, ove ha contestato la mancata richiesta del compenso entro i trenta giorni previsti dall'art. 29 CCNL.
La norma prevede che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Orbene, il termine disegnato dalla norma contrattuale non è posto a pena di decadenza.
Trattandosi di diritti costituzionalmente tutelati, infatti, la contrattazione collettiva non ne può prevedere la perdita in assenza di una base normativa di diritto primario;
del resto, ogni previsione al riguardo deve essere ritenuta di stretta interpretazione, per cui in assenza negli artt. 9 e 29 cit. di un'esplicita previsione della decadenza il termine non può essere inteso che come ordinatorio.
Tale interpretazione, per giunta, appare necessitata alla luce del formante normativo di rango primario.
Come premesso, infatti, la L. n. 520 del 1952 ha previsto che il "diritto ad un corrispondente riposo [è] da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita".
13 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a garantire al lavoratore il riposo non oltre detto termine esponendosi, in caso contrario, alla pretesa risarcitoria del dipendente.
La previsione contrattuale di cui ai citati artt. 9 e 29 del CCNL va necessariamente interpretata alla luce della citata l. 520: considerato, infatti, che il riposo va goduto entro trenta giorni ne deriva che anche la relativa domanda non può essere avanzata che entro detto termine, oltrepassato il quale, in assenza di una previsione di estinzione del diritto all'indennità, deve ritenersi che l'obbligazione alternativa dell' 'collassi' in quella di natura economica.
Le previsioni contrattuali, quindi, lungi dal porre un termine oltre il quale il diritto va incontro ad un fenomeno estintivo, servono a coordinare la fruizione del diritto alternativo con il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 520 per la fruizione dei riposi. In altre parole, se questi ultimi vanno fruiti non oltre il termine di legge, deve ritenersi che anche la relativa domanda vada presentata in detto arco temporale. In caso di mancato esercizio dell'opzione, la maturazione del termine vale esclusivamente a determinare la concentrazione dell'obbligazione alternativa nella sola prestazione economica.
6. Il qantum dovuto.
Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado
14 rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
7. Conclusioni.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
9. Spese di lite.
Le spese compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
10. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese,
contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 17 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 17.4.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2052/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'Avv. Monica Laiso,
APPELLANTE
E
, CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Ferrara, CP_4
APPELLATI
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Turnisti. Attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi. Diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 29 CCNL 2016-2018 comparto Sanità, art.9 CCNL integrativo 20/9/2001. Cumulabilità indennità ex art.44, c.12 CCNL dell'1/9/1995 confluito art.86, c.13 CCNL 2016-2018.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 3491/23, pubblicata il 24.5.2023, che aveva accolto la domanda proposta dai ricorrenti, dipendenti turnisti dell'Azienda convenuta, i quali lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avessero reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non avevano ricevuto le quote di straordinario ad essa spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, avevano chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del loro diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per i periodi lavorativi relativi agli anni 2017-2022 come meglio descritti nel ricorso di primo grado, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, delle somme di € 5.834,24, in favore di della somma di € 4.098,73, in CP_3
favore di della somma di € 3.783,28 ed in favore di della somma CP_4 CP_2
di € 4.063,30, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, con vittoria di spese.
L' appellante ha censurato, la sentenza impugnata, sotto il profilo della mancata pronuncia sull'eccezione di decadenza per mancata richiesta del compenso entro i trenta giorni previsti dall'art. 29 CCNL, dell'errata applicazione della disciplina di legge e contrattuale relativa alla retribuzione dell'attività lavorativa svolta dai turnisti nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi;
e dell'errata valutazione in ordine alla prova sugli elementi costitutivi della domanda attorea.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Premessa.
Le argomentazioni spese dall' non colgono nel segno. Controparte_5
La censura relativa alla eccepita decadenza dal diritto di richiedere il pagamento della indennità di cui agli artt. 9 del CCNL del comparto sanità e 29 del CCNL integrativo, per violazione del termine di trenta giorni ivi previsto, per ragioni di chiarezza espositiva sarà affrontata solo dopo aver risolto le questioni relative alla natura delle richieste indennità.
Andrà, in primo luogo, affrontata la problematica della compatibilità astratta tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 e quella prevista dai citati artt. 9 e 29.
La risposta positiva a tale questione consentirà di affrontare la seconda eccezione che costituisce il cuore della difesa dell'
L'ente, infatti, riconosciuta l'astratta compatibilità tra le due indennità, sulla quale si sono profusi i precedenti di questa Corte, asserisce che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo solo se il lavoratore dimostri che il lavoro prestato abbia, in concreto, comportato il superamento dell'orario di lavoro ordinario, solo se, cioè, ha determinato la prestazione di lavoro straordinario. Sostiene
l' che se, per i lavoratori non turnisti, il lavoro festivo infrasettimanale determina automaticamente l'erogazione di straordinario, per i lavoratori turnisti, invece, la cui prestazione è ordinariamente resa nelle giornate festive, tale automatismo non sussisterebbe;
diversamente opinando, ove si riconoscesse loro l'indennità di cui agli artt. 9 e 29 cit. in via automatica e senza la verifica del superamento dell'orario di lavoro ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento a favore dei non turnisti.
3 2. L'astratta compatibilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1.9.1995 e quella prevista dai citati artt. 9 e 29.
Sul tema dell'astratta compatibilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 e quella prevista dai citati artt. 9 e 29 il Collegio ritiene di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa
Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze n. 902/2024 e n. 746/2024 rel. Napolitano, n. 80/2024 rel. , n. 93/2024, n. 78/2024 e n. 77/2024 Per_1
rel. n. 3484/2023 e n. 4111/2023 rel. ; n. 394/2024 e n. Per_2 Per_3
4365/2023 rel. , laddove hanno richiamato il principio, ormai Per_4
consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav.
n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass.,
Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio
2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
2.1. Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente a quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e
118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del
18 luglio 2023, sopra citata (che si muove lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellata) i cui
4 snodi argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
2.2. La tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti ,l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
2.3. Invero la clausola contrattuale della quale la lavoratrice invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
2.4. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
5 2.5. La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
2.6. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali
(peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta.
In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
2.7. In sintesi, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
6 3. L'infondatezza della tesi secondo la quale il cumulo tra le due indennità sarebbe possibile solo in caso di prova del lavoro straordinario.
3.1. Nelle sue difese l ha precisato di non negare la compatibilità in Pt_2
astratto della indennità di cui all'art. 44 CCNL cit. con il diritto al compenso di cui all'art. 9, confluito, poi, nell'art. 29 CCNL integrativo cit. Ha sostenuto, invece, che il cumulo non possa trovare automatica applicazione per il solo fatto che il turnista abbia prestato la sua attività in un giorno festivo infrasettimanale;
occorrerebbe, invece, che detta prestazione sia stata effettuata straordinariamente in detta giornata;
tanto potrebbe verificarsi o nel caso in cui il turnista si trovi a lavorare eccezionalmente nella sua giornata di riposo settimanale ovvero nel caso in cui abbia lavorato oltre l'orario ordinario.
Diversamente opinando, continua l' si attuerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori turnisti e non turnisti a favore dei primi. Ed infatti, mentre per il personale non turnista, ogni qual volta venga prestata attività lavorativa in giornata festiva, si verifica automaticamente il superamento dell'orario ordinario, per il personale turnista, invece, tale circostanza deve essere verificata di volta in volta, in concreto. Cosicché, se si riconoscesse automaticamente l'indennità di cui agli artt. 9 e 29 cit. ai turnisti per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali, verrebbe loro riconosciuta l'indennità per lavoro straordinario anche, in ipotesi, nel caso in cui il lavoratore non abbia ecceduto l'orario ordinario.
3.2. Orbene, la prospettazione non convince.
Come per i lavoratori non turnisti, infatti, la prestazione resa nelle giornate festive infrasettimanali comporta automaticamente il superamento dell'orario di lavoro ordinario, a meno che non siano stati fruiti i riposi compensativi.
3.3. Come di recente chiarito dalla citata sentenza della Suprema corte n. 20743 del 2023, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle
7 giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori. Per entrambe le categorie, cioè, la ricorrenza di giornate festive deve e non può che avere la medesima incidenza sull'orario di lavoro complessivo e, quindi, sul lavoro straordinario.
La previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa dei turnisti e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, o in alternativa al conseguimento dell'indennità per lavoro straordinario.
La necessità di computare detta incidenza sull'orario ordinario in egual misura sia per i turnisti che per gli altri lavoratori discende direttamente dalla fonte primaria.
E' l'art. 2 della l. 260 del 1949, infatti, a prevedere che una serie di ricorrenze religiose o civili siano “considerat[e] giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici”; nell'elenco che la norma fornisce sono accomunate le domeniche a tutte le altre festività. Tanto comporta che tutte queste giornate riducono l'orario di lavoro ordinario nella corrispondente settimana e spiega la previsione di un riposo compensativo in caso di prestazione resa nelle festività.
Con la conservazione della retribuzione nelle giornate festive di cui all'art. 2, in relazione all'art. 5 della legge n. 260 del 1949 cit. ed all'art. 2 della legge n. 90 del 1954 cit. viene attribuito, infatti, al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in tali festività (tanto che, nel caso in cui, invece, presti attività lavorativa, acquisisce il diritto ad un trattamento economico ulteriore) ed il mantenimento del diritto alla retribuzione è incondizionato, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 ult. cit. ("lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti (...)").
8 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 21209 del 2016), infatti, che richiama “consolidata giurisprudenza della Corte” (Cass n 9176/1997),
“il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, come ha correttamente specificato già la Corte di appello, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali”.
In occasione delle festività infrasettimanali (celebrative di ricorrenze civili o religiose) a tutti i lavoratori indistintamente (lavoratori retribuiti ad ore e lavoratori con retribuzione in misura fissa) è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro (art. 2 della legge n. 260 del 1049); per quelli retribuiti in misura fissa non si pone alcun problema qualora restino assenti in tali giorni in quanto hanno egualmente diritto alla remunerazione (attenuata sinallagmaticità del rapporto) (Cass. n. 4039 del 1980). Quando, poi, in relazione a specifiche esigenze aziendali, tali lavoratori debbano prestare attività lavorativa in uno di quei giorni essi - alla stregua dei principi generali e dell'art. 5, comma terzo, della legge n. 260 del 1949 - hanno diritto di ricevere lo specifico compenso per l'opera prestata, con la maggiorazione prevista. In conseguenza, nel caso in cui in una delle festività infrasettimanali il lavoratore retribuito in misura fissa non svolga alcuna attività lavorativa, il dipendente ha pur sempre diritto alla normale retribuzione globale fissa.
Il senso proprio delle parole giorni festivi e la frase agli effetti della osservanza del completo orario festivo, adoperate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n.
260, non può che essere quello di attribuire al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge. Anche in precedenti pronunce
(Cass. 13 marzo 1979, n. 1557, 27 giugno 1980, n. 4039 già cit., 4 febbraio 1983,
n. 431, 23 settembre 1986, n. 5712) era stato affermato dal giudice di legittimità il diritto del lavoratore, discendente dalle disposizioni sopra citate, di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali. La previsione del
9 pagamento (in misura maggiorata) per prestazione lavorativa in giornate festive comproverebbe solo la rinunciabilità del diritto a godere della giornata di riposo supplementare, a differenza del diritto al riposo settimanale, tutelato, questo, oltre che da norme ordinarie, anche dal precetto costituzionale di cui all'art. 36
Cost. che ne sancisce la irrinunciabilità (Cassazione civile sez. lav., 15/09/1997,
n.9176).
La Corte con la citata sentenza n. 5712 del 1986 ha pure sottolineato che in senso contrario non può invocarsi il disposto dell'art. 2 della legge n. 90 del
1954 il quale non intende esaurire nella propria elencazione le ipotesi di assenza dal lavoro per le quali compete il diritto alla normale retribuzione ma a conferma del carattere generale della regola del diritto alla festività normalmente retribuita ha precisato che essa si applica anche ai casi in cui la disciplina sarebbe potuta apparire dubbia (lavoratore assente per malattia gravidanza ferie studio sospensione del lavoro per causa indipendente dalla sua volontà o coincidenza della festività con la domenica).
3.4. Alla luce di tali principi, chiarito che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali, conseguentemente deve ritenersi che, in caso di opzione da parte del lavoratore, per la percezione dell'indennità ai sensi degli artt. 9 e 29 citt. la prestazione resa sarà considerata straordinario, perché resa oltre il normale orario di lavoro nel quale non può, come visto, ricomprendersi quello festivo.
Per tale ragione l'argomentazione spesa dall' secondo la quale occorrerebbe di volta in volta verificare se il lavoro reso in dette festività abbia comportato il superamento effettivo dell'orario di lavoro, appare non cogliere nel segno: come per i lavoratori non turnisti, la prestazione resa nelle giornate de quibus comporta automaticamente il superamento dell'orario di lavoro ordinario, a meno che non siano stati fruiti i riposi compensativi.
10 3.5. Né, del resto, può immaginarsi che il lavoratore non abbia reso la prestazione in altre giornate dedicate al lavoro ordinario e che, quindi, tale circostanza vada a compensare l'erogazione della prestazione nella giornata festiva infrasettimanale: tale evenienza, infatti, si può verificare solo in base all'opzione del lavoratore per il riposo compensativo. In assenza di tale opzione
(come si vedrà nel prosieguo, quando sarà affrontata la spiegata eccezione di decadenza), deve ritenersi che l'obbligazione alternativa del datore di lavoro
(riposo o indennità) 'collassi' nel diritto di natura economica e che, conseguentemente, la prestazione resa nella giornata festiva si qualifichi definitivamente come straordinaria.
4. La fruizione di altri riposi non causalmente collegati alla prestazione resa nella giornata festiva infrasettimanale.
L'orientamento qui espresso consente di superare, anche, l'ulteriore prospettazione difensiva dell' appellante, secondo la quale il diritto Pt_2
all'indennità sarebbe escluso dalla circostanza che i lavoratori avrebbero fruito di un numero di riposi tali da compensare la prestazione resa nella giornata festiva.
In realtà, i riposi fruiti, in quanto non connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa nei festivi infrasettimanali, non possono considerarsi riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come correttamente interpretata e, pertanto, non sono idonei a far 'collassare' l'obbligazione alternativa nel diritto al riposo;
non sono, pertanto, solutori rispetto all'obbligazione di cui ai citati artt. 9 e 29.
Va rilevato in primis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda
(e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi;
nel caso de quo, invece, dalle allegazioni di
11 parte appellante non è dato comprendere a quale titolo siano stati riconosciuti i riposi e quando siano stati goduti;
non può, del resto, accedersi alla tesi della naturale compensazione di tutti i riposi goduti con i turni festivi infrasettimanali, ovvero della accidentale coincidenza con il riposo fruito per il turno;
innanzitutto deve ricordarsi che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero;
del resto, ed in via assorbente, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
Inoltre, deve sottolinearsi che il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), ma, dall'altro e per quanto qui interessa, ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita".
La necessità di godere del riposo compensativo entro i trenta giorni successivi lo lega indissolubilmente alla prestazione resa in un determinato giorno festivo.
A compensare, infatti, la prestazione festiva sono solo quei riposi che vengono fruiti proprio in relazione alla stessa prestazione e in un termine massimo di trenta giorni dalla stessa. Cosicché il datore di lavoro che eccepisca l'intervenuto godimento dei riposi ne dovrà allegare e provare non solo il complessivo numero ma anche il preciso collegamento di ciascuno con una specifica giornata festiva, il che, nel caso de quo, non è avvenuto.
12 L' non ha, inoltre, offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
5. L'eccezione di decadenza dal diritto di chiedere l'indennità ai sensi degli artt.
9 e 29 cit.
Va a questo punto rigettata l'eccezione di decadenza formulata dall'appellante già in primo grado, ove ha contestato la mancata richiesta del compenso entro i trenta giorni previsti dall'art. 29 CCNL.
La norma prevede che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Orbene, il termine disegnato dalla norma contrattuale non è posto a pena di decadenza.
Trattandosi di diritti costituzionalmente tutelati, infatti, la contrattazione collettiva non ne può prevedere la perdita in assenza di una base normativa di diritto primario;
del resto, ogni previsione al riguardo deve essere ritenuta di stretta interpretazione, per cui in assenza negli artt. 9 e 29 cit. di un'esplicita previsione della decadenza il termine non può essere inteso che come ordinatorio.
Tale interpretazione, per giunta, appare necessitata alla luce del formante normativo di rango primario.
Come premesso, infatti, la L. n. 520 del 1952 ha previsto che il "diritto ad un corrispondente riposo [è] da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita".
13 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a garantire al lavoratore il riposo non oltre detto termine esponendosi, in caso contrario, alla pretesa risarcitoria del dipendente.
La previsione contrattuale di cui ai citati artt. 9 e 29 del CCNL va necessariamente interpretata alla luce della citata l. 520: considerato, infatti, che il riposo va goduto entro trenta giorni ne deriva che anche la relativa domanda non può essere avanzata che entro detto termine, oltrepassato il quale, in assenza di una previsione di estinzione del diritto all'indennità, deve ritenersi che l'obbligazione alternativa dell' 'collassi' in quella di natura economica.
Le previsioni contrattuali, quindi, lungi dal porre un termine oltre il quale il diritto va incontro ad un fenomeno estintivo, servono a coordinare la fruizione del diritto alternativo con il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 520 per la fruizione dei riposi. In altre parole, se questi ultimi vanno fruiti non oltre il termine di legge, deve ritenersi che anche la relativa domanda vada presentata in detto arco temporale. In caso di mancato esercizio dell'opzione, la maturazione del termine vale esclusivamente a determinare la concentrazione dell'obbligazione alternativa nella sola prestazione economica.
6. Il qantum dovuto.
Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado
14 rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
7. Conclusioni.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
9. Spese di lite.
Le spese compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
10. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese,
contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 17 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese
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