Art. 1.
All' articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".
All' articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".