Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1749/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1749/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.10.2024, congiuntamente da:
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]
Puglie n.12;
e nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
residente in [...]
Marlianese n.42, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio
Rossellini del foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Corso Matteotti n.16, giuste procure in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto CP_1 Parte_1 matrimonio in data 06.03.1999 in Serravalle Pistoiese (PT), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano, peraltro, di non avere più alcuna unità affettiva e sentimentale, essendosi il rapporto matrimoniale irrimediabilmente incrinato e deteriorato per incompatibilità di carattere ed incomprensioni di varia natura.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco ed ampio consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorrente, avanti le Competenti Autorità;
c) Nulla disporsi in ordine alla casa già adibita a residenza coniugale, che rimane nella esclusiva disponibilità della Sig.ra con tutto ciò che l'arreda. Il Sig. dichiara di CP_1 Parte_1 aver già ritirato tutti i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà e che nulla ha a pretendere di quanto rimasto nella casa coniugale che, in ogni caso, viene attribuito in proprietà esclusiva alla ricorrente;
d) La Sig.ra corrisponderà, entro il giorno 15 di Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di €
150,00= (centocinquanta/00) al Sig. oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT, come per legge;
2 e) I coniugi dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere sotto ogni profilo, patrimoniale e non, avendo fuori e con il presente atto regolato ogni e qual rapporto tra loro intercorrente;
f) Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento sono equamente ripartite tra i ricorrenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Controparte_1 nata a [...] in data [...] e nato a Parte_1
La Spezia in data 07.02.1953, che hanno contratto matrimonio in
3 data 06.03.1999 in Serravalle Pistoiese (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 2, P. 1, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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