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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6187/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. CASSON ELISA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. PERUSI EMANUELA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4
All'udienza del 03/04/2025 le parti, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra il sig. e la Parte_1
sig.ra avvenuto con rito concordatario in LI ON (VR) e trascritto nel CP_1
Registro Atti di Matrimonio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno
2001 con contestuale richiesta di annotazione presso gli Uffici di Stato Civile dello stesso Comune;
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita in LI ON (VR) via Dante Alighieri
n. 31 alla sig.ra , la quale vi abiterà unitamente alle figlie con ogni arredo e corredo;
CP_1
- confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con regolamentazione Per_1
del diritto di visita conformemente a quanto previsto nell'accordo di negoziazione assistita e assegno
di mantenimento a carico del ricorrente di euro 691 per entrambe le figlie con rivalutazione annuale,
oltre al 50 per cento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona da
intendersi qui richiamato e trascritto per relationem;
- assegno unico integralmente a favore delle resistente;
- spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di CP_1
divorzio, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
pagina 2 di 4 All'udienza del 11/02/2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa e su istanza dei procuratori il procedimento veniva rinviato per la valutazione della proposta e in caso di esito negativo per la discussione all'udienza del 26.3.2025.
All'udienza del 26/03/2025 i procuratori delle parti e le parti dichiarano di accettare la proposta formulata d'ufficio all'udienza del 11.2.25 e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di POVEGLIANO VERONESE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, dal deposito del 01.06.2021 dell' Accordo di Negoziazione
Assistita proc. n. 232/2021 R.G.N.A. Tribunale di Verona all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al Verbale di udienza del
26/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli - nata in CP_2
Peschiera del Garda (VR) il 26.06.2004 e nata a [...] il Controparte_3
24.02.2010 - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 3 di 4 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in POVEGLIANO
VERONESE il 15/12/2001 tra e regolarmente trascritto Parte_1 CP_1
nei registri di stato civile del Comune di POVEGLIANO VERONESE (n. 23, Parte II, Serie A,
anno 2001), prendendo atto delle condizioni di cui al Verbale di udienza del 26/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di POVEGLIANO
VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Dott.ssa Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6187/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. CASSON ELISA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. PERUSI EMANUELA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4
All'udienza del 03/04/2025 le parti, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra il sig. e la Parte_1
sig.ra avvenuto con rito concordatario in LI ON (VR) e trascritto nel CP_1
Registro Atti di Matrimonio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 23, Parte II, Serie A, anno
2001 con contestuale richiesta di annotazione presso gli Uffici di Stato Civile dello stesso Comune;
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita in LI ON (VR) via Dante Alighieri
n. 31 alla sig.ra , la quale vi abiterà unitamente alle figlie con ogni arredo e corredo;
CP_1
- confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con regolamentazione Per_1
del diritto di visita conformemente a quanto previsto nell'accordo di negoziazione assistita e assegno
di mantenimento a carico del ricorrente di euro 691 per entrambe le figlie con rivalutazione annuale,
oltre al 50 per cento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona da
intendersi qui richiamato e trascritto per relationem;
- assegno unico integralmente a favore delle resistente;
- spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di CP_1
divorzio, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
pagina 2 di 4 All'udienza del 11/02/2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa e su istanza dei procuratori il procedimento veniva rinviato per la valutazione della proposta e in caso di esito negativo per la discussione all'udienza del 26.3.2025.
All'udienza del 26/03/2025 i procuratori delle parti e le parti dichiarano di accettare la proposta formulata d'ufficio all'udienza del 11.2.25 e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di POVEGLIANO VERONESE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, dal deposito del 01.06.2021 dell' Accordo di Negoziazione
Assistita proc. n. 232/2021 R.G.N.A. Tribunale di Verona all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al Verbale di udienza del
26/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli - nata in CP_2
Peschiera del Garda (VR) il 26.06.2004 e nata a [...] il Controparte_3
24.02.2010 - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 3 di 4 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in POVEGLIANO
VERONESE il 15/12/2001 tra e regolarmente trascritto Parte_1 CP_1
nei registri di stato civile del Comune di POVEGLIANO VERONESE (n. 23, Parte II, Serie A,
anno 2001), prendendo atto delle condizioni di cui al Verbale di udienza del 26/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di POVEGLIANO
VERONESE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Dott.ssa Antonella Guerra
pagina 4 di 4