Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10919/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to OL CI MA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
MARCHESE GAETANA ANGELA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 95131 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
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All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità nella misura richiesta del 100%, ma non quello relativo all'indennità di accompagnamento.
Il C.T.U. ha così motivato:
“Nel caso in de quo, la ricorrente presenta un grave deficit mentale che essendo con QI
31 ha tutto il diritto di aver riconosciuto l'invalidità totale al 100%. La capacità di
attendere ai comuni atti della vita quotidiana è ancora presente.
Pertanto si conclude che l'opponente sia invalida civile al 100%. Parte_1
Tutto quanto sopra evidenziato, induce a ritenere, che la Sig.ra sia Parte_1
totalmente inabile. Per quanto riguarda la decorrenza la si pone da Gennaio 2024”.
Non si condivide l'operato del C.T.U., nella parte in cui ha negato il diritto all'indennità
di accompagnamento. In disparte l'apoditticità della motivazione, sul punto, va
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evidenziato che il ritardo mentale grave è una patologia che di regola non può non compromettere l'autonomia del vivere quotidiano.
Dalla relazione della C.T.U. disposta nella fase sommaria si rileva che la parte ricorrente “risponde alle domande poste con difficoltà e rallentamento. Conta fino a 10.
Riferisce di non saper leggere né scrivere e di trascorre le sue giornate nella sua abitazione, inoperosamente, guardando la televisione”.
Nella materia delle patologie di carattere psichico, la Corte di cassazione ha evidenziato il principio secondo cui “la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti
giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad
eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il
significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria
condizione psico - fisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli
elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali
assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonchè la
salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di
atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento,
attestare di per sè la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n. 13362)” (Cassazione civile sez. VI,
28/07/2017, n.18900).
La Corte ha in tal senso evidenziato che “con riferimento all'incapacità di compiere gli
atti quotidiani della vita L. n. 18 del 1980, ex art. 1, nel caso di malattie psichiche,
questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va
riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di
compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere
alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte)
necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi
disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi
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stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi
autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per
salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri” (Cass. cit.).
Nell'ambito di questi casi, non può non rientrare il portatore di disturbo mentale di grado grave, come l'odierna parte ricorrente, trattandosi di patologia che preclude ogni forma di effettiva autonomia nel compimento di quegli atti, “nei tempi dovuti e con
modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale
senza porre in pericolo sè o gli altri”.
Trattandosi di patologia che risale a tempi ben anteriori a quelli della visita medica amministrativa (la stessa decorrenza fissata dal C.T.U. è del tutto priva di adeguata motivazione), come si desume dal certificato del 20.9.2024 del Dipartimento di salute mentale dell'ASP di Catania, dove si riferisce che la ricorrente è stata seguita dal 2004
al 2018 per disabilità intellettiva grave, epilessia, instabilità comportamentale, la domanda non può che trovare accoglimento sin dalla domanda amministrativa.
Il ricorso va pertanto accolto, dovendosi ritenere che parte ricorrente, oltre ad essere invalida al 100% (come ritenuto dal C.T.U.), sia anche bisognevole di assistenza continua, e dunque meritevole dell'indennità di accompagnamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 10919 /
2024 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
risulta in possesso del requisito sanitario, Parte_1 C.F._1
per come indicato in parte motiva: invalida al 100%, in possesso anche del
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requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa;
II. CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in €.3864, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15%
come per legge, spese fiscali, ove anticipate, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato OL CI MA che ha reso la dichiarazione ex
art. 93 c.p.c.;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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