Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1464/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
Parte_1
Pa
(c.f. , in persona dell'amministratore p.t.
[...] C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Angelo Nicosia (del Pt_2
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il 1°/09/1976, c.f. ) - Parte_3 CodiceFiscale_2
nella qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta NI RG di MA Pa Nanda (P.IVA ) - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._3
Giovanni Greco (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata il in Parte_1 Parte_1
, interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6380/2019 del 29.12.2019 con cui il Tribunale di Catania gli imponeva di pagare a quale titolare dell'impresa individuale in ditta NI RG di Parte_3
MA Nanda, la somma di 12.826,00, oltre interessi e spese di procedura: somma che, con il suo originario ricorso, quest'ultima aveva dedotto esserle dovuta in pagamento di una serie di prestazioni che la sua impresa di espurgo pozzi neri aveva eseguito presso lo stabile di detto Condominio negli anni 2014, 2015 e 2016 e che avevano condotto all'emissione delle fatture n. 161/2014 di € 2.650,00, n. 163/2014 di € 636,00, n. 164/2014 di € 4.240,00, n. 44/2016 di € 2.650,00 e n. 45/2016 dì €
2.650.00.
A sostegno della sua opposizione – in accoglimento della quale si chiedeva infine che l'impugnato provvedimento monitorio fosse revocato - deduceva esso Parte_1
- che la fattura n. 161/2014 di € 2.650,00 fosse stata pagata con un primo bonifico di € 1.650,00 e, a saldo, con il rilascio di assegno bancario di €
1.000,00 all'ordine di , coniuge convivente della MA, Persona_1
- che, con esclusione della n. 164/2014 di € 4.240,00, le altre fatture anzidette
(del complessivo importo di € 5.936,00) fossero state tutte pagate mediante la corresponsione – con una serie di bonifici postali disposti tra il 18.3.2016 ed il
28.11.2018 e l'ulteriore rilascio all'ordine della MA di alcuni assegni postali – della maggior somma di 9.250,00.
Per altro verso, facendone oggetto di altro motivo di impugnazione, l'opponente negava di poter essere chiamato a rispondere di detta fattura n. Parte_1
164/2014, il pagamento del cui importo di € 4.240,00 era stato richiesto a compenso di un'attività di manutenzione straordinaria dell'impianto fognario dello stabile pretesamente eseguita nel corso del 2014 ed in realtà – si deduceva - mai posta in essere, come pure dimostrato dal fatto che l'assemblea condominiale mai avesse approvato nulla del genere.
§§§
Costituitasi in contraddittorio nel contestare l'opposizione di Parte_3
controparte, obiettava che “la ricostruzione contabile di controparte è integralmente falsa e non corrispondente alla realtà, poiché le ricevute di pagamento prodotte
(peraltro non tutte aventi efficacia probatoria non trattandosi di “distinte” o
“ricevute” di bonifico) hanno inteso estinguere debiti che il aveva Parte_1
maturato per servizi espletati precedentemente all'anno 2014, non oggetto dell'odierno contenzioso, e segnatamente i servizi di manutenzione espletati in favore del condominio a partire dal 2009 e portati dalle fatture n. 125 del 06/12/2010, n.
126 del 07/12/2010, n. 165 del 29/12/2012 e n. 174 del 21/12/2013 (all. 7)”.
Quanto poi a detta fattura n. 164/2014, deduceva essa opposta che i relativi lavori, pur di manutenzione straordinaria, fossero stati tuttavia eseguiti in condizione d'emergenza, in seguito ad incarico che l'amministratore condominiale aveva dunque legittimamente conferito nell'esercizio dei suoi poteri-doveri di provvedere, alla bisogna, in via d'urgenza.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti da parte opposta.
Indi – raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che “Esaminando le singole fatture, depositate dall'opponente, si osserva quanto segue. In riferimento alla fattura n.161/2014 di euro 2.650,00, emessa per manutenzione ordinaria di servizi di espurgo, giova osservare che l'opponente ha depositato, in seno all'atto di citazione, la copia di un ordinativo di un bonifico bancario di € 1.650,00 con causale “acconto fattura
161/2014 del 31.12.2014 - manut. Fossa settica 2014”, nonché la copia di un assegno bancario di € 1.000,00, incassato dall'opposta in data 22.06.2015. Tali pagamenti, risultanti anche dagli estratti conto bancari prodotti in seno alle memorie ex art. 183 comma 6, n. 2 cpc. (alleg. 1 e 2), sono stati riconosciuti anche dall'opposta. Pertanto, poichè la fattura in oggetto risulta pagata, nulla è dovuto”,
- che “Riguardo la fattura n. 163/2014 di euro 636,00, emessa per interventi con autospurgo per allagamenti garages, giova evidenziare che essa non risulta mai specificamente contestata dall'opponente e non risulta neanche pagata sulla scorta della documentazione depositata. Invero i numerosi bonifici operati dal non paiono imputabili alla fattura in oggetto. Pertanto Parte_1
la somma richiesta è dovuta”,
- che “Procedendo con la disamina delle fatture, in riferimento alla fattura n.
164/2014 di euro 4.240,00 giova rilevare che la doglianza di parte opponente non pare fondata. Invero tale fattura, che ha ad oggetto l'esecuzione “in emergenza di n° 7 viaggi di camion grande e disotturazione trivella dal 22 al
28.04.2014, come da formulari allegati” è contestata dall'opponente poiché disconosce di aver commissionato tale servizio, trattandosi di manutenzione straordinaria. Il Condominio sostiene infatti che le somme recate dalla fattura in oggetto non siano dovute semplicemente perché l'intervento non sarebbe stato commissionato e mancherebbe la delibera assembleare. In realtà trattasi di intervento effettuato dall'opposta in emergenza, a causa di allagamenti nei garages, che risulta comprovato dalla espletata prova testimoniale. […..] Le dichiarazioni dei testi confermano che l'intervento di spurgo dei garages, attestato dalla fattura contestata, è stato realmente eseguito dalla ditta, su richiesta dell'amministratore e in emergenza. Da ciò deriva che, essendo stato reso, il servizio debba essere pagato e la fattura è pienamente legittima”,
- che “Infine, anche le fatture n. 44/2016 e 45/2016, aventi ad oggetto la manutenzione annuale dell'impianto fognario per gli anni 2015 e 2016, risultano contestate solo genericamente dall'opponente. Anche in questo caso non è possibile imputare i pagamenti effettuati dall'opponente, di cui non vi è tuttavia piena prova, alle fatture in oggetto. La copiosa e fuorviante documentazione depositata dall'opponente non dimostra, infatti, nè che i pagamenti siano realmente avvenuti, né che siano stati fatti in maniera corretta. La semplice disposizione di bonifico, attestata peraltro da screenshots, impartita alla banca non dimostra il pagamento, in quanto non è idonea a provare l'avvenuto incasso delle somme di danaro. Con una recente pronuncia, n. 8046 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione. Ad avviso della Corte, la prova dell'avvenuto pagamento non è raggiunta per il solo fatto di aver effettuato un bonifico, in particolare quando questo è stato inviato in data diversa da quella dell'acconto, se previsto, nonché in quanto il bonifico è documentato esclusivamente da un estratto conto, di per sé privo di valenza probatoria, posto che l'estratto conto indica solo la disposizione di pagamento impartita dalla banca. La semplice disposizione di bonifico, avvertono i giudici, non costituisce prova del pagamento. La prova è raggiunta solo se dimostrata con l'integrazione di altri elementi. In particolare, il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto. Al contrario, non si perfeziona con il mero ordine inoltrato alla banca di dare corso al pagamento. Anche perché, osservano i giudici, la disposizione di pagamento impartita alla banca è, a certe condizioni, revocabile o suscettibile di storno”,
- che “Tra l'altro, le imputazioni dei pagamenti effettuati dall'opponente, che in tali documenti risultano sempre come acconti su acconti, non consentono di determinare con esattezza le somme presumibilmente versate. L'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito
- credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce (Cass. civ. n. 3644/2021). Si rammenta che le causali inserite nelle disposizioni di bonifico non sono vincolanti tra le parti e non hanno alcun valore probatorio, a meno che non siano accettate contestualmente da entrambe. Nessun valore hanno, a maggior ragione, le causali inserite a penna sulle copie prodotte. L'opponente non riesce quindi a dimostrare che gli assegni ed i bonifici prodotti e privi di causale specifica siano stati emessi a saldo delle fatture azionate in via monitoria dalla ditta NI RG sulla base della mera presunzione ex art. 2729 c.c.; il principio giurisprudenziale secondo il quale, quando il pagamento viene eseguito con assegno o bonifici con causale generica, l'onere della prova del collegamento tra il titolo di credito ed una specifica obbligazione grava sul debitore, e ciò a maggior ragione in presenza di molteplici rapporti obbligatori tra le parti in causa e di elementi di discordanza tra l'importo delle fatture emesse e quello portato dagli assegni e/o bonifici (Cass. Civ.,
06/11/2017, n. 26275), crea un ribaltamento dell'onere probatorio in capo al debitore che deve, dunque, dimostrare il collegamento dei pagamenti prodotti con i crediti azionati da parte opposta (Cass. Civ., 28/02/2012, n. 3008; Cass.
Civ., 15/02/2007, n. 3457),
- che “In definitiva, le eccezioni sollevate dal sull'eccezione di Parte_1
pagamento e il disconoscimento di servizi resi devono essere rigettate, alla luce delle considerazioni svolte. Mentre i servizi di ordinaria e straordinaria manutenzione espletati dalla NI RG, devono intendersi come definitivamente provati e dimostrati e il relativo credito fondato. Alla luce di quanto detto, risultando l'avvenuto pagamento della fattura n. 161/2014, va revocato il DI opposto e il opponente va condannato al Parte_1
pagamento in favore dell'opposta della somma di € 10.176,00 (€ 12.826,00 - €
2.650,00), oltre interessi dalla domanda monitoria sino al soddisfo”.
Pertanto, con sentenza n. 3960/2023 del 4.10.2023, così statuiva finalmente, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
….
1. Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dal condominio ”, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., e per l'effetto:
2. Revoca il D.I. n. 6380/2019 emesso dal
Tribunale di Catania il 29.12.2019; 3. Condanna il ”, in Parte_1 Parte_1
persona dell'amministratore p.t., a rifondere in favore della NI RG di
MA Nanda, la somma di € 10.176,00 oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo;
4. Condanna il condominio “ ”, in persona Parte_1
dell'amministratore p.t., a rifondere in favore della NI RG di MA
Nanda, le spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese del monitorio ed €
3.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
§§§
Avverso detta sentenza il interponeva appello con Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 6.11.2023.
Deducendo, in primo luogo, che affatto inconducentemente il primo giudice avesse nella specie invocato l'arresto di Cass. 8046/2023 per giungere ad affermare (come premesso) che “La copiosa e fuorviante documentazione depositata dall'opponente non dimostra .. nè che i pagamenti siano realmente avvenuti, né che siano stati fatti in maniera corretta. La semplice disposizione di bonifico, attestata peraltro da screenshots, impartita alla banca non dimostra il pagamento, in quanto non è idonea a provare l'avvenuto incasso delle somme di danaro”. Infatti – si obiettava – controparte non aveva, affatto, negato di aver riscosso le somme che erano state corrisposte con i bonifici e gli assegni postali anzidetti quanto, invece, che tali pagamenti fossero andati ad estinguere precedenti posizioni debitorie di esso
Condominio, vale a dire quelli insorti per (come s'è visto) “i servizi di manutenzione espletati in favore del condominio a partire dal 2009 e portati dalle fatture n. 125 del
06/12/2010, n. 126 del 07/12/2010, n. 165 del 29/12/2012 e n. 174 del 21/12/2013”.
Ciò posto, indi deduceva l'appellante di avere “già in prime cure fornito Parte_1
adeguata prova di aver saldato tutte le fatture pregresse indicate dalla ditta appellata, e ben prima delle date esposte nei singoli ordini di bonifico ed assegni prodotti a sostegno della propria eccezione di pagamento avverso il decreto ingiuntivo n. 6380/2019 del Tribunale di Catania”. Infatti:”1) La fattura n. 125/2010 di € 2.640,00, inerente il servizio di manutenzione per l'anno 2009, era stata già saldata in data 07/12/2010, come può evincersi da quietanza di pagamento (cfr docc.
n. 10 e 11 all. memoria cond. del 08/03/2021 depositata nel giudizio di primo grado) rilasciata dal sig. , marito della sig.ra MA, nella sua qualità di Persona_1
soggetto delegato dalla titolare a ricevere le somme per il corrispettivo dei lavori effettuati. Al riguardo, a comprova della qualità di soggetto delegato a ricevere i pagamenti in capo al sig. , si richiama, a firma di quest'ultimo, messaggio Persona_1
mail del 23/01/2015, ore 9,20, (cfr. alleg. n. 3 atto di opposizione del condominio), spedito dalla casella postale elettronica ordinaria della ditta NI RG, ove viene testualmente comunicato “..come anticipato via sms, in allegato le trasmetto n/s nuovo iban, già inviato in allegato alle fatture trasmesse, la prego di cancellare il vecchio iban che lei ha usato nel pagamento fatto lunedì, per ulteriori chiarimenti mi contatti”. Inoltre, e per inciso, è appena il caso di rilevare che sia la quietanza di pagamento per la fattura n. 125/2010 che la descritta qualità del sig. , nel Persona_1
corso del giudizio di opposizione, non sono mai state contestate dalla ditta oggi appellata. 2) Anche la fattura n. 126/2010 di € 2.640,00, relativa alla manutenzione per l'anno 2010, è stata interamente saldata in data 06/10/2011, come comprovato dalla quietanza di pagamento (cfr docc. n. 12 e 13 all. memoria cond. del
08/03/2021), rilasciata dal sig. , sempre nella sua qualità di delegato alla Persona_1
riscossione. Non risulta che la quietanza di pagamento relativa alla detta fattura sia mai stata contestata dalla ditta appellata. 3) Per ciò che concerne la fattura n.
174/2013 di € 2.750,00, riguardante la manutenzione per l'anno 2013, anche in questo caso, è stata interamente saldata mediante: a) vaglia postale n. 8969123069 del 11/06/2014 di € 1.000,00 (cfr doc. n. 14 all. memoria cond. del 08/03/2021); b) vaglia postale n. 8969123150 del 28/06/2014 di € 750,00 (cfr doc. n. 50 all. memoria cond. del 08/03/2021); c) assegno postale n. 7189630066-08 del 01/08/2014 di €
900,00 (cfr doc. n. 51 all. memoria cond. del 08/03/2021), per un totale complessivo di € 2.650,00. Da evidenziare che il sig. ha sottoscritto per quietanza di Persona_1 pagamento sia il vaglia postale del 28/06/2014 che l'assegno postale del 01/08/2014, in quest'ultimo caso attestando il pagamento del saldo integrale della fattura n.
174/2013. Inoltre, della cennata fattura è stata regolarmente versata la ritenuta d'acconto, come si evince dal documento n. 54, allegato alla memoria del condominio opponente, redatta ex art. 183 c.p.c., n. 2, e depositata il 08/03/2021”. 4)
Per ciò che concerne infine la fattura n. 165/2012 di € 5.280,00, per il servizio di manutenzione degli anni 2011 e 2012, purtroppo, essendo decorsi diversi anni dal pagamento, il ha potuto allegare soltanto parzialmente la Parte_1
documentazione in suo possesso. Infatti, il condominio ha prodotto una ricevuta di pagamento di € 400,00 del 11/03/2014 (cfr doc. n. 18 all. memoria cond. del
08/03/2021), sottoscritta per quietanza dal sig. , dalla quale, tuttavia, si Persona_1
evince come, a seguito di quel pagamento parziale, il saldo rimanente, per gli anni
2011- 2012, ammontasse soltanto ad € 2.200,00. Dunque, all'epoca, era già sicuramente avvenuto un saldo parziale di € 3.080,00. Inoltre, il oggi Parte_1
appellante, in primo grado, ha prodotto anche la ricevuta del versamento della ritenuta di acconto, per € 192,00 (cfr doc. n. 49 all. memoria cond. del 08/03/2021), pari al 4% del totale della fattura contestata, senza considerare l'I.V.A. (€ 4.800,00 x
4% = 192,00). Ora, il condominio non avrebbe avuto alcun motivo di versare la ritenuta di acconto senza aver prima saldato integralmente la fattura contestata.
Peraltro, giova nuovamente evidenziare che la ditta oggi appellata ha rilasciato regolare quietanza (cfr. doc. n. 51 all. memoria del 08/03/2021) per i servizi relativi al successivo anno 2013, esposti nella fattura n. 174/2013 a mezzo l'assegno postale n. 7189630066-08 del 01/08/2014 di € 900,00, e ciò non sarebbe avvenuto se i corrispettivi per i servizi resi nel 2011 e 2012 non fossero stati già saldati”.
Ed a maggior conforto di quanto così nuovamente opposto alla pretesa di pagamento della MA, aggiungeva l'appellante che “ .. prima del deposito del Parte_1
ricorso in sede monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento contestata, la ditta
NI RG mai aveva sollecitato o diffidato, in nessun modo, il condominio al pagamento delle fatture n. 125 del 06/12/2010, n. 126 del 07/12/2010, n. 165 del 29/12/2012 e n. 174 del 21/12/2013. Ne consegue che i pagamenti per € 11.900,00, come dedotti dal , ed effettivamente incassati dalla ditta odierna Parte_1
appellata, non possono riguardare i debiti pregressi per il servizio di manutenzione fino al 2013”.
Facendone oggetto di altro motivo di impugnazione il Parte_1
deduceva inoltre – quanto all'importo preteso dalla MA in pagamento di detta fattura n. 164/2014 di € 4.240,00 – che a poco o nulla servisse la pretesa prova che le prestazioni d'opera oggetto della stessa fattura fossero state realmente eseguite, ciò che aveva condotto il primo giudice alla affrettata conclusione che da detta prova, così per come asseritamente raggiunta, “deriva che, essendo stato reso, il servizio debba essere pagato e la fattura è pienamente legittima”: dacchè ad esimere l'ente condominiale da qualsiasi obbligo di pagamento stava la circostanza – nella quale si insisteva – che mai l'assemblea condominiale avesse approvato, od anche ratificato,
l'esecuzione dei relativi lavori. Ancora, e soprattutto, si deduceva poi allo stesso riguardo che soltanto erroneamente il primo giudice fosse giunto a concludere che fosse rimasto provato che nel corso del 2014 fossero stati eseguiti i presunti lavori straordinari (di spurgo e rifacimento della vasca di decantazione e di trivellazione della fossa settica dello stabile) di cui la MA reclamava il pagamento. Infatti, mentre dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi (coniuge, come Per_1
premesso, dell'appellata) e (lavoratore alle dipendenze della NI Tes_1
RG) appariva lecito dubitare, “il teste diversamente dichiarava Tes_2
(rispondendo alla domanda:”Vero o non che è stato incaricato - nel mese di aprile
2014 - della direzione dei lavori di rifacimento della vasca e trivella della fossa settica condominiale del sito in Acicatena (CT), Parte_1 [...]
?”):“Confermo la circostanza ad eccezione della data, in merito Parte_1
ricordo che ho sottoscritto un disciplinare d'incarico con il nell'agosto Parte_1
del 2015 ed i lavori credo siano stati eseguiti nel 2016; non ricordo di preciso ma posso affermare che esiste presso il Comune di una pec da me inviata di Parte_1
cinque giorni prima dell'inizio dei lavori”. Dunque, il primo Giudice ha totalmente omesso di considerare che in base alle dichiarazioni del teste i lavori Tes_3
straordinari furono eseguiti nell'anno 2015, in particolare nel mese di agosto 2015, non nel mese di aprile del 2014 nel quale, secondo l'infondato assunto di controparte, sarebbero stati resi i presunti servizi in emergenza. Ed ancora, l'ing.
in primo grado, all'udienza del 12/11/2021, ha così testimoniato: “Che io Tes_2
ricordi ci furono tre soggetti che si occuparono della faccenda: la trivellazione fu fatta dai fratelli;
poi c'era un signore che si occupava della manutenzione Pt_4
ordinaria che ricollego alla figura del sig. ma non ricordo per quale azienda Per_1
lavorasse ed infine l'azienda che ha fatto degli espurghi una certa Mondial di cui non ricordo bene la denominazione;
…..” Quindi, secondo le dichiarazioni dell'Ing.
nell'occasione, la trivellazione non è stata eseguita dalla ditta NI Tes_2
RG, ma bensì dalla dei , come anche l'attività di espurgo è stata Parte_5
eseguita da ditta diversa da quella oggi appellata”. E quanto dichiarato dal - Tes_2
non si mancava di aggiungere, subitaneamente rimossa la presunta inattendibilità dei testi e – trova conforto nella circostanza che il primo (chiamato a Per_1 Tes_1
rispondere “sul capitolo n. 4 dell'articolato predisposto dal procuratore della stessa ditta oggi appellata:“Vero che i servizi commissionati hanno avuto ad oggetto il rifacimento della vasca e della trivella della fossa settica condominiale?””) avesse dichiarato:”Non è vero. La NI RG si occupa solo di spurghi, del rifacimento e/o della trivella è stata incaricata un'altra ditta”, ed il secondo (chiamato a rispondere sul medesimo capitolo) avesse dichiarato:”.. Non ci siamo occupati del rifacimento della vasca e del ripristino della trivella”.
E per tutto quanto così riassunto il concludeva chiedendo Parte_1
alla Corte adita che, in riforma della sentenza impugnata, fosse riconosciuto e dichiarato che non sussistesse, in realtà, neppure il residuo debito di € 10.176,00 che il Tribunale aveva lasciato permanere a suo carico.
§§§
Costituendosi in contraddittorio riteneva di poter ribadire “come i Parte_3
presunti pagamenti prodotti dal Condominio abbiano inteso saldare dei debiti precedentemente maturati dallo stesso, che parte avversa non ha contestato né ha provato di aver saldato con diversi ed ulteriori bonifici e/o assegni”, ovvero ancora che “I pagamenti prodotti da controparte – come già chiarito – hanno inteso saldare e chiudere contabilmente delle fatture non oggetto dell'ingiunzione, già allegate dalla sig.ra MA (cfr. all. 7 della comparsa – fascicolo di 1° grado) e che, pare il caso di evidenziare, il non ha compiutamente contestato. In ultima Parte_1
analisi, il appellante, con le proprie allegazioni, non ha dimostrato che Parte_1
gli assegni ed i bonifici prodotti e privi di causale specifica siano stati emessi a saldo delle fatture azionate in via monitoria dalla ditta MA: giova, infatti, qui richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale quando il pagamento viene eseguito con assegno o bonifici con causale generica, l'onere della prova del collegamento tra il titolo di credito ed una specifica obbligazione grava sul debitore,
e ciò a maggior ragione in presenza di molteplici rapporti obbligatori tra le parti in causa e di elementi di discordanza tra gli importi delle fatture emesse e quello portato dagli assegni e/o bonifici (Cass. Civ., 06/11/2017, n. 26275). Pertanto si verifica un ribaltamento dell'onere probatorio in capo al debitore che deve, dunque, dimostrare il collegamento dei pagamenti prodotti con i crediti azionati da parte opposta (Cass. Civ., 28/02/2012, n. 3008; Cass. Civ., 15/02/2007, n. 3457). Le allegazioni di controparte di cui alle memorie di secondo termine non hanno dimostrato in alcun modo l'effettivo flusso di denaro (eccezione fatta per l'importo di
€ 2.650,00 a saldo della fattura n. 161/2014, riconosciuta dalla stessa appellata) e nessuna di esse reca una causale precisa ed univoca che possa dimostrare il saldo delle fatture portate dall'ingiunzione opposta, né controparte ha fornito prova del collegamento tra questi pagamenti privi di causale e le fatture oggetto dell'ingiunzione; allo stesso modo nessuno dei pagamenti prodotti, inoltre, può essere imputato – alla luce della tesi difensiva avversaria - alle fatture nn. 163/2014
e 164/2014: la prima perché mai contestata dalla controparte e la seconda perché oggetto di diversa contestazione circa la mancata richiesta dei servizi di manutenzione straordinaria, la cui debenza è stata provata per il tramite della prova per testi dei sigg.ri , e ”. Per_1 Tes_1 Tes_2
In ordine a tale ultimo profilo controverso – e dunque al secondo motivo dell'appello di controparte – si deduceva poi che “La difesa del è carente laddove Parte_1
non si avvede del fatto che sia logicamente impossibile sostenere la tesi di non aver mai commissionato i servizi de quibus poiché mai nessuna delibera assembleare fu adottata. L'odierna appellata, nel corso del giudizio di primo grado, ha avuto modo di dimostrare come l'eccezione avversa fosse del tutto priva di fondamento poiché si trattò di un lavoro effettuato in emergenza (di per sé non bisognevole di preventiva delibera assembleare). Quanto poi alla reale esecuzione delle prestazioni, si rimarcava come fosse “del tutto inverosimile sostenere che una ditta di spurgo si sia prodigata ad effettuare un servizio mai richiesto che, addirittura, nel caso de quo si protrasse per ben 6 (sei) giorni consecutivi e per cui fu necessario l'intervento di 7
(sette) camion che, successivamente, scaricarono i fanghi presso il depuratore di
Pantano D'Arci con il conseguente rilascio delle relative certificazioni (cfr. all. 8 comparsa – fascicolo di 1° grado), il tutto nel silenzio ed acquiescenza dell'intero per l'intera durata. …. Ed i servizi portati dalla fattura n. 164/2014 Parte_1
sono, altresì, provati in maniera inconfutabile dai formulari rifiuti prodotti (cfr. all. 8 comparsa – fascicolo di 1° grado)”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte, con ordinanza del 29.2.2024, accoglieva “per la parte del condannatorio eccedente l'importo di € 4.240,00” (e ciò dopo aver succintamente considerato che “vuol provare troppo …il richiamo - ad opera del primo giudice - del principio di diritto pure espresso da Cass. II 8046/2023 ove, invero, si consideri che parte appellante (avendo, in primo luogo, sufficientemente dimostrato – mediante produzione delle quietanze rilasciate da , coniuge della MA che Persona_1
nessuna contestazione ha mosso all'autenticità ed all'efficacia delle quietanze medesime – il pagamento delle fatture n. 125/2010, n. 126/2010, n. 165/2012 e n. 174/2013) ha versato in atti non soltanto copia degli assegni postali e delle ricevute di bonifico postale con cui (oltre che con i vaglia postali altresì prodotti) venivano pagate le prestazioni di espurgo rese - dalla Ditta già esercita dalla odierna appellata – negli anni 2014, 2015 e 2016 ma, anche, gli estratti periodici del conto corrente postale n. 28213957 che documentano il perfezionamento dei pagamenti posti in essere mediante gli assegni ed i bonifici ridetti”, e che per converso “alla luce delle rese dichiarazioni testimoniali non appare fondato, tantomeno manifestamente ex art. 283 c.p.c., il secondo motivo dell'appello del Parte_1
”) l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
sentenza impugnata. Indi rimettendo le parti, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
In ordine al primo motivo di impugnazione, deve dirsi che non a torto parte appellante ha innanzitutto fatto valere che, controeccependo che i pagamenti eccepiti in atti dallo stesso Condominio fossero andati in realtà ad estinguere il debito emergente dalle suddette anteriori fatture n. 125 del 06/12/2010, n. 126 del
07/12/2010, n. 165 del 29/12/2012 e n. 174 del 21/12/2013, la MA abbia con ciò quantomeno ammesso, implicitamente ma inequivocamente, che tali pagamenti siano andati a buon fine, ovvero che i relativi importi siano stati regolarmente riscossi da essa appellata (e tanto risulta pure avvalorato dalla circostanza che, costituendosi nel presente giudizio d'appello, essa medesima MA si sia soprattutto preoccupata di negare che il abbia saputo idoneamente Parte_1
provare “di aver saldato con diversi ed ulteriori bonifici e/o assegni” le anzidette fatture anteriori): ciò che rende ragione della inconducenza del richiamo da parte del primo giudice di quell'indirizzo interpretativo, di cui è pure espressione la citata
Cass. 8046/2023, secondo cui (come premesso) “la prova dell'avvenuto pagamento non è raggiunta per il solo fatto di aver effettuato un bonifico, …… in quanto il bonifico è documentato esclusivamente da un estratto conto, di per sé privo di valenza probatoria, posto che l'estratto conto indica solo la disposizione di pagamento impartita dalla banca. La semplice disposizione di bonifico … non costituisce prova del pagamento. La prova è raggiunta solo se dimostrata con l'integrazione di altri elementi. In particolare, il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto. Al contrario, non si perfeziona con il mero ordine inoltrato alla banca di dare corso al pagamento”.
Ciò posto, deve di seguito riconoscersi che il abbia saputo Parte_1
pienamente assolvere all'onere, a suo carico a petto della anzidetta controeccezione di controparte, “di aver saldato con diversi ed ulteriori bonifici e/o assegni” le fatture anteriori ridette: al riguardo, può e deve soltanto rinviarsi a quanto puntualmente, oltre che tempestivamente, dedotto dal oggi appellante nei termini Parte_1
ripercorsi, testualmente, nella superiore narrativa.
A questo punto, mette conto di rilevare che, ove fosse fondato anche il secondo motivo del vagliato appello, dovrebbe darsi atto che il suddetto importo di € 9.250,00
è maggiore di quello di € 5.936,00 dato dalla differenza tra gli importi anzidetti di €
10.176,00 e di € 4.240,00: secondo motivo di cui va, per converso, scrutinata l'infondatezza, ciò per cui residua tuttavia a carico del appellante una Parte_1
pur modesta posizione debitoria di € 926,00.
In relazione a detto secondo motivo, va specularmente considerato che – sostenendo in primo luogo di nulla dovere per non essere state le opere di cui si controverte, ancorchè di manutenzione straordinaria, oggetto di alcuna deliberazione dell'organo assembleare - il sia venuto con ciò ad ammettere, sia pure Parte_1
implicitamente, che la NI RG i relativi lavori li abbia realmente eseguiti. E se anche la commessa al tempo affidata all'impresa (nella presunta ricorrenza di una condizione di emergenza) dall'amministratore condominiale non sia stata poi ratificata dall'organo assembleare, dovrebbe affermarsi che un rapporto negoziale si sia, nell'occorso, comunque validamente costituito in applicazione del principio c.d. dell'apparenza del diritto, categoria pur di derivazione pretoria (essendo disciplinato dal diritto positivo, ex art. 1189 c.c., il solo pagamento al creditore apparente) che
(“traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni”) non è invocabile soltanto “nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere” (ex ceteris Cass. I 10297/2010); mezzi di pubblicità che in materia condominiale neppure la riforma della disciplina del condominio edilizio ex
L. 220/2012 è venuta a prevedere.
Solo per debito di completezza dunque si annota ulteriormente che, al di là delle divergenze che l'appellante ha ritenuto di poter individuare tra le Parte_1
dichiarazioni dei testi ed e quelle del teste l'esecuzione Per_1 Tes_1 Tes_2
delle opere de quibus, in quell'aprile del 2014, da parte della NI RG è inoppugnabilmente dimostrata sia dal foglio di commissione che, su carta intestata dell'impresa appellata, reca la sottoscrizione (giammai disconosciuta) dell'amministratore del , sia pure dai formulari-rifiuti – il Parte_1
cui contenuto rappresentativo è rimasto del pari immune da contestazione qualsivoglia – altresì acclusi dalla MA alla sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
§§§
Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto la condanna del al pagamento in favore di della somma Parte_1 Parte_3
di € 10.176,00 – già pronunziata con la sentenza impugnata - deve essere, in pressocchè totale accoglimento del proposto appello, mantenuta ferma entro la assai minor somma anzidetta di € 926,00, oltre (così per come già previsto dal primo giudice, senza che a tale specifico riguardo sia stato mosso gravame alcuno) interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo. Ed in ragione del finale esito del doppio grado di giudizio – che ha ridotto l'originaria pretesa di pagamento della NI RG in proporzioni pressocchè geometriche – congruo appare (escluso bensì che ricorra fattispecie di soccombenza reciproca, conf.
Cass.SS.UU. 32061/2022) compensare per 2/3 le spese dello stesso doppio grado e, pertanto, condannare il al pagamento del solo terzo Parte_1 Parte_1
residuo delle spese di rappresentanza e difesa in prime ed in seconde cure della
NI RG: e così al pagamento - fatta esclusiva applicazione (conf. ex pluribus
Cass. III 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 0,01 ed € 1.100,00 va, stante il valore del decisum, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – degli importi complessivi (dati dalla sommatoria: a) quanto al giudizio di primo grado, di € 43,70 x fase studio + € 43,70 x fase introduttiva + € 66,70 x fase di trattazione ed istruttoria +
€ 66,70 x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, di € 47,40 x fase studio +
€ 47,40 x fase introduttiva + € 59,70 x fase di trattazione + € 70,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3960/2023 del 4.10.2023 proposto, con citazione del
6.11.2023, dal in , , nei Parte_1 Parte_1 Parte_1
confronti di nella qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta Parte_3
NI RG di MA Nanda - così provvede:
- in accoglimento dell'appello, condanna per le causali di cui in motivazione il in , , al Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di n.q. della minor somma di € 926,00, Parte_3
oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo,
- compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, e condanna il in , , al Parte_1 Parte_1 Parte_1
pagamento del residuo terzo delle spese di rappresentanza e difesa di Pt_3 in prime ed in seconde cure: e così al pagamento, quanto al giudizio di
[...]
primo grado, di complessivi € 220,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, di complessivi € 224,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)