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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 12936/2021
Il Tribunale di Bari, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. NOCERA PIERLUIGI
Attore
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. TESTINI CIRO
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: l'accoglimento integrale della domanda con la condanna della parte convenuta, previo rigetto, di tutte le ragioni rassegnate in atti, di tutte le eccezioni formulate dal convenuto ivi compresa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
per parte appellata: in via preliminare la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione in favore del G.A., per l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, in via subordinata nel merito per il rigetto della domanda attorea e per la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni quantificati in € 77.347,00
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione del 14 ottobre 2021 il ha chiesto Parte_1
la condanna dell' al pagamento di € Controparte_1
19.032,00 a titolo di canoni per la concessione della piscina comunale dal
12.9.2016 al 20.12.2016 oltre interessi. Deduceva che la Società convenuta aveva gestito la piscina di a seguito di consegna d'urgenza Pt_1
(avvenuta in data 02/09/2016) susseguente a bando pubblico per l'affidamento in concessione del complesso natatorio di proprietà comunale, vinto dalla società come terza Controparte_1
classificata a seguito della rinuncia delle prime due classificate.
Quest'ultima, con la presa in consegna, manifestava la propria volontà a gestire l'immobile.
L'attore rappresentava quindi che con Determina Dirigenziale n. 959 del
25/09/2016 era stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva del complesso natatorio alla Società convenuta che, tuttavia, con Determina n. 1156 del
25/11/2016, prima della sottoscrizione del relativo contratto, veniva revocata per decadenza dell'aggiudicazione.
Aggiungeva che tale determina veniva dapprima impugnata innanzi al TAR
e successivamente” rinunciata” dalla convenuta di talché il TAR pronunciava con sentenza l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.
pag. 2/7 Per quel che qui interessa, infine, sul presupposto che le “chiavi” dell'immobile erano state restituite solo in data 20/12/2016, il Parte_1
nel giudizio per cui è causa, chiedeva al Tribunale di Bari il
[...]
pagamento del canone di locazione per 3 mesi da settembre a dicembre del
2016.
Si costituiva in giudizio la che in primis Controparte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del G.A. e, a seguire,
l'inammissibilità della domanda di pagamento in assenza di contratto,
l'improcedibilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 447bis cpc e, infine, nel merito, contestava la fondatezza della domanda per la sostanziale inidoneità dell'impianto all'uso convenuto. In via riconvenzionale chiedeva altresì il risarcimento dei danni per inadempimento.
All'udienza del 18/05/2021 venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6° cpc rispetto alle quali le parti ribadivano le proprie prospettazioni in diritto senza avanzare richieste istruttorie.
All'udienza del 19/10/2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/05/2023 con successiva discussione orale ex art. 281sexie cpc previo deposito di note conclusive.
Con ordinanza del 19/01/2024 le parti sono state invitate ad avviare percorso conciliativo ex art. 185bis cpc senza esito.
Pertanto, all'udienza del 05/06/2024, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione a sentenza senza termini.
Premessi i fatti di causa come pacificamente ammessi dalle parti, all'esito del giudizio la domanda appare fondata.
pag. 3/7 Non coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che il avrebbe incaricato l'aggiudicato dell'appalto a Parte_1
procedere comunque con esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n.
50 del 2016.
È stato autorevolmente affermato che tale eventualità determina (Cons.
Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498) “[…] l'instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva, che deve considerarsi rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le relative vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento. Del resto, per questo profilo, è da tempo è acquisita l'idea che la responsabilità contrattuale discenda dalla violazione della lex contractus, cioè dal complesso delle obbligazioni giuridicamente impegnative, non essendo necessaria la formale stipula di un contratto […]”.
Laddove poi l'amministrazione “receda” dal rapporto negoziale anticipatamente costituito, in presenza di fatti di inadempimento ad attitudine risolutiva od anche in forza della facoltà di unilaterale sottrazione al vincolo, la giurisdizione spetta al giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario essendo indifferente, in tale contesto, la circostanza formale della avvenuta stipula o meno del contratto. Il sorgere dunque di una fase esecutiva del rapporto, ancorché in pendenza della stipulazione del contratto ovvero di perfezionamento della sua efficacia (per effetto delle relative approvazioni), determina il sorgere di un vincolo prestazionale di pag. 4/7 carattere obbligatorio in capo all'aggiudicatario: in questi termini, a fronte di una esecuzione anticipata (in via d'urgenza) di un appalto di lavori, deve concludersi (Cons. Stato, sez. II, n. 4857 del 2022) per il carattere pienamente vincolante delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori (Consiglio di Stato sent. n. 1795 del 03/03/2025).
Acquisita certezza in ordine alla giurisdizione, vanno quindi esaminate le altre eccezioni sollevate da parte convenuta.
Non rileva la presunta inammissibilità della domanda per la mancata stipula del contratto in quanto non assume alcuna importanza l'espresso Cont rifiuto (così definito in comparsa) della alla stipula del contratto atteso che quest'ultima in realtà è dipesa dalla declaratoria di decadenza dell'aggiudicazione da parte del ove si consideri Parte_1
vieppiù che il ricorso amministrativo avverso la Determina Dirigenziale
1156 del 25/11/2016 è stato dichiarato improcedibile dal TAR di Bari per difetto di interesse a seguito di rinuncia della società convenuta.
Sicché tale comportamento mal si concilia con le ragioni del dedotto e riconosciuto inadempimento al pagamento dei canoni nel periodo considerato.
Infondata appare altresì l'eccezione di improcedibilità ex art. 5 del D. Lgs.
28/2010 atteso che la fattispecie esula dalla casistica individuata dalla norma su richiamata.
A nulla rileva, infine, il richiamo al rito del lavoro trattandosi di oneri concessori.
Nel merito la domanda appare fondata in quanto appare indiscutibile (in quanto non contestato) che la abbia Controparte_1
gestito l'impianto natatorio tra settembre e dicembre 2016. Ciò è quanto pag. 5/7 risulta dalla relazione di sopralluogo presso la struttura avvenuto in data
9/12/2016 ad opera di agenti accertatori della Polizia Municipale di
Pt_1
A ciò si aggiunga che all'atto della presentazione dell'offerta la società convenuta ebbe a sottoscrivere una dichiarazione di notorietà datata
24/2/2016 nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale attestava “…di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni generali contenute nel capitolato speciale, ……di affermare, esplicitamente sin d'ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo…… impegnandosi a corrispondere il canone di concessione stesso nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel ridetto capitolato speciale senza sollevare alcuna obiezione ed eccezione…….di assumere a proprio carico l'esecuzione degli interventi di manutenzione e gli oneri relativi come previsto dal capitolato speciale…..”.
Sicché la sua partecipazione al bando è avvenuta nella piena consapevolezza delle condizioni generali della struttura ove si consideri vieppiù (circostanza anch'essa non contestata) che l'impianto era stato gestito dalla stessa convenuta nel triennio precedente.
Ai sensi dell'art. 8, 1° comma, del capitolato speciale per l'affidamento in concessione della struttura sportiva, inoltre, con la sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti il concessionario sarebbe stato tenuto ad accettare le strutture, gli impianti e quant'altro oggetto della concessione, senza riserva alcuna, nello stato di fatto in cui essi si trovavano.
Ergo, anche l'immissione nel possesso è avvenuta nella piena consapevolezza delle condizioni generali della struttura.
pag. 6/7 Per gli stessi motivi va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla
Società convenuta atteso che risulta dimostrato l'utilizzo (quantomeno sino al 09/12/2016) dell'impianto, l'impugnazione della determina Dirigenziale
1156 del 25/11/2016 risulta essere stata “rinunciata” innanzi al G.A. e, soprattutto, non risulta dimostrato l'inadempimento contrattuale imputabile all'Ente.
Ne consegue che domanda va complessivamente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai medi edittali ex
D.M. 55/2014 e ss. mm.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e condanna la Controparte_1
al pagamento della somma di € 19.032,00 in favore del
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo nonché
[...]
alla rifusione dei compensi di causa che liquida in € 5.300,00 (di cui €
264,00 per borsuali) oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così è deciso in Bari, lì 02/04/2025
Il GOP - Cosmo Mezzina
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 12936/2021
Il Tribunale di Bari, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. NOCERA PIERLUIGI
Attore
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. TESTINI CIRO
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: l'accoglimento integrale della domanda con la condanna della parte convenuta, previo rigetto, di tutte le ragioni rassegnate in atti, di tutte le eccezioni formulate dal convenuto ivi compresa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
per parte appellata: in via preliminare la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione in favore del G.A., per l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, in via subordinata nel merito per il rigetto della domanda attorea e per la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni quantificati in € 77.347,00
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione del 14 ottobre 2021 il ha chiesto Parte_1
la condanna dell' al pagamento di € Controparte_1
19.032,00 a titolo di canoni per la concessione della piscina comunale dal
12.9.2016 al 20.12.2016 oltre interessi. Deduceva che la Società convenuta aveva gestito la piscina di a seguito di consegna d'urgenza Pt_1
(avvenuta in data 02/09/2016) susseguente a bando pubblico per l'affidamento in concessione del complesso natatorio di proprietà comunale, vinto dalla società come terza Controparte_1
classificata a seguito della rinuncia delle prime due classificate.
Quest'ultima, con la presa in consegna, manifestava la propria volontà a gestire l'immobile.
L'attore rappresentava quindi che con Determina Dirigenziale n. 959 del
25/09/2016 era stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva del complesso natatorio alla Società convenuta che, tuttavia, con Determina n. 1156 del
25/11/2016, prima della sottoscrizione del relativo contratto, veniva revocata per decadenza dell'aggiudicazione.
Aggiungeva che tale determina veniva dapprima impugnata innanzi al TAR
e successivamente” rinunciata” dalla convenuta di talché il TAR pronunciava con sentenza l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.
pag. 2/7 Per quel che qui interessa, infine, sul presupposto che le “chiavi” dell'immobile erano state restituite solo in data 20/12/2016, il Parte_1
nel giudizio per cui è causa, chiedeva al Tribunale di Bari il
[...]
pagamento del canone di locazione per 3 mesi da settembre a dicembre del
2016.
Si costituiva in giudizio la che in primis Controparte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del G.A. e, a seguire,
l'inammissibilità della domanda di pagamento in assenza di contratto,
l'improcedibilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 447bis cpc e, infine, nel merito, contestava la fondatezza della domanda per la sostanziale inidoneità dell'impianto all'uso convenuto. In via riconvenzionale chiedeva altresì il risarcimento dei danni per inadempimento.
All'udienza del 18/05/2021 venivano concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6° cpc rispetto alle quali le parti ribadivano le proprie prospettazioni in diritto senza avanzare richieste istruttorie.
All'udienza del 19/10/2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/05/2023 con successiva discussione orale ex art. 281sexie cpc previo deposito di note conclusive.
Con ordinanza del 19/01/2024 le parti sono state invitate ad avviare percorso conciliativo ex art. 185bis cpc senza esito.
Pertanto, all'udienza del 05/06/2024, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione a sentenza senza termini.
Premessi i fatti di causa come pacificamente ammessi dalle parti, all'esito del giudizio la domanda appare fondata.
pag. 3/7 Non coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che il avrebbe incaricato l'aggiudicato dell'appalto a Parte_1
procedere comunque con esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n.
50 del 2016.
È stato autorevolmente affermato che tale eventualità determina (Cons.
Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498) “[…] l'instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva, che deve considerarsi rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le relative vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento. Del resto, per questo profilo, è da tempo è acquisita l'idea che la responsabilità contrattuale discenda dalla violazione della lex contractus, cioè dal complesso delle obbligazioni giuridicamente impegnative, non essendo necessaria la formale stipula di un contratto […]”.
Laddove poi l'amministrazione “receda” dal rapporto negoziale anticipatamente costituito, in presenza di fatti di inadempimento ad attitudine risolutiva od anche in forza della facoltà di unilaterale sottrazione al vincolo, la giurisdizione spetta al giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario essendo indifferente, in tale contesto, la circostanza formale della avvenuta stipula o meno del contratto. Il sorgere dunque di una fase esecutiva del rapporto, ancorché in pendenza della stipulazione del contratto ovvero di perfezionamento della sua efficacia (per effetto delle relative approvazioni), determina il sorgere di un vincolo prestazionale di pag. 4/7 carattere obbligatorio in capo all'aggiudicatario: in questi termini, a fronte di una esecuzione anticipata (in via d'urgenza) di un appalto di lavori, deve concludersi (Cons. Stato, sez. II, n. 4857 del 2022) per il carattere pienamente vincolante delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori (Consiglio di Stato sent. n. 1795 del 03/03/2025).
Acquisita certezza in ordine alla giurisdizione, vanno quindi esaminate le altre eccezioni sollevate da parte convenuta.
Non rileva la presunta inammissibilità della domanda per la mancata stipula del contratto in quanto non assume alcuna importanza l'espresso Cont rifiuto (così definito in comparsa) della alla stipula del contratto atteso che quest'ultima in realtà è dipesa dalla declaratoria di decadenza dell'aggiudicazione da parte del ove si consideri Parte_1
vieppiù che il ricorso amministrativo avverso la Determina Dirigenziale
1156 del 25/11/2016 è stato dichiarato improcedibile dal TAR di Bari per difetto di interesse a seguito di rinuncia della società convenuta.
Sicché tale comportamento mal si concilia con le ragioni del dedotto e riconosciuto inadempimento al pagamento dei canoni nel periodo considerato.
Infondata appare altresì l'eccezione di improcedibilità ex art. 5 del D. Lgs.
28/2010 atteso che la fattispecie esula dalla casistica individuata dalla norma su richiamata.
A nulla rileva, infine, il richiamo al rito del lavoro trattandosi di oneri concessori.
Nel merito la domanda appare fondata in quanto appare indiscutibile (in quanto non contestato) che la abbia Controparte_1
gestito l'impianto natatorio tra settembre e dicembre 2016. Ciò è quanto pag. 5/7 risulta dalla relazione di sopralluogo presso la struttura avvenuto in data
9/12/2016 ad opera di agenti accertatori della Polizia Municipale di
Pt_1
A ciò si aggiunga che all'atto della presentazione dell'offerta la società convenuta ebbe a sottoscrivere una dichiarazione di notorietà datata
24/2/2016 nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale attestava “…di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni generali contenute nel capitolato speciale, ……di affermare, esplicitamente sin d'ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo…… impegnandosi a corrispondere il canone di concessione stesso nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel ridetto capitolato speciale senza sollevare alcuna obiezione ed eccezione…….di assumere a proprio carico l'esecuzione degli interventi di manutenzione e gli oneri relativi come previsto dal capitolato speciale…..”.
Sicché la sua partecipazione al bando è avvenuta nella piena consapevolezza delle condizioni generali della struttura ove si consideri vieppiù (circostanza anch'essa non contestata) che l'impianto era stato gestito dalla stessa convenuta nel triennio precedente.
Ai sensi dell'art. 8, 1° comma, del capitolato speciale per l'affidamento in concessione della struttura sportiva, inoltre, con la sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti il concessionario sarebbe stato tenuto ad accettare le strutture, gli impianti e quant'altro oggetto della concessione, senza riserva alcuna, nello stato di fatto in cui essi si trovavano.
Ergo, anche l'immissione nel possesso è avvenuta nella piena consapevolezza delle condizioni generali della struttura.
pag. 6/7 Per gli stessi motivi va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla
Società convenuta atteso che risulta dimostrato l'utilizzo (quantomeno sino al 09/12/2016) dell'impianto, l'impugnazione della determina Dirigenziale
1156 del 25/11/2016 risulta essere stata “rinunciata” innanzi al G.A. e, soprattutto, non risulta dimostrato l'inadempimento contrattuale imputabile all'Ente.
Ne consegue che domanda va complessivamente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai medi edittali ex
D.M. 55/2014 e ss. mm.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e condanna la Controparte_1
al pagamento della somma di € 19.032,00 in favore del
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo nonché
[...]
alla rifusione dei compensi di causa che liquida in € 5.300,00 (di cui €
264,00 per borsuali) oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così è deciso in Bari, lì 02/04/2025
Il GOP - Cosmo Mezzina
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