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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1671/2021 R.G promossa da
(cf: , in persona del ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato;
appellanti contro
(cf: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonino Benintende, presso il cui studio in Leonforte è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale dell'11.4.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1851/2021, pubblicata in data 23.4.2021, il Tribunale di Catania ha condannato il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità CP_1
permanente e temporanea da questa subito, per avere contratto una “epatopatia cronica HCV correlata” a seguito di trasfusioni di sangue praticatele il 15.4.1981, presso l'Oasi Maria SS. di Troina - della complessiva somma di €. 513.534,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al giorno 15.4.1981 e poi rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza e successivamente i soli interessi, somma dalla quale detrarsi l'indennizzo bimestrale percepito dalla danneggiata ex L.
210/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1
citazione notificato il 19.11.2021, cui ha resistito l'appellata.
Compiuti i termini ridotti assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la quantificazione dei danni non patrimoniali riconosciuti, in quanto tale quantificazione è stata operata prendendo a riferimento l'età che l'appellata aveva al momento della trasfusione (23 anni al 1981)
e non, come sarebbe stato corretto, quella che la stessa aveva al momento della diagnosi di HCV (novembre 2004); inoltre, in sentenza si continua a fare riferimento alla data della trasfusione anche per la determinazione della devalutazione e degli interessi legali spettanti all'odierna appellata. Se si facesse riferimento all'invalidità riconosciuta in sede di visita per l'invalidità civile, pari al 55%, ed al momento considerato, in quella sede, quale data di inizio di detta invalidità, sempre applicando le tabelle del Tribunale di Milano, la somma spettante all'appellata ammonterebbe ad € 274.000,00. Anche il calcolo degli interessi riconosciuti dal giudice di prime cure deve farsi decorrere dall'anno 2004, epoca della prima diagnosi di HCV, e non dal 1981, con ulteriore sensibile riduzione dell'importo dovuto. L'appellante chiede, pertanto, provvedersi ad una nuova quantificazione del risarcimento spettante alla parte appellata, confermando la detrazione delle somme percepite e/o percipiende quale indennizzo ex l. 210/1992.
2.) L'appello è fondato per quanto di ragione.
Il danno conseguente alla contrazione di un'infezione a seguito di emotrasfusione con sangue infetto non può essere fatto decorrere in modo automatico dalla data in cui il fatto illecito produttivo di danno (cioè la trasfusione) abbia avuto luogo. La
Suprema Corte, a più riprese, ha infatti affermato che il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona arrecate in concreto, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno
in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi;
ne consegue che, in caso di danno cd. lungo latente - qual è quello derivante da emotrasfusioni con sangue infetto - il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (Cass. n. 25887/22, n. 5119/23, n. 16628/23).
Ora, il tribunale, nel liquidare il danno non patrimoniale permanente secondo le tabelle milanesi elaborate nel 2021 (ossia quelle vigenti all'epoca della decisione), ha assunto a parametro del risarcimento, in relazione alla riconosciuta invalidità permanente del 55 % (qui non censurata), un valore a punto di danno biologico pari a €.6.832,20; ha, inoltre, riconosciuto l'incremento massimo per sofferenza soggettiva pari al 50% (qui pure non oggetto di impugnazione), e dunque l'importo ulteriore a punto di €.3.416,10. Sebbene il giudice avesse individuato il tempo della manifestazione del danno, ai fini della decorrenza della prescrizione (senza che sul punto la sentenza sia stata impugnata e, dunque, con affermazione ormai coperta dal giudicato), alla data del 8.11.2004, epoca della diagnosi, ha, tuttavia, erroneamente, applicato il cd. coefficiente demoltiplicatore riferito all'età della danneggiata (23 anni) alla data del 15.4.1981, epoca della trasfusione di sangue infetto.
Per tal modo pervenendo alla somma di €.501.654,00. Viceversa, riformulato il conteggio, secondo i medesimi parametri, ma applicando il cd. coefficiente demoltiplicatore riferito all'età della danneggiata (anni 47) al tempo della manifestazione del danno, l'importo da liquidare all'odierna appellata è pari a €.434.016,00.
Sommato a tale importo quello di €.11.880,00 (5.940,00 + 2.970,00 + 2.970,00) liquidato in sentenza a titolo di danno biologico temporaneo (esso pure non censurato in gravame), si ha un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale - in valori riferiti alla data di pubblicazione della sentenza appellata - di €.445.896,00.
All'appellata spettano, inoltre, gli interessi legali sul predetto importo, devalutato alla data di insorgenza del credito risarcitorio (ossia all'8.11.2004, quanto al danno biologico temporaneo e alla cessazione del periodo di invalidità temporanea, pari a complessivi 240 giorni, ossia al luglio 2005, quanto al danno permanente) e poi rivalutato annualmente, sino alla data della presente sentenza.
Secondo quanto già correttamente affermato dal primo giudice, inoltre, dal danno non patrimoniale, così come qui riliquidato, occorre detrarre quanto alla danneggiata riconosciuto a titolo di indennizzo ex l. n. 210/1992, con la precisazione che soggette a compensazione sono, non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche quelle da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (cfr. Cass n. 32550/2024, Cass. n. 2840/2024). A tal fine deve verificarsi (anche, ove necessario, come nel caso di specie, tramite utilizzo del potere officioso di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative) lo specifico ammontare della percezione ammessa, ciò “per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura” (Cass. cit.). In mancanza di dati completi, si è così provveduto ad inoltrare, ai sensi art. 213
c.p.c., richiesta di informazioni al Ministero dell'economia e lelle finanze (autorità amministrativa competente al pagamento dell'indennizzo) e al Parte_1
(autorità amministrativa competente, in Sicilia, all'adozione del provvedimento di liquidazione delle somme dovute, ai sensi del DPCM 26.5.2000). Orbene dalle informazioni pervenute emerge che l'odierna appellata, al mese di marzo 2025, ha percepito, a titolo di indennizzo ex l. 210/1992, l'importo complessivo di €.125.432,00.
I ratei di indennizzo da percepire in futuro, da computarsi previa capitalizzazione
(cfr. Cass. S.U. n.12657/2018), secondo l'attestazione del ministero della salute, sono pari, invece, a €.197.871,73, somma ottenuta tenendo conto che l'appellata, alla data della odierna decisione, ha compiuto 67 anni, essendo nata il [...] e che l'aspettativa di vita della donna in Italia secondo la più recente stima dell'ISTAT è fissata in anni 84.7 circa, con la conseguenza che questa in prospettiva dovrà godere della prestazione per ulteriori 16 anni, ossia sino al 2041.
In totale, dunque, €. 323.303,73.
Resta fermo il danno patrimoniale riconosciuto dal tribunale, pari a €.2.000,00.
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione, va disposta la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi porre la residua parte, liquidata come in dispositivo in conformità alle vigenti tabelle e al valore del credito riconosciuto, a carico del . Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata: liquida in favore di a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale da trasfusione di sangue infetto, la somma di €.445.896,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al novembre 2004 quanto all'importo di €.11.880,00 e al luglio 2005 quanto al restante importo, e poi rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza;
dichiara che dalla su indicata somma va detratto quanto riconosciuto alla danneggiata a titolo di l'indennizzo ex l. 210/1992, pari a complessivi €. 323.303,73; per l'effetto condanna il al pagamento, in favore Parte_1
dell'attrice, della relativa differenza, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza fino al soddisfo effettivo;
compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio, e per l'effetto condanna il al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in Parte_1
€.4.666,00 quanto al primo grado, €.4.774,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1671/2021 R.G promossa da
(cf: , in persona del ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato;
appellanti contro
(cf: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonino Benintende, presso il cui studio in Leonforte è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale dell'11.4.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1851/2021, pubblicata in data 23.4.2021, il Tribunale di Catania ha condannato il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità CP_1
permanente e temporanea da questa subito, per avere contratto una “epatopatia cronica HCV correlata” a seguito di trasfusioni di sangue praticatele il 15.4.1981, presso l'Oasi Maria SS. di Troina - della complessiva somma di €. 513.534,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al giorno 15.4.1981 e poi rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza e successivamente i soli interessi, somma dalla quale detrarsi l'indennizzo bimestrale percepito dalla danneggiata ex L.
210/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1
citazione notificato il 19.11.2021, cui ha resistito l'appellata.
Compiuti i termini ridotti assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la quantificazione dei danni non patrimoniali riconosciuti, in quanto tale quantificazione è stata operata prendendo a riferimento l'età che l'appellata aveva al momento della trasfusione (23 anni al 1981)
e non, come sarebbe stato corretto, quella che la stessa aveva al momento della diagnosi di HCV (novembre 2004); inoltre, in sentenza si continua a fare riferimento alla data della trasfusione anche per la determinazione della devalutazione e degli interessi legali spettanti all'odierna appellata. Se si facesse riferimento all'invalidità riconosciuta in sede di visita per l'invalidità civile, pari al 55%, ed al momento considerato, in quella sede, quale data di inizio di detta invalidità, sempre applicando le tabelle del Tribunale di Milano, la somma spettante all'appellata ammonterebbe ad € 274.000,00. Anche il calcolo degli interessi riconosciuti dal giudice di prime cure deve farsi decorrere dall'anno 2004, epoca della prima diagnosi di HCV, e non dal 1981, con ulteriore sensibile riduzione dell'importo dovuto. L'appellante chiede, pertanto, provvedersi ad una nuova quantificazione del risarcimento spettante alla parte appellata, confermando la detrazione delle somme percepite e/o percipiende quale indennizzo ex l. 210/1992.
2.) L'appello è fondato per quanto di ragione.
Il danno conseguente alla contrazione di un'infezione a seguito di emotrasfusione con sangue infetto non può essere fatto decorrere in modo automatico dalla data in cui il fatto illecito produttivo di danno (cioè la trasfusione) abbia avuto luogo. La
Suprema Corte, a più riprese, ha infatti affermato che il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona arrecate in concreto, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno
in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi;
ne consegue che, in caso di danno cd. lungo latente - qual è quello derivante da emotrasfusioni con sangue infetto - il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (Cass. n. 25887/22, n. 5119/23, n. 16628/23).
Ora, il tribunale, nel liquidare il danno non patrimoniale permanente secondo le tabelle milanesi elaborate nel 2021 (ossia quelle vigenti all'epoca della decisione), ha assunto a parametro del risarcimento, in relazione alla riconosciuta invalidità permanente del 55 % (qui non censurata), un valore a punto di danno biologico pari a €.6.832,20; ha, inoltre, riconosciuto l'incremento massimo per sofferenza soggettiva pari al 50% (qui pure non oggetto di impugnazione), e dunque l'importo ulteriore a punto di €.3.416,10. Sebbene il giudice avesse individuato il tempo della manifestazione del danno, ai fini della decorrenza della prescrizione (senza che sul punto la sentenza sia stata impugnata e, dunque, con affermazione ormai coperta dal giudicato), alla data del 8.11.2004, epoca della diagnosi, ha, tuttavia, erroneamente, applicato il cd. coefficiente demoltiplicatore riferito all'età della danneggiata (23 anni) alla data del 15.4.1981, epoca della trasfusione di sangue infetto.
Per tal modo pervenendo alla somma di €.501.654,00. Viceversa, riformulato il conteggio, secondo i medesimi parametri, ma applicando il cd. coefficiente demoltiplicatore riferito all'età della danneggiata (anni 47) al tempo della manifestazione del danno, l'importo da liquidare all'odierna appellata è pari a €.434.016,00.
Sommato a tale importo quello di €.11.880,00 (5.940,00 + 2.970,00 + 2.970,00) liquidato in sentenza a titolo di danno biologico temporaneo (esso pure non censurato in gravame), si ha un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale - in valori riferiti alla data di pubblicazione della sentenza appellata - di €.445.896,00.
All'appellata spettano, inoltre, gli interessi legali sul predetto importo, devalutato alla data di insorgenza del credito risarcitorio (ossia all'8.11.2004, quanto al danno biologico temporaneo e alla cessazione del periodo di invalidità temporanea, pari a complessivi 240 giorni, ossia al luglio 2005, quanto al danno permanente) e poi rivalutato annualmente, sino alla data della presente sentenza.
Secondo quanto già correttamente affermato dal primo giudice, inoltre, dal danno non patrimoniale, così come qui riliquidato, occorre detrarre quanto alla danneggiata riconosciuto a titolo di indennizzo ex l. n. 210/1992, con la precisazione che soggette a compensazione sono, non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche quelle da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (cfr. Cass n. 32550/2024, Cass. n. 2840/2024). A tal fine deve verificarsi (anche, ove necessario, come nel caso di specie, tramite utilizzo del potere officioso di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative) lo specifico ammontare della percezione ammessa, ciò “per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura” (Cass. cit.). In mancanza di dati completi, si è così provveduto ad inoltrare, ai sensi art. 213
c.p.c., richiesta di informazioni al Ministero dell'economia e lelle finanze (autorità amministrativa competente al pagamento dell'indennizzo) e al Parte_1
(autorità amministrativa competente, in Sicilia, all'adozione del provvedimento di liquidazione delle somme dovute, ai sensi del DPCM 26.5.2000). Orbene dalle informazioni pervenute emerge che l'odierna appellata, al mese di marzo 2025, ha percepito, a titolo di indennizzo ex l. 210/1992, l'importo complessivo di €.125.432,00.
I ratei di indennizzo da percepire in futuro, da computarsi previa capitalizzazione
(cfr. Cass. S.U. n.12657/2018), secondo l'attestazione del ministero della salute, sono pari, invece, a €.197.871,73, somma ottenuta tenendo conto che l'appellata, alla data della odierna decisione, ha compiuto 67 anni, essendo nata il [...] e che l'aspettativa di vita della donna in Italia secondo la più recente stima dell'ISTAT è fissata in anni 84.7 circa, con la conseguenza che questa in prospettiva dovrà godere della prestazione per ulteriori 16 anni, ossia sino al 2041.
In totale, dunque, €. 323.303,73.
Resta fermo il danno patrimoniale riconosciuto dal tribunale, pari a €.2.000,00.
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione, va disposta la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi porre la residua parte, liquidata come in dispositivo in conformità alle vigenti tabelle e al valore del credito riconosciuto, a carico del . Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata: liquida in favore di a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale da trasfusione di sangue infetto, la somma di €.445.896,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al novembre 2004 quanto all'importo di €.11.880,00 e al luglio 2005 quanto al restante importo, e poi rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza;
dichiara che dalla su indicata somma va detratto quanto riconosciuto alla danneggiata a titolo di l'indennizzo ex l. 210/1992, pari a complessivi €. 323.303,73; per l'effetto condanna il al pagamento, in favore Parte_1
dell'attrice, della relativa differenza, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza fino al soddisfo effettivo;
compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio, e per l'effetto condanna il al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in Parte_1
€.4.666,00 quanto al primo grado, €.4.774,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo