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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa. Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9518 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del giorno
11.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli (NA) al Corso San Giovanni a Teduccio n. 251, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Vessicchio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
des Sraghna (Marocco) il 25.10.1981 e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1 Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.04.2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto introitarsi la causa a sentenza in merito alla pronuncia di divorzio senza assunzione di statuizioni accessorie.
Il PM in data 06.05.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 ss. c.p.c. depositato il 30.10.2023, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio in Orta di Atella (CE) in data 06.09.2022 con la resistente
(nata a [...] - Marocco - il 25.10.1981) e che Controparte_1
dal loro matrimonio non sono nati figli, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente e, decorso il termine ex art. 3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22.03.2024 compariva dinanzi al Giudice delegato il solo difensore del ricorrente, che chiedeva la pronuncia sulla separazione;
il Giudice delegato, atteso che la parte ricorrente con provvedimento del 20.03.2024 era stata esonerata per motivi di salute dal comparire personalmente in udienza, rilevata l'insussistenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere e che la causa risultava matura per la decisione sulla separazione, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione sulla separazione giudiziale.
In data 24.05.2024 veniva pubblicata sentenza di separazione giudiziale n.
2560/2024 e la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia relativa allo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 11.04.2025, il Giudice, sentito il procuratore di parte ricorrente, stante l'esonero della parte a comparire personalmente in udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al PM per le conclusioni. In data 06.05.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione
2 giudiziale definita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2560/2024 pubblicata il 24.05.2024 (il procuratore di parte ricorrente, in virtù dell'esonero concesso al proprio assistito, è comparso dinanzi al Giudice delegato all'udienza del giorno 22.03.2024) e passata in giudicato e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va tuttavia chiarito che benchè venga richiesta la cessazione degli effetti civili deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio atteso che dal certificato in atti si evince che i coniugi hanno contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
4. Non vi sono statuizioni accessorie da assumere, in assenza di domanda.
5. Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e stante la mancata costituzione di parte resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 06.09.2022 a
Orta di Atella (CE) da (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] - Marocco - il Controparte_1
25.10.1981);
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a
3 cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Orta di Atella (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
20, parte I, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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