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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Venezia Seconda Sezione civile R.G. 982/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Caterina Passarelli Presidente rel. Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 07/06/2024, promossa con ricorso da
(C.F. ) rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Francesco Tabanelli, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante contro
Controparte_1 C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Andrea
[...] P.IVA_1 Coronin con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2406 emessa il 12/12/2023 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Camilla Fin).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della sentenza n. 2406\2023 emessa in data 12.12.2023, non notificata, con la quale il Giudice presso il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza n. 2021\74 del 10 maggio 2022 emessa dal Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane
1 della C.C.I.A.A. di e condannava l'odierno appellante alla refusione delle spese CP_1 di lite pari ad € 1.000,00 oltre ad accessori, Voglia accogliere l'opposizione proposta da : Parte_1 disponendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della sussistenza della violazione contestata a;
Parte_2 nel merito annullare l'ordinanza impugnata per le ragioni di cui al ricorso e presente atto d'appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per parte appellata: Respingersi l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata e la legittimità dell'Ordinanza di confisca n. 2021/74 delle attrezzature e strumentazioni professionali utilizzate per lo svolgimento di attività autoriparazione priva di titoli autorizzativi presso un capannone sito a San Martino Buon Albergo (VR), località Guainetta 1, in violazione dell'art. 10, comma 2 della L. 122/1992 del 10/05/2022 (protocollo n.25032) del Dirigente Servizio Regolazione Mercato e Gestione Risorse Umane della C.C.I.A.A. di CP_1 Spese e compensi di causa integralmente rifusi come da nota spese già dimessa. Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 10/6/22, adiva il Tribunale di Verona Parte_1 proponendo opposizione ex art. 22 L.689/81 avverso all'ordinanza-ingiunzione n. 74/21, notificatagli in data 13/5/22, con la quale il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane della Camera di Commercio di CP_1 disponeva la confisca delle attrezzature e strumentazioni professionali utilizzate per lo svolgimento di attività autoriparazione priva di titoli autorizzativi presso un capannone sito a San Martino Buon Albergo (VR), località Guainetta 1, per violazione dell'art. 10, comma 2 della L. 122/1992. A fondamento dell'opposizione, sosteneva l'altruità dell'attrezzatura, essendo mero conduttore dei locali e non custode degli stessi. Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 Con sentenza n. 2406 del 12/12/23, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione. Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre la CCIA Parte_1 di costituitasi, resisteva al gravame. CP_1 All'udienza del 10/6/25, udienza fissata per la discussione orale, le parti si riportavano alle rispetive difese e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
*** Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione sostenendo che:
2 a) dal verbale di sequestro del 22.11.2021, dal verbale di rilievo fotografico e dal verbale di accertamento del 3.12.2021 è emerso che le attrezzature oggetto di causa erano state usate per lavorazioni di autoriparazione priva di titoli autorizzativi, da parte di , e che tali attrezzature erano collocate presso il capannone Parte_2 sito in San Martino Buon Albergo (VR) loc. Guainetta 1, condotto in locazione da
(docc.
1-3 di parte resistente); Parte_1 b) In particolare, dal verbale di sequestro risulta che, al momento dell'ispezione, era in corso la riparazione di due autovetture BMW, targate EV301CK e EP383KM; c) Detti verbali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, sicché, trattandosi di circostanze oggetto di diretta rilevazione da parte della Polizia Giudiziaria, l'efficacia probatoria degli stessi poteva essere contestata soltanto mediante querela di falso;
d) Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, anche alla confisca obbligatoria ex art. 10 comma 2 l. 122/92, va applicata la regola generale sulla salvezza dei diritti dei terzi-proprietari estranei alla violazione, prevista dall'art. 20 u.c. l. 689/81 (Cass. 4545/98), nel caso di specie detta norma non rileva, posto che: i)
non ha nemmeno allegato a chi altri apparterrebbero i beni rinvenuti Parte_1 nel magazzino da lui condotto in locazione;
ii) l'opponente non ha nemmeno fornito prova della proprietà altrui sulle attrezzature, a fronte della piena ed esclusiva disponibilità che aveva delle stesse, quale conduttore del magazzino;
iii) sotto tale profilo non può certo assumere rilevanza il contratto di scioglimento per mutuo dissenso del contratto di locazione, prodotto in giudizio dall'opponente, posto che lo stesso risale ad un momento successivo all'ispezione compiuta dall'organo accertatore. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività svolta.
lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, ha proposto Parte_1 appello per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc essendo propedeutico l'accertamento dell'effettivo svolgimento di una attività di riparazione di autovetture, costituente l'illecito dal quale erano poi scaturite le varie contestazioni;
2) errata riferibilità delle condotte a sé, senza tenere conto che Parte_1 era solo il firmatario del contratto e che mancava la prova dell'elemento soggettivo;
3) mancata compensazione delle spese di lite, nonostante la particolare natura della controversia.
***
3 Innanzitutto, merita evidenziare che la delibera impugnata, emessa il 10/5/22 dalla Camera di Commercio, ha disposto la confisca delle attrezzature sequestrate presso il capannone, condotto in locazione da ed utilizzate per l'attività non Parte_1 autorizzata di autoriparazione svolta da in violazione dell'art. 10, Parte_2 comma 2, L. 122/92 di cui al verbale della Polizia Stradale di del 19/11/2021. CP_1 Ciò premesso, con il primo motivo, sostiene che il primo giudice non Parte_1 si sarebbe pronunciato sulla chiesta sospensione ex art. 295 cpc in attesa dell'esito del procedimento penale a suo carico per gli stessi fatti. In ogni caso, chiede che questa Corte tenga conto dell'esito di quel giudizio, concluso con sentenza di assoluzione. Il motivo non può essere accolto. Infatti, in sede penale, a ed a veniva contestata la Parte_1 Parte_2 violazione dell'art.13 del D.Lgs 24/6/2003 n. 309 poiché, in concorso fra loro,
“….effettuavano attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti”, mentre qui si discute della confisca delle attrezzature utilizzate per l'attività abusiva di autoriparazione posta in essere in violazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/92. Si tratta di fattispecie del tutto diverse tra loro che non si pongono in alcun rapporto di pregiudizialità, data la diversità della condotta relativa alla gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei veicoli fuori uso, rispetto all'accertato esercizio abusivo dell'attività di auto riparazione a carico di . Parte_2 Ed è la stessa motivazione della sentenza penale di assoluzione ad evidenziare la diversa rilevanza delle condotte esaminate, vale a dire, da un lato, l'esercizio dell'attività di autoriparazione abusiva nel capannone dal medesimo condotto in locazione per il quale esercizio il giudce penale esclude l'estraneità del figlio desumendone la consapevolezza in forza della intestazione del contratto di locazione per favorire il padre, e, dall'altro, la gestione dei rifiuti prodotti da quell'attività, per la quale la “signoria legale” sul capannone da parte di non bastava ad integrare il reato (v. pag. 6 Parte_1 sentenza penale). Ne consegue che la sentenza di assoluzione dal reato ex art.13 del D.Lgs 24/6/2003 n. 309 non giova a per andare esente da responsabilità ex art. 10 L. Parte_1 122/92 per la confisca delle attrezzature rinvenute nel capannone dal medesimo condotto in locazione. Con il secondo motivo, attinente alla riferibilità della violazione in questione a Pt_1
quest'ultimo sostiene l'erroneità della sentenza in quanto non ha tenuto conto
[...] che, a dimostrare l'addebito, non poteva essere sufficiente il verbale degli accertatori, la cui fede privilegiata non può estendersi alla valutazione del coinvolgimento oggettivo e soggettivo dell'appellante. Il motivo è infondato. Sotto il profilo oggettivo, va rilevato che l'ordinanza di confisca datata 10/05/2022 è conseguente ex art.10, comma 2, L.122/92, al sequestro amministrativo disposto con
4 verbale del 22/11/2021, in quanto, a seguito del controllo amministrativo effettuato in data 19/11/2021 all'interno del capannone condotto in affitto da , è Parte_1 stato riscontrato che, di fatto, tale capannone era adibito ad attività di riparazione di auto senza i necessari titoli autorizzativi;
oggetto del sequestro erano, appunto, le attrezzature e le strumentazioni professionali che inequivocabilmente erano utilizzate per la riparazione dei veicoli per i quali era in corso la riparazione. Tali fatti non sono messi in discussione, limitandosi a sostenere di Parte_1 essere il mero conduttore del capannone e di non essere proprietario dei beni, circostanze che non assumono rilievo ai fine dell'annullamento della delibera impugnata, posto che:
- da un lato, , sostenendo di non essere proprietario dei beni in Parte_1 questione, avrebbe dovuto dimostrare di avere interesse all'annullamento di una delibera che disponeva la confisca di beni non suoi, pacificamente destinati all'esercizio dell'attività abusiva ed obbligatoriamente confiscati. Al riguardo, invece, l'appellante non ha in alcun modo indicato chi fosse il proprietario dei beni né ha precisato quale fosse il suo legittimo interesse a salvaguardare l'altrui proprietà;
- dall'altro, , mediante la stipula del contratto di locazione, ha Parte_1 innegabilmente offerto al padre un contributo causale determinante per l'esercizio dell'attività di autoriparazione svolta all'interno del capannone locato. Sotto il profilo soggettivo, risulta poco credibile che l'attività di riparazione delle auto si svolgesse all'interno del capannone condotto da a sua totale insaputa, Parte_1 specie se si considera, oltre allo stretto vincolo di parentela, che, in sede penale, è stato accertato che il padre, privo delle necessarie referenze, aveva chiesto al figlio il favore di rendersi intestatario del contratto;
in ogni caso, il conduttore risponde di quanto avviene all'interno dell'immobile di cui ha la disponibilità in base ad un contratto di locazione che gliene consente l'uso come mero magazzino. Del resto, la violazione dell'art. 10 L. 122/92 mira ad evitare lo svolgimento dell'attività dì autoriparazione senza relativa iscrizione presso il registro imprese, sia a chi materialmente e dolosamente la effettua e sia a chi indirettamente e colpevolmente la favorisce. Così è avvenuto da parte di . Parte_1 Inammissibile è il terzo motivo di appello, con cui si duole della Parte_1 mancata compensazione delle spese processuali, senza tener conto della mancanza dei presupposti previsti dall'art.92 cpc, nemmeno enunciati. Ne consegue il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza n. 2406 emessa il 12/12/2023 dal Tribunale di Verona. Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la Parte_1 regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM
5 55/14, tenuto conto del modesto valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.2406 emessa il 12/12/2023 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore di di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00 per CP_1 compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1 Venezia, 10/6/25 Il Presidente Caterina Passarelli
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La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Caterina Passarelli Presidente rel. Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 07/06/2024, promossa con ricorso da
(C.F. ) rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Francesco Tabanelli, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante contro
Controparte_1 C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Andrea
[...] P.IVA_1 Coronin con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2406 emessa il 12/12/2023 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Camilla Fin).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della sentenza n. 2406\2023 emessa in data 12.12.2023, non notificata, con la quale il Giudice presso il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza n. 2021\74 del 10 maggio 2022 emessa dal Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane
1 della C.C.I.A.A. di e condannava l'odierno appellante alla refusione delle spese CP_1 di lite pari ad € 1.000,00 oltre ad accessori, Voglia accogliere l'opposizione proposta da : Parte_1 disponendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della sussistenza della violazione contestata a;
Parte_2 nel merito annullare l'ordinanza impugnata per le ragioni di cui al ricorso e presente atto d'appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per parte appellata: Respingersi l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata e la legittimità dell'Ordinanza di confisca n. 2021/74 delle attrezzature e strumentazioni professionali utilizzate per lo svolgimento di attività autoriparazione priva di titoli autorizzativi presso un capannone sito a San Martino Buon Albergo (VR), località Guainetta 1, in violazione dell'art. 10, comma 2 della L. 122/1992 del 10/05/2022 (protocollo n.25032) del Dirigente Servizio Regolazione Mercato e Gestione Risorse Umane della C.C.I.A.A. di CP_1 Spese e compensi di causa integralmente rifusi come da nota spese già dimessa. Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 10/6/22, adiva il Tribunale di Verona Parte_1 proponendo opposizione ex art. 22 L.689/81 avverso all'ordinanza-ingiunzione n. 74/21, notificatagli in data 13/5/22, con la quale il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane della Camera di Commercio di CP_1 disponeva la confisca delle attrezzature e strumentazioni professionali utilizzate per lo svolgimento di attività autoriparazione priva di titoli autorizzativi presso un capannone sito a San Martino Buon Albergo (VR), località Guainetta 1, per violazione dell'art. 10, comma 2 della L. 122/1992. A fondamento dell'opposizione, sosteneva l'altruità dell'attrezzatura, essendo mero conduttore dei locali e non custode degli stessi. Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 Con sentenza n. 2406 del 12/12/23, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione. Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre la CCIA Parte_1 di costituitasi, resisteva al gravame. CP_1 All'udienza del 10/6/25, udienza fissata per la discussione orale, le parti si riportavano alle rispetive difese e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
*** Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione sostenendo che:
2 a) dal verbale di sequestro del 22.11.2021, dal verbale di rilievo fotografico e dal verbale di accertamento del 3.12.2021 è emerso che le attrezzature oggetto di causa erano state usate per lavorazioni di autoriparazione priva di titoli autorizzativi, da parte di , e che tali attrezzature erano collocate presso il capannone Parte_2 sito in San Martino Buon Albergo (VR) loc. Guainetta 1, condotto in locazione da
(docc.
1-3 di parte resistente); Parte_1 b) In particolare, dal verbale di sequestro risulta che, al momento dell'ispezione, era in corso la riparazione di due autovetture BMW, targate EV301CK e EP383KM; c) Detti verbali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, sicché, trattandosi di circostanze oggetto di diretta rilevazione da parte della Polizia Giudiziaria, l'efficacia probatoria degli stessi poteva essere contestata soltanto mediante querela di falso;
d) Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, anche alla confisca obbligatoria ex art. 10 comma 2 l. 122/92, va applicata la regola generale sulla salvezza dei diritti dei terzi-proprietari estranei alla violazione, prevista dall'art. 20 u.c. l. 689/81 (Cass. 4545/98), nel caso di specie detta norma non rileva, posto che: i)
non ha nemmeno allegato a chi altri apparterrebbero i beni rinvenuti Parte_1 nel magazzino da lui condotto in locazione;
ii) l'opponente non ha nemmeno fornito prova della proprietà altrui sulle attrezzature, a fronte della piena ed esclusiva disponibilità che aveva delle stesse, quale conduttore del magazzino;
iii) sotto tale profilo non può certo assumere rilevanza il contratto di scioglimento per mutuo dissenso del contratto di locazione, prodotto in giudizio dall'opponente, posto che lo stesso risale ad un momento successivo all'ispezione compiuta dall'organo accertatore. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività svolta.
lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, ha proposto Parte_1 appello per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc essendo propedeutico l'accertamento dell'effettivo svolgimento di una attività di riparazione di autovetture, costituente l'illecito dal quale erano poi scaturite le varie contestazioni;
2) errata riferibilità delle condotte a sé, senza tenere conto che Parte_1 era solo il firmatario del contratto e che mancava la prova dell'elemento soggettivo;
3) mancata compensazione delle spese di lite, nonostante la particolare natura della controversia.
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3 Innanzitutto, merita evidenziare che la delibera impugnata, emessa il 10/5/22 dalla Camera di Commercio, ha disposto la confisca delle attrezzature sequestrate presso il capannone, condotto in locazione da ed utilizzate per l'attività non Parte_1 autorizzata di autoriparazione svolta da in violazione dell'art. 10, Parte_2 comma 2, L. 122/92 di cui al verbale della Polizia Stradale di del 19/11/2021. CP_1 Ciò premesso, con il primo motivo, sostiene che il primo giudice non Parte_1 si sarebbe pronunciato sulla chiesta sospensione ex art. 295 cpc in attesa dell'esito del procedimento penale a suo carico per gli stessi fatti. In ogni caso, chiede che questa Corte tenga conto dell'esito di quel giudizio, concluso con sentenza di assoluzione. Il motivo non può essere accolto. Infatti, in sede penale, a ed a veniva contestata la Parte_1 Parte_2 violazione dell'art.13 del D.Lgs 24/6/2003 n. 309 poiché, in concorso fra loro,
“….effettuavano attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti”, mentre qui si discute della confisca delle attrezzature utilizzate per l'attività abusiva di autoriparazione posta in essere in violazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/92. Si tratta di fattispecie del tutto diverse tra loro che non si pongono in alcun rapporto di pregiudizialità, data la diversità della condotta relativa alla gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei veicoli fuori uso, rispetto all'accertato esercizio abusivo dell'attività di auto riparazione a carico di . Parte_2 Ed è la stessa motivazione della sentenza penale di assoluzione ad evidenziare la diversa rilevanza delle condotte esaminate, vale a dire, da un lato, l'esercizio dell'attività di autoriparazione abusiva nel capannone dal medesimo condotto in locazione per il quale esercizio il giudce penale esclude l'estraneità del figlio desumendone la consapevolezza in forza della intestazione del contratto di locazione per favorire il padre, e, dall'altro, la gestione dei rifiuti prodotti da quell'attività, per la quale la “signoria legale” sul capannone da parte di non bastava ad integrare il reato (v. pag. 6 Parte_1 sentenza penale). Ne consegue che la sentenza di assoluzione dal reato ex art.13 del D.Lgs 24/6/2003 n. 309 non giova a per andare esente da responsabilità ex art. 10 L. Parte_1 122/92 per la confisca delle attrezzature rinvenute nel capannone dal medesimo condotto in locazione. Con il secondo motivo, attinente alla riferibilità della violazione in questione a Pt_1
quest'ultimo sostiene l'erroneità della sentenza in quanto non ha tenuto conto
[...] che, a dimostrare l'addebito, non poteva essere sufficiente il verbale degli accertatori, la cui fede privilegiata non può estendersi alla valutazione del coinvolgimento oggettivo e soggettivo dell'appellante. Il motivo è infondato. Sotto il profilo oggettivo, va rilevato che l'ordinanza di confisca datata 10/05/2022 è conseguente ex art.10, comma 2, L.122/92, al sequestro amministrativo disposto con
4 verbale del 22/11/2021, in quanto, a seguito del controllo amministrativo effettuato in data 19/11/2021 all'interno del capannone condotto in affitto da , è Parte_1 stato riscontrato che, di fatto, tale capannone era adibito ad attività di riparazione di auto senza i necessari titoli autorizzativi;
oggetto del sequestro erano, appunto, le attrezzature e le strumentazioni professionali che inequivocabilmente erano utilizzate per la riparazione dei veicoli per i quali era in corso la riparazione. Tali fatti non sono messi in discussione, limitandosi a sostenere di Parte_1 essere il mero conduttore del capannone e di non essere proprietario dei beni, circostanze che non assumono rilievo ai fine dell'annullamento della delibera impugnata, posto che:
- da un lato, , sostenendo di non essere proprietario dei beni in Parte_1 questione, avrebbe dovuto dimostrare di avere interesse all'annullamento di una delibera che disponeva la confisca di beni non suoi, pacificamente destinati all'esercizio dell'attività abusiva ed obbligatoriamente confiscati. Al riguardo, invece, l'appellante non ha in alcun modo indicato chi fosse il proprietario dei beni né ha precisato quale fosse il suo legittimo interesse a salvaguardare l'altrui proprietà;
- dall'altro, , mediante la stipula del contratto di locazione, ha Parte_1 innegabilmente offerto al padre un contributo causale determinante per l'esercizio dell'attività di autoriparazione svolta all'interno del capannone locato. Sotto il profilo soggettivo, risulta poco credibile che l'attività di riparazione delle auto si svolgesse all'interno del capannone condotto da a sua totale insaputa, Parte_1 specie se si considera, oltre allo stretto vincolo di parentela, che, in sede penale, è stato accertato che il padre, privo delle necessarie referenze, aveva chiesto al figlio il favore di rendersi intestatario del contratto;
in ogni caso, il conduttore risponde di quanto avviene all'interno dell'immobile di cui ha la disponibilità in base ad un contratto di locazione che gliene consente l'uso come mero magazzino. Del resto, la violazione dell'art. 10 L. 122/92 mira ad evitare lo svolgimento dell'attività dì autoriparazione senza relativa iscrizione presso il registro imprese, sia a chi materialmente e dolosamente la effettua e sia a chi indirettamente e colpevolmente la favorisce. Così è avvenuto da parte di . Parte_1 Inammissibile è il terzo motivo di appello, con cui si duole della Parte_1 mancata compensazione delle spese processuali, senza tener conto della mancanza dei presupposti previsti dall'art.92 cpc, nemmeno enunciati. Ne consegue il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza n. 2406 emessa il 12/12/2023 dal Tribunale di Verona. Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la Parte_1 regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM
5 55/14, tenuto conto del modesto valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.2406 emessa il 12/12/2023 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore di di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00 per CP_1 compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1 Venezia, 10/6/25 Il Presidente Caterina Passarelli
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