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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1471/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA TA PI IT, Presidente
LETTIERI OL, RE
BOCCALONE OL, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1400/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81552 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 81552 del 15.10.2024, notificato il 21.10.2025 da Roma Capitale per complessivi € 14.420,88 (comprensivi di sanzioni e interessi) per IMU 2019, tramite il quale contestava una maggiore imposta dovuta, rispetto a quella pagata, per
€ 6.896,58, in relazione a due stabili in Roma alla Indirizzo_1 e alla Indirizzo_2
. Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) carenza di motivazione dell'atto; b) mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'Ufficio erariale;
c) mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU (riduzione del 50%) per le unità immobiliari dichiarate “di interesse artistico particolarmente importante” ex artt. 1 e 3 della Legge 1089/1939, ora art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Il competente Ufficio finanziario convenuto (Comune di Roma) si costituiva e presentava memoria con la quale chiedeva rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Quanto alla deduzione del vincolo, asseritamente idoneo ad attribuire l'agevolazione, va premesso che vi sono due diversi vincoli in relazione ai beni immobili di interesse culturale/ storico/artistico: un vincolo diretto (di cui all'art. 10 e ss D.Lvo. 42/2004) che grava proprio sul bene immobile
(o sul complesso immobiliare, essendo del tutto irrilevante la forma e le dimensioni), che si intende tutelare, ed un vincolo indiretto (di cui all'art. 45 e ss D.Lvo 42/2004), che grava sul contesto ambientale in cui si trova il bene di interesse culturale che si intende tutelare (si pensi all'impossibilità di apportare modifiche a quegli edifici confinanti con un palazzo vincolato, in quanto tali modifiche “snaturerebbero” lo stile architettonico del palazzo stesso). Solo la prima forma di tutela concede al proprietario dell'immobile il diritto all'agevolazione e se il vincolo riguarda una parte dell'edificio, inseparabile dal resto, lo sgravio va applicato sull'intero immobile poiché, anche in questa situazione, il contribuente ha spese maggiori per la manutenzione del bene oggetto di vincolo diretto e quindi gli va riconosciuto l'esenzione parziale del pagamento dell'Imu.
2. Ciò premesso, e chiarito che l'onere di provare il diritto all'agevolazione può essere assolto dall'interessato con qualsiasi documentazione idonea, va rilevato che la documentazione allegata al ricorso non prova che il bene in questione sia attinto da un vincolo diretto: la certificazione della Soprintendenza di cui all'allegato 5 al ricorso parla, infatti, di tutela indiretta. Tale deduzione è rafforzata dalla circostanza che, conformemente al tenore dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 504/92, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare con una rendita determinata, e senza indicazione di esenzioni o riduzioni, costituisce di per sé condizione necessaria e sufficiente perché l'unità sia considerata avere quel valore, e debba dunque essere assoggettata alla relativa imposta locale a carico del soggetto che, sempre in base ai registri catastali, ne risulti avere la titolarità.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, che si liquidano complessivamente (spese vive ed onorario) in euro 2.000,00.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Nicola Lettieri Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA TA PI IT, Presidente
LETTIERI OL, RE
BOCCALONE OL, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1400/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81552 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 81552 del 15.10.2024, notificato il 21.10.2025 da Roma Capitale per complessivi € 14.420,88 (comprensivi di sanzioni e interessi) per IMU 2019, tramite il quale contestava una maggiore imposta dovuta, rispetto a quella pagata, per
€ 6.896,58, in relazione a due stabili in Roma alla Indirizzo_1 e alla Indirizzo_2
. Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) carenza di motivazione dell'atto; b) mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'Ufficio erariale;
c) mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU (riduzione del 50%) per le unità immobiliari dichiarate “di interesse artistico particolarmente importante” ex artt. 1 e 3 della Legge 1089/1939, ora art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Il competente Ufficio finanziario convenuto (Comune di Roma) si costituiva e presentava memoria con la quale chiedeva rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Quanto alla deduzione del vincolo, asseritamente idoneo ad attribuire l'agevolazione, va premesso che vi sono due diversi vincoli in relazione ai beni immobili di interesse culturale/ storico/artistico: un vincolo diretto (di cui all'art. 10 e ss D.Lvo. 42/2004) che grava proprio sul bene immobile
(o sul complesso immobiliare, essendo del tutto irrilevante la forma e le dimensioni), che si intende tutelare, ed un vincolo indiretto (di cui all'art. 45 e ss D.Lvo 42/2004), che grava sul contesto ambientale in cui si trova il bene di interesse culturale che si intende tutelare (si pensi all'impossibilità di apportare modifiche a quegli edifici confinanti con un palazzo vincolato, in quanto tali modifiche “snaturerebbero” lo stile architettonico del palazzo stesso). Solo la prima forma di tutela concede al proprietario dell'immobile il diritto all'agevolazione e se il vincolo riguarda una parte dell'edificio, inseparabile dal resto, lo sgravio va applicato sull'intero immobile poiché, anche in questa situazione, il contribuente ha spese maggiori per la manutenzione del bene oggetto di vincolo diretto e quindi gli va riconosciuto l'esenzione parziale del pagamento dell'Imu.
2. Ciò premesso, e chiarito che l'onere di provare il diritto all'agevolazione può essere assolto dall'interessato con qualsiasi documentazione idonea, va rilevato che la documentazione allegata al ricorso non prova che il bene in questione sia attinto da un vincolo diretto: la certificazione della Soprintendenza di cui all'allegato 5 al ricorso parla, infatti, di tutela indiretta. Tale deduzione è rafforzata dalla circostanza che, conformemente al tenore dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 504/92, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare con una rendita determinata, e senza indicazione di esenzioni o riduzioni, costituisce di per sé condizione necessaria e sufficiente perché l'unità sia considerata avere quel valore, e debba dunque essere assoggettata alla relativa imposta locale a carico del soggetto che, sempre in base ai registri catastali, ne risulti avere la titolarità.
3. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex articoli
91 e, ove il caso, 96 comma 3 c.p.c. -, a carico della parte soccombente - che ad ogni buon conto deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità (Cass. Sez. II, sentenza n. 189 del 09.01.2017) -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n°
42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, che si liquidano complessivamente (spese vive ed onorario) in euro 2.000,00.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Nicola Lettieri Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa