Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7203 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7203 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Eleonora Mattavelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via
Solferino n. 21/23, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Ornago (MB), Via Aldo Moro n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Brambilla ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Agrate Brianza (MB) presso il Centro Direzionale
Colleoni Palazzo Astrolabio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
, annotato nei registri dello stato civile del Comune di Ornago anno 2010 al n. 10 parte II, Parte_2
S.C. doc.1).
- ORDINARE la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale dello Stato affinché proceda all'annotazione dell'emananda sentenza ed a quant'altro di sua competenza.
Alle seguenti condizioni congiunte:
- AFFIDARE AD ENTRAMBI i figli e , con collocamento prevalente Parte_3 Per_1 Per_2 presso l'abitazione del padre e stabilendo l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, con impegno dei genitori a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
- REGOLAMENTARE il diritto di visita dei figli e come segue: Per_1 Per_2
B) La signora potrà trascorrere con i figli, nella settimana di non competenza, il lunedì Parte_1 pomeriggio dalle ore 17.00, prelevandoli dalla casa paterna ed ivi riaccompagnandoli, alle ore
21.00, dopo cena.
C) La signora durante la settimana, potrà trascorrere altro tempo con i figli, previo Parte_1 accordo tra i genitori e compatibilmente con le richieste dei figli e i loro impegni.
D) Gli orari ed i giorni indicati potranno essere modificati, previo accordi di entrambi i genitori, anche in base alle esigenze dei minori.
E) Durante le festività natalizie e trascorreranno sempre il giorno e la notte della Per_1 Per_2
Vigilia con la mamma mentre il giorno del Santo Natale verrà trascorso, sempre, con il papa.
F) Il giorno di Santo Stefano, la Santa Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo verranno trascorsi dai minori ad anni alterni, con ciascuno dei genitori.
Per l'anno corrente e trascorreranno il giorno di Santo Stefano con il papa;
per l'anno Per_1 Per_2
a venire e trascorreranno la Santa Pasqua con il sig. ed il Lunedi dell'Angelo Per_1 Per_2 Pt_2 con la mamma.
G) Gli eventuali ponti scolastici verranno trascorsi dai minori con il genitore con cui passeranno il fine settimana.
I) Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive. Tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi oltre che, ovviamente, delle esigenze dei figli.
Si precisa che il sig. avrà la precedenza nella scelta delle due settimane per le vacanze estive Pt_2 in quanto può usufruire delle ferie solo nel mese di agosto per due settimane stabilite dal datore di lavoro;
pertanto, i figli trascorreranno le due settimane di vacanze estive con il padre, nel periodo il cui il padre avrà le predette ferie. Per le altre settimane durante le vacanze scolastiche verrà osservato il normale calendario.
- STABILIRE a carico della signora a favore del sig. un contributo mensile per il Parte_1 Pt_2 mantenimento di e pari ad euro 600,00 da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni Per_1 Per_2 mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al sig. Pt_2
Il predetto importo viene determinato come segue: ammontare dell'assegno unico inps + differenza a carico personale dalla madre per arrivare alla somma indicata in euro 600,00;
Si precisa che l'assegno unico verrà accreditato a ciascun genitore al 50%
Detto importo di € 600,00 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita tenendo conto che, per la somma erogata dall'INPS a titolo di assegno unico la rivalutazione verrà effettuata automaticamente ed annualmente dall'Istituto, mentre per la differenza a carico della signora l'importo verrà rivalutato a decorrere dal mese dell'anno successivo la data Parte_1 della sentenza.
I figli saranno fiscalmente a carico del padre al 100% che, quindi, potrà usufruire integralmente delle relative detrazioni fiscali.
Sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario le spese per vitto e mensa scolastica;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio stagione;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola, successivi al corredo di inizio anno;
frequenza del tempo prolungato, pre e post scuola, baby sitter. La signora corrisponderà al sig. a titolo di rimborso e previa presentazione di Parte_1 Pt_2 idonea giustificazione e documentazione, il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida condivise concernenti le spese per i figli in vigore presso il Tribunale di Monza che si riportano ed allegano quale parte integrante del presente accordo.
Saranno, pertanto, da considerarsi spese straordinarie, EROGABILI
SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
- Spese mediche: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica ovvero a farmaci relativi a patologie accertate, nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate:
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato.
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia):
- Spese mediche urgenti:
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica, ivi compresi gli abbonamenti e le spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
-Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate e invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
-Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue. informatica, attivita artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari: alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessita di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza. la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parita di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese e tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno sette giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
DARE atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente a richiedere documenti validi per l'espatrio per sé stessi nonché per i figli e , indifferentemente accompagnati da ciascun genitore. Per_1 Per_2
Le parti danno atto di avere regolato ad oggi tutte le questioni economiche dipendenti e discendenti dal contributo al mantenimento, ivi compresa la rivalutazione Istat, sia in relazione al contributo ordinario che alle spese straordinarie e di non avere pertanto nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra.
Le stesse dichiarano di accettare ad ogni effetto di legge l'emananda Sentenza pronunciata dall'Ill.mo Tribunale adito e di rinunciare ad ogni impugnazione avverso di essa.
Con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da accordo di negoziazione assistita in materia di separazione ai sensi dell'art. 6 L. 162/2014, autorizzato dalla Procura della repubblica di Monza in data 7.07.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di autorizzazione pervenuta dal Pubblico Ministero, in persona del dott. LV LO, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 4.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 10.10.2010 (atto n. 10 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ornago
MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ornago (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi