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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.269 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza dell'08.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata a [...] -Svizzera- il 17.05.1972, cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale
[...]
Matera e Sidney Arena, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Vibo Valentia alla via S. Venere n.7 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Santa Mordà, giusta procura in atti, presso il
[...]
cui studio in Reggio Calabria, alla via Tommaso Campanella n.38 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti
All'udienza dell'08 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 03.03.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito,
[...]
, assumendo che: CP_1
-il 19 settembre 2009 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa soprattutto del tradimento del marito che aveva allacciato una relazione amorosa con un'altra donna;
-in particolare, nel 2016 il si era stato trasferito per ragioni di lavoro in Lombardia CP_1
dove qualche anno dopo aveva acquistato un bar in Milano alla via Maiocchi, facendo rientro a Reggio Calabria sempre più raramente;
-il 04.08.2021 alle ore 18 circa sotto la casa della ricorrente si era presentata una donna di origini brasiliane che, rivolgendosi alla CE, aveva chiesto del marito, riferendole di avere una relazione sentimentale con il da circa 4 anni, poiché lo stesso le aveva CP_1
detto di essere divorziato;
-dopo quell'episodio, aveva dato incarico ad un'agenzia di investigazioni private le cui risultanze avevano confermato i forti sospetti circa la relazione extraconiugale che il marito aveva allacciato con quella donna.
pagina 2 di 14 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile di € 500,00.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'esposizione CP_1
dei fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che i motivi della crisi coniugale andavano individuati, non già nell'inesistente relazione extraconiugale che avrebbe avuto l'uomo con un'altra donna, bensì nella reciproca disaffezione alla vita di coppia determinata anche dalla circostanza che egli per ragioni di lavoro trascorreva molto tempo lontano da casa, nonché per il mancato arrivo di un figlio inizialmente tanto desiderato;
assumeva che non ricorrevano i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie che svolgeva attività lavorativa remunerata e i cui redditi erano superiori a quelli percepiti dal marito.
All'udienza presidenziale del 20.10.2022, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, il
Presidente non adottava alcun provvedimento provvisorio e urgente, non ricorrendone le condizioni.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata da ciascuna parte;
infine, all'udienza cartolare dell'08.10.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
pagina 3 di 14 La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare dell'obbligo di fedeltà.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte espresso sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (da ultimo,
Cass. n.18725/2023; Cass. n.16169/2023; Cass. n.15196/2023, fra le altre, Cass.
pagina 4 di 14 n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ciò posto, va detto che l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art.143 c.c. comma 2) tale da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione
(da ultimo, Cass. n.10823/2016).
E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi
(art.151 c.c. comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L'evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie” -e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso -infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime -secondo la definizione invalsa nell'uso- dei “separati in casa”), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
pagina 5 di 14 In proposito, va detto che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
n.27771/2022).
E' stato infatti affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
, salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in Per_1
una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti (Cass. n.25966/2022).
Va tuttavia precisato che l'intollerabilità della convivenza non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi: così ragionando, infatti, la separazione, anziché fondarsi sull'intollerabilità del rapporto coniugale, finirebbe per identificarsi in una sorta di ripudio unilaterale, asseritamente giustificato da scelte di vita, anche se non condivise dall'altro coniuge;
non solo, ma verrebbe radicalmente meno, in patente contrasto con il dettato normativo, la possibilità di verificare se, ed in quale misura, la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio abbia inciso sull'intollerabilità della convivenza.
pagina 6 di 14 Per altro verso, la violazione dell'obbligo di fedeltà assume rilevanza anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale sopra menzionato, offendendo la sensibilità e la dignità del coniuge che subisce gli effetti di quei comportamenti (vedi, fra le altre, Cass. n.26/1991;
Cass. n.3511/1994; Cass. n.9287/1997; Cass. n.86/1998; Cass. n.10977/1998).
Invero, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, quand'anche non si sostanzi in un adulterio, comporti un'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
D'altronde, una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità nei termini anzidetti, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame, ed in genere il comportamento illegittimo, possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell'altro coniuge, non essendo invocabile in tema di rapporti familiari i concetti di compensazione, funzionali per i rapporti obbligatori ma non già per quelli coniugali.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, alla luce delle rilevanti dichiarazioni rese da numerosi testi escussi (“faccio presente che prima che mia cognata mi raccontasse questo episodio di cui al capo 1 non sapevo che mio cognato avesse una relazione sentimentale con quella donna;
dopo questo racconto, utilizzando i social, ho riscontrato che da tempo esisteva questa relazione che poi mi fu confermata anche da mia cognata”, teste “Preciso che ho assistito in presa diretta alla Testimone_1
circostanza verificatasi il 04.08.2021 intorno alle 18:00 presso la casa familiare in cui è ubicata anche l'abitazione coniugale di mai sorella;
preciso che fui proprio io a imbattermi con questa donna che mi chiedeva se in quella casa abitasse il Sig. CP_1
pagina 7 di 14 preciso che in quel frangente la Sig.ra era intenta a parlare al telefono proprio con il
; ad un certo punto si affacciò mia sorella che, alla sollecitazione della Sig.ra, CP_1
scese subito al pian terreno per capire che cosa volesse questa tizia;
una volta scesa mia sorella, io mi sono allontanato dalle due donne ma mi sono posizionato in maniera tale da sentire cosa stessero dicendo e sentii subito che quella donna diceva a mia sorella che da circa quattro anni aveva una relazione sentimentale con il marito;
Non sono in grado di riferire quale sia il nome di questa donna, ma sono certo che non si trattasse di una donna di nazionalità italiana per come era certamente intuibile dalla cadenza del suo linguaggio;
confermo che successivamente, mia sorella incaricò un'agenzia di investigazione privata per appurare se quanto riferito dalla donna rispondesse al vero”; teste;
“Ricordo che la mi riferì di avere Testimone_2 Pt_1
rinvenuto una carta di imbarco intestata alla sig.ra che era venuta a trovare il marito nell'agosto 2021 e questa era il motivo per cui mi aveva riferito che avrebbe consegnato gli effetti personali del marito perché se li potesse ritirare;
io cercai di calmarla, rintracciando il e ci fu poi la telefonata”, teste . CP_1 Testimone_3
Significativa e chiarificatrice si rivela poi la deposizione resa dal teste Testimone_4
che ha condotto le investigazioni private per conto dell'agenzia alla quale si era rivolta l'odierna ricorrente e che ha documentato i duraturi incontri clandestini del con CP_1
un'altra donna: “conosco le odierne parti perché, se non ricordo male nell'anno 2021,
l'agenzia di investigazione presso cui svolgo attività lavorativa ha ricevuto un incarico di svolgere attività investigativa nei confronti di un signore di cui all'epoca non conoscevo le generalità, ma che poi ho riconosciuto come una delle parti di questo procedimento, presente in aula;
la mia attività è consistita nel pedinamento e nei servizi di osservazione, espletati in una arco temporale di circa un mese, non in giorni consecutivi, all'esito dei quali posso confermare di aver notato il signore che si accompagnava con un'altra donna con la quale conduceva delle giornate come se fosse la sua compagna, poiché li abbiamo visti assieme recarsi al supermercato, in un'occasione in ospedale, a cena in un ristorante giapponese e anche in un'occasione in
pagina 8 di 14 bici; non ho mai visto questo signore e questa donna scambiarsi effusioni in pubblico o in atteggiamenti intimi, posso dire però di averli visti passeggiare saltuariamente mano nella mano;
aggiungo che questa donna abitava a Bareggio, comune limitrofo a Milano, in una circostanza ho visto questa signora in compagnia di un ragazzo maggiorenne e di un minore, che ho intravisto sul balcone;
premetto che, secondo le indicazioni dell'ufficio, in alcuni casi i nostri appostamenti e pedinamenti avvenivano sino a tarda ora della sera, in alcuni casi abbiamo visto entrare in casa della signora il e, la CP_1
mattina seguente, riprendendo il servizio abbiamo notato lo stesso uscire a bordo della propria autovettura dal cortile di casa della signora;
non ho redatto materialmente io la relazione in atti, anche perché chi si occupa dei servizi di appostamento e pedinamento si limita a redigere un report che poi viene sviluppato dal titolare dell'agenza; aggiungo che ho visto i due signori anche in macchina assieme;
confermo che la donna oggetto di investigazione l'ho appena vista nei corridoi degli uffici giudiziari;
nell'arco temporale in cui ci siamo occupati del caso, posso dire che per circa 8/10 giorni abbiamo svolto attività investigativa sui signori;
preciso meglio che l'attività investigativa veniva svolta in vari step, in alcuni casi è avvenuta anche in giorni consecutivi, nel senso che una volta che riscontravano che il signore fosse entrato in casa della donna, l'ufficio ci indicava che avremmo dovuto verificare se l'indomani mattina il soggetto fosse uscito o meno dalla stessa casa;
preciso di aver visto il a bordo soprattutto di una smart o CP_1
di una 500 noleggiata presso l'aeroporto di Bergamo;
non sono in grado di dire se nello stabile in cui faceva ingresso e da cui usciva il lo stesso fosse proprietario, CP_1
affittuario o detentore di qualche appartamento;
posso aggiungere soltanto che, qualche volta, abbiamo visato il sia da solo che in compagnia della donna in località CP_1
Triuggio (Milano) che faceva ingresso in una corte”.
Inverosimile e surreale si appalesa invece la versione dei fatti fornita dalla teste
[...]
, con la quale il ha verosimilmente allacciato una relazione Testimone_5 CP_1
amorosa in costanza di matrimonio e che è stata la protagonista dell'episodio del
04.08.2021, laddove le dichiarazioni “di comodo” rese dalla donna appaiono poco pagina 9 di 14 credibili e contraddittorie, e smentite proprio dalle documentate risultanze dell'attività investigativa espletata: “confermo che il 4.08.2021 trovandomi a Reggio Calabria in vacanza perché ero venuta a trovare una mia amica, intendevo fare una sorpresa al
e sono andata a trovarlo presso la sua abitazione;
dopo varie ricerche, finalmente CP_1
ho individuato dove abitasse e ho suonato al campanello e lui è sceso;
in quel frangente mi sono accorta che la moglie si era affacciata al balcone con in mano un ghiacciolo;
una volta sceso da casa ci siamo messi a parlare io e il e dopo qualche minuto ci CP_1
ha raggiunti la moglie chiedendomi il motivo per cui mi ero recata presso casa loro;
io in quel frangente ho capito che il era sposato e, presa dalla rabbia, riferii alla CP_1
signora che avevo una relazione con lui da circa 5 anni, anche se non era vero, perché tra me e lui c'era solo un rapporto di amicizia;
la mia rabbia era dettata dal fatto che io mi ero invaghita del ma tra me e lui non vi era stato mai alcun rapporto CP_1
sentimentale; non abbiamo mai parlato della sua situazione familiare, lui non mi ha mai parlato della moglie, ma solo della mamma gravemente malata, e non portava la fede al dito, per cui io mi sono fatta l'idea che non fosse sposato;
aggiungo che quel giorno arrivai a Reggio in aereo e fui io stessa a sostenere il costo del biglietto;
preciso che dopo la cessazione dell'attività del bar, dovendo reperire un alloggio dove abitare, la mia amica mi disse che il era proprietario di un immobile a Bareggio e da allora CP_1
ho preso in affitto casa sua con regolare contratto, dove tutt'ora alloggio;
nego di aver mai avuto una relazione sentimentale con il ribadisco quanto già dichiarato, CP_1
inizialmente è stato il mio datore di lavoro e successivamente abbiamo avuto un rapporto di amicizia, nient'altro; preciso che il primo incontro in cui conobbi il fu CP_1
al ristorante brasiliano nel luglio 2017; confermo che sono stata dipendente del bar di proprietà del e che la qualità di socia da me rivestita riguardava l'1% della CP_1
partecipazione che era stata prevista solo perché io contestualmente lavoravo da un'altra parte;
escudo di aver mai passeggiato con il mano nella mano, posso CP_1
soltanto dire che in più occasioni il mi ha accompagnata a sbrigare le mie CP_1
faccende perché non ero munita di auto;
preciso che non avevo un contratto di lavoro
pagina 10 di 14 ma ero soltanto socia, anche se ho sempre percepito lo stipendio mensile;
che io sappia, nello stabile dove è ubicato l'appartamento da me preso in affitto dal lo stesso CP_1
non possiede altri appartamenti;
escludo che il abbia mai pernottato a casa mia;
CP_1
ribadisco di aver con il solo un rapporto di amicizia, sono a conoscenza del fatto CP_1
che lo stesso aveva in disponibilità due autovetture, una smart e una Mercedes;
la smart veniva lasciata nel garage dove abitavo io, mentre la Mercedes nella strada;
aggiungo che il abitava molto lontano da casa mia, se non ricordo male a Monza, che è CP_1
lontano da casa mia;
aggiungo che il ogni mattina si recava presso il garage CP_1
annesso all'abitazione dove risiedo che fungeva da deposito di medicinali che poi ritirava per poi iniziare la giornata lavorativa”.
Ritiene, dunque, il Collegio che gli elementi probatori acquisiti al processo depongono per il convincimento che la rottura dell'unione coniugale sia ascrivibile al tradimento posto in essere dal evidenziandosi nel contempo che nessun elemento di segno CP_1
contrario che possa fornire una spiegazione alternativa dei fatti è stato fornito dall'odierno resistente, poiché l'assunto che la crisi coniugale sarebbe stata più risalente del preteso tradimento non è stato supportato da alcun elemento di riscontro al riguardo.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa CP_1
in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno di Pt_1
mantenimento in suo favore, va innanzitutto chiarito che sussiste una diversità ontologica tra l'assegno di mantenimento che viene riconosciuto al coniuge in sede di separazione e l'assegno divorzile, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156
c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa pagina 11 di 14 dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.24050/2021; Cass. n.16809/2019;
Cass. n.12196/2017).
Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Ebbene, se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Ebbene, per tornare al caso qui scrutinato, il Collegio ritiene che nessun assegno di mantenimento possa essere riconosciuto in favore della , poiché la stessa svolge Pt_1
attività lavorativa remunerata di dipendente pubblica, tanto che dai dati fiscali ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi depositati da ciascuna parte emerge che la ricorrente percepisce un reddito superiore a quello del marito.
pagina 12 di 14 Va poi dichiarata inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, atteso che per i procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del c.d. rito Cartabia le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito, essendo soggette a riti diversi, non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art.33 c.p.c., laddove il successivo art.40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o "forte" (artt. 31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro
o previdenziale (cfr., Cass. n.18870/2014; ma anche Cass. n.20638/2004).
Deve, infine, aggiungersi che non possono trovare ingresso nei giudizi di separazione giudiziale richieste di tipo “restitutorio” ovvero rivendicazioni economiche di varia natura avanzate dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili in questi giudizi sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso Parte_1
pagina 13 di 14 depositato il 24.01.2022, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed CP_1
eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Controparte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Parte_1
che la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di CP_1
cui in parte motiva;
-dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata da Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
-condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.269 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza dell'08.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata a [...] -Svizzera- il 17.05.1972, cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale
[...]
Matera e Sidney Arena, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Vibo Valentia alla via S. Venere n.7 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Santa Mordà, giusta procura in atti, presso il
[...]
cui studio in Reggio Calabria, alla via Tommaso Campanella n.38 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti
All'udienza dell'08 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 03.03.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito,
[...]
, assumendo che: CP_1
-il 19 settembre 2009 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa soprattutto del tradimento del marito che aveva allacciato una relazione amorosa con un'altra donna;
-in particolare, nel 2016 il si era stato trasferito per ragioni di lavoro in Lombardia CP_1
dove qualche anno dopo aveva acquistato un bar in Milano alla via Maiocchi, facendo rientro a Reggio Calabria sempre più raramente;
-il 04.08.2021 alle ore 18 circa sotto la casa della ricorrente si era presentata una donna di origini brasiliane che, rivolgendosi alla CE, aveva chiesto del marito, riferendole di avere una relazione sentimentale con il da circa 4 anni, poiché lo stesso le aveva CP_1
detto di essere divorziato;
-dopo quell'episodio, aveva dato incarico ad un'agenzia di investigazioni private le cui risultanze avevano confermato i forti sospetti circa la relazione extraconiugale che il marito aveva allacciato con quella donna.
pagina 2 di 14 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile di € 500,00.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'esposizione CP_1
dei fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che i motivi della crisi coniugale andavano individuati, non già nell'inesistente relazione extraconiugale che avrebbe avuto l'uomo con un'altra donna, bensì nella reciproca disaffezione alla vita di coppia determinata anche dalla circostanza che egli per ragioni di lavoro trascorreva molto tempo lontano da casa, nonché per il mancato arrivo di un figlio inizialmente tanto desiderato;
assumeva che non ricorrevano i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie che svolgeva attività lavorativa remunerata e i cui redditi erano superiori a quelli percepiti dal marito.
All'udienza presidenziale del 20.10.2022, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, il
Presidente non adottava alcun provvedimento provvisorio e urgente, non ricorrendone le condizioni.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata da ciascuna parte;
infine, all'udienza cartolare dell'08.10.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
pagina 3 di 14 La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare dell'obbligo di fedeltà.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte espresso sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (da ultimo,
Cass. n.18725/2023; Cass. n.16169/2023; Cass. n.15196/2023, fra le altre, Cass.
pagina 4 di 14 n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ciò posto, va detto che l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art.143 c.c. comma 2) tale da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione
(da ultimo, Cass. n.10823/2016).
E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi
(art.151 c.c. comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L'evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie” -e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso -infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime -secondo la definizione invalsa nell'uso- dei “separati in casa”), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
pagina 5 di 14 In proposito, va detto che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
n.27771/2022).
E' stato infatti affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
, salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in Per_1
una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti (Cass. n.25966/2022).
Va tuttavia precisato che l'intollerabilità della convivenza non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi: così ragionando, infatti, la separazione, anziché fondarsi sull'intollerabilità del rapporto coniugale, finirebbe per identificarsi in una sorta di ripudio unilaterale, asseritamente giustificato da scelte di vita, anche se non condivise dall'altro coniuge;
non solo, ma verrebbe radicalmente meno, in patente contrasto con il dettato normativo, la possibilità di verificare se, ed in quale misura, la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio abbia inciso sull'intollerabilità della convivenza.
pagina 6 di 14 Per altro verso, la violazione dell'obbligo di fedeltà assume rilevanza anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale sopra menzionato, offendendo la sensibilità e la dignità del coniuge che subisce gli effetti di quei comportamenti (vedi, fra le altre, Cass. n.26/1991;
Cass. n.3511/1994; Cass. n.9287/1997; Cass. n.86/1998; Cass. n.10977/1998).
Invero, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, quand'anche non si sostanzi in un adulterio, comporti un'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
D'altronde, una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità nei termini anzidetti, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame, ed in genere il comportamento illegittimo, possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell'altro coniuge, non essendo invocabile in tema di rapporti familiari i concetti di compensazione, funzionali per i rapporti obbligatori ma non già per quelli coniugali.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, alla luce delle rilevanti dichiarazioni rese da numerosi testi escussi (“faccio presente che prima che mia cognata mi raccontasse questo episodio di cui al capo 1 non sapevo che mio cognato avesse una relazione sentimentale con quella donna;
dopo questo racconto, utilizzando i social, ho riscontrato che da tempo esisteva questa relazione che poi mi fu confermata anche da mia cognata”, teste “Preciso che ho assistito in presa diretta alla Testimone_1
circostanza verificatasi il 04.08.2021 intorno alle 18:00 presso la casa familiare in cui è ubicata anche l'abitazione coniugale di mai sorella;
preciso che fui proprio io a imbattermi con questa donna che mi chiedeva se in quella casa abitasse il Sig. CP_1
pagina 7 di 14 preciso che in quel frangente la Sig.ra era intenta a parlare al telefono proprio con il
; ad un certo punto si affacciò mia sorella che, alla sollecitazione della Sig.ra, CP_1
scese subito al pian terreno per capire che cosa volesse questa tizia;
una volta scesa mia sorella, io mi sono allontanato dalle due donne ma mi sono posizionato in maniera tale da sentire cosa stessero dicendo e sentii subito che quella donna diceva a mia sorella che da circa quattro anni aveva una relazione sentimentale con il marito;
Non sono in grado di riferire quale sia il nome di questa donna, ma sono certo che non si trattasse di una donna di nazionalità italiana per come era certamente intuibile dalla cadenza del suo linguaggio;
confermo che successivamente, mia sorella incaricò un'agenzia di investigazione privata per appurare se quanto riferito dalla donna rispondesse al vero”; teste;
“Ricordo che la mi riferì di avere Testimone_2 Pt_1
rinvenuto una carta di imbarco intestata alla sig.ra che era venuta a trovare il marito nell'agosto 2021 e questa era il motivo per cui mi aveva riferito che avrebbe consegnato gli effetti personali del marito perché se li potesse ritirare;
io cercai di calmarla, rintracciando il e ci fu poi la telefonata”, teste . CP_1 Testimone_3
Significativa e chiarificatrice si rivela poi la deposizione resa dal teste Testimone_4
che ha condotto le investigazioni private per conto dell'agenzia alla quale si era rivolta l'odierna ricorrente e che ha documentato i duraturi incontri clandestini del con CP_1
un'altra donna: “conosco le odierne parti perché, se non ricordo male nell'anno 2021,
l'agenzia di investigazione presso cui svolgo attività lavorativa ha ricevuto un incarico di svolgere attività investigativa nei confronti di un signore di cui all'epoca non conoscevo le generalità, ma che poi ho riconosciuto come una delle parti di questo procedimento, presente in aula;
la mia attività è consistita nel pedinamento e nei servizi di osservazione, espletati in una arco temporale di circa un mese, non in giorni consecutivi, all'esito dei quali posso confermare di aver notato il signore che si accompagnava con un'altra donna con la quale conduceva delle giornate come se fosse la sua compagna, poiché li abbiamo visti assieme recarsi al supermercato, in un'occasione in ospedale, a cena in un ristorante giapponese e anche in un'occasione in
pagina 8 di 14 bici; non ho mai visto questo signore e questa donna scambiarsi effusioni in pubblico o in atteggiamenti intimi, posso dire però di averli visti passeggiare saltuariamente mano nella mano;
aggiungo che questa donna abitava a Bareggio, comune limitrofo a Milano, in una circostanza ho visto questa signora in compagnia di un ragazzo maggiorenne e di un minore, che ho intravisto sul balcone;
premetto che, secondo le indicazioni dell'ufficio, in alcuni casi i nostri appostamenti e pedinamenti avvenivano sino a tarda ora della sera, in alcuni casi abbiamo visto entrare in casa della signora il e, la CP_1
mattina seguente, riprendendo il servizio abbiamo notato lo stesso uscire a bordo della propria autovettura dal cortile di casa della signora;
non ho redatto materialmente io la relazione in atti, anche perché chi si occupa dei servizi di appostamento e pedinamento si limita a redigere un report che poi viene sviluppato dal titolare dell'agenza; aggiungo che ho visto i due signori anche in macchina assieme;
confermo che la donna oggetto di investigazione l'ho appena vista nei corridoi degli uffici giudiziari;
nell'arco temporale in cui ci siamo occupati del caso, posso dire che per circa 8/10 giorni abbiamo svolto attività investigativa sui signori;
preciso meglio che l'attività investigativa veniva svolta in vari step, in alcuni casi è avvenuta anche in giorni consecutivi, nel senso che una volta che riscontravano che il signore fosse entrato in casa della donna, l'ufficio ci indicava che avremmo dovuto verificare se l'indomani mattina il soggetto fosse uscito o meno dalla stessa casa;
preciso di aver visto il a bordo soprattutto di una smart o CP_1
di una 500 noleggiata presso l'aeroporto di Bergamo;
non sono in grado di dire se nello stabile in cui faceva ingresso e da cui usciva il lo stesso fosse proprietario, CP_1
affittuario o detentore di qualche appartamento;
posso aggiungere soltanto che, qualche volta, abbiamo visato il sia da solo che in compagnia della donna in località CP_1
Triuggio (Milano) che faceva ingresso in una corte”.
Inverosimile e surreale si appalesa invece la versione dei fatti fornita dalla teste
[...]
, con la quale il ha verosimilmente allacciato una relazione Testimone_5 CP_1
amorosa in costanza di matrimonio e che è stata la protagonista dell'episodio del
04.08.2021, laddove le dichiarazioni “di comodo” rese dalla donna appaiono poco pagina 9 di 14 credibili e contraddittorie, e smentite proprio dalle documentate risultanze dell'attività investigativa espletata: “confermo che il 4.08.2021 trovandomi a Reggio Calabria in vacanza perché ero venuta a trovare una mia amica, intendevo fare una sorpresa al
e sono andata a trovarlo presso la sua abitazione;
dopo varie ricerche, finalmente CP_1
ho individuato dove abitasse e ho suonato al campanello e lui è sceso;
in quel frangente mi sono accorta che la moglie si era affacciata al balcone con in mano un ghiacciolo;
una volta sceso da casa ci siamo messi a parlare io e il e dopo qualche minuto ci CP_1
ha raggiunti la moglie chiedendomi il motivo per cui mi ero recata presso casa loro;
io in quel frangente ho capito che il era sposato e, presa dalla rabbia, riferii alla CP_1
signora che avevo una relazione con lui da circa 5 anni, anche se non era vero, perché tra me e lui c'era solo un rapporto di amicizia;
la mia rabbia era dettata dal fatto che io mi ero invaghita del ma tra me e lui non vi era stato mai alcun rapporto CP_1
sentimentale; non abbiamo mai parlato della sua situazione familiare, lui non mi ha mai parlato della moglie, ma solo della mamma gravemente malata, e non portava la fede al dito, per cui io mi sono fatta l'idea che non fosse sposato;
aggiungo che quel giorno arrivai a Reggio in aereo e fui io stessa a sostenere il costo del biglietto;
preciso che dopo la cessazione dell'attività del bar, dovendo reperire un alloggio dove abitare, la mia amica mi disse che il era proprietario di un immobile a Bareggio e da allora CP_1
ho preso in affitto casa sua con regolare contratto, dove tutt'ora alloggio;
nego di aver mai avuto una relazione sentimentale con il ribadisco quanto già dichiarato, CP_1
inizialmente è stato il mio datore di lavoro e successivamente abbiamo avuto un rapporto di amicizia, nient'altro; preciso che il primo incontro in cui conobbi il fu CP_1
al ristorante brasiliano nel luglio 2017; confermo che sono stata dipendente del bar di proprietà del e che la qualità di socia da me rivestita riguardava l'1% della CP_1
partecipazione che era stata prevista solo perché io contestualmente lavoravo da un'altra parte;
escudo di aver mai passeggiato con il mano nella mano, posso CP_1
soltanto dire che in più occasioni il mi ha accompagnata a sbrigare le mie CP_1
faccende perché non ero munita di auto;
preciso che non avevo un contratto di lavoro
pagina 10 di 14 ma ero soltanto socia, anche se ho sempre percepito lo stipendio mensile;
che io sappia, nello stabile dove è ubicato l'appartamento da me preso in affitto dal lo stesso CP_1
non possiede altri appartamenti;
escludo che il abbia mai pernottato a casa mia;
CP_1
ribadisco di aver con il solo un rapporto di amicizia, sono a conoscenza del fatto CP_1
che lo stesso aveva in disponibilità due autovetture, una smart e una Mercedes;
la smart veniva lasciata nel garage dove abitavo io, mentre la Mercedes nella strada;
aggiungo che il abitava molto lontano da casa mia, se non ricordo male a Monza, che è CP_1
lontano da casa mia;
aggiungo che il ogni mattina si recava presso il garage CP_1
annesso all'abitazione dove risiedo che fungeva da deposito di medicinali che poi ritirava per poi iniziare la giornata lavorativa”.
Ritiene, dunque, il Collegio che gli elementi probatori acquisiti al processo depongono per il convincimento che la rottura dell'unione coniugale sia ascrivibile al tradimento posto in essere dal evidenziandosi nel contempo che nessun elemento di segno CP_1
contrario che possa fornire una spiegazione alternativa dei fatti è stato fornito dall'odierno resistente, poiché l'assunto che la crisi coniugale sarebbe stata più risalente del preteso tradimento non è stato supportato da alcun elemento di riscontro al riguardo.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa CP_1
in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno di Pt_1
mantenimento in suo favore, va innanzitutto chiarito che sussiste una diversità ontologica tra l'assegno di mantenimento che viene riconosciuto al coniuge in sede di separazione e l'assegno divorzile, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156
c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa pagina 11 di 14 dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.24050/2021; Cass. n.16809/2019;
Cass. n.12196/2017).
Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Ebbene, se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Ebbene, per tornare al caso qui scrutinato, il Collegio ritiene che nessun assegno di mantenimento possa essere riconosciuto in favore della , poiché la stessa svolge Pt_1
attività lavorativa remunerata di dipendente pubblica, tanto che dai dati fiscali ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi depositati da ciascuna parte emerge che la ricorrente percepisce un reddito superiore a quello del marito.
pagina 12 di 14 Va poi dichiarata inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, atteso che per i procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del c.d. rito Cartabia le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito, essendo soggette a riti diversi, non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art.33 c.p.c., laddove il successivo art.40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o "forte" (artt. 31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro
o previdenziale (cfr., Cass. n.18870/2014; ma anche Cass. n.20638/2004).
Deve, infine, aggiungersi che non possono trovare ingresso nei giudizi di separazione giudiziale richieste di tipo “restitutorio” ovvero rivendicazioni economiche di varia natura avanzate dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili in questi giudizi sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso Parte_1
pagina 13 di 14 depositato il 24.01.2022, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed CP_1
eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Controparte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Parte_1
che la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di CP_1
cui in parte motiva;
-dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata da Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
-condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 14 di 14