Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.