CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3345/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19926/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 5694 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3018/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per IMU anno 2020 n. 16651 emesso da Resistente_1 SR di euro 989, 23 , rtelativamente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1.
Con un solo articolato motivo l'interessata ha dedotto la illegittimità dell'accertamento in questione posto che questo costituisce abitazione principale della ricorrente con conseguente diritto all'esenzione dall'i, mposta in parola .
OV SR ancorchè intimata non si è costituita in giudizio
All'odierna udienza pubblica il ricorso è sttao inritato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ad avviso di questo giudicante appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle crictiche sollevate dalla ricorrente nei confronti dell'impugnato avviso di accertamento.
La questio iuris da risolvere è verificare se nella specie sussistano o meno i presupposti per riconoscere alla sig.ra Ricorrente_1 il diritto all'esenzione dal tributo IMU per l'anno in questione relativamente all'unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_1( foglio 15, sub 16 categoria a/2) quale abitazione principale.
E' noto che l'IMU per l'abitazione pricipale non è dovuta ed è necessario a tali fini , secondo quanto previsto dalla normativa de qua ( art. 13 comma 2 d.l. 201/2011) e come interpretato dalla giurisprudenza
( cfr Cassazione civile 19/2/2025) che nell'abitazione ( prima casa ) il proprietario abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica
Ebbene dagli elementi forniti in causa , non sconfessati ex adverso, si ritiene sussistano le condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza per riconoscere alla predetta ricorrente il beneficio dell'esenzione per cui è causa , se è vero che :
a) in data 27/3/2020 è stato acquistato l'immobile in questione e sia il rogito notarile che la stipula del contratto di mutuo fanno riferimento ad acquisto di prima casa;
b) in data 17/4/2020 è stata inoltrata al Comune di Napoli ( V municpalità ) la richiesta di cambio di residenza presso l'imobile di Indirizzo_1) e nel corso del 2020 venivano attivate le utenze domestiche dirette a far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare ivi RA;
c) non risulta che la ricorrente sia proprietaria di altro immobile nel predetto Comune e comunque detta circostanza non è stata comprovata e neppure affermata dalla parte resistente.
E allora, quella sopra decritta è una situazione di fatto e di diritto che ben connota in capo all'immobile in questione la qualità di prima casa, sia per l'aspetto di dimora abituale sia per la residenza e non v'è motivo per disconoscere detto " status", con conseguente diritto alla fruizione del beneficio dell'esenzione.
Conclusivamente il ricorso , in qunato fondato, va accolto con annullamento dell'atto qui gravato.
Per le spese di lite la peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delel stesse tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
OZ ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19926/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 5694 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3018/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per IMU anno 2020 n. 16651 emesso da Resistente_1 SR di euro 989, 23 , rtelativamente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1.
Con un solo articolato motivo l'interessata ha dedotto la illegittimità dell'accertamento in questione posto che questo costituisce abitazione principale della ricorrente con conseguente diritto all'esenzione dall'i, mposta in parola .
OV SR ancorchè intimata non si è costituita in giudizio
All'odierna udienza pubblica il ricorso è sttao inritato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ad avviso di questo giudicante appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle crictiche sollevate dalla ricorrente nei confronti dell'impugnato avviso di accertamento.
La questio iuris da risolvere è verificare se nella specie sussistano o meno i presupposti per riconoscere alla sig.ra Ricorrente_1 il diritto all'esenzione dal tributo IMU per l'anno in questione relativamente all'unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_1( foglio 15, sub 16 categoria a/2) quale abitazione principale.
E' noto che l'IMU per l'abitazione pricipale non è dovuta ed è necessario a tali fini , secondo quanto previsto dalla normativa de qua ( art. 13 comma 2 d.l. 201/2011) e come interpretato dalla giurisprudenza
( cfr Cassazione civile 19/2/2025) che nell'abitazione ( prima casa ) il proprietario abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica
Ebbene dagli elementi forniti in causa , non sconfessati ex adverso, si ritiene sussistano le condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza per riconoscere alla predetta ricorrente il beneficio dell'esenzione per cui è causa , se è vero che :
a) in data 27/3/2020 è stato acquistato l'immobile in questione e sia il rogito notarile che la stipula del contratto di mutuo fanno riferimento ad acquisto di prima casa;
b) in data 17/4/2020 è stata inoltrata al Comune di Napoli ( V municpalità ) la richiesta di cambio di residenza presso l'imobile di Indirizzo_1) e nel corso del 2020 venivano attivate le utenze domestiche dirette a far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare ivi RA;
c) non risulta che la ricorrente sia proprietaria di altro immobile nel predetto Comune e comunque detta circostanza non è stata comprovata e neppure affermata dalla parte resistente.
E allora, quella sopra decritta è una situazione di fatto e di diritto che ben connota in capo all'immobile in questione la qualità di prima casa, sia per l'aspetto di dimora abituale sia per la residenza e non v'è motivo per disconoscere detto " status", con conseguente diritto alla fruizione del beneficio dell'esenzione.
Conclusivamente il ricorso , in qunato fondato, va accolto con annullamento dell'atto qui gravato.
Per le spese di lite la peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delel stesse tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.