Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/03/2026, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14895 del 2025, proposto personalmente da ER LA ex art. 23 c.p.a.;
contro
Comune di Lanuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la condanna
di parte resistente - previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti (avente a oggetto le relate di notificazione relative al verbale di accertamento del 1.1.2025) dallo stesso asseritamente inviata a mezzo PEC al Comune di Lanuvio in data 3.9.2025 - all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il Dott. IS BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso asseritamente notificato in data 3.12.2025 e depositato in pari data, ER LA, personalmente ex art. 23 c.p.a., ha impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti (avente a oggetto le relate di notificazione relative al verbale di accertamento del 1.1.2025) dallo stesso altrettanto asseritamente inviata a mezzo PEC al Comune di Lanuvio in data 3.9.2025.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha allegato di aver notificato, in data 19.11.2025, a parte resistente, seppure inutilmente, anche una “diffida ad adempiere”, concedendo all’Amministrazione l’ulteriore termine di giorni 10 per ostendere gli atti richiesti.
Il Comune di Lanuvio non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, il Collegio, dato l’avviso ex art. 73 c.p.a. circa la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Al riguardo, osserva il Collegio che, in disparte l’erroneità degli indirizzi P.E.C. indicati nella relata di notificazione versata in atti dal ricorrente, quest’ultimo ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti del Comune a mezzo P.E.C. E poichè il ricorrente, quale privato cittadino, non è abilitato a procedere per tal via (infatti solo gli Avvocati possono notificare “in proprio” gli atti del processo ai sensi della L. 53/1994), la notificazione da esso effettuata deve ritenersi inesistente, stante l’inidoneità del mezzo prescelto.
In tal senso, la recentissima giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, n. 179/2026), in un caso analogo a quello che in questa sede di occupa, ha così stabilito: “ l’invio di un ricorso a mezzo posta elettronica certificata effettuato personalmente dalla parte, nella qualità di soggetto abilitato a stare in giudizio personalmente ma non abilitato allo svolgimento dell’attività di notificazione, costituisce una “notificazione inesistente”, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all’atto di notifica […] La notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio ”.
In disparte quanto precede, il ricorso sarebbe comunque irricevibile.
Il ricorrente avrebbe notificato l’atto introduttivo del giudizio, in data 3.12.2025, ossia oltre il termine di giorni 30 di cui all’art. 116 c.p.a., a far data dal verificarsi del silenzio diniego. L’istanza per cui è causa è stata infatti depositata in data 3.9.2025, il silenzio diniego sulla stessa si è formato in data 3.10.2025 e quindi il termine per impugnarlo è scaduto in data 2.11.2025.
Né, d’altra parte, può rilevare la “diffida ad adempiere”, inviata da parte ricorrente a parte resistente in data 19.11.2025, atteso che essa, richiamando la precedente istanza del 3.9.2025 e mirando a sollecitare il Comune a evaderla, non può essere qualificata quale nuova e diversa istanza, rispetto alla quale si sarebbe potuto formare un nuovo silenzio diniego impugnabile.
L’omessa costituzione in giudizio del Comune di Lanuvio esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL VI, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IS BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS BI | EL VI |
IL SEGRETARIO