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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'OS Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6710 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CANCELLIERE CONCETTA, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettiva- CP_1 C.F._2 mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RUFFINO ALDO e PIZZI GIORGIA che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la mo- Parte_1 difica dei provvedimenti della separazione da di cui alla sentenza n. CP_1
365/2024, pronunciata da questo Tribunale di Palermo in data 22/01/2024 e pubblicata il successivo 23/01/2024 e passata in autorità di cosa giudicata in data 27/02/2024, me- diante eliminazione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne o in subordine versamento diretto. Per_1
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato che il figlio sarebbe dive- nuto economicamente autosufficiente, avendo trovato impiego lavorativo retribuito e con assunzione con contratto, sebbene a tempo determinato.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presupposti CP_1 per la modifica delle condizioni della separazione, sul punto della raggiunta autonomia del figlio e ribadendo la convivenza con lo stesso.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e all'udienza dell'08/10/2025 veniva ri- messa in decisione.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni della sepa- razione tra le parti.
Come ormai pacifico in giurisprudenza e di recente ribadito anche da Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, an- corché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito,
e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Più diffusamente, come è noto l'obbligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggio- re età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condi- zioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile pro- fitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.- prevede che il giudice "valutate le circostan- ze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il paga- mento di un assegno periodico".
Tale principio generale è stato poi oggetto di ampia giurisprudenza che ne ha precisato il
- 2 - perimetro applicativo.
Invero, è stato affermato che i figli di genitori divorziati, che abbiano ampiamente supe- rato la maggiore età, e non abbiano reperito, pur spendendo il conseguito titolo professiona- le sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass., n. 29264/22; n.
38366/21).
È stato precisato, inoltre, che i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contri- buzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass., n.
26875/23).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore sepa- rato non convivente, nello specifico, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché pre- stata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di man- tenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo re- stando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il rag- giungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla bre- ve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).
Ed invero, guardando al caso di specie è documentato che il figlio Parte_2 nato ad [...] in data [...], abbia espletato attività lavorativa con contratto a tempo determinato rinnovato almeno due volte, con scadenza documentata a giugno 2025.
Al contempo che lo stesso non abbia rinunciato in maniera definitiva agli studi universi- tari e che si trovi “in attesa di risposta da parte dell'Università, presso cui è iscritto, del con- teggio delle somme e delle procedure amministrative necessarie per proseguire il corso uni- versitario prescelto”, è circostanza solo labialmente affermata dalla resistente, senza alcun
- 3 - riscontro neppure documentale.
Da qui, ritiene il collegio che la domanda del ricorrente possa essere accolta e, conse- guentemente, che vada revocato il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Sal- vatore con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, essendo la decisione fondata su emergenza probatorie in corso di causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri per le cause dal valore indetermi- nabile - complessità bassa, salvo per la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni della separazione tra le parti con sentenza n. R.G. n. 365/2024, pronunciata da questo Tribunale di Palermo in data 22/01/2024 e pubblicata il successivo
23/01/2024 passata in giudicato e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di
[...]
di versare a il contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Per_2
[.. ; condanna a rifondere le spese di giudizio che si liquidano in € 4.700,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 31/10/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
TA D'OS
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. TA D'OS , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa TA D'OS Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6710 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CANCELLIERE CONCETTA, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettiva- CP_1 C.F._2 mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RUFFINO ALDO e PIZZI GIORGIA che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la mo- Parte_1 difica dei provvedimenti della separazione da di cui alla sentenza n. CP_1
365/2024, pronunciata da questo Tribunale di Palermo in data 22/01/2024 e pubblicata il successivo 23/01/2024 e passata in autorità di cosa giudicata in data 27/02/2024, me- diante eliminazione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne o in subordine versamento diretto. Per_1
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato che il figlio sarebbe dive- nuto economicamente autosufficiente, avendo trovato impiego lavorativo retribuito e con assunzione con contratto, sebbene a tempo determinato.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presupposti CP_1 per la modifica delle condizioni della separazione, sul punto della raggiunta autonomia del figlio e ribadendo la convivenza con lo stesso.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e all'udienza dell'08/10/2025 veniva ri- messa in decisione.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni della sepa- razione tra le parti.
Come ormai pacifico in giurisprudenza e di recente ribadito anche da Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, an- corché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito,
e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Più diffusamente, come è noto l'obbligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggio- re età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condi- zioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile pro- fitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.- prevede che il giudice "valutate le circostan- ze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il paga- mento di un assegno periodico".
Tale principio generale è stato poi oggetto di ampia giurisprudenza che ne ha precisato il
- 2 - perimetro applicativo.
Invero, è stato affermato che i figli di genitori divorziati, che abbiano ampiamente supe- rato la maggiore età, e non abbiano reperito, pur spendendo il conseguito titolo professiona- le sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass., n. 29264/22; n.
38366/21).
È stato precisato, inoltre, che i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contri- buzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass., n.
26875/23).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore sepa- rato non convivente, nello specifico, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché pre- stata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di man- tenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo re- stando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il rag- giungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla bre- ve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).
Ed invero, guardando al caso di specie è documentato che il figlio Parte_2 nato ad [...] in data [...], abbia espletato attività lavorativa con contratto a tempo determinato rinnovato almeno due volte, con scadenza documentata a giugno 2025.
Al contempo che lo stesso non abbia rinunciato in maniera definitiva agli studi universi- tari e che si trovi “in attesa di risposta da parte dell'Università, presso cui è iscritto, del con- teggio delle somme e delle procedure amministrative necessarie per proseguire il corso uni- versitario prescelto”, è circostanza solo labialmente affermata dalla resistente, senza alcun
- 3 - riscontro neppure documentale.
Da qui, ritiene il collegio che la domanda del ricorrente possa essere accolta e, conse- guentemente, che vada revocato il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Sal- vatore con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, essendo la decisione fondata su emergenza probatorie in corso di causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri per le cause dal valore indetermi- nabile - complessità bassa, salvo per la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni della separazione tra le parti con sentenza n. R.G. n. 365/2024, pronunciata da questo Tribunale di Palermo in data 22/01/2024 e pubblicata il successivo
23/01/2024 passata in giudicato e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di
[...]
di versare a il contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Per_2
[.. ; condanna a rifondere le spese di giudizio che si liquidano in € 4.700,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 31/10/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
TA D'OS
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. TA D'OS , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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