Articolo 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 77
Articolo 1Articolo 3
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19 marzo 1985
Art. 2.
L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 241. (Avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure).
- Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa".
Entrata in vigore il 19 marzo 1985