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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 45/2024
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Aldo e C.F._2
ZO GI;
attori in riassunzione, appellati e appellanti incidentali
contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), tutti nella C.F._4 Controparte_3 C.F._5 qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
30.11.2013, e gli ultimi due anche nella qualità di eredi di nato a Controparte_2
pagina 1 di 13 AR il 22.8.1943 e deceduto a Siracusa il 3.3.2023;
convenuti in riassunzione, appellanti principali e appellati incidentali
contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione del 30.7.2000, e convenivano in Parte_2 Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, i germani e al fine di ottenere CP_2 Persona_1 la divisione dell'asse ereditario dei genitori e , comprendente un Controparte_4 Controparte_5 edificio, sito a AR in via della Patria n. 32, composto da un garage, un appartamento al pian terreno e due appartamenti al primo piano. Gli attori, evidenziato il godimento - in via esclusiva - degli appartamenti ad opera dei convenuti, chiedevano la condanna degli stessi alla corresponsione dei frutti.
1.2. - , costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione e proponeva Controparte_2 domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle spese sostenute per l'assistenza prestata ai genitori, nonché per i miglioramenti apportati agli immobili e per il pagamento dell'ICI relativi agli stessi. Formulava, infine, istanza di attribuzione dell'appartamento sito al pianterreno.
1.3. - , costituendosi in giudizio, chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto Persona_1 per usucapione dell'appartamento del primo piano e, in subordine, la condanna dei coeredi al pagamento di un indennizzo per l'arricchimento ottenuto dalla realizzazione della costruzione, a sue spese, del primo piano e, in ulteriore subordine, l'assegnazione della proprietà superficiaria della porzione detenuta.
1.4. - Il Tribunale, con sentenza n. 1384/2012, pubblicata il 25 ottobre 2012 (resa nel procedimento iscritto al n. 2218/2000 R.G.), ritenuto l'immobile comodamente divisibile, procedeva alla formazione di quattro quote (da estrarsi a sorte), con previsione dei relativi conguagli secondo il progetto predisposto dal CTU, e rigettava ogni altra domanda. Compensava interamente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuno dei condividenti in ragione delle rispettive quote.
2. - Avverso tale decisione proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2013,
i fratelli e formulando quattro motivi di gravame. CP_2 Persona_1
2.1. - e si costituivano in giudizio, resistendo al gravame, e proponendo Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 13 altresì appello incidentale con riferimento al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di fruttificazione.
2.2. - All'esito dell'udienza del 20 giugno 2017, il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso di e successivamente riassunto, con ricorso del 18 ottobre Persona_1
2017, dagli eredi , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
2.3. - La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1204 del 25 maggio 2018, rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, condannava e gli eredi di pro quota ereditaria al pagamento, in favore di Controparte_2 Persona_1 ciascuno degli appellati, della quota dei frutti maturati dalla data del decesso di sino Controparte_5 alla data della pronuncia della sentenza di appello. In particolare, il giudice di secondo grado condannava al pagamento, in favore di , dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
3.331,27. Lo condannava, altresì, al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_2
3.331,27. Inoltre, per quanto ancora rilevante in questa sede, condannava gli eredi di Per_1
dunque e , unitamente a , che non ha
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 proposto ricorso in cassazione, al pagamento pro quota ereditaria dell'importo di € 3.331,27, sia in favore di sia in favore di . Parte_2 Parte_1
2.4. - Con riferimento alla domanda di usucapione della costruzione al primo piano rivendicata da
(e, dopo la sua morte, dai suoi eredi), la Corte d'appello accertava che l'immobile Persona_1 era stato realizzato allorquando i comuni danti causa erano ancora in vita e lo avevano acquistato per
, ritenendo che lo avesse detenuto con il loro consenso e per mera Per_2 Persona_1 tolleranza, senza compiere atti di interversione del possesso. Confermava la comoda divisibilità dell'edificio, evidenziando che la formazione delle porzioni avrebbe richiesto la creazione di una scala esterna con parziale resezione di un solaio, interventi ritenuti compatibili con le condizioni statiche dello stesso edificio. Respingeva, inoltre, le richieste di assegnazione dei singoli piani formulate dagli originari convenuti, e riteneva invece che non fosse stata adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza del Tribunale nella parte in cui era stato ravvisato il difetto di prova dei presupposti fondanti le pretese di rimborso per i presunti miglioramenti apportati all'immobile oggetto di causa.
Rilevava, infine, che l'edificio era stato utilizzato in via esclusiva, dopo l'apertura della successione, da e , e riteneva che agli altri coeredi dovesse essere riconosciuta la quota Controparte_2 Per_1 dei frutti che sarebbe stato possibile percepire in caso di uso indiretto, quantificati in misura pari al pagina 3 di 13 canone di locazione capitalizzato, al netto delle spese di manutenzione. La Corte riteneva, infatti, che il comproprietario di un bene potenzialmente fruttifero che ne avesse goduto integralmente durante il regime di comunione, senza un titolo idoneo a giustificare l'esclusione degli altri comproprietari, fosse tenuto a corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili.
2.5. - A seguito della riforma parziale, la Corte procedeva a un nuovo regolamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, rilevando tuttavia che il giudice di primo grado aveva compensato le spese del giudizio di divisione, piuttosto che porle a carico della massa, e che su tale statuizione non era stata proposta alcuna censura.
Nel provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza, la Corte riteneva dunque, in ossequio all'effetto devolutivo del gravame, di dover statuire esclusivamente in relazione alla domanda di fruttificazione, accolta. Diversamente, le spese del giudizio di appello, sempre in applicazione del medesimo principio, dovevano gravare integralmente sugli appellanti principali.
Condannava pertanto gli appellanti principali a rifondere, in favore di e Parte_1 [...]
le spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla domanda di fruttificazione, e li Parte_2 condannava altresì a rifondere integralmente agli stessi le spese del secondo grado di giudizio.
3. - e , eredi di , proponevano ricorso per la CP_1 Controparte_2 Persona_1 cassazione della sentenza di appello sulla base di diversi motivi.
In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del primo piano dell'edificio era stata erroneamente respinta per difetto di prova, senza considerare le deduzioni difensive idonee a giustificarne l'accoglimento, trascurate dalla Corte d'appello.
Con il secondo motivo, lamentavano la violazione degli artt. 1102 e 723 c.c., per avere la sentenza impugnata ordinato la restituzione dei frutti, nonostante i resistenti non avessero mai richiesto di utilizzare il bene in comunione e non fosse stato superato il limite di uso imposto dall'art. 1102 c.c.
Con il terzo motivo, denunciavano la violazione dell'art. 720 c.c., evidenziando come la Corte
d'appello avesse ritenuto l'immobile divisibile senza considerare i rischi per la stabilità dell'edificio pagina 4 di 13 derivanti dalla creazione di quattro distinte unità abitative.
3.1. - Con ordinanza n. 31105/2023 pubblicata in data 8 novembre 2023, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure, dichiarata, invece, assorbita la censura sulle spese. Ha cassato pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché pronunci anche sulle spese di legittimità.
4. - Con atto di citazione notificato a (in data 10 gennaio 2024), a CP_1 Controparte_3
(in data 9 gennaio 2024) e a (in data 30 gennaio 2024), e Controparte_2 Parte_2
hanno riassunto la causa dinanzi alla Corte di appello di Catania, chiedendo l'accertamento Parte_1 del diritto a ottenere un'indennità, nella misura ritenuta di giustizia, per il mancato godimento dell'immobile a far data dalla morte della madre o, quantomeno, dalla data di notificazione dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Siracusa.
4.1. - Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
4.2. - In esito all'udienza del 6 ottobre 2025, sulla base delle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione alla parte costituita del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, non costituitisi, benché ritualmente evocati in giudizio.
[...]
2. - In ordine alla corretta instaurazione del rapporto processuale mediante chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cosiddetto litisconsorzio processuale necessario), deve osservarsi, sempre in via preliminare, che e Parte_2 Parte_1 hanno tempestivamente riassunto il giudizio, dando atto, nell'intestazione dell'atto di riassunzione, che,
a seguito del decesso del proprio fratello , avvenuto in data 3 marzo 2023 durante la Controparte_2 pendenza del giudizio di cassazione - nel quale la parte poi deceduta era rimasta contumace - essi ne sono eredi ab intestato, unitamente ai nipoti e . Controparte_3 Controparte_2
Questi ultimi sono già parti del giudizio in quanto eredi, insieme al coniuge superstite , CP_1 dell'altro appellante principale, , deceduto il 30 novembre 2013 durante la Persona_1 pendenza del giudizio di appello. L'atto di riassunzione è stato notificato a tutti i soggetti indicati.
pagina 5 di 13 3. – Va altresì rilevato, sempre in via preliminare, che sono ormai coperte da giudicato – e, come tali, precluse nel presente giudizio di rinvio – talune questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, è ormai definitiva la pronuncia relativa alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado da per il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza prestata ai genitori e Controparte_2 per il pagamento dell'ICI, atteso che i relativi capi della sentenza di primo grado non sono stati appellati dalla parte soccombente.
Parimenti, devono ritenersi precluse le questioni concernenti la domanda di usucapione relativa alla costruzione al primo piano, proposta in primo grado da , nonché la domanda di Persona_1 rimborso per i miglioramenti formulata da , non essendo stati impugnati i Controparte_2 corrispondenti capi della sentenza di appello con ricorso per cassazione, né principale né incidentale, da parte delle parti soccombenti.
Inoltre, sono ormai precluse dal giudicato interno anche le questioni relative alla domanda riconvenzionale proposta da per il rimborso delle spese di realizzazione del primo Persona_1 piano, nonché quelle afferenti all'eccezione di indivisibilità dell'immobile oggetto di causa e alla richiesta di assegnazione per piani, formulate dallo stesso e successivamente Persona_1 coltivate dai suoi eredi, essendo stati rigettati dalla Corte di cassazione i due motivi di ricorso proposti al riguardo dagli stessi eredi.
Devono, infine, considerarsi coperte da giudicato le condanne (pro quota ereditaria) alla corresponsione dei frutti civili pronunciate in appello nei confronti di e Controparte_3 CP_2
, atteso che gli stessi non hanno proposto ricorso per cassazione e sono rimasti contumaci nel
[...] giudizio di legittimità.
4. – Ciò posto, con l'ordinanza n. 31105/2023, la Corte di cassazione, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso proposto da e avverso la sentenza n. 1204/2018 della CP_1 Controparte_2
Corte d'appello di Catania, ha affermato il principio di diritto per il quale, “qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune”.
La Corte di cassazione ha inoltre evidenziato che “l'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti
pagina 6 di 13 abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale”, occorrendo, come ivi chiarito, “la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.”.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi che, secondo un orientamento ormai superato della Corte di cassazione, il diritto alla corresponsione dei frutti civili derivava dal solo mancato godimento del bene comune, senza che fosse necessario accertare una violazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c.,
(Cass. n. 7716/1990, Cass. n. 7881/2011, Cass. n. 23539/2011, Cass. n. 5156/2012 e Cass. n.
20394/2013). Secondo tale indirizzo, “nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che, durante il periodo di comunione, abbia goduto l'intero bene da solo, senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti”.
Diversamente, secondo un più recente e consolidato orientamento, applicato dalla Corte di cassazione anche nel caso di specie (Cass., sez. II, sent. n. 2423 del 9 febbraio 2015; Cass. n. 30451/2018; Cass. n.
7019/2019; Cass. n. 29321/2021; Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 15332/2023), l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario costituisce esercizio del diritto dominicale, salvo l'obbligo di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero la possibilità di trarre dal bene i frutti civili. Ne consegue che il comproprietario che utilizzi in modo esclusivo il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché agli altri contitolari che siano rimasti inerti e, a maggior ragione, se abbiano consentito, in modo certo ed inequivoco, tale uso esclusivo. L'obbligo di corresponsione della quota di frutti civili sorge solo qualora un comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato consentito, e sempre che sia fornita la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari ovvero una violazione dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c.
La Corte di cassazione ha osservato che, nel caso di specie, la Corte d'appello aveva fatto discendere l'obbligo di corresponsione dei frutti civili dalla semplice occupazione dell'intero edificio da parte dei fratelli e senza verificare se gli altri coeredi avessero richiesto di fare Per_1 Controparte_2 uso del bene comune, o se l'uso esclusivo avesse ecceduto i limiti di cui all'art. 1102 c.c. Ha pertanto pagina 7 di 13 stabilito che tale accertamento, già compiuto dal Tribunale in primo grado, che aveva rigettato la domanda, dovrà essere rinnovato dal giudice del rinvio sulla base degli elementi istruttori acquisiti.
Alla luce delle statuizioni rese dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 31105/2023, nonché del principio di diritto in essa affermato – al quale questa Corte di rinvio deve strettamente attenersi –
l'esame del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, a suo tempo depositata da e Parte_1
deve essere limitato, nella presente sede processuale, alla sola domanda proposta Parte_2 in sede di appello incidentale, relativa alla fruttificazione del bene oggetto di comunione. Tale domanda, tuttavia, deve essere esaminata esclusivamente nei confronti di e di CP_1 CP_2
, quali eredi di , e non anche nei confronti degli altri comproprietari che
[...] Persona_1 hanno prestato acquiescenza alla condanna pronunciata in grado di appello da questa stessa Corte, ossia e, per quanto riguarda , i suoi eredi. Controparte_3 Controparte_2
5. - A tal fine, va ricordato che il giudizio di rinvio c.d. “proprio”, che ha luogo quando la sentenza è cassata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame, non costituisce prosecuzione né rinnovazione del giudizio di appello, ma rappresenta una fase nuova e autonoma dell'originario processo (c.d. fase rescissoria), successiva alla fase rescindente svoltasi innanzi alla Corte di cassazione, ed è finalizzata a colmare, con una nuova decisione, il vuoto determinato nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento.
I limiti dei poteri del giudice di rinvio variano a seconda che l'annullamento della pronuncia precedente sia stato disposto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. n.
15506/2018; Cass. n. 6260/2005), nel primo caso - che è quello qui ricorrente - il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo. Diversamente, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, dovrà pertanto valutarsi, sulla scorta degli elementi già acquisiti, se sussista, o meno, in capo a CP_1
pagina 8 di 13 e , quali eredi di , pro quota ereditaria, l'obbligo di CP_1 Controparte_2 Persona_1 restituzione dei frutti civili.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non residua alcun margine per il riconoscimento di una
“indennità” fondata sul solo fatto dell'occupazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari. Ai fini dell'accoglimento della domanda di corresponsione dei frutti civili, è infatti necessario un quid pluris, rappresentato dal superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., ossia da una condotta che impedisca agli altri condividenti l'uso paritetico del bene o la possibilità di trarne utilità.
6. - Tanto premesso, nel caso di specie, va confermato l'accertamento a suo tempo effettuato dal
Tribunale di Siracusa, atteso che non risulta dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte - per quanto ancora d'interesse per il giudizio - del comproprietario , delle Persona_1 facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri condividenti, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad abitazione personale.
Dall'esame delle risultanze processuali emerge che e - divenuti Parte_1 Parte_2 comproprietari, insieme alla madre e agli altri fratelli, degli immobili sin dalla morte del padre avvenuta nel 1987 - non hanno mai formulato richiesta di utilizzo diretto dei beni in comunione. Né tale richiesta può desumersi dal contenuto delle domande proposte in primo grado, nelle quali gli attori si limitavano a chiedere la divisione dell'asse ereditario e la corresponsione dei frutti civili, senza formulare alcuna richiesta di rilascio degli immobili.
Non appare convincente, inoltre, la tesi difensiva prospettata dagli attori in riassunzione, secondo cui l'assenza di richieste di godimento sarebbe giustificata da presunte tradizioni locali che avrebbero impedito a e di rivendicare l'uso degli immobili abitati dagli altri Parte_1 Parte_2 fratelli. Sebbene, infatti, dalle dichiarazioni rese in udienza da e Parte_2 Parte_1
emerga che abbia abitato l'immobile sito al primo piano sin dal
[...] Persona_1 proprio matrimonio, avvenuto nel 1977, per accondiscendenza dei genitori, deve ritenersi che l'assenza, protratta nel tempo, di richieste di godimento - anche ove motivata da consuetudini familiari - costituisca, in concreto, manifestazione di acquiescenza e di assenza di opposizione all'uso esclusivo del bene da parte degli occupanti.
Allo stesso modo, si evidenzia che, come dichiarato da all'udienza del 30 giugno Parte_1
pagina 9 di 13 2003, egli non risiedeva più a AR da circa venticinque anni, essendosi trasferito in altro comune.
Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento indiziante dell'assenza di un concreto interesse a servirsi direttamente degli immobili in comunione e, conseguentemente, di una tacita accondiscendenza all'uso esclusivo da parte dei fratelli.
Parimenti irrilevante è la circostanza, dedotta dagli attori in riassunzione, secondo cui gli immobili non si prestavano, in conseguenza della conformazione e della suddivisione degli spazi, a ospitare le famiglie di tutti e quattro i fratelli. Tale elemento, infatti, è stato già considerato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che, anche nell'ipotesi in cui la natura del bene non ne permetta un godimento simultaneo da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può comunque realizzarsi in forma indiretta o mediante avvicendamento. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo a opera di taluni non può assumere di per sé l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. n. 1738/2022; v. anche Cass. n. 2423/2015; Cass. n.
24647/2010).
Non può condividersi, infine, la tesi difensiva esposta dagli attori in riassunzione, secondo cui l'impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali da parte dei comproprietari non occupanti sarebbe desumibile dalla proposizione, da parte dei fratelli occupanti, della domanda di usucapione e della richiesta di rimborso per le migliorie apportate agli immobili in comunione. Tali azioni, pur correlate all'uso esclusivo che, per un lungo periodo, i fratelli e hanno Per_1 Controparte_2 esercitato sui beni comuni, non possono essere interpretate, di per sé sole, come manifestazione di un
“implicito diniego a un uso congiunto dei beni” da parte degli altri comproprietari.
L'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito - nel caso di specie la proposizione di un'azione giudiziaria al fine di tutelare le proprie ragioni - non può costituire, per definizione, condotta contra ius. Il mancato accoglimento della domanda di usucapione, peraltro, si fonda proprio sul presupposto che - nella vicenda in esame - il coerede che ne invocava l'intervenuto acquisto a titolo originario non ha provato di avere goduto dell'immobile con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. È rimasto, infatti, provato che il possesso del bene era conseguenza di un mero atteggiamento di tolleranza, dei genitori prima e dei fratelli dopo, che non si sono opposti all'uso esclusivo pagina 10 di 13 dell'appartamento al primo piano da parte di . Persona_1
7. - Alla luce dell'accertamento compiuto, deve ritenersi che - contrariamente a quanto sostenuto dagli attori in riassunzione anche con la comparsa conclusionale da ultimo depositata - la domanda di corresponsione dei frutti civili proposta non possa trovare accoglimento nemmeno con riferimento al periodo successivo alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Infatti, considerato che il diritto alla corresponsione dei frutti civili non discende automaticamente dal mancato godimento del bene comune, non può ritenersi che la sola proposizione della domanda in primo grado valga, di per sé, a integrare una presunzione circa l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini dell'accoglimento dell'istanza. È necessario, invece, che sia fornita la prova di una condotta del comproprietario occupante tale da impedire l'uso paritetico del bene da parte degli altri condividenti, ovvero da eccedere i limiti di cui all'art. 1102 c.c., nella specie insussistente.
In definitiva, per le ragioni esposte, e ribadito che il presente giudizio ha natura rescissoria - nei limiti posti dalla pronuncia rescindente - ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021), deve ritenersi che la domanda di fruttificazione proposta da e , reiterata anche in sede di appello incidentale, deve essere Parte_2 Parte_1 rigettata nei confronti di e , quali eredi di , in CP_1 Controparte_2 Persona_1 relazione alle rispettive quote ereditarie.
Resta, invece, ferma la pronuncia di condanna, ormai definitiva, già resa (pro quota ereditaria) in favore degli originari appellanti principali e a carico di , quale coerede del defunto Controparte_3
, e di , nonché, oggi, dei suoi eredi. Persona_1 Controparte_2
8. - In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, questo Giudice di rinvio, cui la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Inoltre, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito anche qualora – come nel caso di specie - sia stato cassato un solo capo della decisione.
pagina 11 di 13 Pertanto, le spese di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e rinvio), in ragione dell'esito della lite, della soccombenza reciproca e del parziale accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere integralmente compensate nei rapporti processuali tra e Parte_2 Parte_1
, da un lato, e e , dall'altro lato, quali eredi di
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
.
[...]
Poiché il Giudice di appello aveva disposto una liquidazione complessiva sia delle spese del giudizio di primo grado relative alla domanda di fruttificazione (pari a € 2.100,00 per compensi), sia delle spese integrali del giudizio di appello (pari a € 9.515,00 per compensi), a carico degli appellanti principali e in favore di e , questa Corte ritiene di rideterminare la Parte_2 Parte_1 condanna a carico dei soli appellanti principali, intimati in cassazione e odierni convenuti in riassunzione rimasti contumaci, ossia (oggi i suoi eredi) e , Controparte_2 Controparte_3 quale coerede di , rispettivamente, nella misura di ¼ (da ripartirsi pro quota tra gli Persona_1 eredi di ) e di 1/3 di ¼, con riferimento agli importi sopra indicati, così € 525,00 e € Controparte_2
175,00 per il giudizio di primo grado, € 2.378,75 e € 792,92 per l'appello.
Per il resto, le pronunce condannatorie sono state caducate dalla cassazione della sentenza di appello, e il vuoto venutosi a creare nella controversia di merito è riempito dalla disposta compensazione integrale tra le suddette parti, fondata sulla soccombenza reciproca, nozione ritenuta comprensiva dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate.
Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, possono essere del pari integralmente compensate tra le parti costituite.
Per le stesse ragioni, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno dichiarate irripetibili nei confronti degli intimati, odierni convenuti in riassunzione, CP_3
e (oggi i suoi eredi), rimasti contumaci sia nel giudizio di legittimità sia
[...] Controparte_2 nella presente sede processuale.
Infine, per completezza, si evidenzia che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31105/2023, ha dichiarato assorbita la censura sulle spese processuali. Tale censura, non essendo stata espressamente riproposta davanti a questa Corte di rinvio, non può influire sulla nuova regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass. n. 30184/2018).
Sempre per completezza, si osserva che resta confermata – non essendo stata incisa dall'effetto pagina 12 di 13 espansivo interno della cassazione – la statuizione già resa dal giudice di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, poste, nella misura già liquidata con separato decreto in data 8.01.2008 dal Tribunale di Siracusa, definitivamente a carico di ciascuno dei coeredi in proporzione delle rispettive quote. Rimane altresì integra, nei rapporti tra le altre parti, la pronuncia che ha disposto la compensazione delle residue spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n.
45/2024 R.G., dichiara la contumacia di , e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rigetta la domanda - a suo tempo proposta da e - di Parte_2 Parte_1 corresponsione pro quota dei frutti civili nei confronti di e , quali CP_1 Controparte_2 eredi di;
Persona_1
compensa integralmente tra e , da un lato, e e Parte_1 Parte_2 CP_1
, dall'altro, le spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, Controparte_2 del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
dichiara irripetibili le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio nei confronti degli intimati, odierni convenuti in riassunzione, e Controparte_3 Controparte_2
(oggi i suoi eredi), rimasti contumaci nei detti gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 6 novembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 45/2024
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Aldo e C.F._2
ZO GI;
attori in riassunzione, appellati e appellanti incidentali
contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), tutti nella C.F._4 Controparte_3 C.F._5 qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
30.11.2013, e gli ultimi due anche nella qualità di eredi di nato a Controparte_2
pagina 1 di 13 AR il 22.8.1943 e deceduto a Siracusa il 3.3.2023;
convenuti in riassunzione, appellanti principali e appellati incidentali
contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione del 30.7.2000, e convenivano in Parte_2 Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, i germani e al fine di ottenere CP_2 Persona_1 la divisione dell'asse ereditario dei genitori e , comprendente un Controparte_4 Controparte_5 edificio, sito a AR in via della Patria n. 32, composto da un garage, un appartamento al pian terreno e due appartamenti al primo piano. Gli attori, evidenziato il godimento - in via esclusiva - degli appartamenti ad opera dei convenuti, chiedevano la condanna degli stessi alla corresponsione dei frutti.
1.2. - , costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione e proponeva Controparte_2 domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle spese sostenute per l'assistenza prestata ai genitori, nonché per i miglioramenti apportati agli immobili e per il pagamento dell'ICI relativi agli stessi. Formulava, infine, istanza di attribuzione dell'appartamento sito al pianterreno.
1.3. - , costituendosi in giudizio, chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto Persona_1 per usucapione dell'appartamento del primo piano e, in subordine, la condanna dei coeredi al pagamento di un indennizzo per l'arricchimento ottenuto dalla realizzazione della costruzione, a sue spese, del primo piano e, in ulteriore subordine, l'assegnazione della proprietà superficiaria della porzione detenuta.
1.4. - Il Tribunale, con sentenza n. 1384/2012, pubblicata il 25 ottobre 2012 (resa nel procedimento iscritto al n. 2218/2000 R.G.), ritenuto l'immobile comodamente divisibile, procedeva alla formazione di quattro quote (da estrarsi a sorte), con previsione dei relativi conguagli secondo il progetto predisposto dal CTU, e rigettava ogni altra domanda. Compensava interamente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuno dei condividenti in ragione delle rispettive quote.
2. - Avverso tale decisione proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2013,
i fratelli e formulando quattro motivi di gravame. CP_2 Persona_1
2.1. - e si costituivano in giudizio, resistendo al gravame, e proponendo Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 13 altresì appello incidentale con riferimento al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di fruttificazione.
2.2. - All'esito dell'udienza del 20 giugno 2017, il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso di e successivamente riassunto, con ricorso del 18 ottobre Persona_1
2017, dagli eredi , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
2.3. - La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1204 del 25 maggio 2018, rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, condannava e gli eredi di pro quota ereditaria al pagamento, in favore di Controparte_2 Persona_1 ciascuno degli appellati, della quota dei frutti maturati dalla data del decesso di sino Controparte_5 alla data della pronuncia della sentenza di appello. In particolare, il giudice di secondo grado condannava al pagamento, in favore di , dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
3.331,27. Lo condannava, altresì, al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_2
3.331,27. Inoltre, per quanto ancora rilevante in questa sede, condannava gli eredi di Per_1
dunque e , unitamente a , che non ha
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 proposto ricorso in cassazione, al pagamento pro quota ereditaria dell'importo di € 3.331,27, sia in favore di sia in favore di . Parte_2 Parte_1
2.4. - Con riferimento alla domanda di usucapione della costruzione al primo piano rivendicata da
(e, dopo la sua morte, dai suoi eredi), la Corte d'appello accertava che l'immobile Persona_1 era stato realizzato allorquando i comuni danti causa erano ancora in vita e lo avevano acquistato per
, ritenendo che lo avesse detenuto con il loro consenso e per mera Per_2 Persona_1 tolleranza, senza compiere atti di interversione del possesso. Confermava la comoda divisibilità dell'edificio, evidenziando che la formazione delle porzioni avrebbe richiesto la creazione di una scala esterna con parziale resezione di un solaio, interventi ritenuti compatibili con le condizioni statiche dello stesso edificio. Respingeva, inoltre, le richieste di assegnazione dei singoli piani formulate dagli originari convenuti, e riteneva invece che non fosse stata adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza del Tribunale nella parte in cui era stato ravvisato il difetto di prova dei presupposti fondanti le pretese di rimborso per i presunti miglioramenti apportati all'immobile oggetto di causa.
Rilevava, infine, che l'edificio era stato utilizzato in via esclusiva, dopo l'apertura della successione, da e , e riteneva che agli altri coeredi dovesse essere riconosciuta la quota Controparte_2 Per_1 dei frutti che sarebbe stato possibile percepire in caso di uso indiretto, quantificati in misura pari al pagina 3 di 13 canone di locazione capitalizzato, al netto delle spese di manutenzione. La Corte riteneva, infatti, che il comproprietario di un bene potenzialmente fruttifero che ne avesse goduto integralmente durante il regime di comunione, senza un titolo idoneo a giustificare l'esclusione degli altri comproprietari, fosse tenuto a corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili.
2.5. - A seguito della riforma parziale, la Corte procedeva a un nuovo regolamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, rilevando tuttavia che il giudice di primo grado aveva compensato le spese del giudizio di divisione, piuttosto che porle a carico della massa, e che su tale statuizione non era stata proposta alcuna censura.
Nel provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza, la Corte riteneva dunque, in ossequio all'effetto devolutivo del gravame, di dover statuire esclusivamente in relazione alla domanda di fruttificazione, accolta. Diversamente, le spese del giudizio di appello, sempre in applicazione del medesimo principio, dovevano gravare integralmente sugli appellanti principali.
Condannava pertanto gli appellanti principali a rifondere, in favore di e Parte_1 [...]
le spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla domanda di fruttificazione, e li Parte_2 condannava altresì a rifondere integralmente agli stessi le spese del secondo grado di giudizio.
3. - e , eredi di , proponevano ricorso per la CP_1 Controparte_2 Persona_1 cassazione della sentenza di appello sulla base di diversi motivi.
In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del primo piano dell'edificio era stata erroneamente respinta per difetto di prova, senza considerare le deduzioni difensive idonee a giustificarne l'accoglimento, trascurate dalla Corte d'appello.
Con il secondo motivo, lamentavano la violazione degli artt. 1102 e 723 c.c., per avere la sentenza impugnata ordinato la restituzione dei frutti, nonostante i resistenti non avessero mai richiesto di utilizzare il bene in comunione e non fosse stato superato il limite di uso imposto dall'art. 1102 c.c.
Con il terzo motivo, denunciavano la violazione dell'art. 720 c.c., evidenziando come la Corte
d'appello avesse ritenuto l'immobile divisibile senza considerare i rischi per la stabilità dell'edificio pagina 4 di 13 derivanti dalla creazione di quattro distinte unità abitative.
3.1. - Con ordinanza n. 31105/2023 pubblicata in data 8 novembre 2023, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure, dichiarata, invece, assorbita la censura sulle spese. Ha cassato pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché pronunci anche sulle spese di legittimità.
4. - Con atto di citazione notificato a (in data 10 gennaio 2024), a CP_1 Controparte_3
(in data 9 gennaio 2024) e a (in data 30 gennaio 2024), e Controparte_2 Parte_2
hanno riassunto la causa dinanzi alla Corte di appello di Catania, chiedendo l'accertamento Parte_1 del diritto a ottenere un'indennità, nella misura ritenuta di giustizia, per il mancato godimento dell'immobile a far data dalla morte della madre o, quantomeno, dalla data di notificazione dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Siracusa.
4.1. - Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
4.2. - In esito all'udienza del 6 ottobre 2025, sulla base delle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione alla parte costituita del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, non costituitisi, benché ritualmente evocati in giudizio.
[...]
2. - In ordine alla corretta instaurazione del rapporto processuale mediante chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cosiddetto litisconsorzio processuale necessario), deve osservarsi, sempre in via preliminare, che e Parte_2 Parte_1 hanno tempestivamente riassunto il giudizio, dando atto, nell'intestazione dell'atto di riassunzione, che,
a seguito del decesso del proprio fratello , avvenuto in data 3 marzo 2023 durante la Controparte_2 pendenza del giudizio di cassazione - nel quale la parte poi deceduta era rimasta contumace - essi ne sono eredi ab intestato, unitamente ai nipoti e . Controparte_3 Controparte_2
Questi ultimi sono già parti del giudizio in quanto eredi, insieme al coniuge superstite , CP_1 dell'altro appellante principale, , deceduto il 30 novembre 2013 durante la Persona_1 pendenza del giudizio di appello. L'atto di riassunzione è stato notificato a tutti i soggetti indicati.
pagina 5 di 13 3. – Va altresì rilevato, sempre in via preliminare, che sono ormai coperte da giudicato – e, come tali, precluse nel presente giudizio di rinvio – talune questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, è ormai definitiva la pronuncia relativa alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado da per il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza prestata ai genitori e Controparte_2 per il pagamento dell'ICI, atteso che i relativi capi della sentenza di primo grado non sono stati appellati dalla parte soccombente.
Parimenti, devono ritenersi precluse le questioni concernenti la domanda di usucapione relativa alla costruzione al primo piano, proposta in primo grado da , nonché la domanda di Persona_1 rimborso per i miglioramenti formulata da , non essendo stati impugnati i Controparte_2 corrispondenti capi della sentenza di appello con ricorso per cassazione, né principale né incidentale, da parte delle parti soccombenti.
Inoltre, sono ormai precluse dal giudicato interno anche le questioni relative alla domanda riconvenzionale proposta da per il rimborso delle spese di realizzazione del primo Persona_1 piano, nonché quelle afferenti all'eccezione di indivisibilità dell'immobile oggetto di causa e alla richiesta di assegnazione per piani, formulate dallo stesso e successivamente Persona_1 coltivate dai suoi eredi, essendo stati rigettati dalla Corte di cassazione i due motivi di ricorso proposti al riguardo dagli stessi eredi.
Devono, infine, considerarsi coperte da giudicato le condanne (pro quota ereditaria) alla corresponsione dei frutti civili pronunciate in appello nei confronti di e Controparte_3 CP_2
, atteso che gli stessi non hanno proposto ricorso per cassazione e sono rimasti contumaci nel
[...] giudizio di legittimità.
4. – Ciò posto, con l'ordinanza n. 31105/2023, la Corte di cassazione, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso proposto da e avverso la sentenza n. 1204/2018 della CP_1 Controparte_2
Corte d'appello di Catania, ha affermato il principio di diritto per il quale, “qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune”.
La Corte di cassazione ha inoltre evidenziato che “l'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti
pagina 6 di 13 abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale”, occorrendo, come ivi chiarito, “la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.”.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi che, secondo un orientamento ormai superato della Corte di cassazione, il diritto alla corresponsione dei frutti civili derivava dal solo mancato godimento del bene comune, senza che fosse necessario accertare una violazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c.,
(Cass. n. 7716/1990, Cass. n. 7881/2011, Cass. n. 23539/2011, Cass. n. 5156/2012 e Cass. n.
20394/2013). Secondo tale indirizzo, “nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che, durante il periodo di comunione, abbia goduto l'intero bene da solo, senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti”.
Diversamente, secondo un più recente e consolidato orientamento, applicato dalla Corte di cassazione anche nel caso di specie (Cass., sez. II, sent. n. 2423 del 9 febbraio 2015; Cass. n. 30451/2018; Cass. n.
7019/2019; Cass. n. 29321/2021; Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 15332/2023), l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario costituisce esercizio del diritto dominicale, salvo l'obbligo di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero la possibilità di trarre dal bene i frutti civili. Ne consegue che il comproprietario che utilizzi in modo esclusivo il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché agli altri contitolari che siano rimasti inerti e, a maggior ragione, se abbiano consentito, in modo certo ed inequivoco, tale uso esclusivo. L'obbligo di corresponsione della quota di frutti civili sorge solo qualora un comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato consentito, e sempre che sia fornita la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari ovvero una violazione dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c.
La Corte di cassazione ha osservato che, nel caso di specie, la Corte d'appello aveva fatto discendere l'obbligo di corresponsione dei frutti civili dalla semplice occupazione dell'intero edificio da parte dei fratelli e senza verificare se gli altri coeredi avessero richiesto di fare Per_1 Controparte_2 uso del bene comune, o se l'uso esclusivo avesse ecceduto i limiti di cui all'art. 1102 c.c. Ha pertanto pagina 7 di 13 stabilito che tale accertamento, già compiuto dal Tribunale in primo grado, che aveva rigettato la domanda, dovrà essere rinnovato dal giudice del rinvio sulla base degli elementi istruttori acquisiti.
Alla luce delle statuizioni rese dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 31105/2023, nonché del principio di diritto in essa affermato – al quale questa Corte di rinvio deve strettamente attenersi –
l'esame del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, a suo tempo depositata da e Parte_1
deve essere limitato, nella presente sede processuale, alla sola domanda proposta Parte_2 in sede di appello incidentale, relativa alla fruttificazione del bene oggetto di comunione. Tale domanda, tuttavia, deve essere esaminata esclusivamente nei confronti di e di CP_1 CP_2
, quali eredi di , e non anche nei confronti degli altri comproprietari che
[...] Persona_1 hanno prestato acquiescenza alla condanna pronunciata in grado di appello da questa stessa Corte, ossia e, per quanto riguarda , i suoi eredi. Controparte_3 Controparte_2
5. - A tal fine, va ricordato che il giudizio di rinvio c.d. “proprio”, che ha luogo quando la sentenza è cassata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame, non costituisce prosecuzione né rinnovazione del giudizio di appello, ma rappresenta una fase nuova e autonoma dell'originario processo (c.d. fase rescissoria), successiva alla fase rescindente svoltasi innanzi alla Corte di cassazione, ed è finalizzata a colmare, con una nuova decisione, il vuoto determinato nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento.
I limiti dei poteri del giudice di rinvio variano a seconda che l'annullamento della pronuncia precedente sia stato disposto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. n.
15506/2018; Cass. n. 6260/2005), nel primo caso - che è quello qui ricorrente - il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo. Diversamente, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, dovrà pertanto valutarsi, sulla scorta degli elementi già acquisiti, se sussista, o meno, in capo a CP_1
pagina 8 di 13 e , quali eredi di , pro quota ereditaria, l'obbligo di CP_1 Controparte_2 Persona_1 restituzione dei frutti civili.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non residua alcun margine per il riconoscimento di una
“indennità” fondata sul solo fatto dell'occupazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari. Ai fini dell'accoglimento della domanda di corresponsione dei frutti civili, è infatti necessario un quid pluris, rappresentato dal superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., ossia da una condotta che impedisca agli altri condividenti l'uso paritetico del bene o la possibilità di trarne utilità.
6. - Tanto premesso, nel caso di specie, va confermato l'accertamento a suo tempo effettuato dal
Tribunale di Siracusa, atteso che non risulta dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte - per quanto ancora d'interesse per il giudizio - del comproprietario , delle Persona_1 facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri condividenti, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad abitazione personale.
Dall'esame delle risultanze processuali emerge che e - divenuti Parte_1 Parte_2 comproprietari, insieme alla madre e agli altri fratelli, degli immobili sin dalla morte del padre avvenuta nel 1987 - non hanno mai formulato richiesta di utilizzo diretto dei beni in comunione. Né tale richiesta può desumersi dal contenuto delle domande proposte in primo grado, nelle quali gli attori si limitavano a chiedere la divisione dell'asse ereditario e la corresponsione dei frutti civili, senza formulare alcuna richiesta di rilascio degli immobili.
Non appare convincente, inoltre, la tesi difensiva prospettata dagli attori in riassunzione, secondo cui l'assenza di richieste di godimento sarebbe giustificata da presunte tradizioni locali che avrebbero impedito a e di rivendicare l'uso degli immobili abitati dagli altri Parte_1 Parte_2 fratelli. Sebbene, infatti, dalle dichiarazioni rese in udienza da e Parte_2 Parte_1
emerga che abbia abitato l'immobile sito al primo piano sin dal
[...] Persona_1 proprio matrimonio, avvenuto nel 1977, per accondiscendenza dei genitori, deve ritenersi che l'assenza, protratta nel tempo, di richieste di godimento - anche ove motivata da consuetudini familiari - costituisca, in concreto, manifestazione di acquiescenza e di assenza di opposizione all'uso esclusivo del bene da parte degli occupanti.
Allo stesso modo, si evidenzia che, come dichiarato da all'udienza del 30 giugno Parte_1
pagina 9 di 13 2003, egli non risiedeva più a AR da circa venticinque anni, essendosi trasferito in altro comune.
Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento indiziante dell'assenza di un concreto interesse a servirsi direttamente degli immobili in comunione e, conseguentemente, di una tacita accondiscendenza all'uso esclusivo da parte dei fratelli.
Parimenti irrilevante è la circostanza, dedotta dagli attori in riassunzione, secondo cui gli immobili non si prestavano, in conseguenza della conformazione e della suddivisione degli spazi, a ospitare le famiglie di tutti e quattro i fratelli. Tale elemento, infatti, è stato già considerato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che, anche nell'ipotesi in cui la natura del bene non ne permetta un godimento simultaneo da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può comunque realizzarsi in forma indiretta o mediante avvicendamento. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo a opera di taluni non può assumere di per sé l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. n. 1738/2022; v. anche Cass. n. 2423/2015; Cass. n.
24647/2010).
Non può condividersi, infine, la tesi difensiva esposta dagli attori in riassunzione, secondo cui l'impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali da parte dei comproprietari non occupanti sarebbe desumibile dalla proposizione, da parte dei fratelli occupanti, della domanda di usucapione e della richiesta di rimborso per le migliorie apportate agli immobili in comunione. Tali azioni, pur correlate all'uso esclusivo che, per un lungo periodo, i fratelli e hanno Per_1 Controparte_2 esercitato sui beni comuni, non possono essere interpretate, di per sé sole, come manifestazione di un
“implicito diniego a un uso congiunto dei beni” da parte degli altri comproprietari.
L'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito - nel caso di specie la proposizione di un'azione giudiziaria al fine di tutelare le proprie ragioni - non può costituire, per definizione, condotta contra ius. Il mancato accoglimento della domanda di usucapione, peraltro, si fonda proprio sul presupposto che - nella vicenda in esame - il coerede che ne invocava l'intervenuto acquisto a titolo originario non ha provato di avere goduto dell'immobile con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. È rimasto, infatti, provato che il possesso del bene era conseguenza di un mero atteggiamento di tolleranza, dei genitori prima e dei fratelli dopo, che non si sono opposti all'uso esclusivo pagina 10 di 13 dell'appartamento al primo piano da parte di . Persona_1
7. - Alla luce dell'accertamento compiuto, deve ritenersi che - contrariamente a quanto sostenuto dagli attori in riassunzione anche con la comparsa conclusionale da ultimo depositata - la domanda di corresponsione dei frutti civili proposta non possa trovare accoglimento nemmeno con riferimento al periodo successivo alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Infatti, considerato che il diritto alla corresponsione dei frutti civili non discende automaticamente dal mancato godimento del bene comune, non può ritenersi che la sola proposizione della domanda in primo grado valga, di per sé, a integrare una presunzione circa l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini dell'accoglimento dell'istanza. È necessario, invece, che sia fornita la prova di una condotta del comproprietario occupante tale da impedire l'uso paritetico del bene da parte degli altri condividenti, ovvero da eccedere i limiti di cui all'art. 1102 c.c., nella specie insussistente.
In definitiva, per le ragioni esposte, e ribadito che il presente giudizio ha natura rescissoria - nei limiti posti dalla pronuncia rescindente - ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021), deve ritenersi che la domanda di fruttificazione proposta da e , reiterata anche in sede di appello incidentale, deve essere Parte_2 Parte_1 rigettata nei confronti di e , quali eredi di , in CP_1 Controparte_2 Persona_1 relazione alle rispettive quote ereditarie.
Resta, invece, ferma la pronuncia di condanna, ormai definitiva, già resa (pro quota ereditaria) in favore degli originari appellanti principali e a carico di , quale coerede del defunto Controparte_3
, e di , nonché, oggi, dei suoi eredi. Persona_1 Controparte_2
8. - In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, questo Giudice di rinvio, cui la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Inoltre, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito anche qualora – come nel caso di specie - sia stato cassato un solo capo della decisione.
pagina 11 di 13 Pertanto, le spese di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e rinvio), in ragione dell'esito della lite, della soccombenza reciproca e del parziale accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere integralmente compensate nei rapporti processuali tra e Parte_2 Parte_1
, da un lato, e e , dall'altro lato, quali eredi di
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
.
[...]
Poiché il Giudice di appello aveva disposto una liquidazione complessiva sia delle spese del giudizio di primo grado relative alla domanda di fruttificazione (pari a € 2.100,00 per compensi), sia delle spese integrali del giudizio di appello (pari a € 9.515,00 per compensi), a carico degli appellanti principali e in favore di e , questa Corte ritiene di rideterminare la Parte_2 Parte_1 condanna a carico dei soli appellanti principali, intimati in cassazione e odierni convenuti in riassunzione rimasti contumaci, ossia (oggi i suoi eredi) e , Controparte_2 Controparte_3 quale coerede di , rispettivamente, nella misura di ¼ (da ripartirsi pro quota tra gli Persona_1 eredi di ) e di 1/3 di ¼, con riferimento agli importi sopra indicati, così € 525,00 e € Controparte_2
175,00 per il giudizio di primo grado, € 2.378,75 e € 792,92 per l'appello.
Per il resto, le pronunce condannatorie sono state caducate dalla cassazione della sentenza di appello, e il vuoto venutosi a creare nella controversia di merito è riempito dalla disposta compensazione integrale tra le suddette parti, fondata sulla soccombenza reciproca, nozione ritenuta comprensiva dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate.
Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, possono essere del pari integralmente compensate tra le parti costituite.
Per le stesse ragioni, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno dichiarate irripetibili nei confronti degli intimati, odierni convenuti in riassunzione, CP_3
e (oggi i suoi eredi), rimasti contumaci sia nel giudizio di legittimità sia
[...] Controparte_2 nella presente sede processuale.
Infine, per completezza, si evidenzia che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31105/2023, ha dichiarato assorbita la censura sulle spese processuali. Tale censura, non essendo stata espressamente riproposta davanti a questa Corte di rinvio, non può influire sulla nuova regolamentazione delle spese processuali (cfr. Cass. n. 30184/2018).
Sempre per completezza, si osserva che resta confermata – non essendo stata incisa dall'effetto pagina 12 di 13 espansivo interno della cassazione – la statuizione già resa dal giudice di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, poste, nella misura già liquidata con separato decreto in data 8.01.2008 dal Tribunale di Siracusa, definitivamente a carico di ciascuno dei coeredi in proporzione delle rispettive quote. Rimane altresì integra, nei rapporti tra le altre parti, la pronuncia che ha disposto la compensazione delle residue spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n.
45/2024 R.G., dichiara la contumacia di , e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rigetta la domanda - a suo tempo proposta da e - di Parte_2 Parte_1 corresponsione pro quota dei frutti civili nei confronti di e , quali CP_1 Controparte_2 eredi di;
Persona_1
compensa integralmente tra e , da un lato, e e Parte_1 Parte_2 CP_1
, dall'altro, le spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, Controparte_2 del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
dichiara irripetibili le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio nei confronti degli intimati, odierni convenuti in riassunzione, e Controparte_3 Controparte_2
(oggi i suoi eredi), rimasti contumaci nei detti gradi di giudizio.
Così deciso in Catania il 6 novembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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