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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 1728/2024 promosso dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via San Rocco nr. 56/2 (c.f. ) C.F._1
E
nato a [...] il [...], residente in [...] nr. 56/2 (c.f. , C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Carlo Amato e dall'Avv. Barbara Basso, come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio in Bassano del Grappa Pt_1 Pt_2 in data 18 giugno 2011 (atto n. 30, parte 2, serie A) e che dall'unione coniugale non sono nati figli, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dai difensori e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 30/05/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 26/09/2024;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bassano del Grappa in data 18 giugno 2011 (atto n. 30, parte 2, serie A) tra nata a [...] Parte_1
Grappa (VI) il 23/09/1983, residente in [...]2 (c.f.
) e nato a [...] il [...], residente in C.F._1 Parte_2
Fonzaso (BL), Via San Rocco nr. 56/2 (c.f. , alle seguenti condizioni, C.F._2 come concordare dalle parti e che qui si trascrivono:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fonzaso (BL) in Via San Rocco,
56/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. Parte_2
3. Non prevedere il versamento di alcun assegno divorzile da parte di un coniuge a favore dell'altro, essendo e dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
4. Compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 26 giugno 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta