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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 09/12/2021, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 00449/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Patrizia Sadocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) derivanti dalla gravissima -OMISSIS-(-OMISSIS-) contratta durante il -OMISSIS-dal loro congiunto-OMISSIS-per -OMISSIS-e che lo ha condotto al decesso;
e per la conseguente condanna
del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A)
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dal Ministero della Difesa una documentata relazione in ordine alle somme già riconosciute, anche se di futura effettiva corresponsione, alle ricorrenti e al signor -OMISSIS-da Amministrazioni statali a seguito della diagnosi della malattia del congiunto, precisando:
- il titolo giuridico di attribuzione e le eventuali voci di danno oggetto di risarcimento-indennizzo;
- se siano stati avviati procedimenti per la revoca di tali elargizioni;
Ritenuto di assegnare al Ministero della Difesa il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di tale documentata relazione;
B)
Rilevato che con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dal signor -OMISSIS-presso il -OMISSIS-nell’insorgere della patologia dedotta nel ricorso nonché per determinare il quantum dell’eventuale risarcimento spettante alle ricorrenti;
Rilevato che, con memorie depositate in data -OMISSIS-, le ricorrenti hanno evidenziato la necessità di modificare il quesito proposto al Consulente Tecnico d’ufficio con la predetta ordinanza;
Ritenuto di modificare l’ordinanza -OMISSIS-, assegnando al C.T.U. il seguente compito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, tra cui la perizia d’incidente probatorio nel -OMISSIS-(documento 3 delle ricorrenti) nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche ritenute eventualmente necessarie, e tenuto conto dell’età, delle eventuali concause dovute a fattori genetici o ambientali e dello stato di salute preesistente – di rispondere ai seguenti quesiti:
1) se il servizio prestato dal signor -OMISSIS-presso il-OMISSIS- possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso (-OMISSIS-) e del successivo decesso dello stesso;
2) in caso di risposta positiva al primo quesito, se la riscontrata correlazione causale fosse concretamente prevedibile dal Ministero, in base ai criteri scientifici o statistici conosciuti o conoscibili e quindi conformi a quanto prescritto dalla migliore scienza medica del momento (in relazione al periodo di servizio prestato presso il -OMISSIS-);
3) in caso di risposta positiva ai primi due quesiti, se il Ministero, adottando tempestivamente - sin dal momento in cui è divenuta prevedibile la riscontrata correlazione causale - le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del dipendente avrebbe evitato verosimilmente l’insorgere in capo al signor -OMISSIS-dell’infermità dedotta nel ricorso (-OMISSIS-);
4) in caso di risposta positiva ai tre quesiti:
- accertare e quantificare il danno biologico per invalidità temporanea subito dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- dall’insorgere dell’infermità dedotta nel ricorso sino al decesso, precisandone l’andamento nel tempo e indicando il grado di sofferenza (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) causato dalla patologia, e in particolare:
- descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
- accerti il C.T.U.:
a) la natura e l’entità, in termini percentuali, delle lesioni subite dal signor -OMISSIS-in rapporto causale con il servizio prestato presso il -OMISSIS- per cui è causa;
b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
c) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate”.
Ritenuto di procedere al giuramento del C.T.U. innanzi al magistrato delegato ai sensi dell’articolo 67, commi 1 e 4, cod. proc. amm.) presso la sede del Tribunale il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 14.15, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria;
Ritenuto di confermare per il resto l’ordinanza -OMISSIS-con riferimento alla scansione temporale degli ulteriori adempimenti e all’anticipo da corrispondere al C.T.U..
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la pubblica udienza del 25 maggio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 25 maggio 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.