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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2017 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Antimo Buonamano
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
di:
a) <<accertare e dichiarare il diritto all di supplenza fino al giugno per posto su sostegno>resosi disponibile per la fascia GPS incrociate ADSS uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune, indicati nella domanda del 14.08.2022 e in premessa in fatto del presente ricorso e,
per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, ad attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS
incrociate ADSS con effetto dal 03.10.2022;
o comunque, in subordine, ad uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune>>;
b) <<accertare e dichiarare il diritto all di supplenza fino al giugno per posto su sostegno>maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo pari ad € 9.104,04 calcolato per il periodo dal 03.10.2022 al 30.06.2023 in relazione alla ccnl di settore e ultimo cedolino paga, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, anche all'esito eventuali supplenze da graduatorie d'istituto>>.
Con 2. Nella contumacia del (d'ora in avanti, ), l'adito Tribunale, con Parte_1
sentenza n. 7173/2024 del 18 giugno 2024 così statuiva:
< aveva diritto, nell'anno scolastico 2022/2023, ad un incarico annuale a Controparte_1
tempo determinato da graduatorie GPS di seconda fascia, relativamente alla classe di concorso ADSS;
condanna il a risarcire in favore della ricorrente il danno subìto, pari Parte_1
alle retribuzioni non percepite dal 3.10.2022 e fino al 30.6.2023 - detratto quanto percepito in costanza di incarico da graduatorie di istituto nel periodo dal 3.3.2023 al 18.3.2023 e dal 19.3.2023 all'8.6.2023 - oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ogni rateo mensile e fino al saldo>>. 3. Affermava il primo giudice:
< ha presentato al domanda di aggiornamento delle Controparte_1 Parte_1
graduatorie per le supplenze, relativamente alla provincia di Roma e per il biennio 2022/2024, ottenendo per la classe di concorso A018 il punteggio totale di 83,50 (in posizione n. 456 della graduatoria) e per la classe di concorso ADSS il punteggio totale di 61,50 (in posizione 418 della graduatoria).
In data 14.8.2022 la ha presentato domanda di supplenza relativa all'anno scolastico 2022/2023, CP_1
esprimendo, per la classe di concorso ADSS, 91 scuole di preferenza, e non ottenendo alcun incarico.
Nel frattempo, dal 3.3.2023 al 18.3.2023 e dal 19.3.2023 all'8.6.2023 la si è vista assegnare una CP_1
supplenza a tempo determinato, tramite utilizzo della graduatoria di istituto.
La ha sostenuto che per l'anno scolastico 2022/2023, e per la classe di concorso ADSS, il CP_1 Parte_1
aveva designato come supplenti per l'intero anno scolastico, attingendo dalla graduatoria provinciale e su scuole da lei stessa prescelte, colleghi che avevano un punteggio inferiore al suo (e quindi in posizione successiva nella graduatoria) e ha di conseguenza denunciato l'illegittimità della procedura relativa al conferimento delle supplenze annuali…
La domanda della è fondata, nei limiti e nei termini che seguono. CP_1
Come detto, nelle graduatorie GPS di seconda fascia per la provincia di Roma, valide per il biennio 2022/2024,
la posizione della ricorrente, nella classe di concorso ADSS, era al n. 418, con punteggio totale di 61,50.
La ha presentato domanda di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023, indicando quale prima CP_1
preferenza, per la classe di concorso ADSS, la scuola RMSD0600G, con tipologia contrattuale “fino al termine delle attività didattiche”.
Nel bollettino delle nomine a tempo determinato (pubblicato il 3.10.2022), l'incarico per la scuola predetta
(Liceo artistico “Enzo Rossi”), per la medesima classe di concorso ADSS e con tipo di contratto “fino al termine delle attività didattiche”, è stato assegnato ad una collega della ricorrente ( ) che risulta avere Persona_1 un punteggio più basso, e quindi una posizione inferiore in graduatoria, rispetto al punteggio e alla graduatoria della ricorrente.
In particolare, risulta che detta collega aveva il punteggio di 56, con posizione in graduatoria 483 mentre come detto la aveva il punteggio di 61,50 con posizione in graduatoria 418. CP_1
Non è dato conoscere, vista anche la contumacia del , il motivo o la ragione di tale circostanza, e Parte_1
cioè il perché per una scuola chiesta dalla ricorrente come prima preferenza sia stata prescelta, per l'incarico annuale e per la classe di concorso ADSS, una collega che aveva punteggio inferiore al suo e conseguente peggiore posizione in graduatoria.
Con la conseguenza che deve ritenersi dimostrato che la aveva diritto all'incarico annuale nella CP_1
scuola indicata come prima preferenza.
Il mancato illegittimo conferimento di detto incarico determina l'obbligo per il di risarcire il danno Parte_1
in favore della ricorrente, pari alla retribuzione non percepita a decorrere dal 3.10.2022 (data di pubblicazione degli incarichi da Gps) e fino al 30.6.2023 (termine delle attività didattiche anno scolastico
2022/2023), detratto naturalmente quanto dalla percepito in ragione del conferimento dell'incarico CP_1
da graduatorie di istituto (periodo come detto, dal 3.3.2023 al 18.3.2023 e dal 19.3.2023 all'8.6.2023), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ogni rateo mensile e fino al saldo>>.
Con 4. Con ricorso del 19 luglio 2024 il interponeva appello e con un unico, articolato, motivo, rappresentava le ragioni per le quali la pretesa attorea era infondata e andava rigettata.
Resisteva l'appellata.
5. Rileva la Corte che la ha proposto due distinte domande: CP_1
la prima, di accertamento del diritto all'assegnazione a sé, anziché ad altri, della supplenza per il posto su sostegno;
Con la seconda, di condanna del al risarcimento dei danni. Con Il Tribunale le ha accolto entrambe, senza disporre, come pure aveva richiesto la , l'ordine al di CP_1
assegnazione dell'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023, sull'implicita considerazione che, alla data della sentenza, l'attuazione di un ordine siffatto non sarebbe stato più possibile.
Tuttavia, resta la utilità per della declaratoria del diritto all'assegnazione, giacché, come è noto, il Pt_2
punteggio di servizio corrispondente al numero di giorni di supplenza effettuati con contratti a tempo determinato incide sulla formazione delle successive graduatorie provinciali per le supplenze.
Ne consegue che, astrattamente, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale darebbe diritto alla al computo, nella formulazione di nuove graduatorie, della supplenza di cui si discute, ancorché Pt_3
materialmente non espletata, di guisa che, per la stessa supplenza il MIM dovrebbe riconoscere il relativo punteggio sia a chi di fatto l'ha prestata sia a chi, in tesi, avrebbe avuto il diritto di espletarla, a discapito di altri docenti che potrebbero essere scavalcati, nelle graduatorie, non da uno ma da due soggetti, assegnatari di un punteggio aggiuntivo per un'unica, medesima, supplenza.
Significativamente, la stessa aveva correttamente evidenziato con il ricorso introduttivo quanto CP_1
segue:
<
determinato per l'anno scolastico 2022/2023;
ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente>>.
La ricorrente aveva, a tal fine, richiesto ai sensi dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notifica, <
alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c.>> mediante <
del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte>>.
Non consta che una simile autorizzazione sia stata data né che, in qualche modo, il ricorso sia stato notificato ai cointeressati. Con Significativamente, il Tribunale ha menzionato, come convenuto in giudizio, soltanto il .
6. Orbene, pare al Collegio applicabile, per identità della ratio decidendi, il principio affermato dalla S.C. con la sentenza n. 36356/2021 e riferita ad una domanda avente a oggetto la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiedeva il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva.
La S.C. ha chiarito che una siffatta pretesa ha natura di azione di adempimento che comporta la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cass., n. 36356 del 2021).
La necessità del litisconsorzio è resa altresì evidente dal fatto che, rispetto alla pretesa ai medesimi posti o all'annullamento di una medesima procedura, unico debba essere il processo, rischiandosi altrimenti di far sovrapporre decisioni tra loro incompatibili e giuridicamente in contrasto, perché tali da attribuire più volte a persone diverse il medesimo bene della vita o a giudicare in modo tra loro difforme sulla validità o meno della medesima selezione (Cass. 33991/2023).
Ancora, secondo Cass. 14914/2008, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi,
trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati. Tale integrazione non
è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione d'inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione.
Come detto, la non si era limitata a chiedere il risarcimento dei danni, ma aveva anche chiesto CP_1
l'accertamento del suo diritto, e non di altri, all'assegnazione della supplenza di che trattasi, nonché il conseguente ordine di assegnazione a sé dell'incarico (ancorché non impartito dal Tribunale per le ragioni sopra esposte).
Risulta evidente, pertanto, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della e di Per_1
eventuali altri controinteressati.
Necessità ed esigenza che, si ripete, la stessa ricorrente aveva avvertito, formulando la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.
Pertanto, va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio nei confronti di tuti i controinteressati.
7. È opportuno precisare che non rileva, sotto il profilo in esame, il fatto che rispetto alla mera domanda risarcitoria non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario,
Invero, in presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado,
si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime;
ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande
(7428/2024).
Ma, nella specie, la domanda risarcitoria è in rapporto di evidente rapporto di pregiudizialità con la distinta e autonoma domanda, formulata dalla di accertamento del diritto all'assegnazione a sé della Pt_2
supplenza.
L'accoglimento della richiesta risarcitoria postula il positivo accertamento del diritto invocato dall'appellata a tale assegnazione. 8. Il rilievo d'ufficio della nullità della sentenza e la particolarità delle questioni trattate (e, per certo aspetti,
la loro novità) consentono di compensare le spese di questo grado ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con ricorso Parte_1
depositato in data 19 luglio 2024, avverso la sentenza del 18 giugno 2024 del Tribunale di Roma nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara la nullità la sentenza di primo grado;
2. rimette le parti dinanzi al primo giudice perché venga integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con termine per la riassunzione ex art. 353, comma 2, c.p.c.;
3. compensa le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis