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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7981/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Banin Elena in virtù di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Violi Gessica in virtù di procura speciale in atti CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 13.01.2025
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in ROMANIA il Parte_1 CP_1
08/05/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di La Loggia al n.17 parte II serie C, anno 2023.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'1/5/1996 e il 14/04/2006. Persona_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Chiedeva altresì disporsi un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di E 500 al mese, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie, nonché la condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare nella misura accertata in seguito ad istruttoria.
Con memoria depositata in data 13.12.2024 si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione, ma instando per la dichiarazione di addebito nei confronti della ricorrente e per la previsione di un contributo per il mantenimento del figlio a proprio Per_2 carico di E 200 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza in data 13.01.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Veniva tentata la conciliazione della lite e le parti aderivano alla proposta formulata dal Giudice.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e, all'esito, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sui restanti profili controversi le parti hanno raggiunto un accordo ed il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità ad esso, non ostandovi circostanze di fatto e di diritto, per quanto emerso in atti (non consta, allo stato, neppure la pendenza di procedimenti penali in fase successiva ai termini di cui all'art. 415bis cpp).
Si precisa che l'assegno periodico per il mantenimento del figlio è da corrispondersi Per_2 all'altro genitore entro il 5 di ogni mese ed è per legge rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DISPONE che il padre corrisponda all'altro genitore un assegno di mantenimento per il figlio di E 350 al mese, entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli Per_2 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7981/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Banin Elena in virtù di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Violi Gessica in virtù di procura speciale in atti CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 13.01.2025
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in ROMANIA il Parte_1 CP_1
08/05/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di La Loggia al n.17 parte II serie C, anno 2023.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'1/5/1996 e il 14/04/2006. Persona_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Chiedeva altresì disporsi un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di E 500 al mese, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie, nonché la condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare nella misura accertata in seguito ad istruttoria.
Con memoria depositata in data 13.12.2024 si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione, ma instando per la dichiarazione di addebito nei confronti della ricorrente e per la previsione di un contributo per il mantenimento del figlio a proprio Per_2 carico di E 200 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza in data 13.01.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Veniva tentata la conciliazione della lite e le parti aderivano alla proposta formulata dal Giudice.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e, all'esito, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sui restanti profili controversi le parti hanno raggiunto un accordo ed il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità ad esso, non ostandovi circostanze di fatto e di diritto, per quanto emerso in atti (non consta, allo stato, neppure la pendenza di procedimenti penali in fase successiva ai termini di cui all'art. 415bis cpp).
Si precisa che l'assegno periodico per il mantenimento del figlio è da corrispondersi Per_2 all'altro genitore entro il 5 di ogni mese ed è per legge rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DISPONE che il padre corrisponda all'altro genitore un assegno di mantenimento per il figlio di E 350 al mese, entro il 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli Per_2 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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