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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11992/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'avv. Daniele Raveggi che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Raffaello Raucci e l'avv. Lavinia Donnini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 3.3.1979 in Firenze con . Ha esposto che il rapporto coniugale CP_1
era entrato in crisi a causa delle violenze psicologiche del marito ed ha chiesto la pronuncia della separazione con ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito.
Con comparsa costitutiva si è dichiarato remissivo alla domanda di CP_1
separazione, contestando le ulteriori avverse deduzioni. Ha chiesto, a sua volta, la pronuncia della separazione con assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 12.2.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo limitando la domanda alla pronuncia della separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], (matrimonio Parte_1
pagina 2 di 3 contratto il 3.3.1979 in Firenze iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n.251, parte II, serie A, anno 1979);
compensa fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 12 febbraio 2025
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11992/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'avv. Daniele Raveggi che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Raffaello Raucci e l'avv. Lavinia Donnini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 3.3.1979 in Firenze con . Ha esposto che il rapporto coniugale CP_1
era entrato in crisi a causa delle violenze psicologiche del marito ed ha chiesto la pronuncia della separazione con ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito.
Con comparsa costitutiva si è dichiarato remissivo alla domanda di CP_1
separazione, contestando le ulteriori avverse deduzioni. Ha chiesto, a sua volta, la pronuncia della separazione con assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 12.2.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo limitando la domanda alla pronuncia della separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], (matrimonio Parte_1
pagina 2 di 3 contratto il 3.3.1979 in Firenze iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n.251, parte II, serie A, anno 1979);
compensa fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 12 febbraio 2025
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3