Art. 2.
La delega conferita al Governo con l' articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e' rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La delega conferita al Governo con l' articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e' rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.