Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 127/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 40 del 6.2.2024, notificata il
7.2.2024; avente ad oggetto: punteggio, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di Bologna e domiciliata presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Boccetti ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro – appellato nonché nei confronti di: personale inserito nella graduatoria permanente ATA profilo Assistente amministrativo – assistente tecnico – collaboratore scolastico valida per il triennio scolastico 2021-2024 – appellati. posta in decisione all'udienza collegiale del 27.3.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, in Parte_3 funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti nell'ambito delle graduatorie definitive d'Istituto del personale ATA per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio scolastico 2021-
2024 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo 16.3.1994-
3.3.1995, successivamente al conseguimento del diploma di maturità, pacificamente non in costanza di nomina.
Il Tribunale, nella resistenza del e nella contumacia dei CP_1 controinteressati, affermata la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso, rilevando che il D.M. 50 del 3.3.2021 “consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di
(altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”. Quanto alla legittimità della distinzione, osservava che il comma 1 dell'art. 2050 del d.lgs.
n. 66/2010 prevede che “il servizio militare e quello civile ad esso equiparato siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio} nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio ("di leva o richiamato"), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto. Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici”.
Il Tribunale, dunque, emetteva le seguenti statuizioni: “1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti nell'ambito delle graduatorie definitive d'Istituto del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”,
“Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” valide per il triennio scolastico
2021-2024 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo nel
2 periodo 16/03/1994-03/03/1995 decurtato il punteggio già valutato come servizio prestato in favore di enti pubblici.
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate ai sensi del regolamento n.147 del
2022 in € 2.309,00 (di cui € 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) oltre ad
€ IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_1 riforma, con rigetto delle originarie domande.
L'appellante è stato poi autorizzato a eseguire la notificazione del ricorso in appello e degli atti conseguenti (decreto autorizzazione con fissazione di nuova udienza), ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei predetti controinteressati.
Gli stessi non hanno però inteso costituirsi in giudizio, rimanendo contumaci.
Si è costituito invece l'appellato, resistendo all'impugnazione.
3. L'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. 66/2000, nonché degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994. Precisamente, la parte censura l'interpretazione che delle predette norme ha dato il Giudice in quanto fondata su una non corretta ricostruzione dei rapporti tra primo e secondo comma dell'art. 2050, d.lgs.
66/2000: “Ed infatti, il primo comma del citato art. 2050 stabilisce che “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Tale disposizione, applicabile a tutti i periodi di servizio militare, prevede che i suddetti periodi debbano essere equiparati ai periodi di servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma, invece, stabilisce che “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Tale disposizione, chiaramente applicabile ai soli periodi di servizio militare trascorsi in costanza di rapporto di lavoro, prevede che i suddetti periodi debbano essere considerati “a tutti gli effetti”. Si prevede, cioè, che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro debba essere valutato come se il rapporto medesimo fosse proseguito senza sospendersi. Ciò in un'evidente ottica compensativa: “per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore” (cfr. Cons. St., n.
11602/2022).
3 Ebbene, dalla lettura coordinata dei due commi in questione, appare evidente come l'art. 2050 delinei una disciplina differenziata, prevedendo:
- Con riferimento a tutti i “periodi di effettivo servizio militare”, che essi debbano essere equiparati a periodi di servizio presso enti pubblici, genericamente inteso;
- Con riferimento invece ai soli periodi di servizio militare svolti in pendenza di rapporto di lavoro, che tali periodi debbano essere “a tutti gli effetti” considerati come periodo di servizio in senso specifico, ossia come periodo di anzianità nello specifico rapporto d'impiego già in essere al momento della sospensione.
Ecco dunque spiegata la piena ammissibilità (ed anzi, la doverosità) di una differenza di regime tra le due ipotesi in questione, alla luce del tenore testuale delle disposizioni citate e di una loro interpretazione sistematica.
Del resto, diversamente opinando (e cioè ritenendo imposta dalla normativa primaria una piena equiparazione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina), si adotterebbe un'interpretazione abrogatrice del secondo comma dell'art. 2050, d.lgs. 66/2000, il quale resterebbe del tutto privo di reale portata precettiva. Ed infatti, tale comma finirebbe per limitarsi a ribadire che anche il servizio militare svolto “in pendenza di rapporto” deve essere valutato ai fini delle procedure concorsuali, peraltro privando di significato normativo sia l'inciso “in pendenza di rapporto”, sia la precisazione della rilevanza “a tutti gli effetti” del servizio in questione”.
4. L'appello è fondato.
Il Collegio intende infatti aderire alla pronuncia resa da Cass., 8.8.2024, n.
22429 (cui è conforme Cass., 8.8.2024, n. 22432), intervenuta a giudizio in corso, la quale ha enunciato principi e compiuto precisazioni evidentemente riferibili all'ipotesi in esame, specie a tener conto delle specifiche censure svolte nell'atto di appello, occorrendo quindi richiamarne le linee argomentative ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Precisamente, la Suprema Corte ha rilevato che “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del
2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.
15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto
4 ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni
- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio
5 reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto
1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6 6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
7 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C.
(Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre
2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4
8 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
"generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente.
A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
La pronuncia menzionata dall'appellato a conferma delle argomentazioni svolte dal primo Giudice (Cass., 29.3.2024, n. 8586) si riferisce al solo D.M. n.
44/2011 e non è quindi pertinente al caso di specie.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano in ragione del fatto che la causa è stata decisa in applicazione di un orientamento maturato in sede di legittimità (v. il riferimento al punto 10 della sentenza) nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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